Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39128 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39128 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi di COGNOME NOME, nato a Canicattì il DATA_NASCITA, COGNOME NOME, nata ad Agrigento il DATA_NASCITA, avverso la sentenza in data 10/05/2023 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito per gli imputati l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 10 maggio 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 15 giugno 2021 del Tribunale di Agrigento che aveva condannato NOME COGNOME e NOME alle pene di legge per il reato dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
AVV_NOTAIO nell’interesse dei suoi assistiti presenta due separati ricorsi per cassazione.
Per NOME COGNOME eccepisce con il primo motivo l’eccesso di pena, pari ad anni 4 di reclusione, e il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche in misura inferiore al terzo, e con il secondo motivo la nullità della notifica del decreto -di citazione in appello.
Per NOME COGNOME contesta con il primo motivo il concorso nel reato, perché la compagna e coimputata COGNOME si era assunta la responsabilità esclusiva del fatto e con il secondo motivo l’eccesso di pena e il diniego RAGIONE_SOCIALE generiche nella massima estensione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. E’ fondato il secondo motivo di ricorso presentato da NOME COGNOME. Come desumibile dagli atti processuali a disposizione, all’udienza del 1° marzo 2023, la Corte di appello di Palermo ha disposto la correzione del decreto di citazione a giudizio, errato nell’indicazione della data di nascita, e ha rinvia all’udienza del 10 maggio 2023. La notifica del decreto di citazione corretto non è andata a buon fine, perché l’atto non è stato ritirato e per giunta non risulta la prova della ricezione della raccomandata informativa. Ai sensi dell’art. 179, comma 1, cod. proc. pen., si è verificata una nullità assoluta e insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del processo, perché attiene alla conoscenza del processo da parte dell’imputato che dev’essere messo in grado di parteciparvi. L’accoglimento di tale eccezione solleva il Collegio dall’esame del primo motivo di ricorso per cassazione e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla sua posizione con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per la celebrazione del processo.
Il ricorso di COGNOME è invece manifestamente infondato.
Dal punto di vista della responsabilità, i Giudici di merito hanno accertato in fatto che l’imputato, arrestato in flagranza di reato e processato per direttissima, era stato trovato in possesso di 0,6 grammi lordi di cocaina nel calzino nonché di un cellulare nel quale gli operanti avevano letto i messaggi relativi all’attività cessione. Estesa la perquisizione anche al domicilio, era stata trovata altra cocaina per circa 60 grammi, pari a 255,41 dosi, e materiale per il confezionamento. Sebbene il COGNOME abbia sostenuto l’uso personale e la convivente COGNOME si sia assunta la responsabilità esclusiva della detenzione dello stupefacente, la Corte territoriale ha reso una motivazione logica e razionale in risposta all’eccezione della connivenza non punibile, in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la distinzione tra l’ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che,
mentre la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare (tra le più recenti, Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244 – 02). Infatti, la Corte territoriale ha valorizzato i seguenti decisivi elementi: entrambi i prevenuti erano stati osservati dalla polizia giudiziaria, prima dell’intervento, parcheggiare pi volte le rispettive autovetture nell’immediata prossimità della villetta e, momento della perquisizione, COGNOME era in arrivo, mentre COGNOME era già dentro; nei cellulari di entrambi gli imputati gli operanti avevano rinvenuto messaggi relativi all’attività di spaccio; sia nel calzino indossato dall’uomo che nella borsa della donna vi erano dosi di stupefacente confezionate allo stesso modo RAGIONE_SOCIALE altre rinvenute nell’abitazione ove vi era il restante stupefacente e il materiale di confezionamento, tra cui la macchina per il sottovuoto in corso di utilizzo.
Sotto il profilo sanzionatorio, la scelta, dopo aver qualificato il fatto ai sen dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, di partire dalla pena base di anni 4 di reclusione è stata ampiamente giustificata dalla quantità di cocaina rinvenuta, pari a 255 dosi, dal grado di purezza della cocaina, dall’organizzazione dell’attività domiciliare, che andava dal taglio della sostanza alla vendita, dal rinvenimento dei contatti sui cellulari e di un corposo registro clienti. Anche il diniego RAGIONE_SOCIALE generich nella massima estensione è stato adeguatamente giustificato in ragione di un precedente penale, della quantità di cocaina detenuta e pronta per la commercializzazione e della gravità del pericolo cagionato.
Il ricorrente non si è confrontato con tale motivazione e non ha allegato alcun elemento specifico in favore della pretesa riduzione integrale per il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE generiche.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo, mentre il ricorso di COGNOME NOME debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si NOME che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo. Dichiara inammis il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Così deciso, il 5 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente