Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49714 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49714 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME nato a MODENA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FORLÌ il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibile;
lette le note difensive dell’AVV_NOTAIO, per i ricorrenti, che ha chiesto l’annullamento annullare con rinvio della sentenza impugnata ovvero, in subordine, la sua correzione ai sensi dell’art 619 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ravenna in data 18 maggio 2021 nei confronti di NOME
NOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 e 493-ter cod. pen.
Ricorrono per cassazione entrambi i suddetti imputati, a mezzo del proprio difensore, formulando un unico, articolato motivo di impugnazione.
In particolare, lamentano i ricorrenti la violazione di legge processuale in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale. In primo luogo, per quanto attiene al delitto di furto (per il quale è stato dichiarato non doversi procedere per estinzione a seguito di rimessione di querela, ma che rappresenta l’antefatto storico e logico da cui è stata desunta la commissione del reato di illecito utilizzo di moneta elettronica), i giudici di merito avrebbero dato rilievo ad elementi indiziari non concludenti.
Accertata in tal modo la responsabilità per questo furto, avente ad oggetto una borsa contenente anche una carta bancomat con il relativo PIN, si è poi ribadita la valutazione di colpevolezza di entrambi gli imputati per quel che concerne il successivo prelievo da uno sportello automatico da parte di NOME utilizzando la suddetta carta bancomat, a breve distanza dal luogo della sottrazione e in orario compatibile con la stessa. Nello specifico, la colpevolezza di COGNOME anche per tale secondo delitto, evidentemente a titolo di concorrente morale, è stata ricavata soltanto dalla sua partecipazione al furto sopra accennato, restando ininfluente la mancanza di elementi che la collocassero nelle vicinanze del bancomat.
Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall’art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di COGNOME è fondato limitatamente alla doglianza attinente all’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo b) ed è inammissibile nel resto.
Il ricorso di NOME è inammissibile.
Per quanto attiene alla posizione di NOME COGNOME, il ricorso reitera doglianze già argomentatamente disattese dalla decisione di appello (senza confrontarvisi adeguatamente) e sollecita questa Corte a un’inammissibile nuovo e diverso apprezzamento delle emergenze istruttorie, a fronte di una doppia conforme argomentazione dei giudici di merito, scevra di vizi logico-giuridici, che chiarisce la pregnanza delle condotte di sottrazione poste in essere dai due imputati ricavabili dai fotogrammi della videosorveglianza che ritraggono quasi
tutta la sequenza predatoria e l’immediata contiguità cronologica del prelievo operato a uno sportello bancomat da un uomo con i medesimi abiti indossati nel centro commerciale da NOME NOME minuto prima.
Le censure sono dunque meramente confutative e pertanto non consentite, laddove risultano dirette soltanto a una nuova ponderazione della piattaforma probatoria, impossibile nel giudizio di legittimità.
Ad analoghe conclusioni occorre pervenire per quanto riguarda anche le doglianze di NOME COGNOME inerenti la commissione del furto di cui al capo a).
Ferma restando dunque la perpetrazione da parte di entrambi del furto per il quale è poi intervenuta, con effetto estintivo, remissione di querela, occorre prendere atto dell’insufficienza del percorso argomentativo della Corte felsinea in ordine all’affermazione di colpevolezza dell’imputata per il concorso nell’abusivo utilizzo di carta di debito.
La motivazione dei giudici di appello muove dalla incontestata circostanza che, venti minuti dopo l’impossessamento del bancomat, un uomo con fattezze fisiche e abbigliamento corrispondenti a quelli di NOME effettua un prelievo, tentando di non farsi inquadrare il viso dalla telecamera di sicurezza, con la carta rubata.
Le telecamere non ritraggono COGNOME, né la sua presenza è desumibile aliunde.
Secondo la Corte territoriale, però, la sua partecipazione al delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen. «è senz’altro desumibile dal concorso nel reato presupposto; laddove costituirebbe conclusione del tutto illogica quella della assoluta estraneità della COGNOME al prelievo, atteso il suo ruolo nel reato presupposto ed atteso che pare poi inverosimile ipotizzare la ricettazione da parte di terzi. Peraltro, il fatt che la donna non sia stata ripresa è valutabile quale elemento sintomatico della volontà di tenersi defilata atteso che, se ripresa nuovamente insieme al compagno, entrambi sarebbero stati ancora più facilmente riconoscibili».
Tuttavia, in difetto di concrete circostanze a riscontro, non può farsi discendere un NOME tipo di apporto concorsuale (istigazione, rafforzamento dell’intenzione criminosa, etc.) in capo all’imputata dalla sola commissione del furto, il cui disvalore è già assorbito dalla specifica fattispecie criminosa.
Per quanto sicuramente plausibile in rerum natura una comune pianificazione del successivo utilizzo del mezzo di pagamento, questa conclusione non è sorretta da nessuna prova, neppure di ordine razionale, tale da escludere la spartizione della refurtiva subito dopo la sottrazione. Invero, l’assenza di un potenziale elemento a carico, come la prossimità al momento del prelievo, viene illogicamente elevata essa stessa al rango di prova del fatto; né vi è alcun bisogno di immaginare l’intervento di terzi ricettatori, dal momento che è già stato
accertato che NOME prima, nella veste di palo, partecipò al furto e poi si recò da solo – a prelevare i contanti.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata per la fondatezza del motivo del ricorso relativo alla responsabilità concorsuale di NOME COGNOME in relazione al delitto di cui all’art. 493-ter cod. pen.
Essendosi proceduto con le forme del rito abbreviato ed essendo state già valutate tutte le possibili risultanze procedimentali di NOME rilevanza sul punto, non risultando ulteriore materiale istruttorio da sottoporre a un nuovo scrutinio dei giudici di merito, non v’è luogo per disporre il rinvio, da reputarsi superfluo ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Le restanti censure proposte dall’imputata debbono essere dichiarate inammissibili.
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al capo b), per non avere commesso il fatto e dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023
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