Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a CATANIA il 28/11/1993
NOME COGNOME nato a CATANIA il 12/03/1998
avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di CATANIA in difesa di NOME COGNOME il quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
E’ presente l’avvocato NOME COGNOME del foro di CATANIA in difesa NOME che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria che aveva riconosciuto COGNOME NOME e NOME NOME colpevoli del reato di trasporto in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina/rinvenuta all’interno di altra autovettura condotta da COGNOME NOMECOGNOME a cui – si assumeva – che i ricorrenti fornissero assistenza quali staffette a bordo di differente veicolo e li aveva condannati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa ciascuno.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento all’affermazione di responsabilità nei loro confronti e i in particolare/ per un deficit: motivazionale nella valutazione della prova del loro coinvolgimento nel trasporto dello stupefacente, in assenza di indici rivelatori univoci, a parte la circostanza che i due veicoli si fossero imbarcati sullo stesso traghetto e avessero proceduto a breve distanza l’uno dall’altro per un determinato tratto del viaggio, per poi separarsi, viaggio che era durato oltre undici ore ed aveva impegnato le aree del Vibonese e della Locride in cui si contestava essere avvenuto il carico dello stupefacente. Le difese, con differenti ricorsi, evidenziano una serie di aporie nella ricostruzione dei fatti che rendevano congetturali ed illogiche le conclusioni delle sentenze di merito;
in particolare la affermazione di responsabilità a loro carico si scontrava con il dato che non erano risultati contatti tra le utenze cellulari in uso ai conducenti dei due veicoli dinr l’assenza di ulteriori riscontri alla prospettazione accusatoria, se non la presenza dei ricorrenti a bordo di un veicolo che aveva preceduto quello in cui era stato rinvenuto lo stupefacente per una parte del tragitto, laddove anche l’elemento dell’aggancio di celle telefoniche non poteva ritenersi dirimente, risultando al contrario equivoco.
La difesa del COGNOME che era il passeggero del veicolo che avrebbe dovuto svolgere il compito di staffetta, lamenta altresì l’assenza di una prova univoca della sua posizione di concorrente del reato, ritenendo illogica l’argomentazione del giudice di appello secondo la quale la mera presenza dello stesso all’interno dell’autoveicolo potesse essere assunta a prova compartecipazione nell’illecito trasporto dello stupefacente, non potendo essere esclusa una presenza occasionale, o comunque inconsapevole / del RIOLO all’interno del mezzo, e non funzionale al trasporto della droga. Sempre il RIOLO lamenta violazione di legge per essere stata esclusa la ipotesi attenuata di cui all’art.114 cod.pen., atteso che il ricorrente non era alla guida del mezzo e che l’eventuale dimostrazione della sua adesione al progetto criminale non era accompagnata dalla assegnazione allo stesso di un ruolo preciso e comunque
idoneo a fornire un contributo specifico alla complessiva operazione di trasporto dello stupefacente, di talchè avrebbe dovuto quantomeno essere riconosciuto un contributo di minore importanza nella commissione del reato.
Entrambe le difese lamentano vizio motivazionale per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
I motivi che contestano la motivazione della sentenza di appello che ha riconosciuto l’adeguatezza della prova indiziaria ai fini del riconoscimento di un collegamento tra l’equipaggio composto da COGNOME NOME e NOME NOME COGNOME E quello della CHEVROLET condotta dal COGNOME, sul quale è stato rinvenuto un rilevante carico di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in una prospettiva di supporto in qualità di staffetta, sono manifestamente infondati.
. GLYPH L 2.1. Innanzi tutto, con riferimento ai limiti j vaglio del giudice di legittimità, va preliminarmente ribadito che / in ossequio a principi ripetutamente affermati da questa Corte,”E” t in punto di vizio motivazionale, compito del giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell’ambito di una plausibile opinabilità di apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.4, n. 4842 del 2/12/03, Elia e altri, Rv 229369; sez.1, n.45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.285504); ertanto non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (S.U. n. 47289 del 24 Settembre 2003, COGNOME, Rv 226074). Così come sembra opportuno precisare che il travisamento, per assumere rilievo nella
sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall’obiettivo e semplice esame dell’atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati soprattutto allorquando, come nel caso in specie, si sia in presenza di una doppia conforme laddove il travisamento operato in entrambi i gradi di giudizio deve risultare in tutta la sua macroscopica o manifesta evidenza, (sez.2, n.5336 del 9/01/2018, L. e altro, Rv.272018) tale da imporre un riscontro della corrispondenza delle motivazioni con il quadro probatorio. Inoltre, detto riscontro deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l’atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito (ez.6, n.25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv.253099; ‘ez.5, n.26455 del 9/06/2022, COGNOME Santos Silva COGNOME, Rv.283370).
2.3. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dai ricorrenti, atteso che l’articolata valutazione, da parte dei giudici di merito, degli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a ritenere la responsabilità dei ricorrenti, mentre le censure avanzate sono sostanzialmente rivolte a riproporre argomenti già esposti in sede di appello e ampiamente vagliati e correttamente interpretati dal primo giudice, il quale ha solo fatto ricorso al principio richiamato dalle difese degli imputati, con riferimento al rispetto dell’affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, riconducendo la valutazione indiziaria sotto il paradigma della precisione, univocità e concordanzà3 giudici di merito hanno infatti rappresentato come le due autovetture fossero partite insieme da Catania e si fossero imbarcate sullo stesso traghetto diretto in Calabria e che poi, nel corso della medesima giornata si erano portate nel Vibonese per poi raggiungere la Locride, ber tornare verso verso Villa San Giovanni ove, al momento dell’intervento della P.G., erano in procinto di imbarcarsi sul medesimo traghetto. Hanno inoltre evidenziato che le autovetture avevano viaggiato appaiate per alcuni tratti del tragitto e, in altri tratti distaccate di un breve stacco temporale (circa trenta secondb all’altezza dell’accesso a Locri), così da escludere che il rilevato aggancio delle medesime celle telefoniche fosse circostanza estemporanea, fornendo altresì contezza delle ragioni per le quali, una volta caricata la droga a bordo della Chevrolet, la Mercedes precedesse l’altro veicolo in una prospettiva di apripista e di staffetta. Ulteriori elementi di riscontro erano tratti dall’esistenza di contatti, nei giorni precedenti la spedizione, tra uno dei telefoni rinvenuti all’interno della MERCEDES ‘ l’utenza telefonica in uso al MARCHESE, che trasportava il carico di droga, circostanza questa che escludeva
qualsiasi inferenza di casualità sulle ragioni della simultanea e diacronica interferenza dei due mezzi lungo lo stesso percorso.
2.4. Nessun travisamento della prova indiziaria risulta pertanto attribuibile alle pronunce di merito le quali, al contrario, hanno logicamente rappresentato i numerosi elementi di fatto, dotati di convergenza e unidirezionalità, così da riconoscere lo stretto collegamento tra i due equipaggi e le modalità con le quali l’equipaggio della MERCEDES aveva operato nel corso del viaggio di ritorno verso l’imbarco per la Sicilia, evidenziandone la funzione di supporto, quale staffetta rispetto al veicolo che trasportava lo stupefacente.
Infondato è il secondo motivo di ricorso articolato dalla difesa di COGNOME SalvatoreCOGNOME che ha denunciato profili di violazione di legge in ragione della mancata dimostrazione dell’apporto di un contributo concorsuale del ricorrente nell’ambito del reato plurisoggettivo, avendo il giudice di merito puntualmente individuato il nucleo del comportamento agevolatore del prevenuto, il quale si era inserito in un contesto di antidoverosità in ragione dello stretto collegamento con il veicolo che trasportava lo stupefacente, abbinato alla consapevolezza delle relazioni illecite che legavano i due equipaggi. Ha poi riconosciuto un contributo partecipativo al RIOLO, rappresentato dalla sua presenza a bordo del veicolo, di supporto quantomeno psicologico e di rafforzamento della comune intrapresa criminale, nonché di materiale condivisione delle attività esecutive poste in essere dall’equipaggio che fungeva da staffetta apripista.
