Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10157 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10157 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 11/02/2026
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nel reato di furto in abitazione aggravato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625, n. 2, cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato e non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. da 3 a 5) affermando che, stante la presenza di numerosi elementi probatori precisi e concordanti, non residua alcun dubbio sulla penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto a lui ascritto;
In particolare, le sentenze di primo e secondo grado (trattasi di ipotesi di cd. doppia conforme) hanno valorizzato alcune circostanze in fatto che, unitariament lette, consentono in modo inequivoco di ravvisare il concorso nel reato: in base agli accertamenti compiuti sugli spostamenti dell’imputato risultava che la sera prima del furto lo stesso era contattato dai coimputati che lo raggiungevano a Ravenna. La sua vettura accompagnava i fratelli COGNOME sul luogo del delitto e li recuperava, dopo avere compiuto un preliminare sopralluogo al fine di verificare i tempi di percorrenza.
Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME e altri, Rv. 248244);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così decisol’11/02/2026