Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34271 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; COGNOME NOME, nato a Quarto il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 09.10.2023 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità di entrambi i ricorsi;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento di entrambi i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati rinviati a giudizio per la partecipazione ad un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti di furto e di riciclaggio di autovetture, in Quarto (NA) nell’anno 2017 e 2018, (capo A) e per il concorso in due episodi di riciclaggio di autovetture provento di furto, rispettivamente commessi in Pianura (NA) in data 6 febbraio 2018 (capo AF) e in Castel Volturno (CE) in data 21 febbraio 2018 (capo AG).
Il Tribunale di Napoli, con sentenza emessa in data 18 giugno 2020, ha assolto gli imputati dal delitto di cui al capo A) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato i medesimi colpevoli dei delitti contestati ai capi AF) e AG), riqualificat ai sensi dell’art. 648 cod. pen., e, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, li ha condannati alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 4.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 17 febbraio 2021, ha confermato la pronuncia di primo grado, condannando gli imputati appellanti al pagamento delle spese processuali.
La Seconda sezione della Corte di cassazione, con sentenza n. 48543 del 25 ottobre 2022, ha accolto i ricorsi proposti dagli imputati e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, decidendo in sede di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 18 giugno 2020, appellata dagli imputati, riqualificato il fatto ascritto al capo AF) nel reato di furto aggravato (artt. 624-625 n. 2 e 7 cod. pen.), ha dichiarato di non doversi procede in ordine a tale reato per difetto della condizione di procedibilità della querela, ha rideterminato la pena inflitta per il residuo reato i tre anni di reclusione ed euro 3.000,00 di multa e ha confermato nel resto la sentenza impugnata.
Gli avvocati NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, e l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse del COGNOME, hanno presentato ricorso avverso tale sentenza e ne hanno chiesto l’annullamento.
AVV_NOTAIO COGNOME, nell’interesse del COGNOME, ha proposto tre motivi.
7.1. Con il primo motivo il difensore ha censurato la mancata osservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata non si sarebbe conformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente.
La Corte di cassazione, infatti, ha rilevato che « Giudici territoriali hanno, quindi, ritenuto provate non solo la conoscenza dei furti da parte dei ricorrenti ma anche la stipulazione di accordi tra gli imputati e gli autori della sottrazione delle autovetture, aventi ad oggetto la destinazione dei beni dopo la loro sottrazione» (pag. 5 della sentenza rescindente).
Ad avviso del ricorrente, il ricorso alla locuzione «a fronte di tali dati», utilizzata dalla Corte di cassazione nel periodo successivo, dimostrerebbe che la sentenza rescindente ha qualificato entrambi i delitti in contestazione quale concorso del ricorrente nel furto delle autovetture, senza lasciare alcun sindacato sul punto al giudice del rinvio.
L’uso del plurale («dati») e l’intera espressione utilizzata, inoltre, dimostrerebbe che la Corte di cassazione non ha operato alcuna distinzione tra i due delitti contestati all’imputato.
La sentenza impugnata, dunque, dovrebbe essere annullata, per inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui ha qualificato il delitto contestato al capo AG) quale ricettazione e non già quale concorso nel furto dell’autovettura.
7.2. Con il secondo motivo il difensore ha dedotto il vizio di omessa motivazione con riferimento al delitto contestato al capo AG).
La Corte di appello, infatti, nel qualificare tale delitto come ricettazione, avrebbe considerato esclusivamente il tempo decorso tra il furto e l’accertamento della disponibilità dell’autovettura da parte dell’imputato.
La Corte di appello, dunque, avrebbe valorizzato tale elemento «in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto», ma questi elementi sarebbero stati dedotti dalla difesa e sarebbero costituiti dalle intercettazioni telefoniche indicate alle pagg. 3 e 4 dei motivi di appello.
La Corte di appello, in particolare, avrebbe omesso di considerare l’intercettazione prog. n. 263 del 27 marzo 2018, nella quale NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME conversano dell’autovettura BMW TARGA_VEICOLO rubata e della sua destinazione a tale “NOME“, che si trovava a COGNOME.
L’autovettura, infatti, avrebbe dovuto essere trasportata proprio da COGNOME mediante il carro attrezzi sul quale gli agenti di polizia hanno rinvenuto la stessa e presso il quale hanno trovato l’imputato.
Questa conversazione, dunque, dimostrerebbe l’interessamento al trasporto
dell’autovettura del COGNOME, che l’avrebbe dovuta consegnare al ricettatore, e, dunque, il progredire dell’azione della condotta di furto nella consegna del bene trafugato al ricettatore («NOME COGNOME»).
