Concorso Morale nel Reato: L’Ordinanza della Cassazione sul Caso della Barriera Umana in Carcere
Il concetto di concorso morale in un reato è spesso complesso da definire, specialmente quando la condotta non implica un’azione violenta diretta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7 Penale, Num. 5596/2024) offre un importante chiarimento su come la partecipazione psicologica e la cooperazione possano integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche in assenza di aggressione fisica. Analizziamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto all’interno di un istituto penitenziario. Due detenuti venivano condannati in Corte d’Appello per il reato di resistenza a pubblico ufficiale in concorso tra loro, ai sensi degli artt. 110 e 337 del codice penale. La condotta contestata consisteva nell’aver creato, insieme ad altri, una barriera umana per impedire agli agenti della Polizia Penitenziaria di accedere a un’area della casa circondariale.
Contro la sentenza di condanna, i due imputati proponevano ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A loro dire, la Corte d’Appello non aveva adeguatamente provato il loro contributo consapevole e volontario alla condotta di resistenza.
L’Analisi della Corte e il concorso morale
La Suprema Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo che i motivi proposti non fossero consentiti in sede di legittimità. I ricorsi, infatti, si limitavano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare vizi logici o giuridici nella motivazione della sentenza impugnata.
Il fulcro della decisione risiede nella corretta valutazione della prova e nell’applicazione dei criteri che definiscono il concorso morale. La Corte di Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale avesse correttamente evidenziato la “sinergia del posizionamento” degli imputati. Stando fianco a fianco e accerchiando gli agenti, i detenuti avevano posto in essere una condotta idonea a concretizzare la violenza richiesta per il reato di resistenza.
La Violenza nella Resistenza Passiva
Uno degli aspetti più interessanti è come la Corte qualifichi la condotta. Sebbene non vi sia stata un’aggressione fisica diretta, l’atto di fare “barriera” è stato considerato sufficiente a integrare l’elemento materiale della violenza. La condotta oppositiva si è realizzata attraverso un’azione collettiva e coordinata, il cui scopo era impedire il compimento di un atto d’ufficio. In questo contesto, il contributo di ciascun imputato, consapevole e volontario, ha reso possibile il perfezionamento del reato.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha ritenuto la motivazione della Corte d’Appello pienamente logica e coerente. I giudici di merito avevano spiegato in modo esauriente come la condotta degli imputati, inserita in un contesto di sinergia collettiva, rappresentasse un contributo causale effettivo alla resistenza. Il posizionamento strategico, volto a creare un ostacolo insormontabile per gli agenti, dimostrava inequivocabilmente il concorso morale di ciascun partecipante.
Di conseguenza, il vizio di motivazione lamentato dai ricorrenti è stato giudicato insussistente. I ricorsi sono stati quindi dichiarati inammissibili, in quanto tentavano di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Conclusioni
Con questa ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per la configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una violenza fisica attiva, essendo sufficiente una qualsiasi azione, anche passiva come una barriera umana, che ostacoli concretamente l’attività del pubblico ufficiale. Inoltre, il concorso morale si realizza quando un soggetto, pur senza compiere materialmente l’atto, contribuisce con la sua presenza consapevole e sinergica al rafforzamento della condotta illecita altrui. La decisione ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per violenza nel reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Secondo questa ordinanza, la violenza non si limita all’aggressione fisica, ma include qualsiasi condotta idonea a impedire o ostacolare l’azione di un pubblico ufficiale. Anche creare una barriera umana con il proprio corpo è stato considerato un atto di violenza sufficiente a integrare il reato.
Come viene dimostrato il concorso morale in un reato di resistenza?
Il concorso morale viene dimostrato analizzando il contributo consapevole di ogni individuo all’azione collettiva. Nel caso specifico, la “sinergia del posizionamento” e l’accerchiamento degli agenti sono stati considerati prove sufficienti del contributo cosciente di ciascun imputato alla realizzazione della condotta di resistenza.
Per quale motivo i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché riproponevano censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte d’Appello. In sede di Cassazione non è possibile richiedere una nuova valutazione delle prove, ma solo contestare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o vizi logici della motivazione), che in questo caso sono stati ritenuti insussistenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5596 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5596 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i comuni motivi dedotti nei ricorsi, in relazione alla condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate e risolte facendo corretta applicazione di criteri della valutazione della prova: la Corte di appello, a sostegno del concorso morale degli imputati nella condotta di resistenza, estrinsecatasi facendo barriera per impedire l’accesso della Polizia Penitenziaria in un settore della casa circondariale, ha evidenziato come la sinergia del posizionamento, accerchiando gli agenti (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) fosse idonea a concretizzare la violenza della condotta oppositiva realizzata con il consapevole contributo degli imputati. Non sussiste, pertanto, il dedotto vizio di motivazione;
Rilevato, altresì, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 gennaio 2024
Il Consigliere rela3
GLYPH
nte