Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43712 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43712 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORISTANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 dJ. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22 e successivamente ex art. 94, co. 2, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come sostituito prima dall’art. 5-duodecies della I. 30.12.2022, n. 199, di conversione in legge del d.l. n. 162/2022) e poi dall’art. 17 del D.L. 22 giugno 2023, conv. con modif. dalla I. 10.8.2023 n. 112, del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen.NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Cagliari, pronunciando sul gravarne nel merito proposto odierno ricorrente NOME COGNOME, con sentenza del 31/10/2022 ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, l’11/3/2021, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione ed euro 1200 di multa, con confisca e distruzione di quanto in sequestro, in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 110 c.p. e 73, co. 5, D.P.R. n. 309/90 perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso con COGNOME NOME, (nei cui confronti si è proceduto separa1:amente e che per altre imputazioni a suo esclusivo carico ha definito la sua posizione in appello ai sensi dell’art. 599bis cod. proc. pen.), senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi di c all’art. 75 D.P.R. cit., cedeva 100 C di cocaina a un primo acquirente e 50 C di cocaina a un secondo acquirente, tale COGNOME, non identificati.
In Solarussa e Simaxis il 9.11.2019.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il COGNOME deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con primo motivo il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e processuale con riferimento alla violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., in ragione di una condanna per concorso morale nonostante l’addebito per partecipazione materiale evincibile dal capo di incolpazione (artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/90 in concorso con COGNOME NOME) in violazione del diritto di difesa ex art. 24 co. 2 C:ost. anche in relazione al principio che stabilisce che «l’enunciazione del fatto deve essere formulata in forma chiara e precisa» di cui all’art. 429 cod. proc. pen. Deduce altresì violazione dell’art. 6 co. 3 CEDU sul diritto dell’imputato di essere informato sulla qualificazione giuridica data ai fatti oggetto del capo d’imputazione, in modo da assicurare un pieno ed effettivo esercizio del diritto di difesa.
Con un secondo motivo, si deduce violazione dell’art. 110 cod. pen. laddove è stato riconosciuto il concorso morale del COGNOME per un’attività di spaccio posta in essere dal solo COGNOME contestando il passaggio ove si legge che «la presenza di un amico stretto, per di più operante nell’esercito italiano, in servizio di leva aveva garantito al COGNOME una maggiore protezione ed un elevato senso di sicurezza, favorendo in tal modo la condotl:a illecita commessa, pertanto, si è di fronte ad un positivo rafforzamento della condotta illecita commessa da NOME».
Per il difensore ricorrente la presenza del suo assistito all’interno dell’auto del COGNOME deve essere inquadrata nell’istituto della connivenza non punibile.
Ciò si evincerebbe da una corretta lettura dei colloqui intercettati tra i due imputati, in particolar modo da quello del 9/11/2019.
L’esame delle intercettazioni dimostrerebbe, infatti, che la sola presenza fisica all’interno dell’auto da parte dell’odierno ricorrente non ha avuto alcuna efficacia causale, quale contributo concorsuale alla condotta del correo, neanche in termini di contributo agevolatore, giacché vi sarebbe la prova che è l’unico a prendere le decisioni è stato il COGNOME, senza mai condividerle con il COGNOME, al quale vengono semplicemente comunicate le stesse.
Con un terzo motivo si denuncia, sotto il profilo del vizio motivazionale, l’omessa valutazione della prova e il travisamento della stessa per avere la Corte cagliaritana, nel dichiarare la responsabilità dell’odierno ricorrente, utilizzato una prova inesistente in capo allo stesso, per effetto di un’errata percezione di quanto riportato nell’istruttoria del processo, poiché la frase attribuita al COGNOME «e un rnezzino sia» viene pronunciata dal coimputato COGNOME COGNOME parla con l’acquirente dello stupefacente
Con un quarto motivo si lamentano motivazione manifestamente illogica o carente con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis cod. pen.
Ci si duole che la motivazione offerta dalla Corte isolana per non applicare la causa di non punibilità è illogica e apparente, soprattutto se si considera che si tratta di un solo episodio isolato.
Con un quinto motivo si lamenta vizio motivazionale in punto di mancata concezione delle circostanze attenuanti generiche’ negate dai giudici del gravame del merito in base agli stessi elementi per i quali hanno rigettato la richiesta ex articolo 131 bis, senza considerare che si tratta di due istituti completamente differenti e che si basano su presupposti normativi del tutto diversi.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono infondati.
Le censure del ricorrente, invero, si sostanziano, per lo più, nella riproposizione delle medesime doglianze già sollevate in appello, senza che vi sia un adeguato confronto critico con le risposte a quelle fornite dai giudici del gravame del merito. Per contro, 1″impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutin
di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Ne deriva che il proposto ricorso va rigettato.
