Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 14042 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 14042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala avverso l’ordinanza del 03/07/2023 del Tribunale della Libertà di Palermo emessa nei confronti di COGNOME NOME, nata a Marsala il DATA_NASCITA;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza Ert31 impugnata relativamente al secondo motivo di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 luglio 2023 il Tribunale di Palermo, accogliendo l’appello dell’indagata, ha annullato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Marsala aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a NOME COGNOME in relazione al reato ex artt. 81, comma 2, 110, cod. pen. e 73, commi 1 e 1-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per il reiterato trasporto, in concorso con altri, di diversi quantitativ di cocaina, come descritto nel capo A) delle imputazioni provvisorie.
In particolare, si contesta all’indagata di avere svolto, nell’ambito di due attività di cessione di sostanze stupefacenti, avvenute il 15/02/2021 e il 19/03/2021, da parte dei concorrenti, un ruolo di intermediaria con il mantenere costanti contatti con NOME COGNOME (il padre, all’epoca sottoposto agli arresti domiciliari), NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, veicolando costantemente informazioni e messaggi fra gli stessi.
Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, si richiede l’annullamento dell’ordinanza.
2.1. GLYPH Con il primo motivo di ricorso, si deducono violazione degli artt. 309, 310 e 597 cod. proc pen. e vizio della motivazione ex art 606, lett. e), cod. proc pen. per avere deciso sull’appello pur in assenza di elementi di novità che lo giustificassero, poiché tali non sono le mere dichiarazioni rese dall’indagata in occasione dell’interrogatorio di garanzia. Si osserva che, in questo modo, si è consentito all’appellante di aggirare il termine perentorio per proporre il riesame dell’ordinanza cautelare.
2.2. GLYPH Con il secondo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel disconoscere la rilevanza penale del contributo agevolatore fornito da COGNOME recuperando il mezzo utilizzato dal coindagato COGNOME per trasportare la sostanza stupefacente. Si osserva che il Tribunale ha valutato in modo parcellizzato gli elementi indiziari,anche trascurando che per applicare la misura cautelare è sufficiente la loro mera gravità.
2.3. GLYPH Con il terzo motivo di ricorso, si deducono violazione di legge e vizio della motivazione del provvedimento del Tribunale, che ha erroneamente ritenuto non superabile, per le sue valutazioni, il contenuto letterale della incolpazione provvisoria formulata dal Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente ribadirsi, relativamente al primo dei motivi di ricorso, che la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. Ne consegue che è ammissibile l’appello cautelare contro il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca perché non può attribuirsi alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all’impugnazione (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, Rv. 274092).
Pertanto, correttamente il Tribunale ha ritenuto di valutare nel merito l’appello presentatogli.
2. Circa il terzo motivo di ricorso, si osserva che la motivazione dell’ordinanza impugnata correttamente segue il principio secondo cui il giudice del riesame cautelare trova un limite alla sua cognizione e, conseguentemente, alla sua decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della richiesta cautelare, senza la possibilità di sostituzioni o integrazioni con ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, mentre compete al Pubblico ministero procedere, nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento e anche nel corso dell’udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni relative ai fatti oggetto della contestazione (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, COGNOME, Rv. 275776; Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 251015).
In altri termini, il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento che applica la misura cautelare sulla base di una differente qualificazione giuridica, ma non può formulare autonome ipotesi ricostruttive sulla base di dati di fatto diversi, perché in questo caso la decisione risulterebbe nulla per difetto dell’iniziativa del Pubblico ministero (Sez. 6, n. 16020 del 13/03/2019, Calanna, Rv. 275602).
Nell’ordinanza impugnata si è valutato che NOME COGNOME, nell’interrogatorio di garanzia, ha spiegato le ragioni lecite delle relazioni intrattenute con i coindagati nell’ambito dell’impresa familiare “RAGIONE_SOCIALE“, nella quale l’attività lecita di RAGIONE_SOCIALE serviva anche per schermare le attività illecite di suo padre NOME COGNOME, che si serviva dell’azienda come base logistica e impiegava le automobili per i viaggi funzionali al traffico di droga.
Il Tribunale ha osservato che, in siffatto contesto, la collaborazione di NOME COGNOME non può considerarsi automaticamente equivalente a concorso nell’attività illecita, neanche considerando che dalle conversazioni intercettate emerge la consapevolezza da parte sua, come anche di NOME COGNOME, della ambivalenza delle attività dell’azienda di famiglia. In particolare, ha rilevato che, per i tempi per i modi, la bonifica da microspie dei locali aziendali / non essendo correlata a specifiche attività delittuose configurabili ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 / non può poiché non è stato contestato il reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990 nella fattispecie acquisire rilevanza indiziante, come pure non può acquisirla la custodia nell’azienda di una autovettura già utilizzata per un traffico di droga, costituendo, semmai, un post factum non punibile ex art. 384 cod. pen.
3. Al riguardo, correttamente in linea di principio (restando comunque necessario individuare specifiche condotte dell’indagata configurabili come un contributo causale alla realizzazione delle due specifiche attività di cessione di sostanze stupefacenti oggetto della imputazione provvisoria), nel ricorso (secondo
motivo) e nella requisitoria si rileva che il concorso nel reato può realizzarsi anche con l’aderire alle azioni criminose che altri stanno commettendo. Infatti, la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, perché basta che la coscienza del contributo fornito all’altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi come previo concerto, o come intesa istantanea, oppure come semplice adesione all’opera di un altro che rimane ignaro (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218525): basta che ciascun agente sappia, anche unilateralmente, del contributo apportato alla condotta altrui (ex pluribus: Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, COGNOME, Rv. 276820; Sez. 6, n. 1271 del 05/12/2003, dep. 2004, Misuraca, Rv. 228424).
Posto questo, tuttavia, deve rilevarsi che il ricorso del Pubblico ministero nulla prospetta circa le esigenze cautelari e la loro attualità successivamente all’emissione dell’ordinanza impugnata, ma si limita a contestare il mancato riconoscimento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Ne deriva che esso non è sorretto dal necessario interesse a ricorrere, perché il suo accoglimento in ordine al profilo relativo ai gravi indizi di colpevolezza non potrebbe comunque (tranne che per i reati per i quali vale la presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.) condurre all’applicazione della misura cautelare e, quindi, sarebbe privo di un risultato pratico rilevante per l’impugnante (Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, COGNOME, Rv. 285400; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, COGNOME, Rv. 282355; Sez. 3, n. 13284 del 25/02/2021, Acanfora, Rv. 281010).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il 30/01/2024