Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29366 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 29366 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
1.NOME NOME nato a Varedo il 21/06/2023
2.COGNOME NOME nata a Saronno il 25/10/1966
avverso la sentenza in data 18/11/2024 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che sì è proceduto con trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che, riportandosi a memoria scritta depositata in data 30/05/2024, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto COGNOME NOME COGNOME e, quanto al ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME declaratoria di inammissibilità dei primi tre motivi, annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi 35,40,42,48 e 113 in quanto estinti per intervenuta prescri con conseguente rideterminazione della sanzione da parte di questa Corte ai sensi dell’art. 62 lettera L) cod. proc. pen.;
preso atto che non sono comparsi i difensori delle parti civili;
udito l’avv. NOME COGNOME difensore del ricorrente COGNOME COGNOME che ha chies l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse del proprio assistito:
udito l’avv. NOME COGNOME difensore della ricorrente COGNOME NOME COGNOME che chiesto l’accoglimento del ricorso proposto nell’interesse della propria assistita; lette le conclusioni scritte depositate in data 17 giugno 2025 dall’avv. NOME COGNOME difensore di talune parti civili, che ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi e la rif spese processuali relative al presente grado di giudizio come da nota spese allegata; letta la memoria difensiva (con relativo allegato) depositata in data 16/06/2025 dall’avv. COGNOME
COGNOME in replica alla requisitoria scritta depositata dal Procuratore Generale.
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 17/04/2023 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Monza, all’esito di rito abbreviato, così statuiva, per quanto rileva in questa s – dichiarava NOME NOME responsabile dei reati di truffa aggravata a lui ascritti ai ca 2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-3132 -33 -34 -36 -37 -38 -39 -41 -43-44-45-46-47-49-50-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-6465 -66 -67 -68 -69 -71 -72 -73 -74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-85-86-87-88-89-90-91-92-9394 -95 -96 -97 -98 -99 -100-101-102-103-104-105-107-108-109-110-111-112-114-115-116-117119-120-121-122-123-124; ai capi I-H-III-IV-V-VI ( relativi ad altro procedimento riunito), le due ulteriori imputazioni di truffa oggetto di contestazione supplettiva operata dal Pubb Ministero e, infine per i reati di appropriazione indebita contestati ai capi 51-52-70; uni delitti dal vincolo della continuazione, tra loro e con quelli già giudicati con pronunc 25/10/2019 emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Monza ( irrevocabile dal 23/10/2020) irrogava, in aumento, la pena di anni tre mesi cinque giorni venti di reclusio -dichiarava COGNOME NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 648 ter cod. pen. (capo B) e, riconosciute circostanza attenuanti generiche, irrogava la pena di anni uno mesi diec di reclusione ed euro 2.500,00 di multa, condizionalmente sospesa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronunci di cui sopra, così statuiva in relazione alle posizioni degli imputati NOME e COGNOME NOME COGNOME:
-dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME in ordine ai reati di capi 36-38-41-49 per intervenuta remissione di querela ed in ordine ai capi 7-22-23-24-26-27-2829 -31 -32 -33 -34 -37-39-43-45-46-47-50-52-71-85-105-108-110-111-112 in quanto estinti per intervenuta prescrizione; per l’effetto rideterminava la pena inflitta in anni due mesi sei dieci di reclusione in aggiunta alla pena di anni tre di reclusione di cui alla sentenza della di appello di Milano del 13/07/2020, irrevocabile in data 29/09/2020, con sanzione complessiva pari a anni cinque mesi sei e giorni dieci di reclusione;
– confermava il giudizio di responsabilità e la relativa pena inflitta nei confronti di COGNOME
Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite i rispettivi difen di fiducia.
3.1. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati cinque motivi.
3.1.1.Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 192, comma 3 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata.
Rileva la difesa ricorrente che la penale responsabilità di NOME COGNOME si fonda s ravvisato “concorso morale” di costui con coloro che avevano materialmente posto in vendita le auto descritte nelle imputazioni e non consegnate agli acquirenti, nonostante il pagamento de prezzo, ovvero con coloro che avevano avuto un ruolo nelle diverse problematiche di natura amministrativa inerenti a tali operazioni commerciali.
