Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 41029 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 41029 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 05/11/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
avverso la sentenza del 04/06/2025 della Corte di appello, Sezione Minorenni di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le richieste del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrenteNOMENOMEXXXX, e, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO per i ricorrenti NOMENOMEX e NOMENOME, che ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, Sezione per i Minorenni, ha confermato la pronuncia di condanna emessa in data 30 gennaio 2024 dal Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di NOMENOMEX, NOMENOME,
NOMENOMEXXXX, per i reati di cui agli artt. 110-628 cod. pen. loro ascritti al capo a) (NOMEX, con rideterminazione della pena, ricondotti i fatti sotto il vincolo della continuazione con altra decisione già irrevocabile), al capo h) (NOME e NOME) e al capo k) (NOME).
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso di NOMENOMEX
3.1. Violazione dell’art. 110 cod. pen., avendo la Corte territoriale desunto – in relazione alla rapina di cui al capo h) – un concorso morale dell’imputato sulla sola base di conversazioni intercettate, da cui non emergerebbe alcuna reale efficienza causale rispetto alla concreta realizzazione del fatto criminoso.
3.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una apodittica condivisione delle valutazioni del primo giudice, omettendo di rispondere alle specifiche censure dell’appellante.
3.3. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’entità dei singoli aumenti della pena a titolo di continuazione.
Ricorso di NOMENOME
4.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondato su una apodittica condivisione delle valutazioni del primo giudice, omettendo di rispondere alle specifiche censure dell’appellante dirette a valorizzare la confessione e la resipiscenza.
4.2. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all’entità dei singoli aumenti della pena a titolo di continuazione
Ricorso di NOMENOMEXXXX
5.1. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione ai profili di censura dedotti nell’atto di appello.
In particolare, sarebbero state totalmente pretermesse nella sentenza impugnata le considerazioni difensive in ordine alla conoscenza soltanto de relato della rapina in capo all’imputato. Risulterebbe, inoltre, contraddittoria la ricostruzione della dinamica dei fatti, che non tiene conto delle dichiarazioni della persona offesa, delle modalità di rinvenimento del borsello rapinato e della mendacità delle presunte dichiarazioni autoaccusatorie dell’imputato.
5.2. Mancanza o insufficienza della motivazione in relazione all’entità dei singoli aumenti della pena a titolo di continuazione, che avrebbero condotto a una sperequazione rispetto alla dosimetria individuata nelle precedenti condanne.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perchØ proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il primo motivo di NOMEŁ insuperabilmente generico, in quanto prescinde completamente dall’effettivo contenuto della sentenza impugnata, e, comunque, manifestamente infondato.
I giudici di appello hanno, infatti, proceduto a una certosina disamina delle conversazioni intercettate da cui emerge nitidamente come l’imputato, «punto di riferimento per gli altri», avesse incisivamente partecipato alla pianificazione della rapina, lasciandone l’esecuzione agli ‘incensurati’, ma utilizzando la prima persona plurale in ordine all’impossessamento dei preziosi, offrendo fondamentali indicazioni in ordine alla situazione all’interno, al personale che sarebbe stato presente, ai sistemi di sicurezza, alla merce detenuta, al posizionamento delle casseforti e alla concreta possibilità di acquistare un’arma da fuoco (pp. 13-16).
Il rilevante e consapevole contributo causale – che ben può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) – Ł stato, dunque, accertato compiutamente, illustrando il rapporto di causalità efficiente con le attività esecutive poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295-01; Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, dep. 2018, Raduano, Rv. 271755-01).
Neppure le censure articolate nel primo motivo del ricorso di NOMEXsuperano la
soglia di ammissibilità.
Lungi dall’obliterare le deduzioni difensive che qualificavano come mera millanteria le dichiarazioni autoaccusatorie rese ai coimputati, i giudici di appello disattendono espressamente la versione difensiva, sottolineando la conoscenza di numerosi particolari (del tutto irrilevanti per la programmazione di un’ulteriore, futura rapina e, viceversa, noti solo da chi fosse stato presente al compimento del delitto di cui in contestazione) e i già conseguiti traguardi criminali che rendevano illogica l’invenzione di inesistenti precedenti (pp. 5-10).
A fronte di tale lineare percorso giustificativo, il ricorrente solleva doglianze meramente confutative ovvero comunque del tutto irrilevanti, in ordine alla direzione della sedia scagliata
da NOMEX(posto che «dietro» a NOMEX, non contraddice il «contro» a NOME), alla natura dei festeggiamenti in corso, all’identità del prossimo congiunto nella cui vettura fu rinvenuto il borsello, all’importo preciso della refurtiva.
