Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 32283 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 32283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nata a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udito il Procuratore generale, NOME COGNOME, il quale ha concluso chiedendo il rigetto per tutti i ricorsi.
Uditi i difensori:
AVV_NOTAIO del foro di ROMA, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO del foro di NAPOLI in difesa di NOME
e NOME COGNOME, conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO del foro di ROMA, in difesa di NOME COGNOME, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento.
AVV_NOTAIO del foro di ROMA, in difesa di NOME COGNOME e NOME COGNOME, conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso e l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
AVV_NOTAIO del foro di NOLA, in difesa di NOME COGNOME, conclude chiedendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e l’accoglimento dei motivi di ricorso.
AVV_NOTAIO del foro di NAPOLI, in difesa di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento. ai
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20/1/2023, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Assise di primo grado del 4/6/2020 che aveva condannato gli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME all’ergastolo con isolamento diurno per un anno per i seguenti reati: omicidio di NOME COGNOME e NOME COGNOME, aggravato da premeditazione, dai motivi abietti e dall’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.; tentato omicidio, aggravato come sopra, in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME; violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulle armi per illegale detenzione e porto in luogo pubblico di almeno una pistola calibro TARGA_VEICOLO, arma comune da sparo; fatti commessi a Napoli, il giorno 22 aprile 2016. Con recidiva semplice per NOME COGNOME, e recidiva specifica e reiterata per NOME COGNOME.
La vicenda era avvenuta nel RAGIONE_SOCIALE, nel rione Fontanelle del quartiere Sanità di Napoli, nella serata del 22 aprile 2016.
Secondo la ricostruzione tratta dalle testimonianze dei presenti, intorno alle ore 19.30 era giunto nei pressi del RAGIONE_SOCIALE un motociclo TARGA_VEICOLO con due persone a bordo, che indossavano il casco; il passeggero era sceso ed aveva esploso svariati colpi di pistola, che causavano la morte di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ed il ferimento di NOME COGNOME, NOME ed NOME COGNOME.
2.1. Le prove a supporto RAGIONE_SOCIALEa responsabilità degli odierni ricorrenti sono state tratte da captazioni telefoniche ed ambientali, particolarmente nell’abitazione milanese ove NOME COGNOME era, all’epoca dei fatti, ristretto agli arresti domiciliari e conviveva con la madre, NOME COGNOME, e con la moglie, NOME COGNOME. Da tali intercettazioni si è ricavata l’opera di ideazione, organizzazione e coordinamento RAGIONE_SOCIALE‘agguato da parte del COGNOME, coadiuvato dalle congiunte e dal cugino NOME NOME.
Nel giorno RAGIONE_SOCIALE‘agguato, tutti gli imputati si trovavano a Napoli, NOME approfittando di un permesso per partecipare ad un processo; COGNOME rientrati alla spicciolata a Milano dopo il fatto (vds. pagine 267 – 270 impugnata sentenza).
Nei giorni successivi, era stata occultata una microspia nella vettura di NOME COGNOME, uno dei sopravvissuti all’agguato, strumento che aveva disvelato ulteriori particolari di rilievo sull’azione criminale.
Già dal marzo 2016 la famiglia del COGNOME era oggetto di una “cacciata” da parte del RAGIONE_SOCIALE nemico dei COGNOME, che mirava a conquistare il controllo totale del quartiere Sanità. Tale situazione traeva origine da risalenti contrapposizioni tra famiglie rivali, dettate dalla finalità di dominio territoriale. Pertan COGNOME riteneva giunto il momento di risolvere il problema del quartiere, imponendo la presenza RAGIONE_SOCIALEa sua famiglia, se del caso ricorrendo anche ad azioni di fuoco. La madre, NOME COGNOME, a sua volta si mostrava particolarmente agguerrita e determinata a contrastare i COGNOME, che spadroneggiavano alla Sanità, e la nuora NOME COGNOME, che aveva subìto la cacciata dal quartiere, aveva raggiunto il marito a Milano, e lo teneva informato dei movimenti e RAGIONE_SOCIALEe alleanze che si andavano delineando tra i RAGIONE_SOCIALE interessati al dominio RAGIONE_SOCIALEa Sanità.
Quanto ad NOME COGNOME, rilevante è la conversazione n. 3595 in cui, discutendo con NOME, rivendicava di avere fatto cinque botte, riconoscendosi in tal modo autore materiale del duplice omicidio e del triplice tentato omicidio.
Ulteriori apporti di rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘agguato derivano dalle informazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, la cui attendibilità è stata sancita dal riconoscimento per entrambi RAGIONE_SOCIALEa speciale attenuante ex art. 416 bis.1, comma 3, cod. pen., effettuato nella sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 26/4/2019.
Il primo era stato edotto RAGIONE_SOCIALEa vicenda da NOME COGNOME, detto “COGNOME“, che si trovava nel RAGIONE_SOCIALE al momento RAGIONE_SOCIALE‘agguato: da costui aveva saputo che a sparare era stato “COGNOME“, cioè NOME COGNOME.
COGNOMECOGNOME COGNOME dal 2018, proveniente dalle fila del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, aveva narrato i retroscena per il controllo del rione Sanità, conteso da vari gruppi criminali che si fronteggiavano, alternando contrapposizioni ed alleanze mutevoli: in particolare i COGNOME COGNOME egemoni alle Fontanelle, mentre il gruppo COGNOME stava sotto e sopra o vicariello e dietro San NOME. Tra le varie informazioni apprese de relato, è di rilievo quella veicolata dalla moglie di NOME COGNOMECOGNOME la quale aveva affermato che ad uccidere suo marito era stato NOME COGNOME.
Per quanto concerne NOME COGNOME, l’impugnata sentenza ne ha valorizzato il ruolo di ispiratore di strategie dirette all’eliminazione degl esponenti del gruppo rivale, mediante consigli e suggerimenti al cugino NOME in ordine alla pianificazione RAGIONE_SOCIALE‘agguato e alle possibili vie di fuga, senza che rilevi se tali indicazioni siano state seguite o no, ciò costituendo il profilo de ritenuto concorso morale. Ma sono stati evidenziati anche elementi di concorso materiale, particolarmente nell’individuazione di un’adeguata base logistica per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘agguato (vds. progr. 956).
Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori: AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME per NOME COGNOME ed NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE; AVV_NOTAIO NOME NOME COGNOME per NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME per RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME; AVV_NOTAIO NOME COGNOME e AVV_NOTAIO NOME COGNOME – con atti distinti – per NOME COGNOME.
Sono stati altresì presentati motivi aggiunti dall’AVV_NOTAIO. COGNOME per COGNOME e NOME, dall’AVV_NOTAIO COGNOME per NOME, e dall’AVV_NOTAIO COGNOME per COGNOME ed NOME COGNOME.
Detti ricorsi sono di seguito sintetizzati partitamente, nei limiti strettamente necessari per la motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza, come prescrive l’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorsi di NOME COGNOME ed NOME COGNOME (AVV_NOTAIOti COGNOME e COGNOME)
4.1. Nel primo motivo è stata dedotta mancanza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, quanto all’affermazione di responsabilità degli imputati per i delitti contestati, con riferimento alla diagnosi di piena attendibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni
rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, in ordine alla idoneità RAGIONE_SOCIALEe relative chiamate in reità a riscontrarsi reciprocamente.
Nell’ambito di tale motivo, si sono delineati numerosi paragrafi, diretti a segnalare specifici profili di carenza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione emergenti dalle propalazioni dei citati collaboratori.
4.1.1. Con riguardo alle propalazioni di COGNOME, si deducono criticità per i presunti rapporti di intimità e reciproco affidamento da costui intrattenuti con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e con suoi esponenti apicali. La sentenza di appello ha attuato una completa elisione RAGIONE_SOCIALEe parti RAGIONE_SOCIALE‘esame del dichiarante che evidenziavano una palese controtendenza con l’asserita intimità dei rapporti, con ciò incorrendo in profili di contraddittorietà intrinseca ed estrinseca.
4.1.2. Ulteriori profili di carenza e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione sono stati dedotti quanto all’attendibilità oggettiva RAGIONE_SOCIALEe propalazioni di COGNOME con riguardo all’asserita mancata condivisione con NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEe presunte confidenze ricevute da COGNOME.
4.1.3. Si deducono carenza, illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’obiettiva attendibilità del fatto veicolato de relato da COGNOME.
4.1.4. Ulteriori criticità sono state contestate a fronte RAGIONE_SOCIALEa motivazione che ha vagliato la piena attendibilità del COGNOME NOME COGNOME.
4.1.5. A questo punto si affrontano le lacune RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine all’attendibilità oggettiva RAGIONE_SOCIALEe propalazioni del COGNOME COGNOME, definito dichiarante de relato all’epoca del fatto era ristretto agli arresti domiciliari – e puntualmente smentito dalle sue fonti di riferimento.
4.1.6. Criticità RAGIONE_SOCIALEe informazioni veicolate de relato da NOME COGNOME.
4.1.7. Criticità RAGIONE_SOCIALEe informazioni rese dal COGNOME a seguito del discorso “orecchiato” tra NOME COGNOME (vedova di NOME COGNOME) e NOME COGNOME (vedova di NOME COGNOME). In particolare, si deplora che nessuna considerazione sia stata spesa nell’impugnata sentenza in tema di verosimiglianza del riferito episodio.
4.1.8. Si contesta la trattazione del tema specifico del momento in cui i vertici del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbero avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEa riferibilità RAGIONE_SOCIALEa strage ad NOME COGNOME, nell’ottica RAGIONE_SOCIALEa valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva dei collaboratori COGNOME e COGNOME.
4.1.9. Parziale travisamento per omissione RAGIONE_SOCIALEa conversazione n. 53 del 23 aprile 2016 RAGIONE_SOCIALEe ore 19.11.02 tra NOME COGNOME ed altro soggetto non identificato (pag. 43 perizia trascrittiva), ritenuta di rilievo dirimente per valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità oggettiva del COGNOME COGNOME, nonché per l’idoneità RAGIONE_SOCIALEe sue propalazioni a fungere da riscontro incrociato RAGIONE_SOCIALEa chiamata in reità del COGNOME COGNOME.
4.2. Nel secondo motivo di impugnazione, si denunciano criticità motivazionali dipendenti da una lettura travisante e contraddittoria RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite mediante intercettazione RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni, ritenute carenti di concludenza probatoria in rapporto al canone del ragionevole dubbio.
Anche questo macro-motivo è suddiviso in svariati paragrafi.
4.2.1. Nel primo si censura travisamento e manifesta contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione, quanto all’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni successive ai reati in accertamento.
4.2.2. Nei successivi paragrafi 3 e 4 si deducono carenze argomentative quanto alla prospettazione alternativa RAGIONE_SOCIALE‘eziologia RAGIONE_SOCIALE‘agguato mortale fornita dalla difesa nel gravame e sorretta da plurimi elementi di prova, che si denunciano oggetto di sistematico travisamento per omissione ad opera RAGIONE_SOCIALEa Corte di Assise di secondo grado.
4.2.3. Segue la censura di contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione laddove valuta gli apprezzamenti svolti dai soggetti intercettati a proposito del mancato rispetto del codice di comportamento in ordine alla individuazione e selezione dei bersagli da colpire.
4.2.4. In tale paragrafo si censura la motivazione dedicata ad escludere l’esistenza di contrapposizioni tra il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e gruppi criminali diversi da quello asseritamente capeggiato da NOME COGNOME.
4.2.5. Il successivo paragrafo è dedicato a censurare la motivazione sui seguenti punti (per ciascuno dei quali si sono tracciati dei sottoparagrafi): 1) tema RAGIONE_SOCIALEa causale del fatto di sangue; 2) asserita riferibilità RAGIONE_SOCIALEe conversazioni 634, 635, 637, 639 e 2210 al programma di azione funzionale all’agguato omicidiario del 22/4/2016; 3) conversazione n. 3594; 4) conversazione ambientale n. 3327; 5) circostanza per cui il giorno RAGIONE_SOCIALE‘agguato tutti gli imputati si trovassero a Napoli; 6) conversazioni ambientali 3853, 3854, 3856; 7) scambio di sms intercorso tra NOME COGNOME e NOME COGNOME.
4.3. Nel terzo motivo, si censura per carenza e/o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione.
4.4. Nel quarto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., il cui riconoscimento non è stato corredato né da provvedimenti giudiziari definitivi, né da accertamenti incidentali sulla pretesa caratura mafiosa del presunto gruppo criminale capeggiato da NOME COGNOME.
4.5. Nel quinto motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta aggravante dei motivi abietti, per violazione del combinato disposto degli artt. 15, 61 n. 1, 68 e 416 bis.1 cod. pen. riferita al mancato assorbimento RAGIONE_SOCIALEa circostanza dei motivi abietti in quella di mafia.
4.6. Nell’ultimo motivo di ricorso si denuncia il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche ed il significativo scostamento dalla misura del minimo edittale nella commisurazione del trattamento sanzionatorio.
4.7. Nei motivi aggiunti, trasmessi digitalmente con atto del 24/11/2023 (che consta di ulteriori 28 pagine), si sono svolti approfondimenti per ciascuna RAGIONE_SOCIALEe voci già trattate nell’atto contenente i ricorsi principali.
Sia nell’atto originario che in quello successivamente trasmesso vi sono elencati allegati, ai fini RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione nonché per esigenze di autosufficienza dei ricorsi.
5. Ricorso di NOME (AVV_NOTAIO)
Questo atto di impugnazione si compone di nove motivi.
5.1. Il primo motivo deduce violazione di legge penale in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio volontario (capo A).
Nella ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, COGNOME e COGNOME sono stati riconosciuti come mandanti del duplice omicidio per avere entrambi deciso, ideato e pianificato l’agguato contro NOME COGNOME e NOME COGNOME; costoro avrebbero dato incarico agli esecutori materiali fornendo loro i mezzi per perpetrare gli omicidi. Vengono in particolare in rilievo, come prove, le intercettazioni telefoniche dal 5 marzo al 19 aprile 2016, dalle quali emergerebbe l’attivazione dei due imputati, mossi da comune risentimento contro i COGNOME, e quelle successive al 7 maggio 2016, dopo l’omicidio del padre e del fratello di NOME NOME COGNOME, dalle quali emergeva la volontà di vendetta nei confronti di NOME.
Il punto viene contrastato con argomentazioni dirette a negare la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, per la vaghezza del contributo da lei assicurato a titolo di mandato o di istigazione al delitto. Invero, dal compendio captativo non emerge alcuna indicazione in tal senso, ma soltanto traspaiono i sentimenti di odio e di vendetta che il nucleo familiare del COGNOME nutriva nei confronti dei nemici COGNOME. Si deduce quindi che l’impugnata sentenza pone un problema di imputazione alla istigatrice di un fatto diverso da quello istigato, e ciò determina il venire meno del contributo concorsuale del concorrente morale.
5.2. Per l’affermazione di responsabilità per i tentati omicidi del capo B, si deduce violazione di legge penale, per non essere stato esplicitato nemmeno un rigo di motivazione con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, e si richiamano le considerazioni espresse sul concorso morale nel delitto al capo precedente.
5.3. Analoghe critiche sono rivolte all’affermata responsabilità RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per i reati di porto e detenzione RAGIONE_SOCIALEa pistola utilizzata nell’agguato: l’imputata
non ha aderito alla condotta criminale in questione, né ha rafforzato il proposito criminoso altrui.
5.4. Si deducono ulteriori violazioni di legge penale con riferimento all’aggravante RAGIONE_SOCIALEa premeditazione, a quella ex art. 416 bis.1 cod. pen. tanto nella componente oggettiva che in quella soggettiva, nonché per l’aggravante dei futili motivi che avrebbe dovuto essere assorbita dall’aggravante speciale ex art. 416 bis.1 cod. pen.
5.5. Quanto al trattamento sanzionatorio, si contesta il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa recidiva semplice, determinato da un unico precedente per invasione di edifici, senza alcuna analisi concreta dei riflessi di tale condanna su quella per i reati oggi in questione, sotto i profili soggettivi RAGIONE_SOCIALEa maggiore colpevolezza e pericolosità RAGIONE_SOCIALE‘agente.
5.6. Ancora, si deplora il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, la cui analisi non è stata condotta nell’ottica di una valutazione complessiva degli elementi oggettivi e soggettivi a ciò inerenti.
5.7. Nell’ultimo motivo di impugnazione, si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 133 e 81 cod. pen.
Invero, essendo la RAGIONE_SOCIALE mera istigatrice morale, non le si potrebbero imputare le aggravanti incidenti sul contributo causale ai fatti, da escludere, sicché non la si può condannare all’ergastolo, ma alla pena RAGIONE_SOCIALEa reclusione.
6. Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
6.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione, con riferimento all’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per i delitti a lei ascritti. Censura la difesa che l’apparato motivazionale RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si risolve in poche righe a pagina 270, con frequente ricorso a congetture ed illazioni. Ciò riguarda anche la prima sentenza, da pag. 100 a pag. 104, ove si indica la prova a carico RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, rappresentata soltanto da due conversazioni ambientali. Ma si rimarca che se la decisione omicidiaria era stata assunta prima RAGIONE_SOCIALE‘8 marzo 2016, allorché “NOME, moglie di NOME, aveva comunicato al marito che le COGNOME state date sei ore di tempo per allontanarsi dalla Sanità”, tali conversazioni non provano nulla, essendo intervenute prima RAGIONE_SOCIALEe conversazioni ambientali che vedono coinvolta la ricorrente.
6.2. Il secondo motivo di ricorso contesta il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante mafiosa, inconfigurabile per chi, come la COGNOME, non ha rivestito ruoli di mandante o di esecutore materiale, ma soltanto quello di concorrente morale.
6.3. L’ultimo motivo di impugnazione attiene al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, che l’impugnata sentenza ha basato su elementi non pregnanti quali la gravità dei fatti, l’intensità del dolo, l’assenza di segni
dissociazione, senza curarsi RAGIONE_SOCIALE‘incensuratezza RAGIONE_SOCIALEa COGNOME e RAGIONE_SOCIALE‘effettivo contributo reso dalla stessa, consistito nelle parole di due sole conversazioni ambientali.
7. Ricorsi di NOME e NOME COGNOME (AVV_NOTAIO).
In tale atto unitario, si affrontano sei motivi di impugnazione, comuni alle due imputate.
7.1. Nel primo motivo si contesta l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni disposte con il decreto n. 643/2016 (allegato al ricorso), che aveva autorizzato captazioni telefoniche ed ambientali riguardanti NOME COGNOME e le congiunte COGNOME (madre) ed COGNOME (moglie).
Argomenta la difesa che non sussistevano i presupposti per autorizzare ed eseguire dette intercettazioni sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa più elastica disciplina antimafia, come interpretata da alcuni arresti di legittimità (nel ricorso si cita la sentenza di Sez. 1, n. 34895 del 30/3/2022, riferita a vicende riguardanti gli affiliati al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). In tali pronunce si è affermato che ai fini RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 203 del 1991 – che detta la disciplina derogatoria rispetto agli artt. 266 e 267 cod. proc. pen. per le intercettazioni per delitti di criminalità organizzata – non sono da considerarsi tali tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 L. n. 203 del 1991, ma soltanto le fattispecie criminose associative.
L’impossibilità di ricorrere alla più larga disciplina ex L. n. 203 del 1991 comporta l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe captazioni che attingono le due imputate, la cui responsabilità è stata ricostruita esclusivamente sulla scorta RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni disposte con il decreto n. 643/2016, che aveva permesso l’ascolto dei dialoghi intercorsi nell’abitazione di Milano tra NOME e le sue congiunte.
7.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per il NOME e dunque per le due ricorrenti. Nell’ambito di questo motivo si sono ripercorse le argomentazioni che la difesa aveva illustrato nel processo di appello e si deplora che siano state trascurate nell’impugnata sentenza.
In particolare, in ordine alla causale, si ribadisce che non sussistevano ragioni sufficienti per commettere la cosiddetta strage di Fontanelle: infatti, dalle conversazioni tra gli imputati emergeva soltanto il disprezzo verso i nemici COGNOME, anche per il diverso modo di intendere “la malavita”. Inoltre, la cacciata dal rione Sanità dei familiari dei COGNOME era avvenuta successivamente alla pianificazione dei delitti, così da escludere il supposto legame di causa ed effetto: sul punto la Corte territoriale avrebbe travisato le risultanze probatorie in relazione alla corretta cronologia dei fatti.
NOME
Quanto all’oggetto RAGIONE_SOCIALEe programmazioni captate nei dialoghi intercettati, la difesa rimarca che non sono emersi elementi certi riguardo ai delitti per cui è processo, ma soltanto riferimenti vaghi e fantasiosi a luoghi, modalità, persone, peraltro non coincidenti con quelli riscontrati in concreto nella vicenda in esame.
Si afferma, poi, che manca la prova che i soggetti intercettati avessero deciso di mettere in pratica i propri propositi, né può essere sufficiente il rilievo RAGIONE_SOCIALEa sentenza per cui dopo i fatti del 22/4/2016 COGNOME cessate le programmazioni, indice di avvenuta esecuzione dei piani criminosi.
Le conversazioni captate dopo la strage, che nell’impugnata sentenza sono state ritenute di notevole rilievo per contenere espressioni asseritamente confessorie, sono invece ambigue ed equivoche sotto tale profilo, e di converso contengono plurimi riferimenti all’estraneità del gruppo COGNOME ai fatti. Invero, si COGNOME rappresentate causali alternative collegate ai contrasti dei COGNOME con NOME soggetti, di eguale se non superiore conflittualità rispetto a quella che contrapponeva costoro al gruppo COGNOME. Tali possibili moventi alternativi sono stati sminuiti dai giudici di appello con motivazione illogica e contraddittoria.
Infine, l’apporto dei collaboratori di giustizia valorizzato nell’impugnata sentenza è ritenuto di scarso momento, trattandosi di propalazioni de relato dai racconti dei due testimoni oculari NOME COGNOME e NOME COGNOME.
A prescindere dalle molteplici discrasie tra i due testi diretti e dai profili di conflitto con altre ipotesi ricostruttive, il ricorso deplora che l’individuazion RAGIONE_SOCIALE‘esecutore RAGIONE_SOCIALEa strage in NOME COGNOME confligge con le investigazioni condotte dai COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe quali non vi sarebbe stata alcuna necessità se l’individuazione del responsabile fosse stata così certa e definitiva.
7.3. Il terzo motivo avanza critiche in merito all’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti COGNOME ed COGNOME. Si rammenta che le due donne sono rispettivamente la madre e la moglie del COGNOME, con lui conviventi a Milano, nell’abitazione in cui commentavano gli accadimenti del quartiere Sanità.
Secondo la difesa, al di là RAGIONE_SOCIALEa innegabile partecipazione emotiva alla vicenda che coinvolgeva il congiunto e la loro famiglia, le imputate non avevano fornito alcun contributo penalmente apprezzabile, ed infatti nessun COGNOME di giustizia le ha ricollegate ai fatti.
Sul punto, il ricorso critica l’impostazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello, che ha invece ritenuto che le ricorrenti avessero attuato un contributo agevolatore RAGIONE_SOCIALE‘opera degli NOME concorrenti e di rafforzamento RAGIONE_SOCIALE‘altrui volontà omicida, contestando che le condotte di COGNOME ed COGNOME avessero rivestito tali caratteristiche, ed evidenziando che la motivazione non ha posto in luce alcun concreto contributo ideativo e/o di condizionamento RAGIONE_SOCIALEe altrui volontà.
Si è anche rimarcato che la notoria impronta fortemente maschilista che connota le organizzazioni di tipo mafioso, postulando la negazione di ogni incidenza RAGIONE_SOCIALEe donne nell’ambito dei sodalizi criminali, avrebbe impedito di riconoscere alcun ruolo RAGIONE_SOCIALEa moglie e RAGIONE_SOCIALEa madre del NOME nelle dinamiche ideative ed organizzative RAGIONE_SOCIALEa strage. Ne consegue che le parole RAGIONE_SOCIALEe due donne non avevano potuto rivestire alcuna portata ideativa o rafforzativa in ordine alla commissione RAGIONE_SOCIALEa strage di Fontanelle.