Tale concorso è ascritto all’imputato e al fratello NOME NOME in ragione della loro asser qualità di amministratori di fatto delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nel cui amb sarebbero consumate le truffe e le appropriazioni indebite oggetto di contestazione.
Il percorso argomentativo che conduceva il giudice di primo grado alla attribuzione di ta qualifica si fonda sulla sentenza irrevocabile emessa in data 25/10/2019 dal Giudice per l’udienz preliminare del Tribunale di Monza nei confronti dei due fratelli NOME nel procedimento pe reato di bancarotta fraudolenta instaurato a seguito dell’intervenuto fallimento della RAGIONE_SOCIALE, acquisita nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen. e che avrebbe potuto essere utilizzata quale elemento di prova, unitamente, tuttavia, agli ulteriori elemen atti, in applicazione della regola di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; il giu colpevolezza, nel processo di primo grado, finiva così per attribuire all’imputato un ruolo gest mutuato esclusivamente dalla sentenza di cui sopra, senza alcuna ricerca di ulteriori elementi natura probatoria a riscontro che, invece, sarebbe stati oltremodo necessari atteso che i rappor con i fornitori e clienti erano tenuti, in seno alla società fallita, solo dal fratello NOME ricorrente aveva compiti esclusivamente amministrativi e contabili.
Il vizio motivazione della sentenza di primo grado che si poneva in evidente contrasto con disposto di cui all’art. 192 cod. proc. pen. era oggetto di motivo di appello; la Corte di m con mera formula di stile, ha disatteso la doglianza affermando che la pronuncia gravata era priva di aporie e solida sotto il profilo argomentativo, senza in alcun modo spiegare motivazione come- pur non partecipando personalmente alle trattative di vendita delle auto- i ruolo gestorio di natura amministrativa e contabile attribuito a NOME COGNOME potesse ave concretamente inciso sia sulla induzione in errore degli acquirenti tramite artifici e raggi sulla manipolazione della loro volontà negoziale.
Rileva inoltre la difesa ricorrente che, nelle more del deposito della motivazione de sentenza di appello, il Tribunale di Monza, all’esito di giudizio ordinario nei confron coimputati, ha assolto costoro per i medesimi reati di truffa aggravata contestati anc all’odierno ricorrente, giudicato con rito abbreviato (al ricorso è allegato il dispositiv pronuncia letto all’udienza del 23 gennaio 2025). Tale epilogo assolutorio inciderebbe sul L
tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata laddove- essendo stata accertata l’estraneità dei venditori delle auto alle contestate truffe – non è dato comprendere quale r concorsuale possa essere attribuito ad NOMECOGNOME
3.1.2. Con il secondo motivo si deduce la “nullità” della sentenza impugnata per violazion degli artt. 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e dell’art. 110 cod. pen., nonché l’o motivazione in punto di concorso nelle contestate truffe.
Rileva la difesa ricorrente – richiamando parte delle argomentazioni già svolte nel pri motivo – che il giudice di primo grado attribuiva all’imputato NOME NOME il ruo amministratore di fatto sia di RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_SOCIALE e, in virtù di tale affermava il concorso morale di costui in quanto la vendita dei veicoli con modalità fraudolen avvenuta con sistematicità, doveva ritenersi decisa e consentita da lui e dal fratello NOME
Con l’atto di appello tale apparato argomentativo era censurato come del tutto carente poich mancante di spiegazione in ordine alla reale partecipazione dell’imputato alla fase ideativa preparatoria delle truffe, ovvero al suo ruolo di istigatore, agevolatore o anche di rafforz dell’altrui proposito criminoso, anche considerato che questi si occupava solo di aspetti conta ed amministrativi.
La Corte di merito, senza in alcun modo spiegare il percorso logico-argomentativo e le interferenze probatorie utilizzate, ha confermato il giudizio di responsabilità concorsua COGNOME nelle contestate truffe, sottraendosi all’obbligo motivazionale richiesto giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessità di individuare il tipo di apporto ciascun concorrente, se in termini esecutivi (concorso materiale) o in termini ideologic istigazione o rafforzamento.
3.1.3. Con il terzo motivo si deduce la “nullità” della sentenza impugnata per violazi degli artt. 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen. e dell’art. 110 cod. pen., nonché l’om motivazione in punto di giudizio di responsabilità per le contestate appropriazioni indebite.