3.1 Invero ha stabilito il S.C. che per la configurabilità del concorso di persone nel reato non è indispensabile che il correo abbia contribuito causalmente alla realizzazione del reato, ma è necessario che abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (ez.6, 6/12/2016, COGNOME, Rv.268972; i ez.4, 10/10/2013, COGNOME e altri, Rv.258185).
3.2 Invero anche la presenza fisica dell’imputato allo svolgimento della condotta illecita può integrare una ipotesi di concorso morale penalmente rilevante, qualora si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito criminoso dell’autore materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente si sia rappresentato l’evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell’autore materiale 6sez.2, n.28855 del 08/05/2013, Bielatowicz, Rv.256465).
Orbene la(porte distrettuale ha declinato correttamente i principi sopra evidenziati rappresentando come la partecipazione del RIOLO a tutti gli incombenti connessi alla funzione di staffetta del veicolo, accompagnati dalla consapevolezza della presenza dell’illecito carico, costituivano adeguato supporto indiziario al riconoscimento dell’adesione del prevenuto al programma criminoso e alla sua partecipazione allo stesso, quantomeno a titolo di rafforzamento del proposito criminoso degli altri correi. Non pare dubbio, pertanto, che le azioni poste in essere da NOME NOME, alla luce degli elementi di fatto sopra evidenziati, siano riconducibili ad una attività di cooperazione agevolatrice della condotta criminosa dei correi e che, in difetto di questa collaborazione, sarebbe stata necessaria una differente distribuzione di compiti nella fase esecutiva, dal momento che la sua partecipazione all’impresa (coadiuvare il trasporto e la messa in sicurezza di quattro chilogrammi di cocaina), costituiva, alla stregua di massime di comune esperienza, il frutto di una pianificata programmazione criminale (come risulta testimoniato dai contatti intervenuti in epoca immediatamente precedente la spedizione), in assenza di alcun elemento da cui potere ricostruire in termini differenti, ma altrettanto logici, la partecipazione del RIOLO all’azione.
Il terzo motivo di ricorso prospettato dalla difesa del COGNOME è infondato laddove, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod.pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile · nell’economia generale dell'”iter” criminoso GLYPH ez.4, n.49364 del 19/07/2018, P., Rv.274037), ipotesi certamente non ricorrente nella specie, laddove il giudice o distrettuale c n argomenti privi di illogicità evidenti, ha enucleato, unitamente alle condotte concorrenti dei correi, la non marginalità del contributo prestato dal ricorrente nell’economia dell’impresa criminosa, come risultante dal complessivo iter motivazionale, una volta esclusa la estraneità del ricorrente alla complessiva operazione (sez.4, n.35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv.280081-01).
Infondati sono infine i motivi di ricorso avanzati da entrambi gli imputati con cui lamentano le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale nell’escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche risulta coerente con le risultanze processuali e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere
legittimamente giustificato dall’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Peraltro, la Corte di appello ha evidenziato gli elementi che depongono a sfavore del riconoscimento del suddetto beneficio, quali la presenza di precedenti gravi per il PLACENTE (rapina, detenzione di armi e furto) e specifici per il RIOLO, nonché la gravità e l’offensività della condotta agli stessi riconosciuta (concorso nel trasporto di quattro chilogrammi di cocaina).
5.1. Invero, il S.C. ha affermato che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così . ez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale; sez.3, n.2233 del 27/06/2021, COGNOME, Rv.282693).
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 ottobre 2024