Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 16664 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 16664 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a Treviso il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Rovereto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi; udito l’AVV_NOTAIO, difensore dei ricorrenti, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Trento riformava parzialmente la pronuncia di primo grado – assolvendo i due imputati dal reato del capo a) e il COGNOME anche da quello del capo e) – e confermava nel resto la
pronuncia di primo grado del 21 aprile 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 337 e 339, primo e secondo comma, cod. pen. (capo b), e di cui agli artt. 110, 112 e 61 n. 2 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975 (capo c), per avere, in Rovereto 1’11 febbraio 2018, in concorso tra loro e con altri, usato violenza nei confronti del personale del reparto mobile della polizia di Stato in occasione di un convegno politico al quale sarebbe stato presente il segretario della RAGIONE_SOCIALE, marciando in formazione compatta verso lo schieramento delle forze dell’ordine in INDIRIZZO, facendosi scudo con due pannelli in plexiglas di grandi dimensioni con finalità di sfondamento, e colpendo gli agenti con mazze di legno, lancio di pietre, cubetti di porfido, bottiglie di vetro e bombe carta, polverizzando il contenuto di un grosso estintore; commettendo il fatto con le aggravanti della violenza posta in essere da più di cinque persone travisate e riunite ovvero da più di dieci persone, e mediante l’uso di armi; nonché per avere, nella medesima occasione, per eseguire la resistenza a pubblico ufficiale, in cinque o più persone, senza giustificato motivo portato fuori dalla propria abitazione bastoni in legno, estintori e bottiglie di vetro chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 337, 339 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975, e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado di condanna in relazione ai reati dei capi b) e c): asserendo che il COGNOME aveva indossato un casco “in previsione di uno scontro imminente”, aveva agito “armato di un bastone, fosse o meno una asta di bandiera” e aveva spruzzato verso gli agenti il contenuto di un estintore; laddove gli elementi di conoscenza a disposizione (in specie, le foto allegate alla comunicazione delle notizie di reato e alle annotazioni di polizia) avevano dimostrato che i bastoni e gli estintori erano stati impugnati da altri soggetti non identificati e che, in un contesto in cui erano state sventolate bandiere e striscioni con apposite aste, il COGNOME aveva tenuto una “posizione statica”, limitandosi a sversare il contenuto di quell’estintore, con condotte che avrebbero potuto, al più, integrare gli estremi di un concorso morale, senza che tuttavia fossero riscontrabili in concreto l’esistenza di una reale efficacia causale del suo contributo né del relativo elemento psicologico.
Contro la sentenza ha proposto ricorso anche il COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, sempre con un unico articolato punto, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 110, 337, 339 cod. pen., 4 legge n. 110 del 1975, e il vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di primo grado di condanna in relazione ai reati dei capi b) e c): asserendo che il COGNOME aveva indossato un casco ed era stato uno dei componenti del gruppo “che, ad un certo punto, aveva iniziato a lanciare sassi e altri corpi contundenti contro la polizia”, così concorrendo in quanto “parte di quel gruppo violento”; laddove gli elementi di conoscenza a disposizione (in specie, le foto allegate alla comunicazione delle notizie di reato e alle annotazioni di polizia) avevano dimostrato la mera presenza in quel gruppo dell’imputato (che aveva tenuto una “posizione statica” e non aveva impugnato alcun bastone), senza tuttavia riscontrare l’esistenza di una reale efficacia causale di un suo contributo concorsuale né del relativo elemento psicologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell’interesse di NOME COGNOME e di NOME COGNOME siano inammissibili.
Le doglianze difensive formulate in termini di vizi di motivazione, dedotte sotto vari profili nei due ricorsi aventi contenuto analogo, non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché formulate per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
Entrambi i ricorrenti solo formalmente hanno indicato, come motivi delle loro impugnazioni, vizi di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, senza però prospettare alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; né essendo stata lamentata una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.
I ricorrenti, invero, si sono limitati a criticare il significato che la Cort appello di Trento aveva dato al contenuto degli elementi di conoscenza acquisiti durante le indagini (tutte pienamente utilizzabili in ragione del rito speciale prescelto). Al riguardo bisogna rilevare come i ricorsi, lungi dal proporre un ‘travisamento delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del
procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, sono stati presentati per sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi: essendo stata apertamente sollecitata un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine, rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Questa Corte, pertanto, non ha ragione di discostarsi dal consolidato principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di ‘travisamento della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è affatto permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito: considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (così, tra l tante, Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, COGNOME, Rv. 238215).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, invece, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità: avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato, in una visione unitaria e non atomistica delle prove acquisite, come – a differenza della posizione di altra imputata, che era stata vista “a lato” del corteo che aveva fronteggiato le forze dell’ordine – il COGNOME e il COGNOME erano stati visti “nel centro del gruppo che aveva iniziato a lanciare pietre, bottiglie e bombe carta” contro gli agenti di polizia: in particolare il primo, che aveva significativamente indossato un casco, era stato fotografato nel mentre aveva indosso un bastone di legno e, proprio nella fase di contrapposizione violenta con i poliziotti, era stato notato nel mentre spruzzava il contenuto di un estintore all’indirizzo dei pubblici ufficiali; il secondo, che pure aveva indossato un casco, faceva parte di quel medesimo gruppo che, avanzando dietro grandi pannelli di plexiglas, aveva fronteggiato gli agenti di polizia e dal quale era poi partito il lancio di sassi e altri corpi contundenti (v. pagg. 27 e segg. sent. impugn.).
