Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 44903 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 44903 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Germania il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato in Germania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AVV_NOTAIO dott.ssa NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso di COGNOME NOME; per COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME conclude per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con declaratoria di inammissibilità nel resto.
udito il Difensore: è presente, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, del Foro di FOGGIA, Difensore dei ricorrenti COGNOME, COGNOME e COGNOME: il sostituto processuale AVV_NOTAIO COGNOME del Foro di ROMA, come da delega ex art. 102 c.p.p che depositata: l’AVV_NOTAIO illustra i motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Ancona il 4 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza, appellata dal P.M. e dagli imputati, con cui il Tribunale di Pesaro il 31 ottobre 2018, all’esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME responsabili della violazione dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, trasporto e cessione, in concorso tra loro, di circa 2 kg di cocaina, tra il 26 marzo e il 18 aprile 2015: capo n. 40 dell’editto), in conseguenza condannando ciascuno, con le attenuanti generiche ed applicata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendole, le sanzioni; con conferma nel resto.
Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite distinti atti di impugnazione curati da Difensori di fiducia.
In particolare, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (ricorso dell’AVV_NOTAIO del Foro di Foggia) si affidano a due motivi con i quali censurano violazione di legge (artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., entrambi i motivi), travisamento della prova (primo motivo) e vizio di motivazione (entrambi i motivi).
3.1. Con il primo motivo lamentano promiscuamente violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 110 cod. pen., travisamento della prova e difetto di motivazione, che sarebbe illogica, contraddittoria e superficiale, sia quanto all’affermazione di responsabilità di tutti gli imputati sia quanto al rigetto del subordinata richiesta difensiva di qualificazione della condotta di NOME COGNOME come mera connivenza non punibile e non già come concorso nel reato.
3.1.1. La Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi effettivamente con le censure mosse nell’atto di appello e già in precedenza nella memoria depositata in primo grado.
Si era, in primo luogo, evidenziata la palese inattendibilità della principale fonte di prova a carico degli imputati, costituita dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese in tre occasioni nell’anno 2015 dal collaboratore NOME COGNOME e, tuttavia, smentite dallo stesso COGNOME nell’incidente probatorio il 18 novembre 2016. Sarebbero stati omessi da parte dei decidenti sia il preventivo vaglio sulla credibilità sia la verifica della attendibilità, prima, intrinseca, e, estrinseca, tramite la ricerca di riscontri esterni di tipo individualizzante, d narrato di COGNOME, affidandosi i Giudici ad una mera affermazione apodittica al riguardo (che si rinviene alla p. 18 della sentenza).
Si erano sottolineate nell’impugnazione di merito rilevanti discrasie tra quanto affermato dallo COGNOME nelle indagini e quanto riferito in incidente probatorio (sui seguenti temi: accordo di fine marzo 2015 per l’acquisto di cocaina; effettiva consegna, avvenuta il 18 aprile 2015, della droga; rimprovero subito da COGNOME, che avrebbe attribuito a COGNOME la responsabilità per la mancata realizzazione dell’accordo; registrazione privata, effettuata ad opera di COGNOME, di un colloquio con COGNOME, registrazione però mai prodotta agli atti; rapporto con la posizione di un altro indagato, NOME COGNOME), discrasie che – si assume – non avrebbero trovato alcuna risposta da parte della Corte di appello.
Inoltre, le fonti di prova ulteriori rispetto alle dichiarazioni del coimputato, cui dà atto la Corte di appello, e cioè intercettazioni, osservazione e pedinamento e monitoraggio dell’auto con sistema GPS, non sarebbero comunque idonee a dimostrare l’avvenuta consegna in località NOME di COGNOME (INDIRIZZO) di due chili di cocaina il 18 aprile 2015, non avendo mai la polizia giudiziaria sequestrato droga ed essendo intervenuta in forze soltanto dopo un pedinamento di ben 350 chilometri; né è mai stata rinvenuta la droga di cui gli imputati ipoteticamente si sarebbero disfatti durante il viaggio.