Rileva la difesa ricorrente che il giudice di primo grado, anche con riferimento agli adde di cui all’art. 646 cod. pen., attribuiva all’imputato NOME Giuseppe il ruolo di amminist di fatto sia di RAGIONE_SOCIALE che di RAGIONE_SOCIALE e, unicamente in virtù di tale qualifica, il concorso morale di costui in tali reati.
Con l’atto di appello tale apparato argomentativo era censurato come del tutto carente, evidenziando altresì che le intercettazioni telefoniche richiamate in sentenza erano rifer esclusivamente al fratello NOME
La Corte di merito ha disatteso anche tale censura senza motivazione dando rilievo, ancora una volta, alla mera qualifica gestoria.
3.1.4. Con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 157 cod. pen. per non avere Corte di appello dichiarato l’estinzione dei reati di cui ai capi 35-40-42-48-113 per interve prescrizione (anche tenuto della sospensione del termine per giorni 55), che era stata richies nel giudizio di secondo grado con memoria difensiva scritta ed anche all’udienza del 18/11/2024 fissata per repliche.
3.1.5. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. per erron rideterminazione della pena a seguito della parziale declaratoria di non doversi proceder pronunciata dalla Corte di appello.
Rileva la difesa ricorrente che il calcolo aritmetico effettuato dal collegio di meri riferimento al quantum stabilito a titolo dì continuazione in aumento sulla sanzione inflitta c la sentenza irrevocabile emessa nei confronti di NOME NOME in data 13/07/2020 dalla Corte di appello di Milano non è corretto: moltiplicando i residui 91 capi di imputazione ciascuno dei quali è stato determinato un aumento di giorni quindici di reclusione ex art. 81 c pen.) ed operando la riduzione per il rito, la sanzione avrebbe dovuto essere pari a anni 2 me 6 di reclusione.
3.1.6. Con memoria depositata in data 16 giugno 2025 e redatta “in replica alle requisitor scritta depositata dal Procuratore Generale e a sostegno dei motivi già dedotti”, la dif ricorrente:
-eccepisce la nullità assoluta ed insanabile di entrambe le sentenze di merito per violazione deg artt. 546 lett. e) e 125 cod. proc. pen. per mancanza grafica di motivazione con riferimento reati di cui ai capi di imputazione 1-2-3-7-8-9-11-20-31-51-62-63-65-66-70-72-73-77-78-8890-91-94-95 97-105-107-110-116-117-120-121, agli addebiti di cui ai capi II-III-IV e al capo oggetto di contestazione supplettiva.
La Corte di appello ha omesso una motivazione individualizzata per ciascuno dei reati di cui sopra limitandosi a richiamare il concorso morale con i venditori delle auto teorizzato per tutti gl fatti;
richiama l’intervenuta assoluzione (divenuta nel frattempo irrevocabile) pronunciata da Tribunale di Monza con sentenza 23/01/2025 nei confronti dei coimputati, autori materiali dell truffe contestate ai capi 4-10-12-14-15-16-17-18-19-21-25-38-41-44-49-51-53-54-55-57-5864-67-69-74-75-79-80-82-83-86-87-89-92-96-98-100-101-103-104-109-114-115-119-122-
123 per i quali la responsabilità di NOME COGNOME quale concorrente morale, vien necessariamente meno;
-chiede, in ogni caso, declaratoria di estinzione per prescrizione maturata dopo la pronuncia d appello con riferimento ai reati di cui ai capi di imputazione 2-4-5-6-9-10-11-13-14-15-16-1 18-19-20-21-25-38-41-44-49-53-56-57-58-59-60-61-63-64-66-70-72-73-75-76-81-82-8387-88-89-90-91-93-94-96-97-98-99-102-104-106-109-114-115-116-119-121, di cui ai capi III-III-VI, agli illeciti oggetto di contestazione supplettiva.
3.2. Nell’interesse di NOME COGNOME sono articolati due motivi.
3.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 648 ter cod. pen. ed il vizio di motivazione per illogicità e contraddittorietà con riferimento alla sussi dell’elemento soggettivo del delitto di impiego di utilità di provenienza illecita.
