Concorso nel Reato: i Limiti del Giudizio di Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di lesioni aggravate, offrendo importanti chiarimenti sui limiti del proprio giudizio e sul concetto di concorso nel reato. La decisione conferma un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Suprema Corte non può sostituirsi ai giudici di merito nella valutazione dei fatti. Analizziamo insieme la vicenda e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: un’Aggressione in Concorso
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di lesioni aggravate emessa nei confronti di un imputato, condanna successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Ancona. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato, insieme a un’altra persona, aveva partecipato a un’aggressione ai danni di una vittima. Un elemento cruciale della vicenda era la particolare vulnerabilità della persona offesa, che era caduta a terra durante l’aggressione, senza che ciò fermasse l’azione criminosa dei due soggetti.
L’Appello in Cassazione e le Doglianze dell’Imputato
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali.
La presunta mancanza di prova sul concorso nel reato
Il ricorrente sosteneva che non fosse emersa una prova specifica del suo contributo causale al reato. A suo dire, la motivazione della sentenza d’appello era inidonea a dimostrare la sua effettiva partecipazione all’azione criminosa e, in ogni caso, a definirne l’entità, anche ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante prevista dall’art. 114 del codice penale per chi ha avuto una minima importanza nella preparazione o nell’esecuzione del reato.
La critica al trattamento sanzionatorio
Un secondo motivo di doglianza riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che a parere della difesa non era stato adeguatamente motivato dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Corte: il ruolo della Cassazione e la valutazione dei fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una motivazione chiara e in linea con il suo consolidato orientamento giurisprudenziale.
Il divieto di “rilettura” dei fatti
In primo luogo, la Suprema Corte ha ribadito un caposaldo del processo penale: il suo ruolo è di giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che non può procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione impugnata. La valutazione delle prove e la ricostruzione della dinamica degli eventi sono compiti riservati in via esclusiva al giudice di primo e secondo grado. Proporre una diversa interpretazione delle risultanze processuali, come ha tentato di fare il ricorrente, non costituisce un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in Cassazione.
La valutazione del concorso nel reato e la doppia conforme
La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza d’appello, letta congiuntamente a quella di primo grado (realizzando una cosiddetta “doppia conforme”), aveva dato adeguatamente conto delle ragioni della condanna. I giudici di merito avevano ricostruito la vicenda e analizzato le fonti di prova, concludendo che entrambi gli imputati avevano contribuito in egual misura all’azione aggressiva. Questa conclusione, secondo la Cassazione, era basata su un ragionamento logico e coerente, immune da vizi. Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto correttamente motivato, in considerazione della gravità dei fatti, dell’entità delle lesioni e della personalità negativa degli imputati.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende impugnare una sentenza di condanna in Cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti o a proporre una valutazione delle prove diversa da quella dei giudici precedenti. Il ricorso deve, invece, evidenziare vizi specifici della motivazione, come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà. In assenza di tali vizi, e di fronte a una motivazione congrua come quella del caso di specie, il ricorso non può che essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Può la Corte di Cassazione riesaminare i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto. La sua funzione è quella di giudice di legittimità, non di merito. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado.
Cosa significa che due imputati hanno contribuito “allo stesso modo” a un’aggressione?
Significa che, secondo la valutazione dei giudici di merito, entrambi hanno partecipato attivamente e in egual misura all’azione criminosa, rendendo irrilevante la distinzione del ruolo di ciascuno ai fini della responsabilità penale per il concorso nel reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure mosse dall’imputato miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione. Inoltre, la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta adeguata e congrua sia riguardo alla prova del concorso nel reato sia riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47126 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 06/07/1979
avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di lesioni aggravate; Considerato che, con il primo motivo, l’imputato assume che non sarebbe emersa una specifica prova del suo contributo a titolo di concorso nel fatto di r e che la motivazione sarebbe inidonea anche rispetto all’entità della sua eventu partecipazione all’azione criminosa ex art. 114 cod. pen.;
Rilevato che la Corte di cassazione non può procedere alla “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, i esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vi legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeg valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME
Considerato che, d’altra parte, la motivazione della decisione impugnata, da leggersi unitamente alla pronuncia di primo grado, con la quale integra una c. doppia conforme, ha dato adeguatamente conto, ripercorsa la vicenda e le fonti d prova esaminate, della circostanza per la quale entrambi gli imputati han contribuito allo stesso modo all’azione aggressiva nonostante la condizione di particolare vulnerabilità della vittima, una volta che era caduta per terra 10);
Rilevato, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che, anche sotto aspetto, con congrua motivazione, la Corte territoriale ha disattes doglianze circa il trattamento sanzionatorio ponendo in rilievo la gravità dei di reato, derivante dall’entità delle lesioni, e la personalità negativa degli i
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende;
Così deciso il 27/11/2021