Una simile nuova valutazione dei singoli elementi istruttori Ł preclusa nel giudizio di cassazione, in presenza di motivazione affatto prova di vizi logico-giuridici.
Il secondo motivo del ricorso di NOME il primo motivo del ricorso di NOME, relativi alla denegata applicazione dell’art. 62bis cod. pen., possono essere trattati congiuntamente, nel rispetto delle relative peculiarità.
La Corte di appello motiva congruamente in ordine ad ambedue gli imputati esprimendo un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in questa sede l’impossibilità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche.
Quanto ad NOME, prevalgono sull’ammissione di colpevolezza (conseguente, peraltro, all’acquisizione di elementi univoci a suo carico) la gravità dei fatti commessi (rapina pluriaggravata, con pistola e fucile; sottrazione di gioielli e di una decina di orologi Rolex; gambizzazione del titolare della gioielleria – in due diversi momenti – onde impedirne la reazione), l’indole criminale dimostrata dall’imputato e i molteplici precedenti penali (p. 18).
Quanto a NOME, non solo la sentenza impugnata richiama congruamente le medesime solide argomentazioni in ordine alla violenza estrema del suddetto delitto di cui al capo h) , ribandendole anche per il capo k) (pp. 16, 18), ma – ciò che ha portata assorbente – il ricorso si palesa del tutto aspecifico, anche in parte qua , non evidenziando alcun elemento utilmente spendibile pro reo .
Non Ł, peraltro, necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma Ł sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549-02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).
Analogamente, può procedersi a una disamina unitaria in ordine al terzo motivo del ricorso di NOME, al secondo motivo del ricorso di XNOME al secondo motivo del ricorso di NOMEX, tutti in tema di motivazione dei segmenti sanzionatori.
Non Ł in dubbio, invero, l’obbligo per il giudice di argomentare, quanto alle modalità di determinazione della pena complessiva, anche in merito all’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01, che sottolinea, d’altronde, come il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena sia correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione
agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; cfr. anche Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, COGNOME, Rv. 284005-01, secondo cui il giudice di merito, nel calcolare l’incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non Ł tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall’art. 132 cod. pen.). Peraltro, nel caso in cui venga irrogata una pena molto al di sotto della media edittale, l’obbligo motivazionale si attenua ed Ł sufficiente che si richiami il criterio di adeguatezza della pena (cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283-01).
Nel caso di specie, non Ł riscontrabile alcuna carenza motivazionale, a fortiori tenuto conto della estrema genericità degli atti di impugnazione proposti da NOME NOMEche si limitavano a generiche citazioni di giurisprudenza (cfr., rispettivamente, pp. 5-6 e 3).
A NOME, per la rapina a mano armata in concorso di cui al capo k) Ł stato applicato un aumento di un anno e sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa, giudicato «assolutamente congruo in considerazione della gravità del fatto» (ampiamente stigmatizzata in precedenza, soprattutto per quanto attiene alla minaccia alla cassiera con un fucile a canne mozze e una pistola); sono state poi confermate le statuizioni in tema di ulteriore continuazione con altre due sentenze già passate in giudicato, valutato il reato di cui all’odierno capo h) come piø grave, sulla scorta delle considerazioni – sintetiche ma non superficiali – espresse dal Tribunale.
Tali riflessioni sono state replicate anche per la posizione di NOME(pp. 29-31).
NOMEXaveva chiesto con l’atto di gravame di riunire ex art. 81, secondo comma, cod. pen. l’unico reato per cui nel presente processo aveva riportato condanna con quelli oggetto di altre precedenti decisioni irrevocabili. La Corte partenopea Ł pervenuta all’accoglimento di questa richiesta solo dopo un’ampia ponderazione della congruità del trattamento sanzionatorio, letto alla luce della «indiscutibile gravità del fatto commesso, espressione di una personalità violenta e senza scrupoli», nonchØ della «nutrita presenza di precedenti penali, anche analoghi, sia antecedenti sia successivi»; la motivazione dell’aumento per tale delitto si fonda, esplicitamente, su tali valutazioni (pp. 10-11).
Tutti i profili di doglianza articolati dai tre ricorrenti risultano, dunque, non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
In conclusione, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
In considerazione della minore età dei ricorrenti al momento della commissione dei reati la declaratoria di inammissibilità non comporta condanna alle spese, nØ al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi. Così Ł deciso, 05/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS.
196/03 E SS.MM.