Concorso nel reato di spaccio: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
Il concetto di concorso nel reato è uno dei pilastri del diritto penale e definisce i confini tra la partecipazione punibile e la mera connivenza non penalmente rilevante. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti preziosi per comprendere quando un comportamento, apparentemente secondario, integra a tutti gli effetti una condotta concorsuale, in particolare nel contesto dei reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Analizziamo la decisione per capire i principi applicati dai giudici.
I fatti del caso: Spaccio e concorso nel reato
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’Appello per concorso nella cessione di sostanze stupefacenti. L’imputato contestava la sua partecipazione attiva al reato, sostenendo che la sua condotta si fosse limitata a una semplice connivenza. In particolare, l’uomo aveva accompagnato con la propria auto il coimputato sul luogo dove era avvenuto lo scambio della sostanza illecita, rimanendo presente durante la transazione. Secondo la sua difesa, questa azione non era sufficiente a configurare un concorso nel reato, ma rappresentava una condotta passiva e non un contributo materiale alla realizzazione del crimine.
La decisione della Corte sul concorso nel reato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo su tutta la linea le argomentazioni della difesa. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione logica e priva di vizi, spiegando in modo convincente perché l’azione del ricorrente non potesse essere considerata una mera connivenza. L’aver accompagnato il complice sul luogo del delitto e l’essere stato presente allo scambio sono stati ritenuti elementi che integravano una partecipazione attiva e consapevole, essenziale per la riuscita dell’operazione illecita. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di rivalutare i fatti o le prove, compito che spetta ai giudici di merito, ma di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le altre censure: Recidiva e calcolo della pena
Oltre alla questione principale sul concorso nel reato, il ricorrente aveva sollevato altri due motivi di doglianza, entrambi giudicati manifestamente infondati.
1. La recidiva: L’imputato contestava l’applicazione dell’aggravante della recidiva. La Corte ha respinto il motivo, evidenziando non solo i numerosi precedenti penali specifici, ma anche una precedente dichiarazione di recidivanza, elementi che giustificavano ampiamente la decisione dei giudici di merito.
2. Il calcolo della pena: Si lamentava la mancata applicazione della riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato. Anche in questo caso, la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato. Sebbene la sentenza non contenesse un calcolo analitico, la Corte ha osservato che la pena finale (un anno di reclusione e 1.200 euro di multa) era stata determinata all’esito della riduzione prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. Ciò era desumibile sia dal fatto che la decisione menzionava il precedente giudizio svoltosi con rito abbreviato, sia dalla pena finale, sensibilmente inferiore al minimo edittale, anche a seguito della riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990).
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati. In primo luogo, il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio nel merito. Le valutazioni fattuali, se sorrette da una motivazione coerente e non illogica, non sono sindacabili in sede di legittimità. In secondo luogo, la partecipazione a un reato non richiede necessariamente il compimento dell’azione tipica (in questo caso, la cessione materiale della droga), ma è sufficiente fornire un contributo consapevole che agevoli o renda possibile la commissione del reato. Infine, la determinazione della pena, anche quando espressa in modo sintetico, si presume corretta se il risultato finale è coerente con le norme applicabili, come la riduzione per il rito abbreviato.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che la distinzione tra partecipazione punibile e mera connivenza si gioca sul piano del contributo causale all’evento. Azioni come fornire un passaggio o assistere allo scambio, pur non costituendo l’atto di spaccio in sé, possono essere considerate un contributo essenziale, integrando così il concorso nel reato. La decisione ribadisce inoltre l’inammissibilità dei ricorsi che mirano a una rivalutazione delle prove già esaminate nei gradi di merito e chiarisce che l’applicazione delle riduzioni di pena può essere desunta implicitamente dalla coerenza del dispositivo finale. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Quando l’accompagnare una persona sul luogo di uno spaccio costituisce concorso nel reato?
Secondo la Corte, tale condotta costituisce concorso nel reato, e non mera connivenza, quando rappresenta un contributo attivo alla realizzazione del crimine, come nel caso di chi accompagna con la propria auto il complice e assiste allo scambio, facilitando di fatto l’operazione illecita.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo?
No, la Corte di Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di effettuare una nuova valutazione dei dati probatori, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il suo esame è limitato alla verifica della corretta applicazione della legge e alla logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Se la sentenza non dettaglia il calcolo della pena, si può ritenere che la riduzione per il rito abbreviato non sia stata applicata?
No. La Corte ha chiarito che, anche in assenza di un calcolo analitico, si può desumere che la riduzione sia stata applicata se la decisione fa riferimento al rito abbreviato e la pena finale è palesemente il risultato di tale riduzione, come nel caso di una pena inferiore al minimo edittale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39529 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOLFETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si contesta Il ritenuto concorso nel reato d cessione di sostanza stupefacente è declinato in fatto, avendo la Corte di appello, con motivazione priva di lacune e logica, spiegato come l’azione del ricorrente, che accompagnava con la propria auto sul luogo della cessione il concorrente ed era presente allo scambio, non potesse rientrare nella dedotta mera connivenza (pag. 4 e 5), giudizio che il ricorrente tenta confutare chiedendo a questa Corte una preclusa rivalutazione dei dati probatori;
rilevato che il secondo motivo con cui si censura la ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura correttamente confutata dalla Corte terri~che messo in rilievo, non solo i plurimi e specifici precedenti ma, soprattut la precedente dichiarazione di recidivo;
rilevato che manifestamente infondato risulta il terzo motivo, con cui si assume che la Corte di appello non avrebbe applicato la riduzione di un terzo prevista in ipotesi di giudi abbreviato, tenuto conto che la decisione (nella parte iniziale) dà atto del precedente giudiz svoltosi con le forme del rito abbreviato, circostanza che, sia per l’assenza di un comput analitico nella determinazione della pena che è intervenuto con enunciazione di tipo sintetico (la decisione non fa riferimento alla pena base ma esplicita solo la pena finale determinata all’esito della complessiva valutazione), sia per l’articolata ed attenta motivazione con cui esplicitano, a seguito della riqualificazione contestata in quella di cui all’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, i motivi alla base del distacco dal minimo edittale (pag. 8) fa emergere come la quantificazione finale della pena in un anno di reclusione ed euro 1.200 di multa sia stata individuata all’esito della riduzione ex art. art. 442, comma 2, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/09/2024.