In premessa, in relazione al primo motivo di ricorso, va evidenziato che la denuncia di violazione di norme costituzionali o di norme CEDU non integra un caso di ricorso per cassazione a norma dell’art.606 lett. b) cod. proc. pen., ma legittima la proposizione della questione di legittimità costituzionale (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 dep. 2015, COGNOME, F;tv. 261551). Il che non è avvenuto nel caso in esame. Il principio che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduce la violazione di norme della Costituzione o della CEDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall’art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale è stato anche ribadito di recente (Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019 dep. 2020, Leone, Rv. 279059 che ha sottolineato, quanto alla censura riguardante la presunta violazione della CEDU, che le sue norme, per come interpretate dalla Corte EDU, rivestono il rango di fonti interposte integratrici del precetto di cui all’art. 117, comma 1, Cost. sempre che siano conformi alla Costituzione e compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti)’
2.1. Venendo al primo motivo di ricorso, si tratta della medesima doglianza proposta in appello e respinta dalla Corte territoriale con argomenti conformi ai principi ermeneutici in materia -che vanno qui ribaditi- secondo cui non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, qualora l’imputato, cui sia stato contestato di essere l’autore materiale del fatto, sia riconosciuto responsabile a titolo di concorso morale, giacché tale modifica non comporta una trasformazione essenziale del fatto addebitato, né può provocare menomazioni del diritto di difesa, ponendosi in rapporto di continenza e non di eterogeneità rispetto alla originaria contestazione (cfr. Sez. 2 n. 12207 del 17/03/2015, COGNOME, Rv. 263017; conf. Sez. 2, n. 30488 del 9/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284953)
A fronte di tali conclusioni, la difesa si limita ad insistere su una pretesa indeterminatezza della contestazione in capo all’imputato ai sensi dell’art. 429 cod. proc. pen. in violazione del diritto di difesa, trascurando come la pretesa nullità derivante dalla norma citata attenga alla mancata indicazione nei termini richiesti (“in forma chiara e precisa”) del fatto addebitato, che pur tuttavia rimane il medesimo negli elementi essenziali anche qualora la partecipazione materiale assuma i connotati di quella morale (necessariamente implicita in quella già contestata).
2.2. L’infondatezza del secondo e del terzo motivo si evince dall’essere lo stesso incentrato esclusivamente su una nuova valutazione delle prove ai fini del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 73 DPR 309/90, e segnatamente alla valenza probatoria di rafforzamento alla condotta illecita posta in essere da COGNOME (accompagnato da COGNOME dapprima nell’accesso ai nascondigli dello stupefacente e poi nell’attività di cessione), attribuita dalla Corte territoriale alle conversazioni telefoniche e ambientali, pur se attentamente analizzate in prospettiva di un linguaggio chiaro nei contenuti e che, d’altro canto, il difensore stesso in parte oblitera, come con riguardo alle richieste di COGNOME a COGNOME – militare in servizio di leva, successivamente allievo Carabiniere – sulla presenza di posti di blocco.
Certamente non consentita in sede di legittimità, è una nuova lettura della conversazione tra presenti del 9.11.2019 tra COGNOME, COGNOME e un acquirente presente in macchina che, ad avviso del difensore, non si sarebbe rivolto a COGNOME nella richiesta di “un mezzino”, ma al complice COGNOME, laddove il preteso utilizzo di una prova inesistente a carico di COGNOME non trova corrispondenza nel percorso argomentativo del giudicante (di primo grado) che riporta tale conversazione sempre come supporto al contributo morale da parte del ricorrente a favore del complice, con cui in effetti era in macchina (di sua proprietà) al momento della contrattazione.
I motivi, pertanto, richiedenti una rivalutazione in fatto sull’interpretazione fornita alle conversazioni tra i correi, è inammissibile per genericità.
Sul punto va ricordato che il controllo del giudice di legittimità sui vizi dell motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. vedasi questa sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009 n. 12110 e n. 23528 del 6.6.2006).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (sez. 3, n. 35397 del 20.6.2007; Sez. Unite n. 24 del 2.4.11.1999, Spina, rv. 214794).
Più di recente è stato ribadito come ai sensi di quanto disposto dall’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia Oa congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (sez. 2, n. 21644 del 13.2.2013, COGNOME e altri, rv. 255542)
Il sindacato demandato a questa Corte sulle ragioni giustificative della decisione ha dunque, per esplicita scelta legislativa, un orizzonte circoscritto.
Non c’è, in altri termini, come richiesto nel presente ric:orso, la possibilità di andare a verificare se la motivazione corrisponda alle acquisizioni processuali. E ciò anche alla luce del vigente testo dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. come modificato dalla I. 20.2.2006 n. 46.
Il giudice di legittimità non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito.
2.3. Infondato è anche il quarto motivo di ricorso in quanto i giudici del gravame del merito, relativamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131 bis c.p., adottano un percorso argomentativo completo e non illogico, in virtù dei parametri di riferimento costituii:i dall’art. 133 c pen. quali la capacità criminale connessa al ruolo di militare, in sé non sindacabile in quanto assunto con giudizio di merito scevro da vizi motivazionali.
La sentenza, dunque, si colloca nell’alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
2.4. Infine, il quinto motivo di ricorso è infondato in quanto la Corte isolana non incorre in alcuna illogicità o carenza di motivazione, nel tenere conto dei medesimi dati di fatto (nella specie, la capacità a delinquere e il ruolo di militare sotto differenti profili e per distinti fini, come nel caso in esame per il diniego del circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità (cfr. ex multis Sez. 6 n. 45623 del 23/10/2013, Rv. 257425).
Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma l’11 ottobre 2023 Il Co igliere estensore COGNOME Il Presidente