Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11665 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11665 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/03/2026
NOME COGNOME
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/10/2025 della Corte d’appello di Bari dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il concorso nel reato di furto di cui al capo a) di imputazione, non Ł formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, attraverso la riproposizione di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01) esso risulta volto a contestare la valutazione e il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito a sostegno del loro convincimento;
che , dunque, premesso che le censure che involgono l’apprezzamento delle fonti di prova fuoriescono dal sindacato di legittimità, non potendo la Corte di cassazione procedere ad un nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie con criteri diversi da quelli utilizzati nei precedenti gradi (cfr. Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217 – 01; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482 – 01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 250362 – 01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME), nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello, con congrua e non illogica motivazione (si veda pag. 7 della impugnata sentenza), attraverso la visione dei fotogrammi estratti da telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito l’apporto partecipativo alla realizzazione del reato da parte dell’imputato e, dunque, escluso che possa ritenersi sussistente una mera connivenza;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 17/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente