Concorso Morale e Ricorso in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Dichiarati Inammissibili
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un importante chiarimento sui limiti del ricorso in sede di legittimità, in particolare quando si contesta una condanna per concorso morale in un reato. La Suprema Corte ha stabilito che un ricorso basato sulla semplice riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei gradi di merito è destinato all’inammissibilità. Analizziamo i dettagli di questa decisione per comprenderne la portata.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato per aver concorso moralmente nel reato di resistenza. In pratica, pur non essendo alla guida del veicolo, è stato ritenuto responsabile per aver istigato o rafforzato la decisione del conducente (rimasto ignoto) di resistere alle forze dell’ordine. L’imputato, non condividendo la valutazione della Corte d’Appello di Venezia, ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare la sentenza di condanna.
La Decisione della Corte e il Concorso Morale
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. La ragione fondamentale risiede nella natura stessa dei motivi presentati dalla difesa. I giudici di legittimità hanno osservato che le censure sollevate non erano nuove né specifiche, ma si limitavano a riprodurre questioni già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, secondo la Cassazione, aveva fornito argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente coerenti per affermare la responsabilità dell’imputato a titolo di concorso morale.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito. Il suo compito non è rivalutare i fatti o le prove, ma verificare la corretta applicazione del diritto e l’assenza di vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la difesa non ha evidenziato errori di diritto o palesi incongruenze nel ragionamento dei giudici di merito. Ha, invece, tentato di ottenere una nuova valutazione delle circostanze, un’operazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente giustificato la condanna per concorso morale, basandosi sulle emergenze processuali e costruendo un percorso argomentativo puntuale e coerente. La mera riproposizione delle doglianze difensive, senza attaccare specificamente la logica della sentenza impugnata, rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve da monito: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con le conclusioni dei giudici di merito. È indispensabile articolare censure specifiche che mettano in luce un errore di diritto o un’evidente illogicità nella motivazione. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni difensive è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale esito, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto si limitano a riproporre censure già adeguatamente valutate e respinte dai giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di vizi logici.
Cosa significa essere condannati per concorso morale in un reato?
Il provvedimento chiarisce che si può essere ritenuti responsabili per concorso morale quando, pur non compiendo materialmente l’azione illecita (in questo caso, la resistenza realizzata dal conducente), si è contribuito a rafforzare o determinare la volontà dell’esecutore materiale di commettere il reato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’ordinanza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36033 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rispetto ai costituti anch soggettivi del concorso morale ascritto al ricorrente nella condotta di resistenza materialmen realizzata dal concorrente rimasto ignoto che guidava l’auto sulla quale viaggiava ( anche l’imputato;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 12 luglio 2024.