Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 16879 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 16879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PATRUNO NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/12/2023 del TRIB. LIBERTA’ di BARI
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
V
NOME COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, ha parzialmente accolto l’istanza di riesame avverso l’ordinanza emessa il 24/11/2023, annullando l’ordinanza impugnata limitatamente ai capi 1), 2), e 6), confermando, tuttavia, per il resto l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione, oltre che ai reati per i quali il giudice del riesame ha escluso la gravità indiziaria, ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobr 1990, n. 309 commesso in Bari il 21 novembre 2023 (illecita detenzione di grammi 1772,70 di cocaina, 3690 di marijuana 2260 di hashish) (capo 4), 110 cod. pen. e 73 T.U. Stup. commesso in Bari il 21 novembre 2023 relativo all’illecita cessione di grammi 1,53 di marijuana (capo 5) e 110, 337 cod. pen. commesso in Noicattaro il 21 novembre 2023 (capo 7).
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando l’ordinanza, con unico motivo, per erronea applicazione di legge penale nonché per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente si duole del fatto che sia stata riconosciuta a suo carico la gravità indiziaria del concorso nel reato in materia di stupefacenti unitamente al fratello NOME COGNOME anziché un’ipotesi di mero favoreggiamento. I giudici hanno ritenuto la gravità indiziaria sulla base del fatto che il ricorrente si fosse opposto all’intervento della polizia giudiziaria, senza considerare che la mera finalità di assicurare l’impunità al fratello NOME COGNOME avrebbe costituito al più indizio di favoreggiamento.
La motivazione si presenta manifestamente illogica e contraddittoria in quanto il ricorrente è stato ritenuto gravemente indiziato di concorso nei reati in materia di stupefacenti sebbene il fratello NOME, che con lui aveva asseritamente ostacolato l’ingresso della polizia nel locale ove si svolgeva l’attività illecita, sia stato ritenuto gravemente indiziato della sola ipotesi di reat di resistenza a pubblico ufficiale.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I due profili dell’unico motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente correlati. Si tratta di motivi infondati.
Il tribunale del riesame ha descritto analiticamente la vicenda che ha portato all’applicazione della misura cautelare. In particolare, la polizia giudiziaria aveva verificato che in un immobile situato in Noicattaro all’intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO, abitato al primo piano dai genitori dei germani NOME e al secondo piano da COGNOME NOME con la sua famiglia, era presente su INDIRIZZO un portone metallico blindato con una fessura ad altezza d’uomo utilizzata per la consegna della droga ai vari clienti; verso le ore 15:30 del 21 novembre 2023 la polizia giudiziaria aveva notato l’arrivo di un’autovettura condotta da una donna, che aveva bussato alla porta metallica; attraverso la fessura aveva inserito una banconota da dieci euro ottenendo in cambio una bustina di cellophane; un agente aveva fermato la donna e si era appurato che aveva ritirato una confezione di marijuana; nel contempo, la situazione nel luogo dell’intervento era degenerata perché, mentre gli agenti tentavano di accedere al locale, senza che nessuno aprisse la porta, erano giunti da INDIRIZZO NOME NOME e COGNOME NOME NOME i quali avevano inveito nei confronti degli agenti con frasi minacciose, spintonandoli e strattonandoli; gli agenti avevano intimato ai giovani di mantenere un atteggiamento consono a un controllo di polizia, ma i due germani si erano posizionati dinanzi alla porta ostruendone con la forza il passaggio, tanto da costringere gli agenti ad allontanarli e ad ammanettare COGNOME NOME; contemporaneamente, dall’interno del locale non proveniva più alcun rumore e gli agenti, portatisi all’unica via di fuga costituita dall’accesso ai terrazzi attigui, avevano raggiunto su un terrazzo adiacente COGNOME NOME, che aveva con sè uno zaino e una borsa di grosse dimensioni contenenti sostanze stupefacenti di varia natura, poi sequestrate; grazie all’aiuto dell’unità cinofila, si era raggiunto un piazzale ubicato al termine di INDIRIZZO, parzialmente disabitato e comunque a pochi metri dall’ingresso blindato, dove il cane aveva mostrato interesse verso una cassetta della posta; la cassetta era stata aperta con una chiave custodita nella borsa in possesso di COGNOME NOME e si erano rinvenute numerose dosi di sostanza stupefacente, oltre che una pistola. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le ragioni per le quali NOME COGNOME è stato ritenuto gravemente indiziato di concorso nel reato di detenzione di stupefacenti, oltre
che nel reato di resistenza ai sensi dell’art. 337 cod. pen., sono le seguenti: allorché i militari avevano cercato di entrare nello stabile al fine di perquisire il locale in seguito all’accertamento della cessione della marijuana, il ricorrente aveva ostacolato l’ingresso della polizia nel locale, così ponendo in essere un’attività di intralcio che non aveva alcuna spiegazione alternativa se non quella della consapevolezza che nello stabile vi fosse lo stupefacente poi rinvenuto. A differenza del fratello NOME, e la circostanza smentisce l’asserita manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, NOME COGNOME abita nell’edificio e il locale in cui si deteneva la droga comunica con la sua abitazione.
3.1. Tale elemento è stato considerato dirimente per valutare la gravità indiziarla del concorso nella detenzione della sostanza stupefacente. L’ingente quantitativo di droga, il domicilio comunicante con il locale ove si custodivano lo stupefacente e il materiale idoneo al suo confezionamento, l’intervento immediato a difesa dello stupefacente e del fratello al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, sono ragioni non manifestamente illogiche e prive di contraddizioni sulle quali si è fondato il provvedimento impugnato.
3.2. Con specifico riguardo all’asserita diversa qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento proposta dalla difesa, si osserva che la Corte di legittimità ha già ritenuto che il reato di favoreggiamento personale non sia configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso, quanto meno morale, nel reato ascritto a quest’ultimo (Sez. 2, n. 282 del 22/09/2021, dep. 2022, Aiello, Rv. 282510 – 01; Sez. 3, n.364 del 17/09/2019, dep.2020, COGNOME, Rv. 278392 – 03; Sez. 6, n. 2668 del 07/12/2016, dep. 2017, Spera, Rv. 268973 – 01) e che, anche nel caso in cui si ritenesse astrattamente configurabile, rispetto al delitto di detenzione di stupefacenti, la diversa condotta di favoreggiamento, sarebbe necessario porre in evidenza gli elementi concreti dai quali possa desumersi che l’aiuto prestato dall’agente, manifestatosi attraverso individuabili modalità pratiche, indichi l’intenzione di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato piuttosto che di agevolarne la perpetuazione (Sez. 4, n.28890 del 11/06/2019, COGNOME, Rv. 276571 – 01). Elementi concreti che, nel caso di specie, non risultano validamente indicati.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94 c. 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso il 17 aprile 2024