La Corte di appello ha fondato il dolo del reato su un dato di valenza esclusivament presuntiva e cioè il rapporto di coniugio esistente tra l’imputata e NOME COGNOME condannato l y
in via definitiva per il reato presupposto di bancarotta fraudolenta; ha dato riliev coincidenza temporale tra la ricezione del denaro versato sul suo conto corrente personale dal marito e il trasferimento della stessa somma su quello intestato alla ditta individuale di cu era titolare; ha anche valorizzato il fatto che la COGNOME aveva, del tutto ingiustificata potere di firma e di operazioni su un conto corrente acceso presso la Banca Monte Dei Paschi di Siena intestato alla RAGIONE_SOCIALE facente capo al marito e preposta a stipulare i contratti pubbl abbinati alla vendita delle autovetture .
Sostiene il ricorrente che tale ultimo argomento sarebbe frutto di travisamento atteso ch la RAGIONE_SOCIALE è stata costituita nel giugno 2017, mentre le operazioni oggetto del rea reimpiego si collocano tra il 2013 e il 2015 e, quindi, in un’epoca in cui il conto corre questione non esisteva, peraltro è la stessa informativa di polizia giudiziaria datata 22 feb 2019 ( presente in atti ed allegata al ricorso) ad evidenziare che le movimentazioni di accred e di addebito operate sullo stesso non avevano alcuna attinenza con il reato.
È illogico e contraddittorio considerare il rapporto di coniugio come sintomatico della consapevolezza in capo all’imputata della illiceità delle somme ricevute dal marito atteso c dalla sentenza di fallimento della RAGIONE_SOCIALE e dai bilanci del 2013 ( allegati al pr ricorso) risulta che la crisi di liquidità dell’azienda iniziava nel 2012, senza, tutta diminuzione del livello di produttività che rimaneva invariata (i ricavi lordi nel 2014 erano più di 10 milioni di euro e nel 2015 superiori ai 13 milioni).
Altrettanto illogico è l’argomento della perfetta coincidenza temporale tra gli accredi somme disposte dal marito e il versamento degli stessi sul conto corrente della ditta individu di cui l’imputata era titolare che contrasta ancora una volta con l’informativa di polizia giud ove emerge che, in nessun caso, l’importo ricevuto dal coniuge era stato interamente versato sul conto della sua azienda e che non vi era stata alcuna contestualità temporale delle operazion di trasferimento, a mero titolo esemplificativo evidenzia la difesa ricorrente che a fronte accredito di euro 7.000,00 ricevuto il 4 marzo 2013, l’imputata aveva trasferito 1’11 ed i marzo la somma di euro 1000,00 per ciascuna volta e, a fronte di un bonifico di 6.000,00 euro ricevuto il 12 luglio 2013, solo il successivo 25 luglio aveva spostato sul conto della pr impresa l’importo di euro 3.500.00.
L’informativa attesta altresì che sul conto personale della COGNOME erano stati accredit circa 199.000,00 euro provenienti dal conto dell’autosalone del marito, di cui tre qu rimanevano su tale conto per soddisfare esigenze della famiglia (tra cui il pagamento di u mutuo) e solo un quarto (52.000,00 euro) veniva trasferito alla ditta individuale, il ulteriormente esclude la consapevolezza in capo all’imputata della illiceità delle somme ricevut
3.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 648 ter cod. pen. anche sotto il profilo della sussistenza del reato presupposto.
Rileva il ricorrente che in imputazione il delitto di reimpiego è indicato come commesso t 1’11 marzo 2013 ed il 18 dicembre 2015, mentre il delitto di bancarotta presupposto è stato commesso il 18 ottobre 2017.
La giurisprudenza di legittimità afferma che il delitto di bancarotta, avente natura di r di pericolo, si consuma con la dichiarazione giudiziale di fallimento e non già all’atto materiale distrazione di somme di denaro dalle casse della società e, partendo da tale principi ritiene che la condotta di reimpiego deve cronologicamente precedere il momento consumativo della bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendosi legare la realizzazione del reat presupposto al momento del prelievo che è azione non configurabile come delitto fino al momento della dichiarazione di fallimento.
