Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39537 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
UP – 17/09/2025
R.G.N. 17943/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a (ALBANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento impugnato, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Varese in data 29/05/2023, all’esito di giudizio abbreviato, ha concesso a COGNOME NOME le circostanze attenuanti generiche, e, previo giudizio di equivalenza con le contestate aggravanti, ha rideterminato la pena inflitta per il reato di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1) e 635, comma 2, cod. pen. in mesi sei di reclusione.
Nell’ambito della rivolta scoppiata all’interno del carcere di Varese il 22 gennaio 2021, all’odierno ricorrente era contestato il solo reato di danneggiamento aggravato. La Corte di appello confermava la responsabilità del predetto in ordine al reato ascrittogli, evidenziando come dalle videocamere di sorveglianza l’imputato fosse stato visto sbattere violentemente le sbarre della cella n. 40; aggiungevano i Giudici di appello che, pur non avendo tale condotta portato ad un materiale danneggiamento, cionondimeno il prevenuto aveva concorso nella condotta di rivolta posta in essere dagli altri detenuti, contribuendo ad incrementare il caosed il disordine, in tal modo rafforzando e contribuendo moralmente all’attività di danneggiamento posta in essere dai correi.
2.Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi di ricorso.
2.1.Con il primo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b ), c ) ed e ) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 e 192 cod. proc. pen., e 110 e 635 cod. pen..
L’impugnata sentenza, al pari di quella di primo grado, non fornisce alcuna reale motivazione in ordine alla condotta concorsuale posta in essere dall’imputato rispetto ai
danneggiamenti da altri commessi. Anzi la stessa Corte scrive che la condotta attuata (lo sbattimento delle sbarre della cella) non ha comportato alcun danno, nØ Ł spiegato come il prevenuto avrebbe concorso nei danneggiamenti che pure certamente si sono realizzati.
2.2.Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. c ) cod. proc. pen., violazione ed erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. pen., e 131 bis cod. pen..
Qualora si ritenesse penalmente rilevante la condotta del prevenuto, essa assume i connotati di minima offensività, stante l’assenza di danno causato.
Errato Ł poi riferimento operato dalla Corte milanese ai precedenti penali del NOME, trattandosi peraltro di fattispecie di reato di altra tipologia (violazione legge stupefacenti).
3.Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il primo, assorbente, motivo di ricorso Ł fondato e la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio perchØ l’imputato non ha commesso il fatto.
2.A COGNOME Ł contestato di avere, in concorso con numerosi altri detenuti, distrutto o reso inservibili beni dell’amministrazione penitenziaria contenuti all’interno della casa circondariale di Varese (arredi e suppellettili presenti nelle celle e nelle parti comuni, del tipo sgabelli, sedie, tavoli, armadio), nonchØ di avere cagionato gravi danni all’impianto di automazione dei cancelli, e a diversi vari impianti preesistenti, meglio specificamente descritti in imputazione.
La sentenza d’appello ricostruiva brevemente il contesto nel quale i fatti contestati all’odierno imputato si erano verificati, nel pomeriggio del 22/01/2021, nella Casa circondariale di Varese, ove si era verificata una situazione di agitazione tra i detenuti della sezione a regime custodiale aperto.
La condotta contestata all’odierno imputato Ł quella di aver partecipato attivamente alla rivolta, sbattendo con veemenza la porta blindata della cella numero n. 40; Ł pacifico che detta condotta non abbia di per sØ causato alcun danneggiamento del bene, come anche specificato dalla Corte territoriale in seno all’impugnata sentenza.
Coglie allora nel segno la censura difensiva che lamenta come entrambe le sentenze di merito non abbiano enucleato con precisione in che termini si fosse estrinsecato l’apporto concorsuale della condotta del NOME rispetto al contestato danneggiamento, da altri commesso,dei vari beni descritti in imputazione.
Appare opportuno premettere che l’art. 110 cod. pen. stabilisce che ciascuna delle persone che concorre nella commissione di un reato soggiace alla pena per questo stabilita. Il legislatore, con il termine concorrere, ha inteso fare riferimento a qualsiasi contributo, morale o materiale, che, inserendosi anche solo in un segmento dell’azione complessiva, anche in fase preparatoria, sia idoneo a causare o agevolare il risultato ovvero a determinare o rafforzare, in qualunque modo, la volontà collettiva di raggiungerlo. Tale tipo di azioni può essere caratterizzata tanto da una convergenza di attività materiali che da un fenomeno di reciproco rafforzamento psichico che si realizzi tra i soggetti coinvolti, sia con la predisposizione di un programma comune come anche partecipando a singole frazioni esecutive della deliberazione, le quali possono andare oltre al tradizionale rapporto di “dipendenza psichica” inquadrabile nella – sola – relazione che intercorre tra il “mandante” e l’esecutore materiale (Sez. 1, n. 6237 del 15/09/2021, dep. 2022, Dell’Aquila, Rv. 282620 01).
Rispetto al fatto che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi
attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa, inoltre, il giudice di merito Ł tenuto a motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare in termini specifici e adeguati sotto quale forma essa si sia manifestata e quale sia il rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi evidentemente confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 – 01). Può, infatti, considerarsi come un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, in tema di concorso morale, la partecipazione psichica può estrinsecarsi sotto forma o di istigazione, col provocare o rafforzare deliberatamente l’altrui proposito criminoso, o di agevolazione, facilitando la preparazione o la consumazione del crimine, e il giudice di merito, nel ritenere tale tipo di concorso nel reato, deve precisare sotto quale forma esso si sia manifestato, indicando, gli elementi di prova al riguardo (Sez. 1, n. 4612 del 05/04/1993, COGNOME, Rv. 194696 – 01).
4.Ciò premesso in linea generale, va osservato che la Corte d’appello, nel rispondere al motivo di gravame che contestava l’assenza di specificazioni in ordine a quale fosse stata la condotta concorsuale posta in essere dall’imputato, si Ł limitata ad affermare che «COGNOME Ł stato immortalato dalle videocamere mentre partecipava alla rivolta sbattendo violentemente le sbarre della cella n. 40: anche tale condotta, pure non avendo portato ad un materiale danneggiamento, ha certamente concorso nella condotta di rivolta posta in essere dagli altri detenuti contribuendo ad incrementare il caos ed il disordine complessivo, in tale modo rafforzando e contribuendo moralmente alle attività di danneggiamento posta in essere dai correi e rendendo piø difficile reprimere la rivolta in atto» (pag. 22, impugnata sentenza).
L’impugnata sentenza tuttavia, come denunciato in ricorso, non chiarisce nØ spiega quale sia stato il rapporto di causalità efficiente della condotta contestata al NOME rispetto alle attività poste in essere dagli altri concorrenti, nØ con riferimento a quali beni la condotta dell’imputato si sarebbe posta in termini concorsuali; difetta infatti, rispetto alla condotta del NOME,la descrizione del contesto, non essendo stato chiarito, innanzitutto se l’imputato si trovasse all’interno o all’esterno della sua cella n. 40; nØ Ł chiaro dove si trovassero i correi, che cosa stessero danneggiando e se si fossero avveduti della condotta posta in essere dall’imputato; solo in tal modo, infatti, il loro proposito criminoso avrebbe potuto ritenersi rafforzato da quanto dall’imputato compiuto.
Rimane quindi senza risposta adeguata il quesito, sollevato dalla difesa in atto di gravame, attinente alla natura del contributo causalmente rilevante dell’imputato rispetto all’azione delittuosa da altri compiuta.
In tale contesto ricostruttivo Ł dato rinvenire, pertanto, un vizio motivazionale non emendabile, tale da comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchØ l’imputato non ha commesso il fatto, data la manifesta assenza di elementi di fatto valorizzabili in chiave diversa rispetto a quanto emerso in sede di merito e riportato nelle due decisioni oggetto di scrutinio (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, P.g., Rv. 226099 – 01).
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento delle ulteriori doglianze.
Va pertanto disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perchØ l’imputato non ha commesso il fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchØ l’imputato non ha commesso il fatto.
Così Ł deciso, 17/09/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME