Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49350 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49350 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CASERTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/04/2023 del TRIB. LIBERTA’ di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 17 aprile 2023 il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l’ordinanza cautelare di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di NOME COGNOME emessa dal g.i.p. del Tribunale di Nocera Inferiore in relazione ai reati di cui agli artt. 6-bis e 6-ter I. n. 401 del 1989 (capo a), 588 co pen. (capo b), 419 cod. pen. (capo c) 337 cod. pen. (capo d), e 582-585 cod. pen. (capo e) commessi il 22 gennaio 2023 in Pagani.
In particolare, COGNOME è un tifoso della Casertana ed è stato coinvolto in scontri tra le tifoserie della Casertana e della Paganese prima dell’inizio della partita del campionato dilettanti tra le due squadre. La sua presenza su luogo degli scontri è
stata desunta dalle immagini, ed è confermata dall’interessato, che però responsabilità per i fatti specifici a lui addebitati.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’indagato, per tramite del difensore, con i seguenti motivi, di seguito esposti nei strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gra indizi di colpevolezza del reato di cui al capo a (lancio di fumogeni), in qua ricorrente materialmente non ha lanciato furnogeni ed il Tribunale ne ha ricav la responsabilità a titolo di concorso morale senza, però, indicare in cosa co la rilevanza causale del comportamento dell’interessato che si è limitato ad e presente ai fatti.
Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gra indizi di colpevolezza del reato di cui al capo b (rissa), in quanto il comporta del ricorrente che ha indotto il Tribunale a confermare la misura (aver bra una cintura verso i tifosi avversari incitandoli allo scontro) era finali alleggerire la pressione del gruppo dei tifosi avversari che aveva teso l’ag ma poi il ricorrente prova ad evitare lo scontro scappando; è illogico aver ri che la condotta dell’indagato di scappare fosse frutto della concitazion momento piuttosto che della volontà di sottrarsi allo scontro.
Con il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gr indizi di colpevolezza del reato di cui ai capi c, d ed e (devastazione, resi lesioni), in quanto il Tribunale non ha differenziato in alcun modo le varie fas scontri ed ha attribuito al ricorrente la partecipazione a tutte le fasi dell anche a quelle cui non ha partecipato personalmente, non si comprende quale s il concorso morale che lo stesso ha fornito all’azione di devastazione.
Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione del esigenze cautelari, in quanto la esigenza di evitare che il ricorrente parte altri episodi criminosi in prossimità di eventi sportivi è elisa dal DASPO che stato notificato; inoltre, il pericolo di reiterazione è stato valutato solo della gravità delle condotte senza tener conto della personalità del ricorrent è incensurato.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chi l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo censura la motivazione della ordinanza in punto di gra indizi di colpevolezza per il reato di lancio di fumogeni di cui al capo a).
Nel motivo si sostiene che il ricorrente materialmente non ha lanciato al fumogeno e che il Tribunale ne ha ricavato la responsabilità a titolo di conc morale, senza, però, indicare in cosa consista la rilevanza causal comportamento dell’interessato che si è limitato ad essere presente ai fatti.
La ordinanza del Tribunale del riesame sostiene, in particolare, che: “Ba concorre moralmente nel delitto di cui al capo a) perché rafforza con il contegno la condotta dei tifosi della Casertana che lanciano corpi contund all’indirizzo della tifoseria avversaria”. Il contegno cui fa riferimento la moti del provvedimento impugnato è l’atteggiamento del ricorrente che, nel momento in cui le due tifoserie si accingono allo scontro, si toglie la cintura dai pa la brandisce all’indirizzo dei tifosi del gruppo opposto.
Il ricorso cita a sostegno la giurisprudenza di legittimità di cui è espre Sez. 2, Sentenza n. 43067 del 13/10/2021, Taglialatela, Rv. 282295, secondo c “in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo c del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziat atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’at della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen. l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella r
Il principio di diritto è condivisibile, ma non è applicabile al caso in esa giurisprudenza di legittimità, infatti, ha anche ritenuto che, a seconda circostanze particolari del caso di specie, perché sussista il rafforzamento dell proposito criminoso che integra il concorso nel reato, può essere sufficiente a la mera presenza sul luogo di esecuzione del reato, quando essa palesi chi adesione al proposito criminoso (Sez. 2, Sentenza n. 50323 del 22/10/2013, Aloia, Rv. 257979: In tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenz sul luogo dell’esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli e della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condot dell’autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all’azione e un maggio di sicurezza).
E nel caso in esame, non è illogico, nei limiti della valutazione cautelare la presenza del ricorrente sul luogo del reato, ed il suo contegno di sfidare avversari brandendo la cintura nei loro confronti, possano essere stati ri chiara adesione dello stesso al reato che stavano commettendo i compagni d tifoseria lanciando i fumogeni all’indirizzo del gruppo contrapposto, ed abb comportato l’attribuzione al ricorrente della responsabilità a titolo di conco
In definitiva, il motivo è infondato.
Il secondo motivo di ricorso contesta la motivazione della ordinanza punto di gravi indizi di colpevolezza per il reato di rissa di cui al capo b).
In esso si sostiene che il comportamento del ricorrente che ha indott Tribunale a confermare la misura era soltanto finalizzato ad alleggerir pressione del gruppo dei tifosi avversari che aveva teso l’agguato, perchè p stesso ha provato ad evitare lo scontro scappando.
Il motivo è inammissibile, perché meramente rivalutativo della decisione.
La ordinanza del Tribunale del riesame ha sostenuto, infatti, che “COGNOME partecipato alla rissa contestata al capo b) perché si è posto verso i tifo Paganese in maniera aggressiva, non già difensiva, brandendo una cintura e incitandoli allo scontro. L’atteggiamento aggressivo impedisce di far rientra condotta posta in essere dall’indagato nelll’alveo di una azione merame difensiva”.
Il motivo di ricorso si limita a sottoporre alla valutazione della Co circostanza che poi l’indagato sia scappato di fronte ai tifosi avversari e ch valutare come mero tentativo di alleggerimento della pressione degli stessi l brandito la cintura al loro indirizzo, ma si tratta a tutta evidenza di valuta sono precluse nel giudizio di legittimità, in cui si possono introdurre eleme illogicità della motivazione, ma non si può chiedere una rivalutazione d elementi di prova.
Il terzo motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione dei gr indizi di colpevolezza dei reati di devastazione, resistenza e lesioni, di cui c), d) ed e).
Nel ricorso si sostiene che il Tribunale non ha differenziato in alcun mod varie fasi degli scontri ed ha attribuito al ricorrente la partecipazione a tut della azione, anche a quelle cui non ha partecipato personalmente; non comprenderebbe, inoltre, quale sia il concorso morale che lo stesso ha for all’azione di devastazione.
La ordinanza sostiene che “è un dato obiettivo che COGNOME sia sceso d pullmann e si sia diretto in modo aggressivo verso i tifosi della squadra di
di casa, armandosi di cintura. Così agendo, l’indagato ha volontariame deliberato di porre in essere una vera e propria rivendicazione e ritor unitamente agli altri tifosi della sua squadra. Egli si è rappresentat accettato pienamente il rischio di ogni evento pericoloso danno o lesivo che da gesto corale e collettivo posto in essere sulla pubblica via in pieno giorno p derivare. (…) E’ evidente che nella guerriglia urbana scatenata in co l’indagato deve rispondere per le lesioni che dal lancio degli oggetti sono der al Carabiniere, dalla resistenza posta in essere da alcuni componenti del grup della devastazione che ne è derivata”.
