Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36065 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36065 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte di Assise di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza del 26/9/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli il 29/3/2021, ha riconosciuto la circostanza attenuante della minima partecipazione di cui all’art. 114 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravan e, rideterminata la pena in anni sedici di reclusione, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati di omicidio aggravato di cui agl artt. 575, 577 nn. 3 e 4 e 416 bis.1, cod. pen. e 2, 4 e 7 L. 895 del 1967 nonché 61, n. 2, e 416 bis.1 cod. pen.
Il ricorrente è stato sottoposto a indagini e condannato per i reati di omicidi aggravato è per il reato in materia di armi a questo connesso.
Nello specifico a NOME COGNOME è contestato di avere partecipato all’organizzazione dell’omicidio di NOME COGNOME avvenuto a Napoli il 30 ottobre 2006.
La condotta allo stesso attribuita, per quanto emerso dalle dichiarazioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME, sarebbe consistita nell’avere partecipato ad alcuni incontri nei quali si sarebbe parlato dell’omicidio.
I due giudici di merito hanno fondato la dichiarazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei due collaboratori, non smentite dagli altri che, seppure non hanno riferit della partecipazione diretta di COGNOME alla vicenda omicidiaria, hanno comunque ricostruito il quadro d’insieme nel quale l’imputato sarebbe inserito.
Il giudice di appello, ritenuto che il contributo fornito era minimo in quanto la decisio era stata assunta da NOME COGNOME, ha riconosciuto la circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. con giudizio di equivalenza alle aggravanti e ha rideterminato la pena.
Con riferimento al reato in materia di armi, pure oggetto dei motivi di appello, la Cort ha confermato la condanna evidenziando che questa si riferirebbe al solo reato di porto e non a quello di detenzione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 110 cod. pen. Ne primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi posti in materia di concorso. Il ricorrente, infatti, anche senza voler consider l’attendibilità o meno dei collaboratori e delle dichiarazioni da questi rese, avreb esclusivamente partecipato ad alcuni incontri nei quali si era parlato dell’omicidio d NOME COGNOME e questa condotta, al più, sarebbe configurabile nei termini della connivenza. Ciò in quanto l’imputato, con la semplice presenza, non avrebbe fornito alcun supporto o contributo nella determinazione e realizzazione dell’evento che sarebbe stato deciso solo da NOME COGNOME.
3.2 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con specifico riferimento al ruolo attribuito al ricorrente quanto a partecipazione dello stesso alla decisione di commettere il reato. Nel secondo motivo la difesa rileva che i giudici di merito non avrebbero adeguatamente applicato i criteri d valutazione della prova in ordine alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia merito alla ritenuta partecipazione concreta ed effettiva di NOME COGNOME agli incontri nel corso dei quali sarebbe stato deciso di eliminare NOME COGNOME. A ben vedere, infatti, le dichiarazioni di COGNOME, contraddittorie sul punto, non sarebbero credibili e qu di COGNOME, anche queste non pienamente attendibili, non sarebbero in ogni caso da sole sufficienti ad addivenire all’affermazione di responsabilità. In ordine alla condot
specificamente attribuita al ricorrente, poi, la Corte sarebbe incorsa anche in un travisamento dei dati acquisiti in quanto, come anche già specificato nel primo motivo, da una corretta lettura delle stesse dichiarazioni dei chiamanti in reità emergerebbe che la decisione è stata assunta esclusivamente da NOME COGNOME.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 2, 4 e 7 L. 895 1967. Nel terzo motivo la difesa evidenzia che la Corte non avrebbe dato conto degli elementi dai quali emergerebbe che il ricorrente non ha concorso al reperimento dell’arma e, quindi, neanche alla detenzione e al porto della stessa.
3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen. Nel quarto e ultimo motivo la difesa rileva che la Corte non avrebbe tenuto nella dovuta consideraziòne e, conseguentemente, non avrebbe motivato in ordine alla condotta tenuta dall’imputato dopo i fatti e alla documentazione versata in atti dalla quale risulta che stesso ha cambiato radicalmente vita.
In data 17 aprile 2024 sono pervenute le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è complessivamente infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge evVizio di motivazione in relazione all’art. 110 cod. pen. evidenziando che, anche a prescindere dall’attendibilità meno dei collaboratori e delle dichiarazioni da questi rese, il ricorrente non avrebbe fornit alcun supporto o contributo alla commissione del reato, determinato esclusivamente da NOME COGNOMECOGNOME tanto che la sua condotta, costituita dalla mera presenza ad alcuni incontri, andrebbe, al più, qualificata come mera connivenza.
La doglianza è inforídata.
2.1. La Corte territoriale, ripercorsi i criteri di attribuzione della responsabil titolo di concorso morale indicati in termini generali dalla giurisprudenza di legittimità (S U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226101 – 01; Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295 – 01; Sez. 3, n. 30035 del 16/03/2021, R., Rv. 281968 – 01; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262310 – 01; Sez. 1, n. 2260 del 26/03/2014, dep. 2015, COGNOME e altri, Rv. 261893 – 01; Sez. 6, n. 39030 del 05/07/2013, COGNOME, Rv. 256608 – 01; Sez. 1, n. 10730 del 18/02/2009, COGNOME, Rv. 242849 – 01; Sez. 1, n. 5631 del 17/01/2008, COGNOME, Rv. 238648 – 01; Sez. 1, n. 4060 del 08/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239196 – 01), ha esposto le ragioni per le quali ha condiviso la
3 GLYPH
/7
ricostruzione di merito contenuta nella sentenza di primo grado e ha così fornito adeguata e corretta risposta alla medesima questione posta dalla difesa nei motivi di appello.
Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, il giudice di merito, anche facendo riferimento alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME circa la mera presenza del ricorrente agli incontri preliminari in cui l’azione è stata decisa e in quello immediatamen successivo all’esecuzione dell’omicidio, ha dato conto di essersi uniformato ai criter ermeneutici enucleati da questa Corte per la specifica situazione che si verifica allorché un’azione delittuosa, soprattutto un omicidio, viene comunque discussa dai componenti di un’associazione di tipo mafioso nel corso di uno o più incontri ai quali, a vario tit partecipano più persone.
Come più volte evidenziato, nella commissione del reato concorrono tutti i soggetti che sono chiamati a esprimere il proprio parere e a fornire così un contributo significativ alla formazione di quella che, per tale ragione, risulta essere una decisione condivisa e comune, tanto che tutti i collaboratori, seppure in termini parzialmente diversi ma sostanzialmente sovrapponibili, hanno descritto una dinamica decisoria riferibile alla dimensione collegiale, assunta comunque all’esito di una discussione e di un confronto al quale il ricorrente ha direttamente partecipato, anche in modo concreto, sia dando indicazioni su chi doveva agire che con la propria presenza nella fase immediatamente successiva, allorché sono stati fatti sparire la pistola e il motorino utilizzati per l’om Op pure, soltanto, non obiettando nulla (cfr. pagine da 34 a 40 della sentenza impugnata).
Sul punto, d’altro canto, appare opportuno ribadire che in una corretta prospettiva interpretativa, diversamente da quanto indicato nell’atto di ricorso, la sola partecipazio alle riunioni di un gruppo organizzato nelle quali si delibera un reato, in assenza di un dichiarata ed espressa presa di distanza, pure seguita da comportamenti significativi in tal senso, è qualificabile come concorso alla commissione dello stesso in quanto anche il tacito assenso alla realizzazione dell’evento è qualificabile quale contributo morale idoneo a determinare la responsabilità concorsuale del soggetto ai sensi dell’art. 110 cod. pen.
Ciò in quanto «è configurabile il concorso morale nel delitto di omicidio nei confront dell’appartenente all’organismo di vertice di un’associazione criminale di tipo mafioso, che presta tacitamente il proprio consenso in merito alla esecuzione dello specifico delitt mantenendo un comportamento silente nel corso di una riunione o all’atto della “doverosa” informazione ad opera di altro membro del sodalizio, in quanto la sola presenza ed il solo implicito assenso del capo sono idonei a costituire condizione per la realizzazione del crimine o comunque a rafforzare significativamente il relativo proposito» (così da ultimo Sez. 5, n. 9395 del 10/12/2021, dep. 2022, Pariante, Rv. 282826 – 01, nel medesimo senso, con specifico riferimento al reato di omicidio, già Sez. 1, n. 19778 del 26/02/2015,
C., Rv. 263568 – 01; sempre nel senso che è sufficiente anche un comportamento silente Sez. 2, n. 3822 del 18/11/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233327 – 01).
