Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 811 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 811 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato il DATA_NASCITA ad Aosta avverso la sentenza del 14 febbraio 2022 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato, con il rito abbreviato, NOME COGNOME (in concorso con NOME COGNOME) per i delitti di vendita di 1,2 grammi di cocaina (Capo A), qualificando il fatto ai sensi dell’ art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990,
309/1990, e di detenzione a fini di spaccio di 29,6 grammi di cocaina, custoditi all’interno del vano dell’autovettura, con recidiva specifica.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo un unico motivo, ulteriormente sottoarticolato, relativo al solo capo B).
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione ex artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), e 125 cod. proc. pen. in quanto la Corte di appello di Roma, in assenza di prove, aveva operato un errato ragionamento deduttivo, ritenendo il ricorrente consapevole della presenza dello stupefacente rinvenuto dentro l’airbag dell’ auto, di proprietà del coimputato NOME COGNOME, per la sola circostanza che avesse assunto il ruolo di palo nello spaccio avvenuto poco prima, richiamando la sentenza n. 34754 del 20/11/2020 della Sezione 4 della Corte di cassazione relativa ad altra fattispecie. Inoltre, il ricorso valorizza che tra i due imputati non vi fosse una risalente conoscenza e che la mancata versione alternativa da parte di NOME, desunta dall’essersi avvalso della facoltà di non rispondere, imponeva comunque all’accusa di fornire prove certe della sua responsabilità.
Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell’art 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione esente da manifeste illogicità logica, ha spiegato quali fossero gli elementi rilevanti della penale responsabilità di COGNOME, a titolo di concorso con NOME COGNOME, nella detenzione della sostanza stupefacente trovata all’interno di un nascondiglio appositamente costruito nella plancia dell’airbag dell’auto.
Gli argomenti di ordine logico e fattuale, che hanno collocato i singoli elementi in una prospettiva globale ed unitaria, si sono fondati sulle condotte tenute in concreto dal ricorrente ovverosia l’essere alla guida dell’auto, di cui non era proprietario; l’essere sceso per controllare l’eventuale arrivo delle forze di polizia nel momento dell’ammesso spaccio a COGNOME operato dal COGNOME (Capo B). Questi elementi di fatto hanno determinato la Corte di appello ad evincere la piena consapevolezza di NOME della presenza di altro stupefacente all’interno dell’auto in quanto, davanti a lui, COGNOME lo aveva prelevato proprio dal vano airbag
appositamente modificato. In base a detto accertamento, stante l’assenza di una versione alternativa su cui fondare una diversa ricostruzione dei fatti e dei ruoli, visto che il ricorrente si è avvalso della facoltà di non rispondere, la sentenza impugnata ha ragionevolmente ritenuto che COGNOME dovesse essersi prospettato, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale, che il coimputato portasse con sé altra droga oltre quella destinata a COGNOME.
Detti stringenti e puntuali argomenti non sono stati né presi in esame dal ricorso, né contrastati con altri di tenore uguale e contrario, ma valutati semplicemente come congetturali e apodittici, senza autentico confronto con essi.
Inoltre, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (tra le molte Sez. 4, n.34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv.280244) i giudici di merito hanno ritenuto NOME concorrente nel reato in quanto, con le condotte indicate, quali la guida dell’auto in cui, proprio sul volante, era contenuta la droga, e l’attività di palo al momento della cessione della cocaina a COGNOME, aveva fornito un contributo partecipativo, consapevole e volontario, alla condotta criminosa di COGNOME.
Nella specie, dunque, non ricorre la connivenza non punibile, invocata dal ricorrente, in quanto questi non ha tenuto affatto un comportamento passivo, ma ha concretamente agevolato il coimputato nella detenzione, assicurandogli sicurezza e collaborazione sulle quali contare, tanto da diventarne concorrente ex art. 110 cod. pen.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 novembre 2022
La AVV_NOTAIO estensora
Il Preidente