In punto di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione dell’indaga reato di devastazione, il ricorso non è idoneo a disarticolare la motivazione ordinanza impugnata, in quanto la circostanza che l’agente non abbia posto essere specifici atti di devastazione non è sufficiente ad esclude responsabilità concorsuale se lo stesso partecipa comunque ai disordini dif (Sez. 1, Sentenza n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322: In tema di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a t concorso non è necessario che l’agente compia materialmente un atto d danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. Fattispec in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di con carico dell’imputato che, unitamente ad altri tifosi, prima dell’inizio di una di calcio, aveva aggredito le forze dell’ordine all’interno del campo di costringendole a rifugiarsi negli spogliatoi, così agevolando l’azione distruttr correi nel corso della quale si verificava il decesso di un tifoso).
In punto di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione dell’indagat reati di resistenza e lesioni in danno di uno dei Carabinieri intervenuti, il neanche è idoneo a disarticolare la motivazione della ordinanza impugnata, che corretta applicazione dell’orientamento di legittimità che ritiene partecipazione ad una comune manifestazione collettiva rafforza l’altrui azi offensiva ostacolando l’operato delle forze dell’ordine (Sez. 6, Sentenza n. 1 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690: Integra il concorso morale nel reato resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di colui che, assistendo resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico uff da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione colletti rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discus corretto operato delle forze dell’ordine. In applicazione del principio di massima la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice appello ha confermato la responsabilità dell’imputato – a titolo di concors reato di cui all’art. 337 cod. pen. – il quale pur non essendo stato visto n di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli a
si era associato ad un gruppo di tifosi della locale squadra di calcio, contra ripetutamente i pubblici ufficiali, con azione ad elastico e cioè avvicinando volte agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile e poi allontanand velocemente con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell’azione posta esser da taluni di detti ‘supporters’, concretizzatasi nel lancio di pietr oggetti contundenti).
Il motivo è, in definitiva, infondato.
Il quarto motivo deduce il vizio di motivazione nella valutazione d esigenze cautelari.
Il ricorso sostiene, in particolare, che la esigenza di evitare che il ri partecipi ad altri episodi criminosi in prossimità di eventi sportivi è già e DASPO che gli è stato notificato per la stessa vicenda oggetto del giudizio.
La ordinanza del Tribunale del riesame prende posizione anche sulla rilevanz del DASPO, sostenendo che lo stesso non sia stato documentato dalla difesa, che comunque non lo stesso rileva perché modificabile in ogni momento.
Il ricorso non prende posizione sulla inidoneità del divieto di accesso ai l ove si svolgono manifestazioni sportive a tutelare le esigenze cautelari p generale revocabilità di ogni provvedimento amministrativo, e si limita ad alle il DASPO.
Ma ( al di là della circostanza che nel giudizio di legittimità non si po produrre documenti che non erano stati prima prodotti al giudice del merito (S 5, Sentenza n. 25897 del 15/05/2009, COGNOME, Rv. 243902 – 01: Nel giudizio d legittimità non possono essere prodotti nuovi documenti ad eccezione di quelli l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudi osservato che sul punto il motivo è privo del requisito della specificità dei m perchè non attacca la motivazione della ordinanza sulla inidoneità provvedimento amministrativo a tutelare le esigenze cautelari.
Il ricorso sostiene anche che il pericolo di reiterazione è stato valutat sulla base della gravità delle condotte senza tener conto della personali ricorrente, che è incensurato, ma, in realtà, il Tribunale ha valutato espressa anche l’incensuratezza dell’indagato sostenendo che la stessa assume “un val recessivo rispetto alla gravità delle condotte poste in essere dall’indagato, p nemmeno di giovane età sì da poter ricollegare la condotta alla superficial sfrontatezza giovanile”.
La motivazione della ordinanza in punto di valutazione della incensuratezza conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che l’assenza di prece penali sia solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidivanza, elemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l’incensurato si porre
automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, Sentenza n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212: ai fini della configurabilità dell’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati, prevista dall’art. 274 lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personali dell’indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti – non necessariamente aventi natura processuale – in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l’incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l’analisi di qu comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente).
Il motivo è, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagarnento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il presiden