In definitiva, ad avviso dei ricorrenti, la responsabilità per il reato di cui capo n. 40) risulta fondata soltanto su congetture e su sospetti, oltre che sul vero e proprio travisamento a proposito del supposto carico di droga delle risultanze delle conversazioni effettuate nei giorni 21 e 22 aprile 2015 da tale COGNOME, conversazioni che, tuttavia, non dicono ciò che vi legge la Corte territoriale ma si limitano a riferire pettegolezzi e commenti “da bar”, peraltro imprecisi, non essendosi mai verificato lo speronamento dell’auto di COGNOME, speronannento di cui parla, invece, ma, appunto, solo “per sentito dire”, COGNOME.
3.1.2. In linea subordinata, si censura avere ritenuto complice e non già meramente connivente NOME COGNOME, il quale ha avuto una posizione meramente passiva quale trasportato nell’auto condotta da NOME COGNOME ed in attesa fuori da casa mentre NOME si incontrava con COGNOME.
Si richiamano plurimi precedenti di legittimità in tema di distinzione tra concorso e mera connivenza (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02, secondo cui «La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degl stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente
individuato, nei confronti dell’imputato, il dolo del concorso nel reato di cu all’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in ragione della sua presenza nel veicolo all’interno del quale i complici conversavano di pagamenti di partite di “fumo”, della sua presenza nell’abitazione nella quale i complici effettuavano le cessioni di sostanza stupefacente, e del suo arresto a seguito del rinvenimento di cocaina a bordo del veicolo, da lui condotto, sul quale viaggiava assieme ad un complice)»; Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME ed COGNOME, secondo cui «Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli COGNOME concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del concorso nel delitto d cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 nella condotta di un soggetto che, consapevole dell’altrui detenzione illecita, era alla guida dell’autovettura a bordo della qual viaggiavano due persone che nascondevano indosso la droga)»; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492, secondo cui «Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli COGNOME concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della realizzazione della fattispecie penalmente rilevante. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del concorso nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 con riferimento alla condotta di un soggetto al quale il venditore di sostanze stupefacenti si era rivolto, dopo la consegna di una partita di droga all’acquirente, per essere aiutato a conseguire il pagamento da quest’ultimo)»; e Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972, secondo cui «Per la configurabilità del concorso di persone nel reato è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli COGNOME concorrenti e che il partecipe, per effetto dell sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del concorso nel delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 sull base della mera presenza dell’imputato all’interno di un’autovettura, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
appartenente ad COGNOME ed in cui viaggiava quale passeggero, nella quale era stata rinvenuta sostanza stupefacente occultata all’interno del cruscotto)»).
Non avendo mai COGNOME – ad avviso del ricorrente – apportato nessun contributo causale ma essendo rimasto meramente passivo, si imporrebbe la necessità di radicale annullamento della sentenza nei suoi confronti.
3.2. Oggetto dell’ulteriore motivo è la ritenuta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto a NOME COGNOME e a NOME COGNOME ed erroneo calcolo della pena applicata a NOME COGNOME.
3.2.1. Quanto a COGNOME, si legge alla p. 20 della sentenza impugnata che i Giudici hanno espressamente inteso prendere a pena base il – nuovo – minimo edittale di sei anni, aumentato di due anni in ragione del ruolo preminente dello stesso nell’organizzazione, assicurando gli approvvigionamenti dalla Germania, ma hanno poi errato nel sommare (6 + 2 = 8), muovendo dalla pena di 9 anziché di 8 – anni, con successiva riduzione per le generiche e per il rito.
3.2.2. In relazione, invece, a COGNOME e COGNOME, appare al ricorrente incomprensibile il severo discostamento di ben diciotto mesi dal minimo edittale di sei anni di reclusione, in ragione della «particolare scaltrezza quali corrieri» (così alla penultima pagina della sentenza impugnata), avendo i decidenti trascurato che il Tribunale, per differenziare le posizioni, si era discostato quanto, appunto a COGNOME e a COGNOME, di soli quattro mesi in aumento rispetto al minimo edittale previgente di otto anni; in tal modo, peraltro, la Corte di merito avrebbe illogicamente e contraddittoriamente avvicinato il trattamento sanzionatorio dei due a quello di COGNOME, espressamente ritenuto dalla Corte di appello (alla stessa pagina) meritevole di una pena più severa, elidendo le – pur riconosciute – differenze tra i ruoli.
Nell’interesse del solo NOME COGNOME è stato proposto un ulteriore ricorso, curato dall’AVV_NOTAIO del Foro di Foggia, che si affida ad un unico complessivo motivo con il quale denunzia promiscuamente violazione di legge (artt. 110 cod. pen., 533 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica ed incoerente.