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che i prelievi effettuati da NOME COGNOME epoca antecedente alla declaratoria di fallimento erano comunque provento del reato di appropriazione indebita in quanto costui non era legittimato a ricevere compensi dalla RAGIONE_SOCIALE, poi fallita , ed hanno richiamato pronunce di legittimità che qualificano in termini di bancarott distrattiva l’agire di un imprenditore che aveva prelevato somme di denaro dalla casse societari senza una preventiva deliberazione; non hanno, tuttavia, verificato se tale apprensione era stat finalizzata a conseguire un ingiusto profitto con danno patrimoniale alla società e svuotamen delle sue risorse, ovvero volta al soddisfacimento del diritto alla retribuzione.
Come affermato nella sentenza emessa in data 25/10/2019 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Monza che ha condannato NOME COGNOME per il reato di bancarotta fraudolenta (allegata al ricorso), a quest’ultimo spettava infatti un compenso per l’at prestata nella sua qualità di amministratore di fatto della RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile con riferimento a primi quattro motivi di ricorso, mentre è fondato il quinto motivo.
1.1. La prima, la seconda e la terza doglianza – esaminabili congiuntamente in quanto correlate tra loro e concernenti il giudizio di responsabilità per i reati contestati di appropriazione indebita- sono, per un verso, manifestamente infondate e, per altro verso, non consentite.
Palesemente priva di pregio e la dedotta violazione di legge in relazione all’art. 192 comm 3, cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione a fini di prova della sentenza irrevoc pronunciata in data 25/10/2019 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Monza anche a carico del ricorrente ed acquisita nel giudizio di primo grado ai sensi dell’art. 23 cod. proc. pen.
Ben diversamente da quanto dedotto nel ricorso, tale pronuncia è stata valutata dalla Corte d appello – con riferimento al ruolo gestorio, in essa acclarato, dei due fratelli NOME r alla RAGIONE_SOCIALE e alla RAGIONE_SOCIALE – unitamente agli altri elementi di prova acquisiti del giudizio che qui occupa.
Nella sentenza impugnata (pagg. 77 e 78) viene infatti dato conto che la posizione di amministratore di fatto in seno a tali attività imprenditoriale (la prima esercitata in con
con la società RAGIONE_SOCIALE e poi proseguita con RAGIONE_SOCIALE) emergeva non solo dalla acquisita sentenza irrevocabile che aveva condannato i due fratelli per il reato di bancaro fraudolenta, ma anche dalle indagini svolte nel presente procedimento e, segnatamente, dall’esito degli accertamenti bancari riportati nella informativa della Guardia di Finanza de febbraio 2019 che attestavano l’accredito di ingenti somme da parte delle due società sul cont personale di NOME COGNOME ed anche il pagamento in favore di entrambi i fratelli di fatt da costoro emesse nei confronti di RAGIONE_SOCIALE ed aventi ad oggetto fittizie attività di consulen
Indeducibile è la violazione degli artt. 125 e 546 lett. e) cod. proc. pen., dovendosi rico il principio, anche di recente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui “no consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione delle norme in questione censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i li all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizza nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04 in motivazione).
La censura in punto di giudizio di responsabilità può, dunque, essere esaminata solo sotto l’aspetto del vizio motivazionale che in questa sede è stato, tuttavia, genericamente dedotto forma cumulativa e cioè con riferimento al triplice profilo della mancanza, contraddittorie manifesta illogicità (pag. 3 del ricorso) dovendosi ricordare che la concomitante proposizione una censura cumulativa in relazione a tutti e tre i profili del vizio di motivazione non è cons e come tale è inammissibile (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, NOMECOGNOME non massimata sul punto, secondo cui “il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l’onere – sanzi pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale pr motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestament illogica”).
La difesa ricorrente, quanto al giudizio di responsabilità, reitera pedissequamente in ques sede le doglianze già dedotte in sede di appello che la Corte territoriale ha esaminato motivatamente disatteso valorizzando un dato incontestato e cioè l’accertato ruolo d amministratore di fatto ricoperto da NOME COGNOME in seno alla società RAGIONE_SOCIALE e poi, perfetta continuità aziendale, alla RAGIONE_SOCIALE, entrambe operanti nel settore del commercio d automobili nel cui ambito erano state consumate le truffe e le appropriazioni indebite ad ess funzionali.
