Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 31913 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 31913 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento nei confronti di COGNOME COGNOME nato a Torre Annunziata il 05/08/2003
avverso la sentenza del 07/03/2025 del Tribunale di Torre Annunziata visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le richieste del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito l’Avvocato NOME COGNOME difensore di NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Torre Annunziata, con rito abbreviato, ha assolto NOME COGNOME dal delitto di cui agli artt. 110-337
cod. pen., rilevando che la condotta da lui tenuta integra una mera resistenza passiva, in quanto non è stato l’autore delle manovre azzardate -poste in essere dal conducente dell’autovettura a bordo della quale viaggiava- che hanno messo in pericolo l’incolumità degli operanti e degli altri utenti della strada.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, rilevando che dalla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente emerge la sua responsabilità a titolo di concorso morale nel delitto di cui all’art. 337 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevato che il ricorso è ammissibile, in quanto l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla I. 9 agosto 2024, n. 114, entrata in vigore il 25 agosto 2024, stabilisce che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2», con la conseguenza che l’unica impugnazione esperibile avverso tali sentenze è il ricorso per cassazione, che, in assenza di ulteriori previsioni limitative, deve ritenersi ammesso per tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. pro pen.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2.1. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga , alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada (Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277765).
Si ritiene, inoltre, che integri il concorso morale nel delitto di cui all’art. cod. pen. la condotta di chi, assistendo a una resistenza attiva posta in essere con violenza da altra persona nei confronti di pubblici ufficiali, rafforzi l’altrui az offensiva o ne aggravi gli effetti (Sez. 6, n. 18485 del 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mirabille, Rv. 279030).
Con riferimento alla fattispecie concreta di fuga a bordo di una vettura, risponde, quindi, del reato anche il passeggero che, avendo manifestato la volontà di sfuggire alla cattura, ha accettato in tale modo di condividere ogni possibilità offerta dalla vettura stessa in quanto idonea a riuscire nell’intento (Sez. 2, n. 4235 del 13/10/1982, dep. 1983, COGNOME, Rv. 158908). /
2.2. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di tali principi, in quant ha segmentato la condotta, valutandone solo la prima parte. Ha, quindi, rilevato che solo il conducente dell’autovettura può rispondere della condotta consistente nel porre in essere manovre azzardate, con cui ha messo in pericolo l’incolumità dei passanti, essendo inseguito dalla polizia giudiziaria per una decina di minuti prima di essere costretto a interrompere la marcia a causa della viabilità ostruita.
Non ha, però, considerato se la condotta tenuta in quel momento dall’imputato, che è sceso precipitosamente dall’auto, dileguandosi a piedi e facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero seduto dietro ha puntato una pistola contro l’operante che cercava di avvicinarsi, così consentendo al conducente di riprendere, con manovra spregiudicata, la fuga, sia indicativa del concorso morale nel delitto di resistenza.
Come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, al fine di valutare la sussistenza del concorso morale dell’imputato è necessario valutare la condotta complessivamente tenuta al fine di stabilire, alla luce di tutti gli elementi del fat e del contesto in cui esso si è sviluppato, se possa essere interpretata come condivisione del comune progetto di sottrarsi al controllo, inizialmente attuato a bordo dell’autovettura e, poi, proseguito mediante l’allontanamento a piedi.
In conclusione, quindi, la sentenza va annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione.
Così deciso il 11/09/2025.