La Corte di appello si sarebbe accontentato, per affermare la responsabilità concorsuale, delle mere circostanze di fatto di avere NOME COGNOME accompagnato NOME COGNOME, che era in posizione centrale nella vicenda e che si era posto alla guida dell’automobile, nel percorso sino a NOME COGNOME, e di essere NOME COGNOME all’interno della casa di NOME COGNOME rimanendo pacificamente COGNOME in atteggiamento passivo sia in auto che in casa né emergendo alcunchè a suo carico dal contenuto delle conversazioni intercettate.
Illegittima ed erronea sarebbe, quindi, la sentenza in ragione della mancata riqualificazione della condotta del ricorrente in mera connivenza non punibile. Si richiamano al riguardo i precedenti di legittimità di Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013, dep. 2015, Benocci, Rv. 258186 («In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipa tivo positivo – morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la configurabilità del concorso nell’altrui illecita detenzione di stupefacente di un soggetto che si era limitato ad accompagnare un amico in treno, pur consapevole che quest’ultimo doveva acquistare droga)» e di Sez. 3, n. 32032 del 07/06/2022, NOME ed altro, non mass., nella parte motiva (sub n. 2 del “considerato in diritto”, pp. 6-7), quest’ultima pronunzia intervenuta in una situazione di fatto – si afferma da parte della Difesa – sovrapponibile a quella in esame.
5. NOME COGNOME ricorre, tramite l’AVV_NOTAIO del Foro di Catania, affidandosi ad un solo complessivo motivo con cui lamenta mancanza, contraddittorietà, incoerenza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
La decisione avrebbe risposto in maniera inadeguata e insoddisfacente alle censure svolte con l’atto di appello, in particolar modo alle pp. 2-4, a proposito del ruolo assolutamente marginale nella vicenda di COGNOME, il quale era stato pesantemente minacciato da componenti della famiglia mafiosa di Catania COGNOME ed inviato ai primi di aprile nelle Marche affinché “convincesse” il cognato NOME COGNOME, coimputato, a restituire ai COGNOME il denaro che gli stessi gli avevano anticipato e che COGNOME aveva, però, usato per operazioni diverse da quelle che erano state concordate con i COGNOME (come risulta sia dalle dichiarazioni rese al P.M. da COGNOME nell’interrogatorio dell’8 luglio 2015, che si allegano per stralcio, sia dal messaggio SMS ricevuto da COGNOME il 16 aprile 2015 e con il quale gli si chiede “a che punto è con i soldi”, sia anche dalla ricostruzione operata dal P.M. di primo grado nella propria memoria, allegata per stralcio al ricorso). In conseguenza, ad avviso della Difesa di COGNOME, «l’interesse del ricorrente non è quindi quello di rientrare di un proprio e personale investimento – come pervicacemente sostenuto nella parte motiva impugnata – quanto, piuttosto, di evitare ritorsioni da parte del RAGIONE_SOCIALE nei
propri confronti a causa delle azioni del cognato COGNOME» (così alla p. 5 del ricorso).
Peraltro, la sentenza sarebbe ulteriormente illogica dove, invece (alla p. 17), attribuisce un ruolo meramente passivo e penalmente irrilevante proprio a COGNOME con riferimento all’episodio di cessione a NOME COGNOME contestata al capo num. 16 della rubrica.
Inoltre, la decisione (sempre alla p. 17) traviserebbe i fatti confondendo vistosamente il controllo di polizia subito da COGNOME e da COGNOME il 27 marzo 2015 al rientro dalla Germania e quello subito da COGNOME prima dell’operazione del 18 aprile 2015, giorno questo in cui da una intercettazione risulta che COGNOME non partecipa ad alcuna decisione, essendo soltanto COGNOME a stabilire unilateralmente cosa fare e quando farlo.
Il ricorrente ritiene, inoltre, mancanti elementi probatori che dimostrino che COGNOME sia entrato in casa di COGNOME, essendo più probabile che sia rimasto, invece, in macchina in attesa, come sostenuto dalla Difesa nell’appello (pp. 4-6), non avendo COGNOME, esaminato nell’incidente probatorio il 18 novembre 2016 (che si allega per stralcio), fatto alcun cenno alla presenza di COGNOME dentro casa né avendone parlato COGNOME nel suo interrogatorio del 18 novembre 2016.
Ancora: in occasione dell’incontro tra NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e, dall’altro, NOME COGNOME, quest’ultimo fa scendere il cognato COGNOME dall’auto, come si evince dalle conversazioni intercettate; né può avere rilievo la circostanza, impropriamente valorizzata dalla Corte di appello (alla p. 15), che COGNOME, per quanto escluso dall’incontro, sia riuscito comunque ad ascoltare quanto detto nel corso del colloquio, poiché, secondo il ricorrente (p. 7 dell’impugnazione), «rientrava nel modus operandi dello COGNOME lasciare fuori dai giochi il COGNOME in ogni occasione in cui si trattava di sold e, più in generale, di accordi e trattative».
In definitiva, la Corte territoriale avrebbe omesso di dare risposta alle censure mosse con l’appello, affidandosi a meri, criptici, rinvii ad un elenco di telefonate, ma «A ben vedere sono proprio i rimandi ad alcune di esse ad evidenziare la marginalità della figura del COGNOME, guidato solo da un unico pensiero: mandare i soldi ai COGNOME nel tempo più rapido possibile, cercando di stare alla larga da un ambiente di cui non conosce i tempi e i modi ma che avverte come altamente pericoloso» (così alla p. 8 del ricorso, ove si richiamano stralci di alcune conversazioni captate).
Chiedono, dunque, tutti i ricorrenti l’annullamento della sentenza.
E’ stata tempestivamente richiesta la trattazione orale del processo, che, inizialmente fissato al 10 giugno 2023, è stato differito al 12 ottobre 2023 per impedimento di un Difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Premesso che il reato contestato si prescriverà non prima del 18 aprile 2040, risulta fondato il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, parzialmente fondato quello nell’interesse di NOME COGNOME e manifestamente infondati invece gli COGNOME due (NOME COGNOME e NOME COGNOME).
Si passino ad affrontare le singole posizioni.
2. NOME COGNOME.
2.1. L’impugnazione si limita a ripercorrere, quanto all’an della responsabilità, gli stessi temi dell’atto di appello, cui la sentenza impugnata ha già offerto risposta non incongrua né illogica (alle pp. 18-19, da leggere, naturalmente, insieme a quella di primo grado, alle pp. 7-9).
In particolare, hanno già chiarito i Giudici di merito che le prove a carico sono costituite dalle intercettazioni telefoniche e dai servizi di pedinamento e di osservazione dei Carabinieri, ulteriormente avvalorate dalle dichiarazioni di COGNOME, che non è la principale fonte di conoscenza dei fatti per cui è processo.
Poiché il ricorso è articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, lo stesso va considerato non specifico ma solo apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME NOME, Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e COGNOME, Rv. 243838).
2.2. Sul quantum di pena per COGNOME, osserva il Collegio che, in effetti, la sentenza di appello (alla p. 20) si discosta in aumento di diciotto mesi rispetto al minimo edittale (di sei anni), mentre quella di primo grado (alla p. 10) aveva operato un aumento sul minimo (allora vigente di otto anni) di soli quattro mesi; ciò, tuttavia, non costituisce reformatio in peius, dovendosi dare continuità all’interpretazione secondo cui «Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore» (Sez. 2, n. 50949 del 10/10/2017, P.G. in proc. Bivol e COGNOME, RV. 271376; nello stesso senso v. già, tra le altre, Sez. 2, n. 29017
del 20/06/2014, COGNOME, Rv. 260099, secondo cui non viola il divieto di “reformatio in peius” il giudice dell’impugnazione che, qualora sia necessario rideterminare il trattamento sanzionatorio in applicazione della disciplina del reato continuato, apporti per uno dei fatti unificati un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente superiore; in linea con Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C, Rv. 258653, che, sia pure in situazione non sovrapponibile, ha fissato il seguente principio di diritto: «Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore»).
Né può dirsi illegittima la concreta differenziazione di trattamento sanzionatorio tra COGNOME, da un lato, e COGNOME e COGNOME, dall’altro, poiché il Tribunale (pp. 10-11), stimando COGNOME meritevole di pena più severa, ha applicato allo stesso la sanzione finale di cinque anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa ed a COGNOME e COGNOME quella finale di quattro anni e otto mesi di reclusione e 16.000,00 euro di multa, mentre la Corte territoriale (p. 20), convenendo sul «ruolo preminente nell’organizzazione per intensità del dolo, gravità della condotta, capacità organizzative», ha condannato il primo alla sanzione di quattro anni di reclusione e 18.000,00 euro di multa e gli COGNOME due a tre anni quattro mesi di reclusione e 14.000,00 euro di multa, mantenendo, in definitiva, una rilevante differenza nella risposta sanzionatoria.
3. NOME COGNOME.
3.1. In tema di affermazione della responsabilità debbono valere, identico essendo il ricorso, le stesse considerazioni già svolte per il coimputato COGNOME.
3.2. A diverse conclusioni deve giungersi – concordemente alla richiesta sul punto avanzata dal P.G. in udienza – in relazione al motivo sul trattamento sanzionatorio.
Infatti, alla p. 20 della sentenza impugnata si legge che i Giudici hanno espressamente inteso prendere a pena base il – nuovo – minimo edittale di sei anni di reclusione, aggiungendo poi un aumento di due anni di reclusione in ragione del ruolo preminente dell’imputato nell’organizzazione, avendo lo stesso assicurato gli approvvigionamenti dalla Germania: tuttavia, poi, hanno poi errato nel sommare (infatti 6 + 2 = 8), muovendo dalla pena di nove, anziché di otto, anni di reclusione (e 30.000,00 euro di multa), con successiva riduzione per le
attenuanti generiche sino a sei anni di reclusione (e 27.000,00 euro di multa) e per il rito a quattro anni di reclusione (e 18.000,00 euro di multa).
Ed è appena il caso di notare che non può provvedere all’emenda direttamente la Corte di legittimità ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen non comprendendosi, in disparte l’errore di calcolo (6 + 2 = 9), se la Corte territoriale abbia inteso applicare la diminuzione per le generiche nel massimo di un terzo (9 – 3 = 6) ovvero in minore misura (8 – 2 = 6).
4. NOME COGNOME.
Dalla lettura delle sentenze di primo e di secondo grado risulta che la tesi difensiva, secondo cui COGNOME sicuramente ha manifestato preoccupazione per il “calibro” criminale dei COGNOME, non è stata trascurata dai Giudici di merito, i quali, tuttavia, hanno dato atto (alle pp. 14-17 della sentenza impugnata e alle pp. 6-7 di quella del Tribunale) che dalle conversazioni intercettate risulta un ruolo attivo e consapevole dell’imputato, non già mero spettatore passivo, di dispensatore di consigli logistici.
Inoltre, alla stessa stregua della impostazione del ricorso, non può dirsi essere stato travisato il significato delle intercettazioni telefoniche nel caso di specie (non senza considerare che l’attribuzione di un determinato contenuto alle intercettazioni è, per giurisprudenza costante, insindacabile in sede di legittimità siccome quaestio facti, quando, come nel caso di specie, è sorretto da adeguata motivazione; infatti, «in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l’interpretazione de/linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione de giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).
5. NOME COGNOME.
Avendo la Difesa già posto nell’atto di appello la questione circa la qualificazione del ruolo dell’imputato in termini di mera connivenza non punibile ovvero di complicità, la stringatissima risposta che si rinviene al riguardo alla penultima pagina della sentenza impugnata (ove si legge che COGNOME ha accompagnato NOME in auto in entrambi i viaggi, sia di andata che di ritorno; che è rimasto in attesa «presso l’abitazione del COGNOME», non comprendendosi chiaramente, però, se vi abbia o meno fatto ingresso; e che nessuno dei coimputati aveva obiettato alcunchè) trascura di rispondere ai rilievi difensivi svolti nell’atto di appello; né può ritenersi la motivazione integrata da quella di
primo grado, che alle pp. 7-9 si limita a valorizzare la compresenza di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In conseguenza, non può che annullarsi la sentenza impugnata, risultando assorbito il motivo, logicamente dipendente, in tema di trattamento sanzionatorio: il Giudice del rinvio dovrà approfondire in fatto la condotta eventualmente posta in essere dal ricorrente e fare applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui «La distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02).
6.Conseguono le statuizioni in dispositivo.
In relazione ai due ricorsi integralmente inammissibili, non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Perugia.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’appello di Perugia; dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l’affermazione di penale responsabilità del COGNOME.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/10/2023.