Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48973 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48973 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.11 ricorso di NOME COGNOME, avverso la sentenza in epigrafe indicata che, in parziale ri della pronuncia del giudice di prime cure, conferma la condanna del prevenuto in ordine ai rea di cui agli artt. 110 c.p., 73, comma 1, d.P.R. n.309/90, dichiarando l’assoluzione per non commesso il fatto in relazione all’episodio del 28/09/2014 e rideterrninando la pena in a quattro, mesi uno, di reclusione ed euro 23.000 di multa, è manifestamente infondato.
Il ricorso poggia su tre profili di censura: con il primo motivo, lamenta violazione di e vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione probatoria dell’affermata penale responsabi in secondo luogo, si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla corr applicazione dei criteri di valutazione degli elementi indiziari da cui poter ricavare la prov partecipazione del ricorrente a titolo di concorso; con il terzo motivo, infine, si deduc motivazionale e violazione di legge quanto al mancato riconoscimento dell’attenuante invocata ex art. 114 cod. pen.
Contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici.
Quanto alla dedotta carente motivazione sotto il profilo della penale responsabilità e de partecipazione concorsuale del prevenuto, i giudici di appello e del merito hanno ricostruito modo coerente e articolato, gli elementi indiziari da cui poter logicamente evincere la pen responsabilità dell’odierno ricorrente a titolo di concorrente nel reato. In particolare, i luogo le intercettazioni telefoniche ed ambientali attivate, poi confermate dalle dichiara testimoniali degli operanti che hanno effettuato il servizio, hanno consentito ai giudici di di acclarare sia la persistenza di contatti con gli altri correi sia la penale responsabi prevenuto. Attraverso l’ampio compendio probatorio, costituito da inl:ercettazioni acquisit dalle dichiarazioni testimoniali, i giudici territoriali hanno logicamente ricostruito i fatt prevenuto, il quale ha fornito un apporto causale non irrilevante nell’attività di spaccio (c 8): per tali ragioni, anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, giacché dalle capta ambientali emerge la circostanza che il prevenuto monitorasse gli spostamenti del suo concorrente, al fine di evitare i controlli delle forze dell’ordine e che, in una specifica oc ha consentito al correo di cambiare strada sì da schivare i controlli.
3.1 Del pari manifestamente infondato è il terzo profilo di doglianza, relativo al man riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p.: i giudici territoriali hanno corre valorizzato la circostanza per cui il prevenuto anticipasse gli spostamenti del correo consenten loro, in una specifica occasione, di cambiare strada in tempo per evitare i controlli delle dell’ordine. Si tratta di un elemento sintomatico della non minima importanza del contribu offerto dal ricorrente, ostativo, dunque, al riconoscimento dell’attenuante richiesta, aven contributo causale dell’imputato un rilievo non marginale, come evidenziato dalla Cort territoriale (p.9).
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente propone una rilettu degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parame di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perch trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Il Consigliere estensore
Il Pres’íqente
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023