Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25546 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25546 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore NOME COGNOME che chiede la declaratoria d’inammissibilità d ricorso; udito il difensore, AVV_NOTAIO in difesa di COGNOME che si riporta ai motivi e chiede l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Paola ha condannato NOME COGNOME alla pena di giustizia per il rea rapina aggravata.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione fondato su tre motivi, t incentrati su violazione di legge (art. 606 lett. c, c.p.p.) e vizio di motivazione.
2.1 Con il primo motivo si deduce la insussistenza della prova in relazione alla partecipazi dell’imputato alla rapina.
2.2 Con il secondo motivo si deduce l’erronea qualificazione giuridica della condotta che dovrebbe, al più, essere configurata come favoreggiamento.
2.3 Con il terzo motivo si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuan generiche, anche alla luce della modesta partecipazione prestata all’esecuzione della rapina.
In previsione dell’udienza, il difensore dell’imputato ha inviato per mali memoria motivi nuovi in cui vengono ripercorsi i punti salienti della linea difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, affidato a motivi ripetitivi, generici e manifestamente infondati, è inammis
Va innanzi tutto considerato che si è in presenza di una c.d. “doppia conforme” in punto affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli, c conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronunci appello a quella di primo grado e dell’adozione – da parte di entrambe le sentenze – d medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/20 COGNOME, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).
Ciò premesso, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequ riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipote pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., co lett. d), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripe dovendosi considerare gli stessi non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricor (Sez. 6, 20377/2009, Rv. 243838; Sez. 5 28011/2313, Rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425).
Con il primo motivo si contesta la ricostruzione dei fatti effettuata dai giudici di m quanto congetturale e basata sull’illogica valorizzazione di indizi che sarebbero in r insufficienti a giungere all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Senonché, il motivo, lungi dall’attingere alla critica di legittimità della motivazione, uno dei tre parametri indicati dall’art.606 lett. e c.p.p. (mancanza, contraddittorietà, ma illogicità), ripete il ragionamento probatorio già sviluppato nelle fasi di merito, a riportando, con la tecnica del copia incolla, diversi passaggi dell’atto d’appello. In altr esso persevera nel proporre una ricostruzione alternativa dei fatti confidando in un t giudizio di merito, incompatibile con la funzione di legittimità che la Corte di Cassazione svolgere. Fuoriesce infatti dal perimetro del sindacato di legittimità, il sovrapporre la valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, attraverso una diversa interpretaz benché anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fat ancora, un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).
Perdendosi nella riproposizione dell’atto di appello e nella rilettura della sentenza dell d’appello, il primo motivo di ricorso non giunge nemmeno ad indicare, in un solo passaggi quale sia la illogicità manifesta che affligge la motivazione della Corte, a dimostra dell’errore concettuale su cui l’impugnazione è fondata. Non si deve infatti dimenticare l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), co
pen., è soltanto quella manifesta, cioè di spessore I:ale da risultare percepibile ictu ocu/i, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare la rispondenza della motivazion acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella’ Rv. 226074). Le mini incongruenze argonnentative o l’omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorren ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, sono irrilevanti, posto che non costituisce viz motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal conte ma è solo l’esame del complesso probatorio, entro il quale ogni elemento sia contestualizzat che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la ininfluenza ai fini della compattezza logica dell’impianto argomentativo della motivazione ( tra moltissime, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 2, n. 9242 d 08/02/2013, Rv. 254988).
Senza indulgere nel tentativo di parcellizzazione valutativa sotteso alle doglianze ricorrente, va infatti evidenziato che la sentenza d’appello individua gli elementi ind carico dell’imputato innanzitutto nella assistenza prestata al co-autore -confesso- della r (NOME COGNOMECOGNOME nell’acquisto di indumenti e generi di conforto (spazzolino da den prodotti per l’igiene personale) rinvenuti nell’abitazione del COGNOME in un borsone rifer COGNOME, destinato evidentemente ad essere ospitato in occasione dell’effettuazione della rapina. Inoltre, l’acquisto da parte di RAGIONE_SOCIALE dei generi alimentari abbandonat rapinatori all’atto della fuga nonché il parcheggio della propria vettura sulla prospettat fuga destinata ad essere utilizzata dai rapinatori per il cambio in corsa, sono elementi adeguatamente valorizzati nella sentenza di appello in quanto sicuramente dimostrativi de coinvolgimento dell’imputato quale logistico’ della banda di autori della rapina.
L’individuazione del ruolo specifico assunto dall’imputato nel quadro dell’organizzazi della rapina, quale addetto alla logistica e basista del gruppo, esclude in radice la fonda del secondo motivo di ricorso, incentrato sulla riqualificazione della condotta attribuita a COGNOME in termini di favoreggiamento piuttosto che di autoria. In effetti, com evidenziato nell’impugnata sentenza (pg.14 e 15) l’incompatibilità concettuale tra le ipotesi si manifesta, nel caso concreto, nel fatto di aver prestato assistenza al gruppo d’a ed in particolare ad uno dei suoi componenti sia anteriormente che durante l’esecuzione della rapina. Il concetto rafforza quanto già osservato nella pronuncia di primo grado (pg.1 secondo cui la anteriorità e contemporaneità del supporto fornito dal COGNOME impl adesione morale alla azione delittuosa e connota il dolo di concorso dell’imputato, escluden ex se il favoreggiamento.
Formulato in maniera del tutto generica è anche l’ultimo motivo di ricorso, attinen mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Come nell’analogo motivo formulato con l’atto di appello, anche in Cassazione non viene enunciata una sola ragione specifica di nneritevolezza del beneficio invocato, facend piuttosto vago richiamo ai principi applicativi della pena in generale e dimenticando per co
che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008′ n. 125, per effetto della quale, ai fi concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imp (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). D’altra parte, in relazione a tu aspetti inerenti all’applicazione della pena, concessione delle attenuanti generiche inclu giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in s legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli element quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della conce dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
Per i motivi che precedono il ricorso va dichmarato inammissibile. All’inammissibilità ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorren pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nell determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa de ammende della somma di euro tremila, così equitatvamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024
Il Conigliere relato
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