Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40220 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40220 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Verona il 13 ottobre 2021 in ordine al reato di cui all’art. 11 pen. e art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso in Oppeano il 4 dicembre 2020.
L’esponente lamenta l’erronea applicazione della legge penale e l’illogicità de motivazione nella parte in cui il giudice di merito fonda il suo convincimento sulla pe responsabilità dell’imputato sul previo accordo circa la versione da rendere, senza confronta tale elemento indiziante con le obiezioni fornite dalla difesa nell’atto di appello; viola legge e vizio di motivazione in relazione al contributo causale dell’imputato.
Con memoria depositata il 1 agosto 2023 il ricorrente ha insistito sui motivi propos sulla rimessione del ricorso alla sezione competente.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto i motivi dedotti svolgono censure merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente favorevole – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esul sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della pr ricostruzione del fatto e di determinazione della pena, essenzialmente riservati alla cognizi del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazion siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giurid seguito dal giudicante e RAGIONE_SOCIALE ragioni del decisum (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Non sono invero deducibili censure attinenti a vizi de motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o afferm quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quel che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle di prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui p dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo e (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Invero, nessuna illogicità si coglie nelle motivazioni della Corte territorial ordine alla colpevolezza dell’imputato che alla rilevanza del suo contributo nell’ az criminosa. La pronuncia impugnata, lungi dall’essersi soffermata solo sul dato del prev accordo tra i coimputati circa la versione dei fatti da rendere, fornisce plurimi ed ar argomenti sulla sussistenza di un consapevole concorso nel reato, quali: 1) la implausibil con riferimento alle comuni massime di esperienza, del fatto che chi compie un trasporto d stupefacente molto consistente (mezzo chilo di cocaina con alto grado di purezza, da cu
potevano trarsi più di 2.600 dosi) decida di fermarsi per dare un passaggio a un conoscent (così è stato descritto il COGNOME dal coimputato COGNOME, alla guida dell’auto) invece di porta droga a destinazione; 2) la totale irragionevolezza della tesi dei coimputati, secondo c COGNOME sarebbe stato accompagnato per oltre 20 chilometri alla ricerca di un carrozziere de quale non era nemmeno stato descritto il nome e l’indirizzo, in orario di chiusura, e per d senza recarvisi con la vettura propria, che era quella da riparare, ma salendo a bordo di que del conoscente; 3) il fatto che, indosso all’imputato, fosse stata trovata la consistente so di quasi seimila euro di cui il predetto non aveva fornito precise e convincenti giustificazi il fatto che, appena due giorni prima, i due avessero compiuto insieme il medesimo percorso, dandone una spiegazione parimenti del tutto implausibile; 5) il fatto che il ricorrente av conoscenza RAGIONE_SOCIALE dinamiche inerenti al contesto criminale in cui operava, in considerazione de precedenti specifici da cui era gravato.
Esclusa radicalmente l’illogicità manifesta della motivazione dei giudici di merito, ribadirsi che il ricorrente invoca, in realtà, una inammissibile considerazione alternati compendio probatorio ed una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice merito in punto di valutazione della prova.
Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto e equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Consi liere estensore
Il Presidente