L’autovettura, peraltro, sarebbe stata sequestrata dai carabinieri sul rimorchio procurato dal COGNOME con ancora con i segni evidenti del furto (con i cavi elettrici staccati dalla plancia interna) e, dunque, in una situazione che dimostrerebbe il concorso di COGNOME nel furto consumato e non già nella ricettazione dell’auto.
7.3. Con il terzo motivo il difensore censura l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen con riferimento all’esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata riconosciuta.
La Corte costituzionale (e cita in proposito la sentenza n. 251 del 2018) avrebbe, infatti, escluso il fondamento normativo di ogni automatismo che imponga di negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata.
La Corte di appello, dunque, avrebbe omesso di considerare i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. e di porli a fondamento del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, pur concesse, sulla recidiva contestata.
AVV_NOTAIO, nell’interesse del COGNOME, con unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Napoli, infatti, non si sarebbe conformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, fondando la qualificazione del fatto di cui al capo AG) come riciclaggio solo in ragione della distanza temporale tra il furto dell’autovettura e il suo sequestro.
La Corte di cassazione avrebbe, invece, rilevato come vi fosse uno schema ricorrente, che prevedeva un accordo «a monte» dei ricorrenti con gli autori della sottrazione delle autovetture, sulla destinazione delle stesse dopo la loro sottrazione, e che tale accordo imponeva la riqualificazione del fatto in concorso morale nel furto.
La Corte di appello di Napoli, dunque, non si sarebbe uniformata al principio enunciato dalla Corte di cassazione, che nella sentenza rescindente, avrebbe riconosciuto, per entrambi gli episodi, la ricorrenza del mero concorso morale nei furti delle autovetture, senza operare alcuna differenziazione tra gli stessi.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, i ricorsi sono stati trattati con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 14 aprile 2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibili entrambi i ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati, in quanto i motivi proposti sono infondati.
Con il primo motivo di ciascun ricorso i difensori deducono l’inosservanza dell’art. 627, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non si sarebbe conformata al principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, che avrebbe escluso la qualificazione dei reati in contestazione come delitti di riciclaggio.
3. I motivi sono infondati.
3.1. La Seconda sezione della Corte, nella sentenza rescindente, ha rilevato che « Giudici territoriali hanno, quindi, ritenuto provate non solo la conoscenza dei furti da parte dei ricorrenti ma anche la stipulazione di accordi tra gli imputati e gli autori della sottrazione delle autovetture, aventi ad oggetto la destinazione dei beni dopo la loro sottrazione» (pag. 5 della sentenza rescindente)
La Corte ha, dunque, ritenuto viziate le argomentazioni della sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione dei fatti come ricettazione, in quanto, in tema di concorso di persone, l’accordo preventivo alla commissione del delitto presupposto tra l’autore materiale e colui che promette assistenza ed aiuto post delictum integra il concorso morale, qualora si manifesti con forme agevolatrici della condotta illecita idonee a determinare, istigare o rafforzare il proposito criminoso altrui.
Rientra, infatti, nell’attività costitutiva del concorso nel reato, non solo quella che si concretizza nella partecipazione all’esecuzione materiale del reato stesso, ma anche quella morale, che si esplichi, sotto il profilo soggettivo, nella consapevole opera di determinazione, istigazione o rafforzamento della volontà di un determinato reato nell’autore (o negli autori).
La Corte di cassazione, dunque, a differenza di quanto ritenuto dai ricorrenti, ha enunciato l’astratto principio di diritto che regola la distinzione tra concorso morale nel furto e commissione del delitto di ricettazione, rimettendo alla Corte di appello, nel giudizio di rinvio, la qualificazione di ciascun delitto contestato.
La Corte di cassazione, infatti, dopo aver enunciato il criterio discretivo tra concorso nel furto e commissione del delitto di ricettazione, ha aggiunto «di tali principi si farà carico la Corte del rinvio nel procedere alla nuova valutazione sulla responsabilità dei ricorrenti».
Nel dispositivo della sentenza, del resto, la Seconda Sezione della Corte ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata «con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli».
Qualora, invece, la Corte di cassazione avesse direttamente operato la riqualificazione delle condotte contestate in concorso nel furto delle autovetture, avrebbe dovuto rinviare alla Corte di appello di Napoli per la sola determinazione della pena e non già, integralmente, «per nuovo giudizio».
3.2. La Corte di appello di Napoli, nella sentenza impugnata, ha, dunque, correttamente premesso che, «in ossequio alla decisione della Cassazione, questa Corte ha il compito di verificare se le emergenze probatorie acquisite consentono di svelare la presenza di un accordo» preventivo tra gli attuali appellanti e gli autori materiali dei furti…», e ha ribadito che «non si discute in ordine alla partecipazione degli appellanti ai fatti contestati, ma è stato chiesto a questa Corte di procedere ad una diversa valutazione della responsabilità penale degli appellanti alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità».
La Corte di appello ha, peraltro, fatto buon governo del principio enunciato dalla sentenza rescindente, qualificando le condotte contestate al capo AG) come ricettazione, in quanto «la notevole distanza temporale tra la sottrazione e il possesso del veicolo rubato, unitamente alla assenza di elementi probatori (anche provenienti dagli imputati) indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto da parte degli imputati, inducono a ritenere corretta la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione» (pag. 6 della sentenza impugnata).
La Corte di appello ha, dunque, concluso, rilevando che «el caso di specie trova applicazione in relazione all’elemento soggettivo, il principio giurisprudenziale in base al quale risponde di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del reato presupposto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso medesimo».
La valutazione operata non ha, dunque, violato il vincolo dettato dalla sentenza rescindente e non è incongrua.
AVV_NOTAIO COGNOME, con il secondo motivo proposto nell’interesse di COGNOME, ha dedotto il vizio di omessa motivazione, in quanto la Corte di appello avrebbe considerato esclusivamente il tempo decorso tra il furto e l’accertamento posto in essere a carico dell’imputato, senza, tuttavia, tener conto delle intercettazioni telefoniche indicate alle pagg. 3 e 4 dei motivi di appello e, in particolare, dell’intercettazione prog. n. 263 del 27 marzo 2018.
5. Il motivo è infondato.
L’omissione di motivazione denunciata dal ricorrente non è sussistente, in quanto la Corte di appello di Napoli, nel rinnovare il proprio giudizio sul reato di cui al capo AG), ha richiamato tutte le intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado e anche quella asseritamente pretermessa.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, in tema di ricorso per cassazione, ai fini della deducibilità del vizio di travisamento della prova, che si risolve nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nella omessa valutazione della prova esistente agli atti, è necessario che il ricorrente prospetti la decisività del travisamento o dell’omissione nell’ambito della motivazione sottoposta a critica (ex plurimis: Sez. 6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv. 280117 – 01).
L’intercettazione invocata dal ricorrente, peraltro, neppure in astratto, è idonea a destrutturare la motivazione della sentenza impugnata.
La conversazione intercettata è, infatti, ampiamente successiva alla data di commissione del furto dell’autovettura (commesso in data 21 febbraio 2018) e dimostra solo il compossesso da parte del COGNOME dell’autovettura in data 23 dicembre 2017.
L’autovettura è, peraltro, stata sequestrata in tale data dagli inquirenti quando ormai presentava segni delle operazioni di riciclaggio compiute sulla stessa, in quanto il telaio della stessa risultava associato ad una targa diversa e sulle portiere anteriori era presente un adesivo, che recava un numero di telaio diverso da quello reale.
Gli scarni cenni al destinatario dell’autovettura («NOME di Scafati») presenti nell’intercettazione invocata dal ricorrente, inoltre, non corroborano l’ipotesi del concorso del furto, in quanto non si riferiscono ad un accordo anteriore alla commissione dello stesso.
Il dato probatorio della destinazione dell’autovettura a «NOME di Scafati», del resto, è logicamente compatibile sia con l’intervento del ricorrente anteriormente alla commissione del furto, che con un suo intervento successivo al furto, atto ad integrare una prima condotta di ricettazione del bene trafugato.
La Corte di appello ha, dunque, non certo incongruamente confermato la qualificazione quale ricettazione della condotta dei ricorrenti in ragione della «notevole distanza temporale tra la sottrazione e il possesso del veicolo rubato, unitamente all’assenza di elementi probatori (anche provenienti dagli imputati) indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto da parte degli imputati».
6. Con il terzo motivo il difensore censura l’inosservanza dell’art. 62-bis cod. pen con riferimento alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata riconosciuta, in quanto la Corte costituzionale nella sentenza
n. 251 del 2018 ha escluso ogni automatismo che imponga di negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata.
7. Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha rilevato sul punto che «le già riconosciute attenuanti generiche non possono essere valutate prevalenti, essendo contestata la recidiva qualificata».
Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata sancito dal quarto comma dell’art. 99, comma quarto, cod. pen., a differenza di quanto affermato dal ricorrente, è vigente e non è stato scalfito dalle sentenze della Corte costituzionale, che hanno riguardato il bilanciamento della recidiva con altre circostanze, di solito connotate dalla particolare tenuità del fatto.
La giurisprudenza di legittimità ha anzi considerato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga all’ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (ex plurimis: Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, COGNOME, Rv. 269522 – 01; conf. Sez. 5, n. 4587 del 01/12/2023 (dep. 2024), COGNOME, Rv. 285939 – 01)
Il motivo è, peraltro, aspecifico, in quanto il ricorrente non ha indicato alcuna ragione per la quale dovrebbe essere riconosciuta nel caso di specie la prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata ritenuta sussistente.
Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere rigettati.
I ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.