A ben vedere, invero, in un contesto di criminalità organizzata o comunque strutturata la partecipazione a uno o più incontri nel corso dei quali si delibera un re non è qualificabile come mera connivenza, ma assume i caratteri della cooperazione morale alla commissione del reato in quanto anche la sola presenza è sintomatica della condivisione delle decisioni dei sodali il cui proposito, pure se la decisione finale è assun dal solo capo, viene, per ciò solo, rafforzato e sostenuto.
In tali situazioni, infatti, non è necessario che ognuno dei presenti sia interpella o si esprima in termini adesivi alla decisione perché essere stati convocati, anche solo essere ammessi ad ascoltare la discussione sul punto, è significativo della propria adesione a quanto verrà deliberato ed è pertanto espressione del sostegno morale, del contributo, quanto meno nei termini di condivisione di modi e fini, che si fornisce alla decisione, pur se da altri alla fine assunta e comunicata all’esterno.
2.2. In ordine all’argomento esposto nel ricorso facendo riferimento al fatto che il giudice di appello ha riconosciuto l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. e che ques sarebbe incompatibile con la dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso sono necessarie alcune precisazioni.
Il riconoscimento di tale attenuante, proprio perché inserito nelle norme relative a concorso si applica a chi è ritenuto responsabile del reato ex art. 110 cod. pen. e non è, pertanto, all’evidenza e senza che ci sia bisogno di particolari spiegazioni sul punto incompatibile con la dichiarazione di responsabilità a titolo di concorso che, anzi, n costituisce il presupposto.
A ben vedere poi – pure volendo soprassedere in questa sede dalla valutazione in ordine alla correttezza della valutazione e motivazione in ordine alla possibilità di defin il contributo fornito dal ricorrente di minima entità, non essendo stata la questio devoluta a questa Corte dall’organo dell’accusa – si deve rilevare che la circostanza attenuante nel caso di specie è stata erroneamente riconosciuta.
Come stabilito nell’art. 114 cod. pen., infatti, la disposizione non si applica nei c indicati nell’articolo 112 cod. pen., cioè nell’ipotesi in cui, come appunto quella in esam al reato hanno concorso più di cinque persone.
L’errore in cui è incorso il giudice di merito, d’altro canto, in assenza impugnazione sul punto, non può essere emendato in questa sede.
Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e)Vizio di motivazione in relazione all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. con specifico riferimento al ruol attribuito al ricorrente quanto alla partecipazione dello stesso alla decisione di commettere il reato.
La doglianza è infondata.
3.1. L’art. 192 cod. proc. pen. nei commi 3 e 4 indica i criteri di valutazione del chiamata in correità o in reità, diretta o de relato evidenziando che le dichiarazioni etero accusatorie rese da un coimputato o imputato in procedimento connesso o collegato devono trovare conferma in altri elementi di prova, con conseguente accentuazione, in ossequio alla previsione di cui al comma 1 dello stesso articolo, dell’obbligo di motivazione del convincimento del giudice.
La corretta individuazione dei criteri indicati nella norma, che costituisce trasposizione legislativa dell’elaborazione della giurisprudenza di legittimità antecedente l’entrata in vigore del codice del 1989, è stata oggetto di numerose sentenze di questa Corte e, principalmente, di tre pronunce delle Sezioni Unite.
3.1.1. Da principio le Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino, Rv. 192465, hanno evidenziato che la corretta valutazione del mezzo di prova deve essere articolato dal giudice di merito in tre tempi:
prima deve essere verificata la credibilità soggettiva del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socioeconomiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti col chiamato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all’accusa nei confronti del chiamato;
in un secondo momento si deve procedere alla valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata, in base ai criteri della precisione, della coerenza, della costanza della spontaneità;
da ultimo si effettua la verifica esterna dell’attendibilità della dichiarazi attraverso l’esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa.
Come specificato successivamente dalla giurisprudenza di questa Corte, d’altro canto, i tre tempi indicati non delineano una sequenza rigorosamente rigida in quanto il percorso valutativo dei vari passaggi non deve, e spesso non può, muoversi lungo linee separate.
La credibilità soggettiva del dichiarante e l’attendibilità oggettiva del suo raccont influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, ad esempio, devono essere valutate unitariamente e ciò in quanto l’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non pone alcuna deroga al riguardo (cfr. Sez. 4, n. 34413 del 8/06/2019,
Khess, Rv. 276676 – 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, COGNOME, Rv. 262348 – 01; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, COGNOME, n.m. sul punto; Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, COGNOME, Rv. 236151) così che le eventuali riserve circa l’attendibilità de narrato, vagliata la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elemen informazione legittimamente acquisiti, possono essere superate.
3.1.2. La procedura di verifica delle dichiarazioni etero accusatorie dei coimputati o degli imputati in procedimento connesso o collegato, come già evidenziato da Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226090 e più recentemente da Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01, deve essere più attenta e rigorosa nei casi di conoscenza de auditu.
Il giudizio di attendibilità intrinseca soggettiva del chiamante e della specifi attendibilità intrinseca oggettiva della dichiarazione da costui resa, infatti, impo u>, un’indagine accurata sulla causa scientiae del dichiarante, la cui conoscenza, traendo origine dalla trasmissione di informazioni ad opera di un altro soggetto, può essere esposta a maggiori rischi di errore.
La chiamata de relato, d’altro canto, presentando una struttura analoga alla testimonianza indiretta, mutua da questa, almeno per quanto attiene alla valutazione dell’attendibilità intrinseca, il metodo di verifica, che implica necessariamente un sdoppiamento della valutazione, nel senso che occorre verificare non soltanto l’attendibilità intrinseca soggettiva ed oggettiva del dichiarante in relazione al fatto storico del narrazione percepita, ma anche l’attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità del suo narrato, che integra l’elemento di prova più significativo del fatto s iudice.
Nel caso specifico della chiamata de auditu non asseverata dalla fonte primaria, inoltre, la valutazione della credibilità intrinseca delle dichiarazioni impone di apprezzar la spontaneità, la coerenza, la costanza e la precisione, indagando, in particolare, proprio per il maggiore rigore valutativo imposto dalla peculiarità del caso, sulle circostanz concrete di tempo e di luogo in cui avvenne il colloquio tra il dichiarante e il soggetto riferimento nonché sulla natura dei rapporti (di frequentazione e di familiarità) tra i d sì da giustificare le confidenze, di tenore certamente compromettente, ricevute dal primo.
In questa situazione, nella quale il racconto proviene dalla fonte di seconda mano ed è sicuramente più complicato saggiare l’attendibilità intrinseca del terzo, poi, assume rilievo l’analisi specifica della compatibilità dei particolari forniti con il quadro pro già acquisito così che, se non sussistono ragioni sintomatiche di una comunicazione di notizie false, può agevolmente ritenersi, per consequenzialità logica e in base ad una consolidata massima di esperienza, la corrispondenza al vero della confidenza
extraprocessuale proveniente dal soggetto di riferimento, anche se dal medesimo non asseverata in sede processuale.
3.1.3. Diversa, d’altro canto, è l’ipotesi delle dichiarazioni rese dal collaborator giustizia in ordine fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio cr appresi come componente dello stesso.
Queste, infatti, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato e possono pertanto assumere, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell’informazione resa che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, il medesimo rilievo probatorio delle chiamate dirette (cfr. Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279185 02; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262309; Sez. 2, n. 29923 del 04/07/2013, COGNOME, Rv. 256065; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, COGNOME, Rv. 243425).
3.1.4. L’operazione logica di verifica giudiziale al fine di ritenere che la chiama possa assurgere a prova idonea a giustificare l’affermazione di responsabilità si deve concludere con la verifica circa l’esistenza di riscontri esterni, convergent individualizzanti in relazione al fatto che forma oggetto dell’accusa e alla specifica condott criminosa dell’incolpato e in tal caso, qualora la dichiarazione sia de relato, il controllo narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa deve essere particolarmente rigoroso e approfondito essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01; Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, COGNOME, Rv. 226090).
In ordine alla tipologia e all’oggetto dei riscontri, come affermato dalle Sezio Unite, deve ritenersi che la genericità dell’espressione “altri elementi di prova” utilizz dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittimi l’interpretazione secondo cui in quest materia vige il principio della “libertà dei riscontri”, nel senso che questi, non essen predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura così da poter essere costituiti non soltanto da prove storiche dirette, ma da ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo e idoneo, anche sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell’ambito di una valutazione probatoria unitaria, il mezzo di prova ritenuto ex lege bisognoso di conferma.
Il riscontro, d’altro canto, non deve integrare ex se la prova del fatto in quanto, se così fosse, l’elemento perderebbe la sua funzione gregaria e sarebbe da solo sufficiente a sostenere il convincimento del giudice facendo nella sostanza venire meno la necessità della prova principale, da sola non sufficiente.
8 GLYPH
i7/
L’unico dato certo, evincibile dalla previsione letterale dell’art. 192, comma 3, cod proc. pen., è costituito dall’esigenza che i riscontri devono essere caratterizzati da necessaria estraneità, devono cioè essere esterni, rispetto alla dichiarazione stessa.
Tenuto conto della mancanza di qualsiasi indicazione normativa in senso contrario, d’altro canto, deve escludersi che i riscontri debbano essere necessariamente di natura diversa rispetto alla categoria probatoria considerata.
La norma, infatti, fa riferimento ad “altri” elementi di prova, da intendersi com elementi “ulteriori”, da utilizzare in chiave corroborativa, il che chiarisce che si è i evocare un parametro meramente quantitativo e non qualitativo di tali elementi, senza alcuna pretesa di una imprescindibile differenziazione di tipo ontologico dei medesimi rispetto alla prova dichiarativa da riscontrare.
Ciò posto, il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità, diretta o relato, ben può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella norma in quanto ogni elemento probatorio, diretto o indire che sia, purché estraneo alle dichiarazioni da riscontrare, può essere legittimamente utilizzato a conferma dell’attendibilità delle stesse.
In tale prospettiva, pertanto, il riscontro di qualsivoglia chiamata, sia esse dire o indiretta, può essere costituito anche da una diversa e seconda chiamata, anche se questa è del pari de relato, ciò in quanto nessuna norma processuale prevede una tale limitazione al principio del libero convincimento del giudice.
Qualora l’elemento di riscontro sia costituito da un’altra chiamata il giudice, al fi di evitare che la c.d. mutua/ corroboration sia il risultato di falsità concordate e finalizzate a incolpare una persona estranea ai fatti, è tenuto a procedere a una verifica rigorosa e attenta dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione e, quindi, l’attitud una o più di esse a fungere da riscontro estrinseco di quella o di quelle che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione.
In tale ottica, pertanto, al fine di enucleare la prova del fatto contestato, il giu è tenuto a procedere a una delicata e complessa operazione di valutazione nella quale deve, innanzi tutto, sottoporre la dichiarazione accusatoria utilizzabile come riscontro d altra di analogo tenore allo stesso controllo di attendibilità intrinseca che vale quest’ultima e, poi, deve procedere alla verifica che le ulteriori dichiarazioni accusator siano connotate da:
-convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione;
-indipendenza – intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente – da suggestioni o condizionamenti inquinanti;
-specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia il fatto nella sua oggettività che riferibilità soggettiva dello stesso alla persona dell’incolpato, fermo restando che dev privilegiarsi l’aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni d’accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere;
-autonomia “genetica”, vale a dire derivazione non ex unica fonte, onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell’elemento riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice (cfr. testualmente Sez. U, Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255145 – 01 da ultimo cfr. Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, COGNOME, Rv. 277134 – 01).
In presenza di tali caratteristiche le plurime chiamate in correità (o in rei legittimamente concorrono a formare, in modo peraltro non rivalutabile in sede di legittimità, la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova, per la quale quando più fonti, ritenute affidabi e rilevanti nonché dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea l condizioni per l’affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati.
Le dichiarazioni accusatorie rese da due collaboranti, infatti, possono riscontrarsi reciprocamente, a condizione che si proceda comunque alla loro valutazione unitamente agli altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità, in maniera tale che verificata la concordanza sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (cfr. Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262309 01).
3.2. La Corte territoriale si è conformata ai principi indicati e ha fornito, anche c il riferimento ad altre sentenze correttamente considerate ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen., una motivazione coerente e adeguata alle critiche sollevate negli atti di appello in ordine alla credibilità dei collaboratori circa la presenza e la partecipazione del ricorre agli incontri nei quali si è discusso dell’omicidio di NOME COGNOME.
Nella sentenza impugnata, infatti, si è dato conto di tutte le dichiarazioni rese su punto e dell’effettivo tenore delle stesse quanto all’effettivo ruolo svolto dal ricorrente nelle prime fasi, durante le quali avrebbe detto a COGNOME che avendo creato il problema facendo la spia a Prestigicomo ora lo avrebbe dovuto risolvere (cfr. pag. 39 della sentenza impugnata), sia nella fase finale in cui era presente allorché si sono fatti sparire la pis e il motorino utilizzato.
Allo stesso modo, dopo avere dato conto delle ragioni poste a fondamento della ritenuta attendibilità di NOME COGNOME, la Corte ha poi evidenziato anche la coerenza e la credibilità di quanto narrato da NOME COGNOME, in ciò corroborato pure da quanto emerso nel processo celebrato davanti al Giudice per le indagini preliminari il 4 giugno 2009, nel corso del quale altri collaboratori hanno riferito che il ricorrente era inserito strategie organizzative del clan RAGIONE_SOCIALE.
Del tutto coincidente, poi, risulta anche quanto narrato dagli altri collaboratori ch seppure hanno escluso che il ricorrente abbia avuto un ruolo attivo, hanno comunque confermato il nucleo essenziale di quanto necessario ai fini della dichiarazione di responsabilità, cioè che lo stesso, con la sua presenza, aveva supportato il capoclan.
Decisive e conclusive sul punto, d’altro canto, risultano, come coerentemente evidenziato dalla Corte, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME che, pur cercando di sminuire il ruolo del ricorrente, ha comunque confermato che lo stesso era sempre stato presente agli incontri, peraltro neanche come mero spettatore visto che lo stesso collaboratore ha affermato di avergli parlato per valutare l’opportunità di eliminare anche COGNOME subito dopo l’esecuzione dell’omicidio di COGNOME.
La ricostruzione così effettuata, anche tenuto conto degli ulteriori e altri element indicati nella sentenza impugnata, si sottrae a tutte le censure sollevate e questa, pertanto, ritenuta la sostanziale e complessiva coerenza delle ragioni esposte, non è sindacabile in questa sede, non potendo peraltro questa Corte, come in parte sollecitato dalla difesa, procedere a una nuova e alternativa lettura delle prove acquisite nel corso del processo né confrontarsi direttamente con il contenuto delle stesse.
3.3. Non sussiste, infine, il travisamento prospettato in merito alla partecipazione attiva del ricorrente perché la Corte avrebbe omesso di considerare che la decisione di uccidere COGNOME era riferibile al solo COGNOME.
Tale aspetto, che peraltro è del tutto irrilevante per le ragioni in precedenza esposte sub. 2.1., infatti, non risulta essere stata oggetto di alcun travisamento.
Ciò in quanto la piena partecipazione del ricorrente all’omicidio e il ruolo attivo d questo svolto, oltre che dalle dichiarazioni degli altri collaboratori, sono confermati da stesso COGNOME, che pur volendo descrivere dei comportamenti passivi, ha comunque
dichiarato che il ricorrente era stato sempre presente agli incontri e, soprattutto, che stesso ha partecipato ai momenti immediatamente successivi la commissione dell’omicidio e, questo, anche senza voler considerare che i due si erano confrontati circa l’opportunità di uccidere COGNOME, è un elemento che basterebbe e basta a inserire definitivamente a pieno titolo il ricorrente tra i concorrenti nel reato (cfr. pag. 32 della sentenza impugna
Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 2, 4 e 7 L. 895 del 1967 quanto alla responsabilità in merito al rit concorso in ordine alla detenzione e al porto dell’arma.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale, infatti, ritenuta provata oltre ogni ragionevole dubbio responsabilità del ricorrente nella deliberazione dell’omicidio, si è correttamen conformata al pacifico principio per cui «concorre nei delitti di illecita detenzione e di ill porto in luogo pubblico di arma colui che partecipa insieme ad altri all’ideazione e all preparazione di un reato da commettere con armi, essendo irrilevante il suo mancato intervento materiale durante la fase esecutiva del reato programmato» (Sez. 1, n. 6223 del 05/12/2023, dep. 2024, Buonanno, Rv. 285785 – 01).
Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 62 bis cod. pen.
La doglianza, formulata anche nei termini della violazione di legge ma che afferisce esclusivamente la logicità e coerenza della motivazione, è manifestamente infondata.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputato, infatti, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale art. 132 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanz attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, della personalità dell’imputato, dimostrata dalla biografia criminale dello stesso, caratterizzata da una lunga scia di reati nel corso di una vita spesa nel crimine organizzato, e del fatto che non siano ravvisabili segnali di resipiscenza, tale non potendo essere interpretata la mera affermazione di avere cambiato vita (cfr. pag. 42 della sentenza impugnata). Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, inconsistenti e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (cfr. Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/201 NOME, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il dini delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltant in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (cfr. Sez. 2, n.389 del 20/01/2016, COGNOME, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, COGNOME, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, COGNOME, RV. 248737).
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/5/2024