7.4. Il quarto motivo contesta la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa premeditazione.
Riprendendo le argomentazioni precedenti, si osserva che – trattandosi di discorsi generici ed ipotetici, nonché privi di ogni effettiva e specifica deliberazione del piano di azione – da essi non potrebbe trarsi alcuna indicazione del momento in cui è stato deliberato l’agguato, così da non emergere la prova sia del requisito cronologico che di quello ideologico. L’impugnata sentenza, invece, ha apoditticamente ritenuto esistente una ferma e consolidata risoluzione criminosa, fin dai primi dialoghi, così riconoscendo l’aggravante in discorso fuori dai limiti di legge e RAGIONE_SOCIALE‘elaborazione giurisprudenziale.
7.5. Il quinto motivo contesta l’aggravante dei motivi abietti e futili.
Si contesta la motivazione adottata sul punto, che è stata imperniata sul riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aggravante de qua, onde distinguerla da quella di mafia, in base alla ritenuta volontà degli imputati di attuare una violenta ritorsione rispetto alla cacciata dal quartiere Sanità ad opera di un RAGIONE_SOCIALE camorristico rivale, percepita come un affronto intollerabile.
Il ricorso formula due critiche: la prima attiene al ritenuto carattere non spregevole di una reazione veemente all’atto ingiusto di cacciare intere famiglie da un quartiere, da ritenersi un torto grave; la seconda, per non essersi i giudici avveduti che tale impostazione riconduce il fatto nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘astio verso il RAGIONE_SOCIALE nemico dei COGNOME, e dunque refluisce nell’aggravante di mafia.
7.6. Nell’ultimo motivo di impugnazione, si lamenta il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, rilevando che le imputate COGNOME originariamente incensurate e fino a quel momento estranee a dinamiche associative; si deplora altresì la parificazione sanzionatoria agli NOME imputati, evidenziando che COGNOME ed COGNOME non COGNOME stabilmente inserite in strutture associative, e che la prima presenta un unico precedente per invasione di edifici.
Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, con atti distinti).
8.1. Nel primo atto di ricorso, si deducono i seguenti motivi.
8.1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per il ritenuto concorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato nei delitti di omicidio, nonché nelle fattispecie di tentato omicidio.
Nell’impugnata sentenza il contributo di NOME è stato descritto in termini di fornitore di attività di supporto nella individuazione degli appoggi e RAGIONE_SOCIALEe vittime, nonché del momento propizio per l’azione, rafforzando altresì il proposito criminoso. Come le due imputate, anche NOME sarebbe stato coinvolto nella elaborazione del piano omicidiario, al quale aveva aderito, operando in modo da rafforzare il proposito delittuoso dei correi.
La difesa contesta tale valutazione, osservando che dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia non emerge alcun elemento utile, nemmeno indiziario, a carico del NOME; né le intercettazioni ambientali che lo attingono consentono di affermare la sua partecipazione concorsuale ai delitti in esame, sotto il profilo del concorso morale ritenuto dai giudici. Il contributo del NOME è stato privo di reale pericolosità, e semmai rientra nello schema del tentativo di concorso, figura non ammessa nell’ordinamento giuridico penale, in quanto dilaterebbe imprevedibilmente i confini RAGIONE_SOCIALEa punibilità. Invero, il criterio RAGIONE_SOCIALEa causalit agevolatrice esige la sussistenza del nesso eziologico tra la singola condotta e quella di altro partecipe, o tra la prima e il fatto come concretizzatosi nella realtà, ma nella specie – come emerge dalle captazioni – NOME non ha attuato alcun incisivo indirizzamento o rafforzamento RAGIONE_SOCIALEe altrui volontà, in quanto le sue parole si rivolgevano ad un soggetto, NOME, già pienamente determinato all’azione criminosa: a tutto concedere, si sarebbe al cospetto di una mera connivenza, ravvisandosi nel NOME il ruolo di colui che viene guidato dal NOME, il quale gli spiega modalità esecutive già ben delineate, sicché manca la prova di una reale partecipazione del ricorrente alla fase ideativa e organizzativa RAGIONE_SOCIALE‘agguato.
8.1.2. Nel secondo motivo si contesta la partecipazione del ricorrente alle fattispecie di tentato omicidio, secondo lo schema argomentativo che si è sintetizzato nel motivo precedente.
8.1.3. Nel terzo motivo anche l’imputazione per violazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina sulle armi viene criticata in base alle precedenti argomentazioni, rilevando altresì che proprio sul punto RAGIONE_SOCIALEa dotazione RAGIONE_SOCIALEe armi si sarebbe dovuta ricercare una specifica attività organizzativa del NOME, secondo l’accusa a lui elevata, mentre l’affermazione di responsabilità a tale titolo risente di un giudizio astratto e meccanicistico.
8.1.4. Per tutte le incolpazioni, si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione in termini concreti RAGIONE_SOCIALEe numerose ipotesi alternative indicate dalle difese dei coimputati NOME COGNOME ed COGNOME NOME, invocando sul punto l’effetto estensivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
8.1.5. Negli ultimi due motivi si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, che si accusa essere sorretto da motivazione apodittica, astratta e generica, senza considerazione RAGIONE_SOCIALEa situazione specifica del ricorrente. Invero, la negazione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stata motivata in forma indiscriminata e cumulativa, così da tacciarsi la motivazione riferita al NOME come apparente.
8.2.1. Nel secondo atto di ricorso, il primo motivo deduce violazione di legge e connesso vizio di motivazione per la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni ambientali disposte con decreto n. 643/2016 (atti allegati al ricorso), in violazione degli artt. 267 cod. proc. pen. e 13 Legge n. 203 del 1991.
Secondo il ricorso, i decreti autorizzativi sono dotati di una motivazione di mera apparenza, laddove individuano le ragioni funzionali alle disposte intercettazioni nella possibilità di individuare tramite tale mezzo di prova gli autori RAGIONE_SOCIALE‘omicidio di NOME COGNOME, patrigno del COGNOME, avvenuto a Napoli nel settembre 2015, considerato che le captazioni già effettuate in carcere avevano evidenziato che NOME ed i congiunti avevano individuato l’area di provenienza del delitto, ma nulla di più specifico.
Pertanto, si tratterebbe di motivazione in concreto inesistente: nel caso di specie, COGNOME non era persona sottoposta ad indagine per quel delitto (omicidio COGNOME), sicché la protrazione RAGIONE_SOCIALE‘intrusione investigativa per oltre quattro mesi costituirebbe un’arbitraria compressione del diritto alla segretezza RAGIONE_SOCIALEe conversazioni garantito dalla Costituzione e da fonti convenzionali.
Inoltre, si rimarca che il riferimento alla possibile vendetta in gestazione da parte dei familiari del defunto COGNOME era del tutto generico, basato su eventi incerti e futuribili, perciò insuscettibili di integrare una valida motivazione del decreto autorizzativo RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni.
La motivazione con cui l’impugnata sentenza ha respinto detta eccezione, riconoscendo l’adeguatezza dei decreti autorizzativi, non è stata ritenuta corrispondente al tenore RAGIONE_SOCIALEe doglianze avanzate nel gravame, dirette alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni originarie legittimanti l’autorizzazione ad intercettare, e viene tacciata di evocare situazioni estranee all’assetto costituzionale che non prevede il monitoraggio preventivo.
8.2.2. Il secondo motivo si duole RAGIONE_SOCIALE‘affermazione di responsabilità per i delitti in contestazione, sub specie di violazione di legge e connesso vizio argomentativo, in quanto il ritenuto concorso morale e materiale del COGNOME si fonda sul travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova che l’imputato abbia compiuto una concreta attività agevolativa, circostanza che viene negata dalla difesa sia in ordine al concorso morale che per quello materiale.
Non si ritiene conferente sul punto l’evocato “contesto di crimine organizzato” in cui si inserisce la vicenda delittuosa, e la relazione intercorrente tra NOME e NOME, entrambi condannati per il reato ex art. 416 bis cod. pen. (il primo in veste apicale e l’altro come mero partecipe), nella specie finalizzata ad un’azione collettiva, in cui convergono i contributi organizzativi, esecutivi ed agevolatori, accomunati anche da una più ampia causalità psichica dei concorrenti, intesa come reciproco condizionamento volitivo tra più agenti, uno soltanto dei quali determina la concreta azione delittuosa, termini in cui si è espressa l’impugnata sentenza. Si denuncia la mancanza di una specifica individuazione del contributo agevolatore del COGNOME, che sarebbe stato inteso come comprensivo di qualunque attività latamente riferibile al fatto, così ampliando oltre ogni limite l’imputabilità del reato a titolo di concorso, fino a valorizzare ipotesi d tentativo di concorso, estranee all’assetto normativo. Si rammenta su tale profilo l’insegnamento RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite COGNOME (Sez. u, n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226101), per cui: «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli NOME concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
8.2.3. Nel terzo motivo si deducono violazione di legge ed apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla confermata sussistenza RAGIONE_SOCIALEe aggravanti RAGIONE_SOCIALEa premeditazione e dei motivi abietti e futili.
8.2.4. Di seguito si deplora la conferma RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, in entrambi i casi per non avere dato conto RAGIONE_SOCIALEa valutazione dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen.
8.2.5. Con motivi aggiunti trasmessi digitalmente in data 27/11/2023, si denuncia l’inutilizzabilità dei risultati RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni disposte secondo l previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa L. 203 del 1991. In tale prospettiva si è citata la pronuncia di questa Corte (Sez. 1, n. 34895 del 30 marzo 2022) laddove ha affermato, nel solco degli approdi esegetici RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite “COGNOME“, che nel
concetto di “criminalità organizzata”, evocato dalla novella emergenziale dei primi anni ’90 quale presupposto normativo indefettibile per poterne fare ricorso, non possano farsi rientrare i delitti monosoggettivi anche se aggravati dal ricorso al metodo mafioso o se commessi con il fine di agevolare consorterie di tipo mafioso.
È noto che è intervenuto un recente provvedimento legislativo che ha sancito l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina speciale RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 L. n. 203 del 1991 anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni previste dallo stesso articolo. Ma, secondo il ricorrente, tale norma presenta tutte le caratteristiche (formali e sostanziali) RAGIONE_SOCIALEe c.d. “leggi innovative/modificative retroattive”: infatti, il contenuto del primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 non riproduce la semantica tipica RAGIONE_SOCIALEe norme di interpretazione autentica, in quanto non interviene sulla definizione concettuale RAGIONE_SOCIALEa categoria dei reati di “criminalità organizzata”, ma estende l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme di deroga all’art 267 cod. proc. pen. introdotte dalla legislazione emergenziale del 1991. A sostegno di tale interpretazione soccorre la considerazione che il secondo comma, contenendo una specifica disposizione transitoria finalizzata ad estendere gli effetti anche ai procedimenti in corso, sarebbe stato del tutto inutile e superfluo qualora si fosse effettivamente al cospetto di una legge di interpretazione autentica.
Invece, la novella non è una legge di interpretazione autentica, ma una norma nuova: ciò la espone a dubbi di costituzionalità o di compatibilità con i principi e le norme sovranazionali da parte RAGIONE_SOCIALEa CEDU e RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Europea, qualora si intendesse attribuirle efficacia retroattiva tout court anziché limitata soltanto ai procedimenti in corso, per reati antecedenti alla novella, nei quali l’autorizzazione al ricorso alle intercettazioni con l’impiego RAGIONE_SOCIALEa normativa emergenziale non sia ancora stata richiesta dal Pubblico ministero ovvero non sia ancora intervenuta. Diversamente argomentando, si finirebbe per attribuire alla norma transitoria un’efficacia sanante (rispetto ad autorizzazioni la cui erroneità dei presupposti legali è conclamata dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEa menzionata legge n. 137 del 9 ottobre 2023) del tutto estranea al nostro sistema positivo.
