Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1939 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 16/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME nato in Romania il DATA_NASCITA NOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 10 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno insistito per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa all’esito di giudizio abbreviato, di NOME COGNOME e NOME COGNOME
NOME per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione concorso tra loro di gr. 103 di cocaina e di gr. 1,00 di hashish.
Propongono separati ricorsi per cassazione i difensori di NOME e NOME.
2.1 II difensore di *NOME*NOME AVV_NOTAIO, deduce il vizio di illogicità del motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su omessa o erronea valutazione delle risultanze del casellario giudiziale. La Corte territoriale ha, infatti, considerato quanto dichiarato dal ricorrente in merito ad u precedente condanna per fatto specifico, nonostante dal certificato del casellario giudiziale il NOME NOME incensurato. Di contro la difesa ha allegato nell’at appello gli elementi a favore dell’imputato che, tuttavia, non sono stati valutati dal sentenza impugnata.
2.2 Nell’interesse del NOME, l’AVV_NOTAIO deduce tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo motivo deduce i vizi di mancanza di motivazione in merito alle dichiarazioni spontanee rese dal coimputato NOME e di travisamento sia delle dichiarazioni rese dal ricorrente che delle risultanze del verbale di sequestro. I particolare, quanto al denunciato travisamento, si censura sia la valutazione di non credibilità della versione offerta dal ricorrente che l’argomentazione con la quale la sentenza ha desunto dalla trasparenza della busta la consapevolezza da parte del NOME della presenza della sostanza stupefacente al suo interno. Si censura, inoltre, la qualificazione come “sostanza da taglio” della polvere bianca trovata presso l’abitazione del ricorrente, trattandosi di bicarbonato di riso.
Con il secondo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui è stato ravvisato il concorso del NOME nonostante questo non fosse consapevole della presenza della sostanza stupefacente all’interno della busta e si sia limitato a gettare detta busta sotto la macchina pressione del coimputato, senza, tuttavia, apportare alcun contributo alla consumazione del reato.
Con il terzo motivo deduce il vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà del motivazione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato sul travisamento delle dichiarazioni e sul comportamento del ricorrente, ritenuto “poco collaborativo” nonostante dagli atti non emerga alcuna condotta di fuga, di resistenza o di oltraggio.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, le parti hanno depositato conclusioni scritte come in epigrafe riportate.
CONSIDERATO IN DiRrrro
I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME è tardivo. Considerato, infatti, che la sentenza impugnata è stata emessa il 10 febbraio 2022, con l’indicazione del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, e depositata alla scadenza di detto termine (14 aprile 2022), il termine per l’impugnazione scadeva il 25 giugno 2022 mentre il ricorso è stato depositato il 27 giugno 22.
Nel merito, comunque, il ricorso è generico ed aspecifico in quanto lo stato di incensuratezza non rileva ai fini della concessione delle generiche (art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.) e il ricorrente non ha indicato alcun elemento positivo la cui valutazione sarebbe stata omessa dalla Corte di appello.
Quanto al ricorso proposto da NOME COGNOME, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono generici, aspecifici e meramente reiterativi delle medesime censure formulate con l’atto di appello.
La sentenza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale il ricorrente omette il dovuto confronto critico, ha ravvisato il concors del NOME in ragione sia della sua consapevolezza del contenuto della busta, desunto dalla trasparenza della busta medesima in cui erano ben visibili i due involucri di cocaina, che del comportamento tenuto alla vista degli operanti, avendo tentato di occultare la busta.
Parimenti immune da vizi è la valutazione in merito alla non credibilità della versione del coimputato ritenuta smentita dai seguenti elementi, non specificamente contestati dal ricorrente: a) la condotta del NOME che, alla vista degli operant gesticolò all’indirizzo del NOME, invitandolo a scendere dal mezzo; b) la non credibilità delle dichiarazioni del NOME in merito al motivo della presenza in auto de NOME ed alla collocazione della busta all’interno dell’autovettura; c) il riscontro una coeva attività di spaccio da parte del ricorrente desunta dal rinvenimento presso
la sua abitazione di strumenti da pesatura, confezionamento e taglio della sostanza. Rispetto a tale ultima circostanza, la deduzione in merito alla natura della sostanza sequestrata ed al suo impiego per finalità terapeutiche da parte delle parenti dell’imputato appare di carattere meramente confutativo ed estranea alle censure deducibili in questa Sede.
Così facendo, la Corte ha fatto buon governo del principio di diritto, qui condiviso e ribadito, secondo cui la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, v ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02).
Venendo all’esame del terzo motivo di ricorso, la Corte territoriale, con argomentazioni non manifestamente illogiche né contraddittorie, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione del comportamento processuale dell’imputato e del tentativo di occultamento della sostanza. Rispetto a tali argomentazioni, il ricorrente si limita a censurare in termini generici ed aspecifici valutazioni della Corte senza, tuttavia, allegare alcun elemento positivo non valutato dalla sentenza impugnata. Tale censura è, pertanto, inammissibile dovendosi, in proposito, ribadire che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purc sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa ammende.
Così deciso il 16 dicembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente