Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 26568 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26568 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO del foro di ROMA che, in qualità di sostituto processuale dell’avvocato NOME COGNOME del foro di LOCRI, si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 24/10/2023, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Locri il 14/10/2022, escluso la circostanza aggravante di cui all’art. 12, comma 3 ter D.Ivo 286 del 1998 e, rideterminata la pena in anni cinque, mesi uno di reclusione ed euro 1.300.000 di multa, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui agli artt. 12, commi 1 e 1 bis, quanto al comma 3, lettere a), b), c) ed e) D.Ivo 286 del 1998.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 12, Divo 286/1998 quanto all’individuazione del ricorrente e dell’attribuzione allo stesso d una condotta a titolo di concorso nel reato. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva c la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito sarebbe errata in quanto dalle prove acquisite sarebbe emerso esclusivamente che il ricorrente non ha viaggiato sottocoperta e questo non sarebbe idoneo a sostenere che lo stesso abbia concorso nella commissione del reato quanto, piuttosto, che lo stesso aveva avuto un trattamento in qualche modo di favore avendo pagato una cifra maggiore. Neutra, d’altro canto, sarebbe la circostanza che all’imputato sono stati sequestrati due cellulari, due coltelli e uno sfollagente in quan tali oggetti personali, contenuti nel suo zaino, gli erano stati appena riconsegnati dag autori del reato, circostanza questa, confermata anche dai testimoni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorse è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso proposto la difesa deduce la violazione di legge e H vizio di motivazione con riferimento alla dichiarazione di responsabilità.
La doglianza, impropriamente formulata anche nei termini della violazione di legge, è manifestamente infondata.
La Corte territoriale, con motivazione che si fonda e integra la sentenza di primo grado, ha fornito adeguate risposte alle medesime censure già sollevate nell’atto di appello.
Con il riferimento alla piena attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, c lo hanno compiutamente riconosciuto, al sequestro effettuato di due cellulari, due coltelli e uno sfollagente e all’inverosimile spiegazione fornita dal ricorrente anche sul punto infatti, il giudice d’appello ha evidenziato le ragioni per cui ha ritenuto di conferma giudizio di responsabilità formulato dal primo giudice, ciò anche sottolineando come sia estremamente significativo il dato costituito dalla nazionalità del ricorrente, turco come g altri due scafisti, mentre tutti i trasportati erano di nazionalità egiziana, e il rinveni proprio dello sfollagente in suo possesso, strumento utilizzato per costringere i migranti a rimanere sotto coperta.
A fronte di tale motivazione, coerente e logica quanto al riconoscimento del ricorrente e della fondatezza dell’accusa, ogni ulteriore critica, tesa peraltro a solleci
una diversa e alternativa lettura dell’istruttoria dibattimentale, pertanto, ri inconferente.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sens dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e st se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, COGNOME, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19/3/2024