Concorso nel Reato: Basta la Condotta Agevolatrice per la Complicità?
Il concorso nel reato, disciplinato dall’articolo 110 del codice penale, si verifica quando più persone collaborano alla realizzazione di un illecito. Ma qual è il confine tra una semplice presenza sul luogo del delitto e una partecipazione penalmente rilevante? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come anche una condotta apparentemente passiva, ma finalizzata ad agevolare l’azione del complice, integri pienamente la fattispecie del concorso. Analizziamo insieme il caso.
Il Fatto: Un Furto Tentato in Farmacia
La vicenda giudiziaria ha origine da un tentato furto commesso presso una farmacia. Due individui entravano nell’esercizio commerciale con un piano preciso: mentre uno si occupava di sottrarre materialmente i beni, l’altro aveva il compito di posizionarsi strategicamente vicino al bancone. L’obiettivo di quest’ultimo era duplice: coprire l’azione furtiva del complice e agevolare una rapida fuga comune. L’azione non andava a buon fine, e la vicenda approdava in tribunale.
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, riqualificava il fatto come furto tentato e condannava l’individuo che aveva agito da ‘palo’ o ‘copertura’ a una pena di due mesi di reclusione e 60 euro di multa, riconoscendo il suo pieno coinvolgimento.
Il Ricorso in Cassazione e la tesi del Concorso nel Reato impossibile
L’imputato, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione. La difesa sosteneva principalmente due punti:
1. L’assenza di motivazione sulla configurabilità del concorso nel reato, dato che il coimputato era stato giudicato separatamente e l’esito di quel processo non era stato acquisito.
2. L’erronea applicazione della legge penale, arrivando a ipotizzare un ‘reato impossibile’ ai sensi dell’art. 49 c.p., poiché, a suo dire, la mancanza di prove sul reato principale avrebbe dovuto escludere la possibilità stessa del concorso.
In sostanza, l’imputato cercava di sminuire il proprio ruolo, sostenendo che senza la prova certa del reato commesso dal complice, anche la sua presunta condotta di supporto perdeva ogni rilevanza penale.
La Decisione della Suprema Corte sul Concorso nel Reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando completamente le argomentazioni della difesa. I giudici hanno sottolineato come le doglianze del ricorrente non fossero altro che un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione, infatti, non è ricostruire i fatti, ma verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e motivato in modo logico e congruo le loro decisioni.
Le Motivazioni: Il Ruolo del Complice e la Ricostruzione dei Fatti
Nel merito, la Corte ha ritenuto che i giudici d’appello avessero ricostruito in modo adeguato e logico la dinamica dell’evento. Sulla base delle risultanze processuali, era stato accertato inequivocabilmente il ruolo dell’imputato: egli non era un semplice spettatore, ma un partecipe attivo del piano criminale. La sua condotta, consistente nel posizionarsi vicino al bancone per coprire l’azione del complice e tentare la fuga insieme, è stata correttamente qualificata come una condotta agevolatrice. Questo tipo di comportamento, secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente per integrare il concorso nel reato, poiché fornisce un contributo causale, anche se minimo, alla realizzazione dell’illecito.
Le Conclusioni: Quando un Atto di Supporto Diventa Reato
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale in materia di concorso nel reato: per essere considerati complici, non è necessario compiere materialmente l’azione tipica del reato (in questo caso, l’impossessamento della cosa mobile altrui). È sufficiente fornire un contributo consapevole che faciliti o renda possibile l’esecuzione del crimine. La decisione conferma che il ruolo di ‘palo’ o di ‘copertura’ non è una condotta di secondaria importanza, ma una vera e propria forma di partecipazione punibile. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, ponendo fine alla vicenda.
Stare vicino al bancone per coprire un complice che ruba è considerato concorso nel reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, posizionarsi strategicamente per coprire l’azione di un complice è una condotta agevolatrice che integra pienamente la fattispecie del concorso nel reato, in quanto contribuisce all’esecuzione del delitto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare come sono andati i fatti di un processo?
No, il ricorso per cassazione è inammissibile se si risolve in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la congruità della motivazione, non riesaminare i fatti.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi è assenza di colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35581 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35581 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 10/2/2025, ha parzialmente riforma pronuncia del Tribunale di La Spezia del 23/11/2021, riqualificando il reato nella forma rideterminando la pena nei confronti di COGNOME NOME in mesi 2 di reclusione ed euro multa per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 624 cod.pen., con l’attenuante di cui cod.pen. equivalente alla contestata recidiva.
L’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione deducendo, con motivo, mancanza di motivazione in ordine a specifico motivo di appello ed erronea applic della legge penale.
Il ricorrente censura l’omessa motivazione della Corte territoriale per asserita impos configurare il concorso nel reato, atteso che il coimputato COGNOME COGNOME stato giudicato separ che l’esito di quel giudizio non era stato acquisito. Deduce altresì che il difetto di p presupposto avrebbe dovuto indurre la Corte d’Appello ad escludere il concorso, vers nell’ipotesi di reato impossibile di cui all’art. 49 c. 2 cod.pen.
Il ricorso è inammissibile.
Il motivo dedotto si risolve in una inammissibile richiesta di rivalutazione del probatorio, estraneo al sindacato di legittimità, e non si confronta con la congrua motiva dalla Corte territoriale.
I giudici d’appello hanno adeguatamente ricostruito la dinamica del fatto su dell’istruttoria dibattimentale: sono puntualmente richiamate le risultanze sulla base d stato accertato che, il 10 luglio 2019, il COGNOME pose in essere materialmente la condotta fu presso la RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, mentre il COGNOME si era posizioNOME vicino al bancone per l’azione repentina di impossessamento, cercando poi di uscire insieme ((pagina 3 della sent cpv.). La condotta di COGNOME, è stata logicamente ritenuta integrativa del concorso agevolatrice dell’esecuzione del reato, compiutamente accertato nella medesima sede.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di col determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
v
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025