Da tali premesse discende che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa corretta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma transitoria, deve applicarsi la disposizione previgente, secondo il principio tempus regit actum, con la conseguenza che il decreto che ha autorizzato la captazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni nell’abitazione milanese del COGNOME fu adottato in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 267 cod. proc. pen., non ricorrendo i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina derogatoria di cui all’art. 13 RAGIONE_SOCIALEa L. 203/91.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Si esaminano per primi i ricorsi – che le difese hanno trattato congiuntamente – degli imputati NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Nel primo motivo, il tema portante è la critica di inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe informazioni rese dai collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, insieme alla dedotta inidoneità RAGIONE_SOCIALEe relative chiamate in reità a riscontrarsi reciprocamente.
1.1. Vanno premesse le linee guida di questa Corte di legittimità sul tema RAGIONE_SOCIALEa idoneità di plurime chiamate in reità a riscontrarsi reciprocamente, così integrando la condizione indicata dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per attribuire piena valenza probatoria alle propalazioni dei collaboratori di giustizia.
Sul punto, va premesso in linea generale che la possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è una acquisizione stabile RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un’insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME e NOME, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, COGNOME e altro, Rv. 264368; Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286327). In tali pronunce, che hanno affrontato il tema RAGIONE_SOCIALEa valutazione di convergenza RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, RAGIONE_SOCIALEa concordanza RAGIONE_SOCIALEa prova orale, questa Corte di cassazione ha stabilito il principio di diritto, secondo il quale il “nucleo essenziale” RAGIONE_SOCIALEa propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto RAGIONE_SOCIALEe rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all’azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo “specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione” nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell’impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Analogo criterio merita di essere adottato nella valutazione RAGIONE_SOCIALEa prova orale rappresentativa di fatti assai remoti nel tempo in relazione alle fisiologiche discrasie e incertezze comportate dall’inevitabile affievolimento del ricordo nella rielaborazione mnemonica del dichiarante. Sicché è stato ritenuto plausibile che particolari e dettagli secondari possano svanire o confondersi ovvero, addirittura, che neppure siano mai stati fissati nella memoria RAGIONE_SOCIALEa fonte al momento RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione – copia non ufficiale
originaria percezione sensoriale. Invero, l’esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto RAGIONE_SOCIALE‘art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti.
1.2. L’impugnata sentenza ha operato nel rispetto di tali linee-guida, dando adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità intrinseca ed estrinseca tributata alle propalazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME e NOME COGNOME, con argomentazioni scevre da vizi logici e diffusamente illustrate alle pagine 227 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa motivazione. In tali spazi sono state affrontate tutte le censure RAGIONE_SOCIALEa difesa, qui riproposte, in particolar modo analizzando la genesi dei contributi informativi alla luce RAGIONE_SOCIALEa storia criminale dei propalanti e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione collaborativa, nonché degli ulteriori parametri richiesti per vagliare la validità RAGIONE_SOCIALEe informazioni.
Va, poi, considerato che tali propalazioni non costituiscono l’asse portante del costrutto motivazionale, bensì meri spunti di arricchimento di un quadro probatorio di per sé compiuto e costituito in massima parte dall’ingente messe di intercettazioni telefoniche ed ambientali, sia precedenti che successive alla vicenda processuale, al cui cospetto gli elementi tratti dagli apporti informativi dei collaboratori di giustizia si configurano come elementi probatori accessori e secondari.
L’attendibilità di NOME COGNOME non è scalfita dalle minuziose critiche dei ricorrenti. Essa è stata adeguatamente illustrata alle pagine 228-230 RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, e dà conto RAGIONE_SOCIALEa qualificata posizione di detto collaborante, non a caso definito da NOME COGNOME “occhio ed orecchio RAGIONE_SOCIALEa Sanità”, onde rimarcarne la capillare conoscenza di luoghi, persone ed eventi e la fitta rete di relazioni da costui intessuta nel quartiere. Né hanno pregio le critiche di inattendibilità intrinseca, adombrate per la pretesa necessità del COGNOME di difendersi da dedotte ritorsioni dei COGNOME, poiché – come spiegano i giudici di appello – la collaborazione di costui era iniziata dopo che gli imputati COGNOME già stati arrestati per i fatti per cui è processo, in base ad un solido e autonomo compendio probatorio (riconosciuto anche da questa Corte in sede cautelare), sicché non era a lui addebitabile alcun intento di calunnia o di inquinamento probatorio nell’indicazione RAGIONE_SOCIALEe responsabilità, ed infatti alcuna chiamata di reità
è stata effettuata dal COGNOME nei confronti degli NOME imputati per la specifica vicenda in esame.
Va respinto il censurato vizio argomentativo per cui la sentenza di appello avrebbe attuato una completa elisione RAGIONE_SOCIALEe parti RAGIONE_SOCIALE‘esame del dichiarante che evidenziavano una palese controtendenza con l’asserita intimità dei rapporti con il RAGIONE_SOCIALE. Al contrario, sul punto si è logicamente espressa l’impugnata sentenza, rilevando che NOME COGNOME era nato, in prospettiva criminale, quale appartenente al RAGIONE_SOCIALE, tuttavia se ne era allontanato dopo l’omicidio di suo cognato, ritenendo che fosse addebitabile proprio ai COGNOME; né, successivamente, aveva aderito alla proposta di NOME COGNOME, che gli aveva offerto la gestione di una piazza di spaccio, restando però contiguo agli “uomini RAGIONE_SOCIALEe Fontanelle”, dai quali acquistava abitualmente cocaina e per i quali ricopriva il ruolo di informatore.
Quanto al COGNOME NOME COGNOME, la sua attendibilità è stata parimenti congruamente ritenuta, trattandosi di soggetto inserito nel RAGIONE_SOCIALE COGNOME appena diciassettenne e fornitore di preziose informazioni su tale organizzazione ampiamente sfruttate nella sentenza del GUP del Tribunale di Napoli del 26/4/2019 che aveva riconosciuto l’esistenza e l’operatività di detto RAGIONE_SOCIALE.
Entrambi i collaboratori – nella parte in cui veicolano informazioni apprese da altre persone, fonti dirette di conoscenza – sono stati tacciati di inattendibilità in quanto smentiti dai propri interlocutori: per COGNOME, da NOME COGNOME detto “COGNOMENOME“, e per COGNOME da NOME COGNOME e NOME COGNOME (vedova di NOME COGNOME).
Trattasi di critiche reiterative e generiche per essere state adeguatamente considerate e confutate nell’impugnata sentenza.
In termini generali, correttamente la Corte di secondo grado si è attenuta all’insegnamento per cui non necessariamente va attribuita prevalente credibilità alla fonte diretta, escussa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 195 cod. proc. pen., dovendosi invece considerare la situazione nel contesto generale. Invero, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘esegesi di legittimità, «In caso di contrasto tra quanto riferito dai testi de relato e dalla fonte da essi indicata, è legittima l’attribuzione, in esito ad esauriente verifica, di maggiore veridicità alle dichiarazioni dei primi, in quanto l’art. 195 cod. proc. pen. non stabilisce al riguardo alcuna gerarchia, ma prevede solo l’obbligo, a impulso di parte, di escussione giudiziaria RAGIONE_SOCIALEa fonte diretta» (Sez. 1, n. 1717 del 21/12/1999, dep. 2000, Pg in proc. Modeo e altro, Rv. 215342; Sez. 1, n. 39662 del 07/10/2010, COGNOME, Rv. 248478; Sez. 6, n. 38064 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277062).
Sul piano concreto, ineccepibile è la motivazione con cui le Corti di merito hanno illustrato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa ritenuta attendibilità tributata al collaborator COGNOME in contrapposizione alla testimonianza di NOME COGNOME.
Quest’ultimo ha tenuto in giudizio un atteggiamento reticente e minimizzante, affermando che il giorno RAGIONE_SOCIALE‘agguato non era mai entrato nel RAGIONE_SOCIALE, ma si era intrattenuto in zona Fontanelle per bere un caffè, e si era allontanato dopo aver udito gli spari, nel fuggi-fuggi generale (e non prima del fatto di sangue, come aveva riferito NOME COGNOME). Invece, NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno riferito RAGIONE_SOCIALEa sua presenza dentro il RAGIONE_SOCIALE, intento a raccontare barzellette, e NOME COGNOME – nella conversazione intercettata il 26.4.2016 aveva detto che c’era quello di vico COGNOME che faceva le battute.
Secondo COGNOME, alla stregua del racconto di COGNOME, “o’ zoo” si era rifugiato nel bagno, e dunque avrebbe ben potuto vedere lo sfondamento RAGIONE_SOCIALEa parete di cartongesso, eventualmente dopo il termine RAGIONE_SOCIALEa sparatoria. Né risulta inverosimile, come assume la difesa, che mentre costui era in bagno il killer avesse aperto la porta, scorgendolo e risparmiandolo, circostanza invece credibile ove si pensi che non era COGNOME l’obiettivo RAGIONE_SOCIALE‘azione criminosa e, del resto, COGNOME – nelle conversazioni intercettate successivamente – non aveva mai palesato timori di essere stato riconosciuto.
Anche per il COGNOME COGNOME è stata effettuata una valutazione di ampia credibilità, ad onta RAGIONE_SOCIALEe smentite operate dai testi di riferimento NOME COGNOME e NOME COGNOME. Non è irrilevante ricordare che COGNOME è stato condannato con sentenza irrevocabile per appartenenza al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed evidentemente non aveva alcuna intenzione di collaborare all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa verità sulla vicenda in esame, mentre COGNOME aveva riferito di avere saputo da suo zio NOME COGNOME che lo COGNOME aveva riconosciuto COGNOME, alias COGNOME, mentre scendeva armato dalla moto pochi attimi prima RAGIONE_SOCIALEa strage; la medesima circostanza gli era stata riferita direttamente dallo COGNOME nel luglio 2016.
Ancora, non si ravvisa alcuna illogicità nella sorpresa espressa da NOME COGNOME, vedova di NOME COGNOME, alla notizia riferitale da NOME COGNOME in merito al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘COGNOME, con riferimento al fatto che quindici giorni dopo l’agguato COGNOME stati uccisi il padre ed il fratello RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Invero, vi potrebbe essere stata una erronea collocazione temporale di tale conversazione, casualmente orecchiata dal COGNOME, in un’epoca tale da giustificare la reazione sorpresa RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Il tema involge l’ulteriore doglianza riguardante il momento storico in cui i vertici del RAGIONE_SOCIALE avrebbero avuto conoscenza RAGIONE_SOCIALEa riferibilità RAGIONE_SOCIALEa strage ad NOME COGNOME, profilo che per i ricorrenti non avrebbe ricevuto corretta trattazione nell’impugnata sentenza. Al riguardo, la difesa
enfatizza il dato che COGNOME aveva indicato tale momento nella fase RAGIONE_SOCIALEe condoglianze, in cui NOME COGNOME stava iniziando una inchiesta privata per l’individuazione dei responsabili; COGNOME, invece, aveva situato la conoscenza dei responsabili da parte dei COGNOME già nelle ore immediatamente successive alla strage. Ebbene, si rimarca che i due termini cronologici non appaiono così distanti da concretizzare una effettiva e in qualche modo rilevante discrasia tra i due propalanti, mentre resta intatta la valenza processuale di tali dichiarazioni, convergenti su molteplici profili, quali i mandanti RAGIONE_SOCIALE‘agguato, la sua causale, le modalità di azione, l’identità del killer, elementi emergenti anche e soprattutto dal compendio captativo, in funzione del quale si valorizzano le informazioni rese dai collaboratori di giustizia.
Nemmeno risulta integrato il dedotto vizio di travisamento per omissione del dialogo n. 53 del 23 aprile 2016 RAGIONE_SOCIALEe ore 19.11.02 tra NOME COGNOME e tale COGNOME, soggetto non identificato, da cui la difesa rileva che 24 ore dopo la strage il RAGIONE_SOCIALE COGNOME non aveva ancora individuato i responsabili del fatto: da ciò si accampano criticità per la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘attendibilità oggettiva del COGNOME COGNOME, nonché per l’idoneità RAGIONE_SOCIALEe sue propalazioni a fungere da riscontro incrociato RAGIONE_SOCIALEa chiamata in reità del COGNOME COGNOME.
Anche tale censura deve essere respinta: evidentemente nessun particolare rilievo è stato attribuito a tale conversazione – peraltro citata a pag. 35 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado – per la ragione che da essa emerge un dato neutro, attinente alla “nebbia” che ancora aleggiava intorno a mandanti ed esecutori RAGIONE_SOCIALEa strage, pur essendo in corso approfondimenti da parte del RAGIONE_SOCIALE colpito, com’è abituale in simili frangenti, essendo necessario accertare la provenienza RAGIONE_SOCIALE‘aggressione onde orientare la reazione nella giusta direzione.
1.3. Nel secondo motivo si censura la pretesa lettura travisante e contraddittoria RAGIONE_SOCIALEe prove acquisite dalle intercettazioni RAGIONE_SOCIALEe comunicazioni, ritenute carenti di concludenza probatoria in rapporto al canone del ragionevole dubbio. Trattasi di doglianza radicalmente infondata.
Si premette che non si ritiene di ritornare sulle ricostruzioni alternative RAGIONE_SOCIALEa vicenda propugnate dalla difesa dei ricorrenti, trattandosi di argomentazioni generiche per non essersi confrontate con le contrarie valutazioni RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito, ambito cui appartiene tale doglianza.
Il tema – che è stato ripreso in tutti i ricorsi – sarà trattato in fra, nel paragrafo 3.2. (in sede di esame del ricorso COGNOME).
Tornando alle censure rilevanti illustrate in detto macro-motivo, vengono in rilievo le conversazioni 3594 e 3595 RAGIONE_SOCIALE‘1.5.2016 (in realtà un dialogo unitario pur scisso in due progressive), in cui vi è la famosa frase “il patto qual era? una botta, ora ne ho fatte cinque” proferita dall’COGNOME e, a ragione, ritenuta dai
giudici di merito prova inconfutabile RAGIONE_SOCIALEa rivendicata paternità RAGIONE_SOCIALE‘azione di fuoco.
La lettura di tali conversazioni illustrata nelle sentenze di merito è invece di lineare conseguenzialità logica, e deve qui validarsi.
La prima conversazione n. 3594, captata nell’abitazione milanese del COGNOME, aveva ad argomento il dato che i COGNOME, nonostante il colpo subìto il 22/4/2016, proseguivano nell’opera di cacciare i familiari di COGNOME dal rione Sanità, così destando l’ira del capo-RAGIONE_SOCIALE che affermava la necessità di una soluzione radicale, come quella di aggredire qualche familiare dei COGNOME per schiattargli la capuzzella a terra; aggiungeva di aver inviato come intermediario COGNOME, cioè NOME COGNOME, per cercare un contatto con NOME (indicato come lo scemo che tiene sessant’anni) onde fare smettere tale cacciata, senza conseguire alcun risultato.
L’interlocutore NOME COGNOME, pur adottando toni più cauti e paventando una escalation di violenze, particolarmente ai danni RAGIONE_SOCIALEa “brava gente”, cioè di familiari non coinvolti nelle dinamiche RAGIONE_SOCIALEa malavita, si offriva di scendere giù a fare “un’altra tarantella”, così chiaramente evidenziando che vi era stata una precedente tarantella ad opera sua.
La difesa ha riproposto la tesi per cui il vuoto sonoro di un secondo e mezzo tra le progressive 3594 e 3595 sarebbe sufficiente a pronunciare due o tre parole, nel momento in cui NOME stava articolando il suo discorso, dato che poteva sostenere la tesi che COGNOME stesse riferendo discorsi altrui, fatti da “quello scemo mongoloide”, ma tale impostazione non trova conferme nel prosieguo RAGIONE_SOCIALEa conversazione e si rivela del tutto congetturale, come ha osservato l’impugnata sentenza.
La tesi difensiva è che detta frase era riferita ad un discorso di NOME, ossia riguardante gli COGNOME che avevano esortato i COGNOME ad intraprendere azioni contro i COGNOME. Ciò emergerebbe dalle parole pronunciate da NOME ed NOME che rimpallano l’espressione “hanno fatto”. Sul punto, la Corte ha i invece rilevato che l’espressione prova la cautela dei dialoganti per timore di essere intercettati, né vi è alcuna manipolazione del testo trascritto dall’ing. COGNOME (pag. 203): infatti, NOME dapprima dice “abbiamo fatto”, ma viene subito corretta da NOME che rettifica in “hanno fatto, hanno fatto”, essendosi ritenuto che in una parte il dialogo fosse chiaro e spontaneo, in altra invece condizionato dalla consapevolezza di essere intercettati.
Ancora, si duole la difesa che la Corte non avrebbe considerato la conversazione n. 3627 del 2/5/2016 (trascritta su impulso RAGIONE_SOCIALEa difesa), che dovrebbe leggersi con riferimento alla conversazione n. 3595.
Tale critica è ingiustificata, in quanto l’impugnata sentenza ha dedicato un intero paragrafo (pagine 221-227) all’esame e alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni trascritte su istanza RAGIONE_SOCIALEa difesa, con specifico riferimento proprio al progressivo n. 3627, riportando integralmente il testo RAGIONE_SOCIALEa conversazione intercorsa tra NOME COGNOME ed NOME COGNOME.
Ebbene, si rimarca che da detta fumosa conversazione non si evince che NOME sarebbero i responsabili RAGIONE_SOCIALEa strage, si parla piuttosto di iniziative futur ancora da compiere, e, peraltro, non si comprende chi sarebbe il terzo il cui discorso è riportato da COGNOME, il quale comunque – nella conversazione n. 3594/3595 – si diceva disponibile a tornare a Napoli a fare un’altra “tarantella”, ossia un’altra azione eclatante, a conferma di avere già attuato una prima tarantella. Né si può seriamente obiettare che il rilievo circa l’illogicità RAGIONE_SOCIALEa tesi difensiva, priva RAGIONE_SOCIALE‘indicazione del soggetto cui si fa riferimento nella conversazione, contrasta col diritto al silenzio, poiché in tal caso si resta nell’ambito di una mera congettura, che non avvalora la ricostruzione alternativa propugnata dalla difesa.
Gli ulteriori profili di ritenuta illogicità manifesta sono del tutto infondati.
In particolare, quello che lamenta che non vi sia traccia nell’impugnata sentenza del conflitto tra i COGNOME ed i COGNOME prima e dopo la strage del 22 aprile 2016, è contrastato dalle intercettazioni riferibili a COGNOME. Nemmeno risponde al vero che il RAGIONE_SOCIALE COGNOME avesse ridottissima capacità criminale, come emerge chiaramente dalla sentenza irrevocabile di condanna di detta organizzazione per il delitto ex art. 416 bis cod. pen. (Sez. 1, n. 41797 del 9/6/2023), e come già era insito nell’accertamento contenuto nella sentenza del GUP di Napoli del 26/4/2019.
Il tema RAGIONE_SOCIALEa cacciata dal Rione Sanità dei familiari di NOME è stato congruamente trattato dai giudici di merito alla stregua di quanto è emerso proprio da detta sentenza, mentre il particolare che in una conversazione di NOME COGNOME (non riportata per esteso) costei avesse affermato che NOME COGNOME le aveva fatto le scuse per l’intimidazione nei confronti del fratello NOME, non esclude il dato oggettivo che fin dal febbraio 2016 (dunque ben prima del ritrovamento del fucile da parte di NOME COGNOME) i COGNOME stessero cercando NOME COGNOME, madre di NOME, per cacciarla dal quartiere, cosa puntualmente avvenuta, e che la donna commentava i primi giorni di marzo, affermando che “vogliono che noi ce ne dobbiamo andare dalla Sanità”.
Ancora, la difesa dei ricorrenti contesta che i dialoghi 634, 635, 639 e 2210 presentino riferimenti all’azione del 22 aprile, ma in termini non convincenti: il primo attesta un conflitto tra più parti belligeranti, osservazione che non esclude la tesi accusatoria; il n. 635 riguarda un progetto da attuare fuori la
Chiesa ed è comunque indicativo del preventivo studio di fattibilità del piano omicidiario, parlandosi di colpire i COGNOME nella loro zona; per il dialogo n. 639 riguardante il percorso che avrebbe dovuto fare il killer, la difesa rimarca che non si è considerata la relazione del consulente tecnico di parte dalla quale emerge che gli itinerari menzionati non COGNOME compatibili con quelli seguiti realmente dal killer. Ma tale dato non rileva, poiché l’azione programmata era sempre quella, da compiersi in quel rione, evidentemente rimodulata con adattamenti RAGIONE_SOCIALE‘ultim’ora, come hanno osservato i giudici del merito. Invero, nessun pregio riveste la critica per cui le modalità di azione del 22/4/2016 non avevano trovato preciso riscontro nei dialoghi intercettati quanto all’uso di un solo motorino e non di autovetture, ovvero all’uso di una moto Honda TARGA_VEICOLO e non di uno Sport City: ad onta RAGIONE_SOCIALEe contrarie affermazioni RAGIONE_SOCIALEa difesa, può fondatamente ritenersi che le effettive modalità RAGIONE_SOCIALE‘agguato siano state decise nei particolari soltanto in prossimità RAGIONE_SOCIALE‘azione, quando tutti gli imputati si eran concentrati a Napoli, giungendovi da Milano, senza una ragione diversa da quella di procedere all’azione delittuosa, e al sicuro dalle intercettazioni ambientali, che COGNOME in corso soltanto nel domicilio milanese del COGNOME. Non a caso, dopo la strage, gli imputati COGNOME rientrati a Milano, in tempi diversi ma ravvicinati, ed familiari di NOME COGNOME si COGNOME rifugiati a Fabriano, per il timore di subire ritorsioni.
Infine, la conversazione n. 2210 del 31/3/2016 conteneva lo sfogo di NOME che invocava per i COGNOME “lo stesso dolore che ho avuto io, la mamma tale e quale lo deve avere …”, e, con ragione, è stata ritenuta da entrambe le Corti di Assise una RAGIONE_SOCIALEe captazioni collegate ai progetti di vendetta contro il RAGIONE_SOCIALE nemico.
1.4. I motivi di impugnazione successivi sono dedicati alla contestazione RAGIONE_SOCIALEe aggravanti RAGIONE_SOCIALEa premeditazione, dei motivi abietti, e di quella ex art. 416 bis.1 cod. pen.
Nessuno di tali motivi può ritenersi dotato di qualche fondatezza, mentre deve validarsi pienamente la motivazione resa dai giudici di merito.
Quanto alla premeditazione, è stato rimarcato come l’agguato omicidiario aveva avuto lunga gestazione, iniziando a profilarsi nella mente degli imputati nei mesi precedenti, prendendo progressivamente corpo nelle riflessioni sulla predisposizione del piano manifestate dalle captazioni telefoniche ed ambientali, senza mai deflettere gli interlocutori dalla volontà di attuare la risposta armata alla cacciata dal Rione Sanità, pur essendosi la fase organizzativa protratta per un consistente periodo di tempo.
L’agguato era in danno del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, obiettivo assunto in termini generali, sicché la mancata uccisione di NOME COGNOME, il quale fortunosa-
mente e grazie alla prontezza di NOME COGNOME era riuscito a trovare scampo nell’intercapedine sfondata, nulla toglie alla piena riuscita del programma delittuoso nei modi in cui era stato concepito ed organizzato.
Ricorre senz’altro anche l’aggravante RAGIONE_SOCIALEa mafiosità, in entrambe le esplicazioni RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione di un’organizzazione mafiosa, nonché del ricorso al metodo mafioso, come ha illustrato esaustivamente l’impugnata sentenza.
La censura per cui detta aggravante non sarebbe configurabile in quanto non sorretta da provvedimenti giudiziari definitivi, né da accertamenti incidentali sulla pretesa caratura mafiosa del gruppo criminale capeggiato da NOME COGNOME, non è congruente, né coerente con il dato RAGIONE_SOCIALEa intervenuta definitività RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 41797 del 9/6/2023, che ha sancito la natura camorristica del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. È noto che la circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa, prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione mafiosa, implica necessariamente la prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (Sez. 6, n. 11352 del 31/01/2023, Solimando, Rv. 284471), ma ciò non implica che l’accertamento probatorio sia soltanto quello dotato del crisma RAGIONE_SOCIALEa definitività, né che sia senz’altro acclarata la sussistenza di una compagine mafiosa o camorristica di riferimento, non solo quando è contestato l’utilizzo del metodo mafioso, ma neppure quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all’attività di un’associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, secondo una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previ dall’art. 416-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 273302; Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, COGNOME, Rv. 276109), come per l’appunto accade nel caso di specie. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Infine, è stato correttamente ritenuto sussistente dai giudici del merito il concorso tra la citata aggravante e quella dei motivi abietti, secondo il seguente schema argomentativo. Diversamente dai casi in cui vi è assorbimento di detta aggravante, allorché finisce per coincidere con la finalità di agevolazione di un sodalizio di stampo mafioso o che agisce in una logica di tal genere, nel caso di specie il motivo abietto conserva una sua autonoma rilevanza, poiché copre un ulteriore margine di disvalore aggiuntivo, costituito dalla specifica finalità di attuare una violenta ritorsione in danno dei COGNOME, rei di avere orchestrato la cacciata dei COGNOME dal Rione Sanità, iniziativa che era stata percepita come un intollerabile affronto, da punire con l’eliminazione dei membri di rilievo RAGIONE_SOCIALEa contrapposta organizzazione. Tale impostazione è riconosciuta nell’esegesi di questa Corte, che ha affermato – nella massima composizione collegiale – che
«Allorché siano contestate, in relazione al medesimo reato, le circostanze aggravanti di aver agito sia al fine di agevolare l’attività di un’associazione di tip mafioso, sia per motivi abietti, le due circostanze concorrono se quella comune, nei termini fattuali RAGIONE_SOCIALEa contestazione e RAGIONE_SOCIALE‘accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un quid pluris rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, COGNOME e NOME, Rv. 241577: fattispecie in cui la circostanza del motivo abietto era consistita nell’intent punitivo RAGIONE_SOCIALE‘autore di un omicidio, dettato da spirito di mera sopraffazione, e quella RAGIONE_SOCIALE‘agevolazione mafiosa nella volontà di riaffermare, attraverso il delitto così connotato, la persistente supremazia del sodalizio criminale. In termini: Sez. 6, n. 9956 del 17/06/2016, dep. 2017, COGNOME e NOME, Rv. 269718; Sez. 1, n. 24950 del 22/2/2023, COGNOME ed NOME, Rv. 284829).
1.5. L’ultimo motivo di censura ha riguardato il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo per la negazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche e per l’inflizione RAGIONE_SOCIALEa massima pena detentiva.
Tale motivo è inammissibile poiché deduce argomentazioni di mero stampo confutativo, laddove la motivazione sugli indicati profili non presenta lacune o elementi di illogicità, avendo congruamente motivato – secondo i parametri indicati da questa Suprema Corte – sia le ragioni di evidente mancanza di meritevolezza RAGIONE_SOCIALEe invocate attenuanti da parte dei ricorrenti COGNOME ed COGNOME NOME, alla stregua di tutti i criteri oggettivi e soggettivi indicati dall’art. 133 cod. pen., sia la dosimetria RAGIONE_SOCIALEa pena, conseguente all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe contestate aggravanti, in specie quella RAGIONE_SOCIALEa premeditazione, alla pluralità dei delitti puniti con pena perpetua, e alla operatività RAGIONE_SOCIALE continuazione, che hanno comportato anche l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘isolamento diurno per la durata di un anno.
Ricorsi nell’interesse di NOME e NOME COGNOME.
Le posizioni di tali imputate sono state oggetto sia di atti di impugnazione individuali, che di un atto congiunto.
2.1. È preliminare l’esame RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche ed ambientali, illustrata nell’atto a firma del difensore comune RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, AVV_NOTAIO, nonché nei motivi aggiunti presentati dalla difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato COGNOME, che trattano lo stesso tema, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione del D.L. n. 105 del 9 agosto 2023, contestandone la natura di norma interpretativa e dunque l’applicabilità alla vicenda in esame, e ventilando, in caso di diversa soluzione, criticità di tenuta costituzionale e convenzionale RAGIONE_SOCIALEa nuova normativa.
Il problema si è posto a causa di una pronuncia di questa Suprema Corte – Sez. 1, n. 34895 del 30 marzo 2022, COGNOME, Rv. 283499 – che reca la seguente massima: «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di “criminalità organizzata”, di cui all’art. 13 d.l. 13 maggio 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attiv criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell’art commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., con esclusione RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolarne l’attività».
Si è dunque ritenuto, da parte RAGIONE_SOCIALEe difese dei ricorrenti, che – trattandosi nel caso in esame di delitti non formalmente correlati a fattispecie associative non fosse applicabile la più larga disciplina autorizzativa RAGIONE_SOCIALEe captazioni telefoniche ed ambientali, ab origine autorizzate con richiamo ai delitti ex art. 51, commi 3 bis e 3 quater, cod. proc. pen., con conseguente illegittimità del decreto autorizzativo n. 643/2016, mancando le condizioni di applicazione del regime derogatorio previsto dall’art. 13 d. I. n. 152 del 1999.
Osserva questa Corte, tuttavia, che in materia è di recente intervenuta la citata Legge n. 137 del 2023, dettando disposizioni che hanno così statuito:
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO PENALE
«Art. 1 Disposizioni in materia di intercettazioni
1. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni previste dallo stesso articolo.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.» Omissis
La giurisprudenza di questa Corte ha già esaminato il tema RAGIONE_SOCIALEa natura di tali disposizioni, nella sentenza di Sez. 2, n. 47643 del 28/09/2023, Putignano, Rv. 285524, in cui si è affermato che, «in tema di intercettazioni, ha natura di norma interpretativa, come tale applicabile retroattivamente, la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che ha definito l’ambito applicativo RAGIONE_SOCIALEa disciplina “speciale” di cui all’art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, riguardante i presupposti e le modalità esecutive RAGIONE_SOCIALEe operazioni di captazione nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata,
tra i quali quelli, consumati o tentati, commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare l’attività de associazioni in esso contemplate».
Non residuano, dunque, perplessità sulla natura interpretativa di tale legge, caratteristica che ne garantisce l’applicazione retroattiva, particolarmente con riguardo ai delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dall’art. 416-bis cod. pen., considerato peraltro che la pronuncia valorizzata dalle difese non si poneva come espressione univoca nella esegesi di legittimità in tema di intercettazioni, trovando contrasto in altr pronunce, ed è stata infine smentita in sede legislativa.
Invero, con riguardo alla rilevata assenza di una nozione giuridica unitaria di “criminalità organizzata”, l’elaborazione giurisprudenziale si è orientata verso la costruzione di una piattaforma ampia, che trova giustificazione nei principi già sanciti dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite COGNOME (n. 17706 del 22 marzo 2005) e NOME (n. 37501 del 15/07/2010), e da ultimo dalla sentenza COGNOME (n. 26889 del 28/04/2016), pronunce in cui i “delitti di criminalità organizzata” sono stati valutati in una prospettiva teleologica volta a valorizzare gli obietti perseguiti dalla norma al fine di consentire l’uso di uno strumento efficace di repressione dei reati più gravi. Sulla scorta di tali pronunce, il regime derogatorio previsto dall’art. 13 è stato dunque ritenuto applicabile, oltre che ai reati associativi, anche ai reati monosoggettivi indicati all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., aggravati dal metodo mafioso, dalla finalità di agevolare un’associazione mafiosa e per finalità di terrorismo.
Per le ragioni esposte, deve essere respinta l’eccezione di inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe captazioni telefoniche ed ambientali svolte nel presente processo.
2.2. Il secondo motivo condiviso contesta l’affermazione di responsabilità del NOME e dunque RAGIONE_SOCIALEe due ricorrenti.
Analizzando specificamente la causale RAGIONE_SOCIALEa vicenda, si ribadisce che non sussistevano ragioni sufficienti per commettere la cd. strage di Fontanelle: infatti, dalle conversazioni tra gli imputati emergeva soltanto il disprezzo verso i nemici COGNOME, anche per il diverso modo di intendere “la malavita”. Inoltre, la cacciata dal rione Sanità dei familiari del COGNOME era avvenuta successivamente alla pianificazione dei delitti, così da escludere il supposto legame di causa ed effetto: sul punto la Corte territoriale avrebbe travisato le prove in relazione alla corretta cronologia dei fatti.
Trattasi di obiezioni confutative e generiche, perché non aderenti alle risultanze probatorie ed alle argomentazioni RAGIONE_SOCIALEe sentenze di merito.
Le captazioni effettuate prima RAGIONE_SOCIALE‘azione di fuoco davano ampiamente conto RAGIONE_SOCIALEa decisa volontà del gruppo di “schiattare a terra la testa” degli odiati
nemici, il guappone NOME COGNOME ed il figlio, e dunque non COGNOME soltanto espressione del più sentito disprezzo nei loro confronti: eloquenti in tal senso, tra le molte captazioni, quelle del progr. n. 930 e del progr. n. 2794.
A cagionare tale irriducibile avversione devono ritenersi senz’altro motivi sufficienti l’uccisione di NOME e NOME, marito e figlio di NOME, e l cacciata del gruppo COGNOME dal Rione Sanità, minaccia esiziale per la sopravvivenza di detto RAGIONE_SOCIALE. La spinta all’azione di sangue, peraltro, non è addebitabile soltanto al COGNOME, ma primariamente alla madre, che si era espressa in termini cruenti proprio commentando la sua cacciata dal quartiere, nel progr. 886, e deprecando di essere stata una donna sola e senza protezione, avendo il figlio in carcere, NOMEmenti avrebbe provveduto a “schiattare” NOME COGNOME. Eguali propositi di vendetta e di sangue COGNOME manifestati dalla nuora NOME COGNOME, nel progr. n. 1842.
Quanto al dedotto travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove alla stregua RAGIONE_SOCIALEa cronologia dei fatti, si rileva che NOME COGNOME veniva costretta ad abbandonare l’abitazione nel febbraio 2016, con immediata correlazione alle minacce subite dal fratello RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, NOME, nello stesso contesto, e del tutto infondata è la pretesa mancanza di prova che la donna non si fosse allontanata di sua volontà, attese le già richiamate frasi bellicose pronunciate in argomento dalla COGNOME, che affermava pure di avere dovuto aspettare che il figlio uscisse dal carcere per ottenere l’agognata vendetta. Pertanto, l’esatta cronologia degli eventi vede dapprima attuarsi la cacciata dal quartiere Sanità dei familiari del COGNOME – la madre nel febbraio, la moglie nel marzo 2016 – e poi, progressivamente, il dipanarsi RAGIONE_SOCIALEe attività di istigazione, ideazione, preparazione e infine esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘agguato, protrattesi nei mesi di marzo e aprile 2016.
Non è utile a smentire la programmazione RAGIONE_SOCIALE‘agguato il dato che il riferimento alle Fontanelle sia affidato soltanto alla citazione di una scalinata, mentre il richiamo ad un garage è da intendersi indicato come base logistica, e non ad un obiettivo da colpire, oltre al già esposto rilievo che i profili di concret programmazione non possono che essere stati fissati nell’imminenza RAGIONE_SOCIALE‘azione.
Svetta tra tutti gli elementi indiziari, poi, il rilievo assai pregnante ch dopo l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘agguato, COGNOME cessate le captazioni imperniate su argomenti di ideazione e preparazione RAGIONE_SOCIALE‘azione di fuoco, specificando peraltro che non è esatta l’affermazione difensiva che l’ultima conversazione in tal senso sarebbe da collocare al 31.3.2016, oltre venti giorni prima dei fatti, essendo da annoverare tra i dati rilevanti anche il dialogo del 12 aprile 2016 (progr. 2794), in cui NOME aveva manifestato l’intenzione di scendere laggiù e uccidere il guappone e NOME COGNOME. Peraltro, il successivo 19 aprile NOME aveva
appreso che i COGNOME avevano sigillato le porte di casa dei suoi familiari, così ricevendo una potente sollecitazione ad agire.
Le conversazioni captate dopo i fatti, effettivamente, contengono espressioni meno dirette e non chiaramente confessorie, ma si è detto che si trattava di precauzioni intese ad allontanare i sospetti dal gruppo, come quando le donne avevano rimbeccato NOME che aveva affermato “abbiamo fatto”, venendo subito corretto da NOME che rettificava in “hanno fatto, hanno fatto” (progr. n. 3595).
