Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47303 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47303 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a OZIERI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione, conclusioni ribadite con memoria difensiva depositata in data 29/09/2023.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/06/2022 la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nuoro del 17/07/2019, ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia per i delitti allo stesso ascritti (capo a) artt. 110, 112, comma primo e quarto, art. 56, art. 628, comma terzo, n.1, cod. pen.; capo u) artt. 110, 648 cod. pen.).
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Il COGNOME, per mezzo dei propri difensori, ha presentato ricorso per cassazione deducendo diversi motivi di ricorso.
2.1. Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica quanto alla ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine al capo a) della rubrica, in relazione agli artt. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen., 533, comma 1, cod. proc. pen., 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., art. 56, 110, 112, comma primo e quarto, art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen.; la motivazione della sentenza è affetta da evidenti travisamenti della prova e manifesta illogicità, poiché si basa su dati inesistenti. In concreto sono state travisate le premesse probatorie del ragionamento che ha condotto alla conferma della condanna per il capo a) della rubrica; ricorre, inoltre, un’evidente violazione di legge in considerazione della qualificazione giuridica del fatto oggetto di accertamento. L’insieme delle captazioni disposte, i dialoghi intercettati, le considerazioni intercorse tra soggetti terzi a seguito di una visita a casa del COGNOME, non possono in alcun modo essere ritenuti elementi a sostegno del concorso morale dello stesso quanto alla rapina contestata, integrando al massimo una connivenza non punibile. Manca qualsiasi contributo effettivo e qualsiasi collegamento eziologico sia sotto il profilo materiale, che morale, quanto al compimento e realizzazione della rapina; è stata omessa un’effettiva individuazione del contributo causale offerto dall’imputato e pur tuttavia, in netto contrasto con l’assenza di qualsiasi elemento non solo di prova, ma anche indiziario, ne è stata ritenuta la piena responsabilità, con evidente travisamento della prova per invenzione. Emerge, inoltre, contraddittorietà ed apparenza della motivazione nell’aver ritenuto il concorso morale del ricorrente e, dunque, l’importanza della sua presenza a livello organizzativo, con rafforzamento del proposito altrui, nonostante il rifiuto opposto allo stesso da parte dei soggetti in accordo per compiere la rapina, che escludevano la possibilità di una sua partecipazione, sebbene lo stesso avesse asseritamente espresso una disponibilità in tal senso. Ricorre infine una contraddittorietà processuale, avendo la Corte di appello scambiato le voci di COGNOME e COGNOME con quella di COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica nel ritenere la responsabilità del ricorrente quanto al capo u) della rubrica; ricorre una manifesta illogicità della motivazione e l’inconsistenza dell’intero costrutto motivazionale, con travisamento di
elementi decisivi del processo; non è stata in alcun modo raggiunta la prova della provenienza delittuosa degli agnelli rinvenuti nell’ovile, mentre si è dato peso ad una individuazione del tutto generica da parte dei soggetti che avrebbero subito il furto; manca la prova della provenienza delittuosa degli stessi.
2.3. Omessa motivazione ed erronea applicazione della legge penale quanto alla rideterminazione della pena con particolare riferimento all’intervenuto disconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; manca qualsiasi effettivo confronto con la motivazione del giudice di primo grado sul punto.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
La difesa ha depositato memoria in data 29/09/2023 con la quale ha ribadito le conclusioni riportate in ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato; ne consegue l’annullamento con rinvio quanto al capo a) della rubrica con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.
1.1. L’argomentazione difensiva, relativa al primo motivo di ricorso, coglie nel segno nel rilevare una sostanziale mancanza ed apparenza della motivazione, che ha ritenuto raggiunta la prova della responsabilità del COGNOME quanto alla rapina contestata.
Nell’ambito della ricostruzione fattuale proposta sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte di appello, si è effettivamente affermato come la visita ricevuta dal COGNOME, sottoposto alla misura della prevenzione speciale, presso la propria abitazione da parte di due coimputati, giudicati separatamente, determinasse la piena ascrivibilità allo stesso in concorso della rapina programmata (e non posta in essere grazie all’intervento delle forze dell’ordine).
La Corte di appello ha affermato, con motivazione caratterizzata da apoditticità, che – nonostante l’assenza di intercettazioni ambientali all’interno della abitazione del COGNOME ed in presenza di dialoghi tra soggetti terzi che discutevano delle modalità tecniche per porre in essere la rapina
subito dopo essere stati presso la abitazione dello stesso, senza tuttavia mai citare esplicitamente il ricorrente, né evidenziandone alcun ruolo attivo – sia le telefonate intercorse prima della visita con il COGNOME, che il fatto che lo stesso non fosse sorpreso dalla chiamata ricevuta, così come il non avere lo stesso richiesto il perché di tanta urgenza nell’andarlo a trovare, oltre al dato obiettivo che la vettura dei soggetti osservati fosse effettivamente parcheggiata sotto casa dello stesso, rappresentano precisi elementi di responsabilità a carico dello stesso, non suscettibili di interpretazioni alternative.
Dunque, nell’argomentazione della Corte di appello, i coimputati si sarebbero recati dal COGNOME per ricevere consigli assolutamente decisivi sulla rapina da porre in essere; i commenti espressi nell’immediatezza, sarebbero frutto dell’attività di supporto e consiglio del COGNOME.
Tuttavia, nel realizzare tale valutazione, la motivazione della Corte di appello si basa su un dato del tutto ipotetico e congetturale, allo stato privo di riscontri in mancanza di captazioni all’interno dell’abitazione del ricorrente, tanto da sconfinare allo stato nell’apparenza. Il ragionamento articolato si presenta generico anche per il mancato richiamo a dati concreti, elementi di prova o meri indizi in tal senso, non potendosi a tal fine ritenere risolutivo in modo univoco il richiamo al portato delle captazioni tra terzi, in assenza di qualsiasi esplicito riferimento al COGNOME da parte dei coimputati.
Nel giungere a tale conclusione, a carattere risolutivo, per poi ritenere la responsabilità del ricorrente, la Corte di appello non ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire secondo il quale il canone dell’ “oltre ogni ragionevole dubbio” descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell’analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281468-01).
Il principio in questione non risulta rispettato in relazione all’affermata ricorrenza di piena prova, desunta, con un evidente iato anche a livello logico, dalla natura ritenuta decisiva dei commenti espressi nell’immediatezza, così dagli atti posti in essere nei giorni successivi, dai compartecipi alla rapina, tanto da ritenere un concorso morale e materiale
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del COGNOME “avendo inciso in modo determinante sulle modalità esecutive del reato, al fine di assicurare l’efficacia dell’azione rispetto all’obiettivo evento perseguito”.
In tal senso, si deve osservare come non sia stato espresso in termini argomentati e logici in che modo e da quale effettiva affermazione o azione sia emersa l’efficacia rafforzativa posta in essere dal ricorrente; quali siano stati materialmente gli elementi che hanno connotato il contributo causale, anche sulla base di un ragionamento logico-indiziario, mentre tali elementi logico indiziari dovrebbero essere esplicitati nella loro connessione, specificamente quanto all’incidenza sul rafforzamento della volontà dei concorrenti, dovendo essere riscontrata la circostanza relativa ad una effettiva condivisione di elementi metodologici per la realizzazione della rapina, sì da poter ritenere ricorrente un effettivo contributo.
1.2. Si deve ricordare che, nel giungere ad una affermazione di responsabilità, non si può prescindere dall’accertamento dell’esistenza di un contributo, materiale o morale, e della sua valenza causale rispetto al fatto reato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme diverse ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e, tuttavia, ciò non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).
Dunque, l’atipicità del contributo causale del complice-concorrente nel reato (tanto più se contestato in forma di tentativo) sebbene stabilito dall’art. 110 cod. pen., non può coincidere con l’indeterminatezza probatoria, circa le concrete forme di manifestazione della condotta criminosa concorsuale.
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Difatti, nella considerazione del massimo consesso di questa Corte: – il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione “necessaria”, secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della “condicio sine qua non”, proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate, per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto; ai fini dell’accertamento e riscontro dell’efficienza causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitante l’area dell’illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, se in concreto con giudizio ex post, si riveli di fatto non incidente per la verificazione dell’evento lesivo; – il ricorso alla causalità psichica c.d. da “rafforzamento” non consente di dissimulare l’assenza di prova dell’effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato, sicché “le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un’attenuazione del rigore nell’accertamento del nesso di causalità e una nozione “debole” della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'”aumento del rischio”, finirebbe per comportare un’abnorme espansione della responsabilità penale; – poiché la condizione “necessaria” si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l’identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'”oltre il ragionevole dubbio” che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671-01). Ne consegue che la variabilità del paradigma condizionalistico nel campo degli illeciti plurisoggettivi non può risolversi nella sostanziale apparenza nella considerazione del profilo della causalità nelle ipotesi di concorso morale, in cui, per superare la difficoltà probatoria circa l’effettiva efficacia rafforzante della condotta dei correi, si tende a limitare la considerazione probatoria nell’ambito di giudizi di carattere meramente prognostico-probabilistico. In conclusione il giudice nel ricostruire la condotta imputata deve avere come principale base di considerazione il criterio di imputazione causale dell’evento cagionato dalla condotta concorsuale, così da riscontrare effettivamente responsabilità del singolo concorrente (Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, COGNOME, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rv. 274680-04; Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, INDIRIZZO, GLYPH Rv. 28472701).
1.3. Il primo motivo proposto mette in risalto un’effettiva debolezza ed apparenza logico motivazionale della decisione impugnata, tenuto conto della previsione di cui all’art. 533 cod. proc. pen., con conseguente necessità che il giudice di appello rimoduli le proprie affermazioni quanto alla ricorrenza o meno di responsabilità del ricorrente in ordine alla portata del contributo causale in concorso. Deve essere, dunque, riscontrata nel caso in esame una verifica probatoria incompleta, inidonea in considerazione del parametro costituzionale di cui all’art. 27 Cost. Tale principio come affermato di recente da questa Corte “descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile, che deve guidare il giudice nell’analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale ed unitaria, vivificato proprio dalla soglia di convincimento richiesto. Per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull’applicazione delle regole di giudizio, ma anche più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d’accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l’assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430-01, in motivazione)” (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, COGNOME, Rv. 281468-01). Ne consegue l’annullamento con rinvio, affinché il giudice di appello motivi in ordine alla ricorrenza o meno della responsabilità del ricorrente non in termini meramente congetturali o ipotetici, ma sulla base di elementi sostenibili e direttamente acquisiti al processo e non meramente plausibili o verosimili in conformità al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo di ricorso non è consentito, in quanto si risolve in una lettura alternativa degli elementi compiutamente considerati dalla Corte di appello in ordine alla condotta imputata al capo u) della rubrica, con motivazione che invece, in questo caso, si presenta adeguatamente articolata.
In tal senso occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle
risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, COGNOME, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275100-01).
Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo.
Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).
La Corte di appello ha puntualmente richiamato elementi indicativi in modo risolutivo per ricostruire la piena riferibilità al COGNOME della condotta imputata, riferendosi in questo caso al tenore inequivoco delle conversazioni, alle caratteristiche del bestiame e al contesto in cui venivano rinvenuti gli animali (appunto nell’ovile del COGNOME), alla piena consapevolezza circa la illecita provenienza degli stessi, anche grazie alla richiesta di aiuto e collaborazione formulata nei confronti del COGNOME, oltre che in considerazione del dato risolutivo della mancata spiegazione circa la provenienza degli animali.
In tal senso la Corte di appello ha correttamente applicato il principio, che qui si intende ribadire, secondo il quale il presupposto del delitto di ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo
fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, Sentenza n. 46419 del 18/09/2019, Rv. 277334-01), sicché risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso (Sez. 2, Sentenza n. 20193 del 19/04/2017, Rv. 270120-01). Deve conseguentemente essere dichiarata l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo u).
Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha richiamato circostanze inequivoche (sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale, precedenti penali non contestati neanche dal ricorrente) in assenza di elementi passibili di positiva valutazione al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In tal senso si deve ricordare che le circostanze attenuanti generiche non vanno intese come oggetto di benevola “concessione” da parte del giudice: «posto che la ragion d’essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza» (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 271315-01; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 35570 del 30/05/2017, COGNOME, Rv. 270694-01, nonché Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276044-01, non mass. sul punto). Difatti, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del
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25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610; da ultimo v. Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo a) con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto e, visto l’art. 624 cod. proc. pen., dichiara l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo u).
Così deciso in data 6 ottobre 2023.