Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43348 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
NOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME ricorre per cassazione avvers sentenza della Corte di Appello di Napoli del 6/10/2022, che aveva confermato sentenza di primo grado con la quale COGNOME era stato condannato per i reat rapina aggravata e concernenti armi.
1.1 Al riguardo il difensore lamentava come il comportamento di COGNOME configurava l’ipotesi di favoreggiamento reale e non quello di concorso n rapina.
1.2 II difensore eccepisce inoltre l’illogicità della motivazione in or diniego di prevalenza delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve innanzitutto osservare che in tema di concorso di persone reato, il sistema positivo si basa sulla teoria nnonistica del reato secondo c fattispecie plurisoggettiva, l’attività antigiuridica di ciascuno, po inscindibilmente con quelle degli altri correi, confluisce in azione delittu va considerata unica e produce l’effetto di far ritenere giuridicamente attri a ciascuno dei concorrenti il risultato finale dell’evento cagionato; diversa nel delitto di favoreggiamento reale il termine «aiuta», pur dovendo es inteso nella sua più lata accezione, sta a indicare la finalità della condot diretta alla realizzazione dello scopo di favorire un’altra persona, dopo reato presupposto è stato già consumato.
Ciò premesso, relativamente al primo motivo di ricorso, con motivazione scevra da vizi logico-giuridici la gravata pronuncia ha affermato che il contr causale dell’imputato non era intervenuto solo a seguito del perfezioname della rapina, richiamando la conversazione intercettata con COGNOME COGNOME emergeva che COGNOME era pienamente consapevole di ogni dettaglio del pian criminoso (pag. 8 sentenza impugnata), evidenziando anche l’inattendibilità de dichiarazioni di COGNOME NOMENOME correttamente, pertanto, il ricorrente è ritenuto concorrente nel reato di rapina, visto che il suo ruolo non era semplicemente di favorire i correi, ma era finalizzato portare a termine il criminoso.
1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, si deve ribadire che le statuiz relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero
o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l’adeguat della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2 Pennelli Rv. 270450 – 01).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dich inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve e condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 22/09/2023