Anche le svariate causali alternative indicate dalla difesa risultano diversivi privi di concretezza, non essendosi accertate le relative responsabilità, in particolare in merito al ferimento di NOME COGNOME nell’ottobre 2016, o il collegamento con la vicenda in esame degli omicidi di NOME ed NOME COGNOME, commessi nel maggio 2017, e di NOME COGNOME e NOME COGNOME, uccisi il 3 agosto 2016.
Infine, la denuncia che i collaboratori di giustizia non abbiano affatto parlato RAGIONE_SOCIALEa COGNOME COGNOME RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, con attribuzione di ruoli specifici, è un dato irrilevante, in quanto NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno riportato informazioni, specificamente sulla fase esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘agguato, acquisite in gran parte de relato dalle persone presenti, sicché nulla avrebbero potuto relazionare in merito ai contributi concorsuali – dietro le quinte – offerti dalle due imputate da NOME COGNOME nelle fasi di ideazione e preparazione RAGIONE_SOCIALE‘azione di fuoco.
2.3. Nell’impugnazione congiunta, nonché nei primi tre motivi del ricorso di NOME COGNOME e nel primo motivo del ricorso di NOME COGNOME si contesta l’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALEe due imputate per i reati in esame, negando che ricorrano gli indici del concorso nel reato, nei rispettivi ruoli la COGNOME di mandante e concorrente nella fase esecutiva, e la COGNOME di partecipe alla fase preparatoria mediante attività di istigazione e supporto tali da rafforzare il proposito criminoso.
Le censure, da trattare congiuntamente, sono infondate.
In termini generali, va affermato che le conformi sentenze di merito hanno ben lumeggiato le condotte di ciascuna imputata, essenzialmente tratte dalle captazioni telefoniche ed ambientali, rivelatrici del loro ruolo attivo nell fasi di ideazione, istigazione, preparazione ed esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘azione di sangue.
Non vi è stata un’indistinta e generica attribuzione di responsabilità, come obiettano le difese, ma una precisa indicazione di atti e comportamenti RAGIONE_SOCIALEe due donne, tali da soddisfare i requisiti tratti dall’elaborazione teorica del reato plur soggettivo, che richiede una rigorosa individuazione RAGIONE_SOCIALEe condotte organiche, per quanto atipiche, alla consumazione del reato in forma collettiva.
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I precetti rilevanti in argomento ribadiscono che «In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagl NOME concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, COGNOME e NOME, Rv. 226101; in termini: Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295). È stato altresì affermato che «In tema di concorso di persone, il contributo psichico rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione RAGIONE_SOCIALE‘evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed idoneo a semplificare o agevolare l’ideazione o l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi» (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, COGNOME‘COGNOME, Rv. 282620).
Non potendosi qui pedissequamente ripercorrere tutte le specifiche indicazioni fattuali RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, nonché di quella di primo grado, illustrative RAGIONE_SOCIALEe condotte attribuite alle imputate, ci si limita a rimarcare che notazione difensiva riguardante “la notoria impronta fortemente maschilista che connota le organizzazioni di tipo mafioso” è un tratto che appartiene al passato, essendosi anche tali organizzazioni “evolute”, come il resto RAGIONE_SOCIALEa società, tanto da affidare alle componenti femminili ruoli di grande rilievo, a prescindere dalla restrizione in carcere dei congiunti uomini. Nella specie, è innegabile il ruolo primario svolto particolarmente da NOME COGNOME nello spingere all’azione il figlio e gli NOME, cercando ostinatamente quel riscatto dall’umiliante cacciata dal quartiere che soltanto un’azione ben orchestrata poteva assicurare, e soprattutto una vendetta contro i COGNOME, che COGNOME da lei ritenuti gli autori RAGIONE_SOCIALE‘omicidio de figlio NOME nel gennaio 2015, e del marito NOME NOME nel novembre 2015.
Né si può affermare che le sollecitazioni RAGIONE_SOCIALEe due imputate verso NOME fossero rimaste prive di concreta incidenza sulle determinazioni di quest’ultimo, sol perché provenienti da persone di genere femminile. Invero, alle pagine 100 e seguenti RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado vi è un’esauriente rassegna dei contributi più significativi apportati da NOME COGNOME e NOME COGNOME alla
causa RAGIONE_SOCIALE‘agguato, con la ricerca di persone adatte a fungere da “specchiettisti” che fossero in grado di operare alle Fontanelle senza destare sospetti, come raccomandava la COGNOME, e con proposte di vario genere (conversazione n. 2210 del 31/3/2016, citata). In specie, NOME COGNOME consigliava “tu devi colpire al cuore, devi prendere il cuore… perché una volta che hai preso il cuore…”, e la suocera completava: “deve fare lo stesso dolore che ho avuto io, la mamma tale e quale lo deve avere…”.
Dal canto suo, NOME le metteva al corrente dei progressi del progetto organizzativo, informandole che “NOME stava accompagnando loro fino a sopra il posto, portava le armi sopra a NOME“, così dando conto RAGIONE_SOCIALEa piena consapevolezza di entrambe le donne RAGIONE_SOCIALE‘approvvigionamento di armi utili all’azione in fieri; ancora, tre giorni prima RAGIONE_SOCIALE‘agguato, NOME aveva informato la madre che “ieri sera gli ho mandato le pistole”, e la COGNOME aveva ribattuto: “mamma mia… e quando è?”. Nel progressivo n. 3594 del 1° maggio 2016, la medesima esclamava rammaricata: “sfortunatamente non abbiamo preso il perno principale”, osservazione riferita al fatto che nell’agguato COGNOME stati colpiti soltanto i nipoti ed il cognato del guappone NOME COGNOME, e nemmeno il figlio NOME, così controbattendo ad NOME COGNOME che aveva proferito la famosa frase: “quale era il patto, una botta? Ne ho fatte cinque… adesso che vuoi …”. Infatti, la COGNOME pretendeva l’eliminazione del padre o del figlio, intesi come NOME e NOME COGNOME, e NOME COGNOME aveva aggiunto: “… e pure il fanatico” (agnome attribuito a NOME COGNOME, come ha testimoniato il AVV_NOTAIO).
2.3. Per gli ulteriori motivi di ricorso riguardanti l’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., la premeditazione ed i motivi abietti, si fa rinvio alla trattazio del punto illustrata per gli imputati COGNOME ed COGNOME (paragrafo 1.4.).
Si specifica che la premeditazione è di ampia evidenza per entrambe le imputate, come è stato osservato dai giudici di merito, per il tambureggiamento di sollecitazioni rivolte al COGNOME onde attuare la vendetta contro i COGNOME e per l’ausilio prestato nell’ideazione e nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa strage.
Parimenti, sussiste in via autonoma e senza assorbimento, come si è già illustrato per i ricorrenti COGNOME ed COGNOME, l’aggravante del motivo abietto, palpabile nelle esternazioni RAGIONE_SOCIALEe due donne, laddove fomentavano il congiunto a “colpire al cuore”, infliggendo ai COGNOME lo stesso dolore che avevano provato loro per l’uccisione dei familiari.
In tal modo, si conferma che – oltre all’aggravante di stampo mafioso, che risulta perfettamente integrata nella vicenda in ambedue i profili, richiamandosi sul punto le precedenti considerazioni – la condotta RAGIONE_SOCIALEe imputate è stata informata ad un ulteriore impulso negativo consistente nel fine punitivo del RAGIONE_SOCIALE
nemico, dettato da spirito di vendetta e di mera sopraffazione, come è riconosciuto dall’esegesi di legittimità sopra citata.
Va altresì specificato che non è condivisibile il rilievo per cui, trattandos di concorrenti morali, non sarebbero imputabili alle due donne le aggravanti incidenti sul contributo causale ai fatti.
Sul punto, si osserva che l’art. 118 cod. pen. prescrive di valutare, soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono, le circostanze concernenti i motivi a delinquere, l’intensità del dolo e il grado RAGIONE_SOCIALEa colpa (oltre che ovviamente, “le circostanze inerenti alla persona del colpevole”), con riferimento all’art. 70 n. 2 cod. pen. che reca la nozione di circostanze soggettive.
Nel caso di specie, tuttavia, vi è piena comunanza dei motivi a delinquere, nonché identica intensità del dolo quanto alle posizioni RAGIONE_SOCIALEe due ricorrenti COGNOME ed COGNOME, ad onta del contributo soltanto morale RAGIONE_SOCIALEe medesime. L’esegesi di legittimità, del resto, ha teorizzato l’estensione di tali circo stanze al al concorrente, senza specifiche distinzioni tra contributo materiale e partecipazione morale, sia con riguardo alla premeditazione, che per i motivi abietti. In termini generali, si è affermato che in materia di valutazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze aggravanti o attenuanti (art. 118 cod. pen.), la premeditazione (che attiene all’intensità del dolo sotto il profilo del perdurare nel tempo, all’inter del soggetto, di una risoluzione criminosa irrevocabile) può essere estesa al coimputato – che non abbia partecipato all’originaria deliberazione volitiva – solo qualora costui ne abbia acquisito piena consapevolezza precedentemente al suo contributo all’evento ed a tale distanza di tempo da consentire che la maturazione del proposito criminoso prevalga sui motivi inibitori (Sez. 5, n. 8346 del 26/06/1997, COGNOME e NOME, Rv. 208704; Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, COGNOME e NOME, Rv. 271952); ovvero, con più larga previsione, si è richiesta l’effettiva conoscenza RAGIONE_SOCIALEa altrui premeditazione prima RAGIONE_SOCIALE‘esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘evento criminoso (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, COGNOME, Rv. 237866; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 1, n. 37621 del 14/07/2023, Coppeta, Rv. 285761). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La circostanza aggravante dei motivi abietti e futili, pur avendo natura soggettiva, è estensibile al concorrente che, con il proprio volontario contributo, abbia dato adesione alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘evento, rappresentandosi e condividendo gli sviluppi RAGIONE_SOCIALE‘azione esecutiva posta in essere dall’autore materiale del delitto e, perciò, maturando e facendo propria la particolare intensità del dolo che abbia assistito quest’ultimo (Sez. 1, n. 6775 del 28/01/2005, Pg in proc. Erra e NOME, Rv. 230147; in termini: Sez. 1, n. 13596 del 28/09/2011, dep. 2012, Corodda e NOME, Rv. 252348; Sez. 1, n. 50405 del 10/07/2018, COGNOME, Rv. 274538; Sez. 1, n. 13314 del 12/01/2024, M., Rv. 286256).
Quanto all’aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen., è noto che «La circostanza aggravante RAGIONE_SOCIALE‘aver agito al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole RAGIONE_SOCIALEa finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe» (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 – 01). Nulla quaestio per il metodo mafioso, che invece riveste connotazioni prettamente oggettive.
2.4. L’ultimo motivo di impugnazione, che lamenta il diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, sarà trattato congiuntamente all’omologo motivo del ricorso COGNOME, poiché risulta fondato nei termini che saranno ivi illustrati.
3. Ricorso RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME COGNOME,
3.1. I primi tre motivi del ricorso COGNOME ed il secondo motivo del ricorso COGNOME contestano l’affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato, ritenendo evanescente il suo contributo alla consumazione dei delitti rubricati alle imputazioni A), B) e C). Addirittura, si teorizza trattarsi di un “tentativ concorso”, figura irrilevante sul piano penalistico e dunque non sanzionabile.
Tale impostazione è fallace sul piano teorico e, in concreto, non aderente alle emergenze probatorie.
Le sentenze di merito, con valutazione conforme e scrupolosamente motivata, hanno illustrato i punti di emersione del contributo reso dal NOME, cugino di NOME, in termini che non si limitano a configurare una sua mera adesione morale, bensì postulano il ruolo di agevolatore RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione del piano delittuoso, risultato accertato in termini coerenti alla contestazione di reato “avere preso parte alla fase organizzativa dei delitti, fornendo attività di supporto nella individuazione degli appoggi nonché RAGIONE_SOCIALEe vittime e del momento propizio per l’azione, rafforzando altresì il proposito criminoso”.
Nella descrizione del contributo RAGIONE_SOCIALE‘imputato in tale direzione, le sentenze di merito hanno valorizzato plurimi elementi.
Dalle captazioni – la cui legittimità è stata assodata nel paragrafo 2.1., trattando i ricorsi RAGIONE_SOCIALEe imputate COGNOME ed COGNOME – emerge che COGNOME riponeva grande fiducia nel cugino NOME, al quale aveva attribuito il compito di individuare una base logistica, disponendo che costui scendesse a Napoli per provvedere a reperire una casa (progr. n. 956).
Correttamente si è osservato che tale direttiva implicava l’assunzione di un ruolo attivo del NOME nella fase esecutiva RAGIONE_SOCIALE‘agguato. Né rileva che tale compito non abbia avuto una accertata efficienza ai fini RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘azione di sangue, poiché – come perspicuamente rileva l’impugnata sentenza – non occorre una precisa corrispondenza tra quanto ideato e quanto realizzato,
trattandosi di valutare ai fini del concorso nel reato la mobilitazione del NOME per la predisposizione di uno dei passaggi organizzativi RAGIONE_SOCIALE‘azione, e quindi di apprezzare il suo contributo – in questo caso, materiale – alla realizzazione collettiva del risultato delittuoso.
La difesa del COGNOME ha sostenuto che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘acquisita irrevocabilità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna degli odierni ricorrenti per il delitto ex art. 41 bis cod. pen. per partecipazione all’organizzazione camorristica del Rione Sanità – Sez. 1, n. 41797 del 9/6/2023 – per detto imputato non potrebbe ritagliarsi un margine di responsabilità ulteriore, in quanto le condotte rilevanti nel presente processo sarebbero già state considerate come espressioni RAGIONE_SOCIALEa partecipazione associativa in quel processo. Ma tale tesi non ha fondamento, poiché non risulta che tra le contestazioni elevate in detto processo vi fosse anche quella riguardante la vicenda in esame, sicché è da escludere la ricorrenza di un bis in idem.
Va ancora evidenziato che le intercettazioni si sono dipanate tra il marzo e l’aprile 2016, cessando di focalizzarsi su argomenti organizzativi subito dopo l’azione di fuoco, e fin lì avevano avuto ad oggetto la preparazione di una rete logistica ed operativa riferita a luoghi, strumenti e persone – percorsi, mezzi di locomozione, basi logistiche, esecutori materiali, “specchiettisti” e “filatori” univocamente correlati agli omicidi, consumati e tentati, in danno del RAGIONE_SOCIALE COGNOME, notazione RAGIONE_SOCIALEa cui pregnanza si è già detto. Le intercettazioni di maggiore rilievo, interessanti l’imputato COGNOME, sono state elencate nelle pagine 115 – 118 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, alle quali si fa rinvio per la specifica disamina del pieno coinvolgimento operativo del ricorrente nella preparazione RAGIONE_SOCIALE‘agguato, e non meramente inteso a raccogliere gli sfoghi del COGNOME, così da concretare una semplice connivenza.
Nessun rilievo assume il dato che i collaboratori di giustizia non abbiano fatto cenni al COGNOME, poiché – come si è già rilevato per le imputate COGNOME COGNOME COGNOME – detti propalanti sono stati utili a lumeggiare le dinamiche generali dei RAGIONE_SOCIALE coinvolti nel conflitto per il controllo del quartiere Sanità, ovvero per rifer le informazioni apprese de relato in merito allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘agguato, e certamente non potevano avere contezza di cosa si era mosso dietro le quinte, per la specifica preparazione RAGIONE_SOCIALE‘azione delittuosa.
3.2. Ulteriore motivo di impugnazione risiede nella doglianza riguardante la mancata valorizzazione RAGIONE_SOCIALEe numerose ipotesi alternative indicate dalle difese dei coimputati COGNOME ed COGNOME NOME, invocando sul punto l’effetto estensivo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 587, comma 1, cod. proc. pen. Anche nel ricorso congiunto RAGIONE_SOCIALEe imputate COGNOME ed COGNOME si COGNOME avanzate analoghe doglianze, per la ritenuta svalutazione RAGIONE_SOCIALEe ipotesi alternative.
Va qui rimarcato, a trattazione congiunta di tali doglianze, che il tema RAGIONE_SOCIALEe causali alternative è stato minuziosamente scandagliato dalla Corte di Assise di primo grado, alle pagine 118 – 125 RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ed altresì ripreso nell’impugnata sentenza, alla pagina 245 e seguenti, così da costituire un saldo accertamento in fatto, nutrito RAGIONE_SOCIALEe medesime considerazioni logiche da parte dei collegi giudicanti, secondo il principio RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta “doppia conforme”.
La riproposizione di tali tesi alternative, di puro stampo fattuale, mediante argomentazioni congetturali, non le rende materia da trattarsi in sede di legittimità, al cospetto di un quadro probatorio che si è univocamente orientato verso la ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda quale generata dalla contrapposizione frontale tra il RAGIONE_SOCIALE COGNOMERAGIONE_SOCIALE ed il RAGIONE_SOCIALE COGNOME per il controllo RAGIONE_SOCIALEe piazze di spaccio.
A mero titolo riassuntivo, si evidenzia che la pista del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stata esclusa grazie alle propalazioni di NOME COGNOME, che aveva ricondotto nella giusta prospettiva la vicenda del pestaggio di “Zeppola Anguilla”, già compiutamente vendicato con l’aggressione ai danni di COGNOME, e certamente non tale da cagionare addirittura una strage come quella in esame, trattandosi di schermaglie di piccolo cabotaggio tra i due gruppi, COGNOME e COGNOME, che COGNOME sostanzialmente in buoni rapporti, operando in sinergia e condividendo i proventi RAGIONE_SOCIALEe attività illecite. I commenti di soddisfazione con cui il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sembra accogliere la notizia di una rottura tra i due gruppi sono stati ritenuti dai giudici di merito piuttosto manifestazione di una speranza di coinvolgere i COGNOME dalla propria parte, e del resto non si comprende a quale evento conflittuale stessero riferendosi gli imputati. Peraltro, secondo il COGNOME NOME COGNOME, l’apertura ufficiale RAGIONE_SOCIALEe ostilità tra i due gruppi e databile da agosto 2016, in seguito all’omicidio di NOME COGNOME e NOME, quindi in epoca successiva alla vicenda in esame.
La pista degli COGNOME è stata parimenti esclusa come causa scatenante del violento agguato del 22 aprile 2016. Vi si era voluta vedere una connessione con i fatti in esame, in quanto un appartenente al RAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva tentato un approccio carnale verso NOME COGNOME, cugina di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché moglie di NOME COGNOME, affiliato detenuto di tale RAGIONE_SOCIALE.
I motivi di tale ragionata esclusione sono stati diffusamente illustrati nell’impugnata sentenza e ad essi si rinvia, trattandosi di rilievi fattuali sorre da logicità e coerenza. Invero, è convincente il rilievo che gli omicidi di NOME COGNOME e del figlio NOME nel 2017 non COGNOME ricollegabili ai COGNOME: infatti, nella conversazione n. 53 del 23/4/2016, NOME COGNOME riferiva all’inter locutore NOME che il nipote NOME (COGNOMECOGNOME – uno dei feriti nell’agguato – g aveva assicurato che il killer non era il figlio dei NOME, cioè NOME COGNOME, avendolo visto bene e descrivendolo come “uno grassottello e alto”.
In egual modo si è esclusa la causale del coinvolgimento nell’agguato di NOME COGNOME, figlio di NOME, titolare di una piazza di spaccio, ma cacciato dal Rione Sanità ad opera dei COGNOME, secondo le informazioni rese dal COGNOME COGNOME. I giudici del merito osservano che si trattava di un episodio risalente al 28 gennaio 2016 e basato su una mera deduzione captata in una conversazione svoltasi in casa COGNOME, senza alcun margine di certezza.
Infine, milita contro tale ipotesi alternativa anche un dato oggettivo, costituito dalla inusuale altezza di NOME COGNOME, uomo di mt 1,92, laddove il killer era stato descritto dai presenti come genericamente alto, ciò adattandosi alla corporatura di NOME COGNOME, alto mt 1.80.
Sono state quindi passate in rassegna, al fine di escluderne la rilevanza, la causale legata al RAGIONE_SOCIALE COGNOME – smentita dall’indagine tecnica sulla localizzazione RAGIONE_SOCIALEe celle telefoniche dei componenti di detto gruppo – e la causale di COGNOME “o Pescetiell”, che era addebitabile ad una mera supposizione ipotizzata in una conversazione tra NOME COGNOME ed il figlio NOME.
Come si vede da tale succinta ricapitolazione, le ipotesi alternative non sono state affatto tralasciate dai giudici di merito, bensì specificamente analizzate e convincentemente ritenute non passibili di essere causa RAGIONE_SOCIALEa strage per cui è processo, sulla base di argomentazioni organiche e di totale logicità, così da escludere ogni dedotto profilo di vizio motivazionale.
3.3. Il terzo motivo del secondo atto di ricorso deduce l’insussistenza RAGIONE_SOCIALEe aggravanti RAGIONE_SOCIALEa premeditazione e dei motivi abietti, e sul punto si rinvia alle argomentazioni svolte con riguardo agli NOME imputati, in quanto estensibili.
3.4. Negli ultimi due motivi del ricorso COGNOME e nell’ultimo del ricorso COGNOME, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche, che si accusa essere sorretto da motivazione apodittica, astratta e generica, senza considerazione RAGIONE_SOCIALEa situazione specifica del ricorrente. Invero, la negazione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è stata motivata in forma indiscriminata e cumulativa, così da tacciarsi la motivazione riferita al NOME come apparente. Vanno qui riprese le analoghe censure formulate nell’interesse RAGIONE_SOCIALEe imputate COGNOME ed COGNOME.
Tale doglianza risulta fondata nei confronti di tutti e tre i ricorrenti.
La pur estesa trattazione del tema del diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche contenuta nell’impugnata sentenza risente del suo immediato moRAGIONE_SOCIALEarsi sulle posizioni degli imputati COGNOME ed COGNOME, gravati da precedenti specifici essendo stati condannati per associazione di stampo camorristico, oltre che per svariati reati contro il patrimonio e la persona.
Invece, per le posizioni dei residui imputati, incensurati o quasi tali all’epoca RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata (per la COGNOME si ta un precedente per
invasione di edificio, senza però farne oggetto di concreta valutazione ai fini RAGIONE_SOCIALEa contestata recidiva semplice), manca una individualizzazione del trattamento sanzionatorio alla luce dei parametri indicati dall’art. 133 cod. pen., che dia conto RAGIONE_SOCIALEa peculiarità RAGIONE_SOCIALEe singole posizioni e RAGIONE_SOCIALEa diversità dei ruoli rivest nella vicenda per cui è processo. Nemmeno la sentenza di primo grado ha risposto a tale esigenza, non essendosi affatto pronunciata sulla eventualità di concedere le circostanze attenuanti generiche, e dunque non potendo integrare la motivazione sul punto censurato dai ricorrenti.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza per ovviare a tale carenza motivazionale, che interessa le posizioni degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In conclusione, l’impugnata sentenza deve essere annullata su questo specifico profilo, demandandosi ad altra Corte territoriale la verifica circa la meritevolezza degli imputati NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME di conseguire le circostanze attenuanti generiche, invocate nei rispettivi gravami con bilanciamento in prevalenza rispetto alle contestate aggravanti.
Tale punto sarà trattato in piena libertà decisionale, ma dando congruamente conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni, positive o negative, alla stregua RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento interpretativo per cui «In tema di circostanze, ai fini del diniego RAGIONE_SOCIALE concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti deci comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, RAGIONE_SOCIALEe specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato» (ex multis: Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 256172; Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693).
Nel resto, i ricorsi dei predetti imputati, nonché quelli degli imputati NOME COGNOME ed NOME COGNOME sono infondati e devono essere respinti, con accollo RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a tali ultimi due ricorrenti, integralmente soccombenti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente alle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Assise di appello di Napoli.
Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME, COGNOME e NOME? .,. .
Rigetta i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il giorno 13 dicembre 2023
La Consigliera est.