Da tanto i giudici di merito hanno arguito che, con le loro condotte, gli odierni due imputati avessero quanto meno concorso moralmente nella commissione dei
reati contestati perché, nel contesto di azioni caratterizzate da aperte ostilità verso gli appartenenti alle forze dell’ordine, avevano consapevolmente posto in essere condotte idonee ad istigare alla resistenza gli appartenenti a quel gruppo ovvero a rafforzarne i propositi criminosi.
I motivi dei due ricorsi versati come violazioni di legge – proposti in termini analoghi nei due atti di impugnazione e, perciò, esaminabili congiuntamente sono manifestamente infondati.
La difesa si è in sostanza doluta che la decisione della Corte di appello di Trento si sarebbe posta in contrasto con principi basilari del diritto penale, perché, in mancanza di elementi di prova in ordine alla precisa entità del loro concorso e alla portata della loro consapevolezza, i due imputati avrebbero finito per essere chiamati a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva di condotte che potrebbero essere state poste in essere materialmente da altri soggetti rimasti non identificati.
Invero, la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e la correlata qualificazione giuridica delle azioni riferibili ai due ricorrenti permettono d escludere che, nel caso di specie, vi sia stata alcuna violazione delle norme di diritto penale sostanziale richiamate.
Nella giurisprudenza di legittimità si è puntualizzato che, in tema di concorso di persone nei reati commessi in occasioni di manifestazioni collettive, la prova della partecipazione, anche nella forma del mero rafforzamento dell’altrui proposito criminoso, presuppone l’accertamento della presenza del singolo imputato nel contesto spazio-temporale durante il quale i reati sono stati realizzati (così, da ultimo, Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, COGNOME e altri, Rv. 274680). In particolare, anche richiamando le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite in tema di definizione dell’ambito applicativo dell’art. 110 cod. pen. (si veda, in particolare, Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218525), si è evidenziato che “la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso. A tal fine assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, che si verifica quando le condotte de concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui”.
Si è poi aggiunto che se è vero “che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso)”, è anche vero che va fornita la “prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà”.
In tale ottica, si è efficacemente concluso nel senso che il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione “necessaria” per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell’evento lesivo del bene giuridico protetto; che, ai fini dell’accertamento di quel nesso di causalità, non è sufficiente che il contributo atipico – con prognosi di mera pericolosità ex ante -sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell’evento lesivo; e che il ricorso alla causalità psichica c.d. “da rafforzamento” non permette di superare l’eventuale assenza di prova dell’effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato, dovuta, ad esempio, alla difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto, non essendo sufficiente il mero accertamento di “aumento del rischio” (così Sez. 6, n. 54424 del 27/04/2018, cit., in motivazione).
Da tanto si è dedotto che integra il concorso morale nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta di colui che, assistendo ad una resistenza attiva posta in essere con violenza nei confronti di un pubblico ufficiale da altro soggetto con il quale partecipi ad una comune manifestazione collettiva, rafforzi l’altrui azione offensiva o ne aggravi gli effetti mettendo in discussione il corretto operato delle forze dell’ordine: non essendo censurabile la decisione con la quale sia stata confermata la responsabilità di un imputato che, pur non essendo stato visto nel gesto di effettuare materialmente il lancio di corpi contundenti nei confronti degli agenti, si sia associato ad un gruppo contrastando ripetutamente i pubblici ufficiali, avvicinandosi agli antagonisti, fronteggiandoli in maniera ostile con atteggiamento di rafforzamento, di fatto, dell’azione posta in essere da altri e concretizzatasi nel lancio di pietre ed altri oggetti contundenti (in questo senso,
1
tra le altre, Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, COGNOME, Rv. 279030; Sez. 6, n. 18485 dei 27/04/2012, Carta, Rv. 252690; Sez. 6, n. 40504 del 26/05/2009, COGNOME, Rv. 245011).
La decisione gravata, dunque, si pone in linea con tali criteri interpretativi formulati in materia dalla Corte di cassazione, dei quali la Corte trentina ha fatto corretta applicazione: confermando l’affermazione di colpevolezza dei due prevenuti sia perché avevano fatto parte proprio di quello specifico gruppo di manifestanti che, avanzando dietro grossi pannelli di plexiglas, aveva fronteggiato gli appartenenti delle forze dell’ordine con il lancio di oggetti e di corpi contundenti; sia perché entrambi avevano indossato il casco, con un atteggiamento sintomatico della volontà di contrapporsi agli agenti di polizia in maniera violenta, sperando di non essere colpiti ovvero di non essere riconosciuti; sia ancora perché il COGNOME, che era stato già notato con un bastone in tasca, era stato poi visto nel mentre spruzzava il contenuto di un grosso estintore all’indirizzo dei poliziotti, così contribuendo a rafforzare i propositi violenti di tutti i compagni.
Dati, questi, che i giudici di merito hanno perspicuamente valorizzato per affermare come il COGNOME e il COGNOME avessero pienamente e consapevolmente condiviso quella iniziativa collettiva ed avessero fornito, in termini di concorso rafforzativo, un contributo valutabile ex ante come idoneo a rafforzare il proposito criminoso di altri componenti del gruppo unitario e ad aumentare il rischio della consumazione dei delitti loro ascritti.
Le doglianze difensive appaiono tutte dirette ad accreditare una diversa lettura delle emergenze processuali con una ricostruzione alternativa dei fatti, che è operazione non consentita in questa sede.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in favore dell’erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell’importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
‘ Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pag mento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass6 delle ammende. Così deciso il 21/03/2024