Tale elemento probatorio è stato considerato in rapporto alla assoluta sistematicità de innumerevoli truffe, tutte realizzate mediante un precostituito ed impresso sistema fraudolent ben collaudato e rodato, che prevedeva quattro diverse modalità ingannatorie in danno degli acquirenti di auto.
Dalla valutazione congiunta di tali circostanze fattuali la Corte di appello ha tr convincimento – non manifestamente illogico e, dunque, esente da censure in questa sede – che le condotte, seppure materialmente portate avanti dai dipendenti preposti alla vendita dei veico erano state realizzate “con l’input e la direzione strategica dei due fratelli” ai quali e riconducibile, in via esclusiva l’intera gestione delle due società, a nulla rilevando, quind NOME COGNOME non fosse in prima persona materialmente intervenuto nelle trattative di vendita dei veicoli condotte dai dipendenti; ha in tal modo precisamente individuato in capo costui il ruolo concorsuale di ideatore del sistema truffaldino e delle collegate condot appropriazione indebita.
Tale costrutto argomentativo si salda, costituendo un unico corpo motivazionale, vertendosi nell specie in caso di “doppia conforme”, con l’apparato motivazionale della sentenza di primo grado (pagina 86) laddove evidenzia che i venditori alle dipendenze delle società ricevevan disposizioni e direttive da entrambi i NOME COGNOME, come riferito dalle impiegate COGNOME e come emerso dalla conversazione intercettata avente ad oggetto la necessità di una autorizzazione di spesa di NOME COGNOME per la sostituzione di un componente di una autovettura proposta in vendita.
Nessuna contraddittorietà o illogicità si coglie, del resto, nell’argomentare della Corte di a rispetto al fatto che l’imputato – come ripetutamente sottolineato nel ricorso – svolgesse compi amministrativi e contabili. Ed invero, tenuto conto delle peculiari modalità di realizzazione truffe e delle appropriazioni indebite di vetture ricevute e detenute solo in conto esposizione poi indebitamente vendute a terzi, puntualmente descritte nelle sentenze di merito, perfezionamento di tali illeciti necessariamente presupponeva anche l’esecuzione di adempimenti successivi alla stipulazione del contratto di vendita, precipuamente rientranti nelle mansion cui l’imputato era personalmente preposto.
Ai fini della verifica della correttezza della motivazione sviluppata nella sentenza impugna non assume alcun rilievo la pronuncia assolutoria emessa dal Tribunale di Monza nei confronti dei coimputati, separatamente giudicati con giudizio dibattimentale (il cui dispositivo all’udienza del 23/01/2025 è allegato al ricorso) in quanto circostanza non conosciuta dai giud di appello al momento della decisione.
Del resto, la lettura del dispositivo in questione dà conto della assoluzione, ai sensi del 530, comma 2, cod. proc. pen. dei coimputati (e cioè i venditori di auto alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE) per non avere commesso i fatti a loro contestati in conc con NOME COGNOME e l’esame della motivazione della sentenza prodotta dalla difesa all’odierna udienza consente di ancor meglio apprezzare come il collegio giudicante sia pervenuto al proscioglimento essendo non sufficientemente univoca la prova del c.d. dolo iniziale richies in caso di truffa contrattuale atteso che i soggetti giudicati, rispetto alla realizzata c fraudolenta, avevano svolto mansioni prettamente esecutive rappresentate dal formulare l’offerta dell’auto ai potenziali acquirenti, predisporre il preventivo e far sottoscrivere il di acquisto, mentre tutte le fasi successive alla esecuzione di ciascuna operazione commerciale / i
erano in capo ai due fratelli NOME (consegna del veicolo con relativi documenti di circolazi pratiche di immatricolazione, erogazione di rimborsi mensili concordati in ragione del l’apposizione sul mezzo di adesivi pubblicitari, rassicurazione degli acquirenti per il manc rispetto dei termini di messa a disposizione dell’auto).
Non può avere ingresso la doglianza relativa alla mancanza grafica di motivazione “individualizzata” per ciascuno dei reati in contestazione che è stata irritualmente dedotta e prospettata per la prima volta solo con la memoria difensiva depositata in data 16/06/2025 espressamente qualificata in termini di “replica alla requisitoria depositata dal Procura Generale” e di scritto “a sostegno dei motivi già depositati”.
In ogni caso, anche a volere interpretare tale censura quale motivo aggiunto, la stessa inammissibile a mente dell’art. 585, comma 4, ultimo periodo, cod. proc. pen. perché, come sin qui illustrato, tali sono i motivi del ricorso principale concernenti il giudizio di responsa tale senso anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inammissibilità di un motivo ricorso principale, cui si colleghi un motivo aggiunto, travolge quest’ultimo anche nel caso in il ricorso principale contenga altri motivi fondati e comunque non inammissibili (Sez. 5 n. 29 del 04/12/2024- dep. 205, COGNOME, Rv. 287482; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275158; Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262343).
1.2. Inammissibile è il quarto motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione dell 157 cod. pen. per non avere la Corte di appello dichiarato l’estinzione dei reati di cui ai cap 40-42-48-113 per intervenuta prescrizione.
Al riguardo è sufficiente evidenziare che il giudice di primo grado già aveva dichiar l’estinzione di tali illeciti per intervenuta remissione di querela, statuizione che ha ca pregiudiziale rispetto alle formule di proscioglimento riferibili ad altre cause estintive (Se 21874 del 20/03/2024, COGNOME, Rv. 262820).
1.3. E’ invece fondato il quinto motivo di ricorso.
Effettivamente è errato il calcolo aritmetico effettuato dalla Corte di appello a seguito rideterminazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione, operato per effetto de declaratoria di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati di cui ai capi 7-22-23-24-26 28-29-31-32-33-34-37-39-43-45-46-47-50-52-71-85-105-108-110-111-112.
Come rilevato dalla difesa ricorrente, per ciascuno dei 91 capi di imputazione (rispetto ai 1 originari, essendo stati dichiarati estinti dalla Corte di merito complessivamente 32 reati) è determinato un quantum di giorni quindici di reclusione ex art. 81 cod. pen. da aggiungere all sanzione di anni tre di reclusione irrogata con la sentenza irrevocabile della Corte di appell Milano del 13/07/2020, sicchè l’aumento complessivo avrebbe dovuto essere calcolato nella misura di anni tre e mesi nove di reclusione, ridotto per il rito abbreviato ad anni due mesi di reclusione.
La fondatezza di tale motivo di ricorso, in forza della quale si è formato un valido rapport impugnazione, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente si reati di cui ai capi 2, 9, 11, 16, 18, 25, 44, 51, 58, 61, 65, 72, 73, 75, 77, 82, 83, 88,
94, 98, 99, 100, 104, 109, 114, 116, 120, 121, 122, I, II, III e VI e al fatto II della conte suppletiva che vanno dichiarati estinti essendo maturato, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, il termine di prescrizione massimo (tenuto conto degli intervenuti att interruttivi) di sette anni e mezzo (a cui deve aggiungersi il tempo di sospensione ex lege par giorni 55). Detto termine decorre, per ciascuna truffa (reato istantaneo e di danno) dal moment della realizzazione dell’effettivo pregiudizio per la persona offesa e cioè della deminutio patrimonii, da individuarsi nella data di pagamento del bene apparentemente acquistato come descritto nelle singole imputazioni, mentre per le ipotesi di appropriazione indebita (capo decorre dal momento in cui l’agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenerla come propria.
Ove la contestazione indichi genericamente solo il mese in cui l’imputato ha conseguito l’ingius profitto con correlato danno per la vittima ( capi 122 e VI), in applicazione del principio del favor rei il termine di prescrizione deve farsi decorrere dal primo giorno del mese indicato.
Va invece esclusa la causa estintiva con riferimento agli addebiti diversi da quelli sopra ind che risultano commessi nell’arco temporale compreso tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019 atteso che per essi si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. (Sezioni Unite, n. 20 del 12/12/2024, Polichetti) e va dunque calcolato l’ulteriore period sospensione pari a un anno, mesi quattro e giorni uno, corrispondente all’intervallo di tem trascorso tra il deposito della sentenza di primo grado (17/07/2023) e la pronuncia del sentenza di appello (18/11/2024), sicchè il termine prescrizionale per essi è pari a anni 8 me 11 e giorni 26, ad oggi non decorso.
In ragione della maturata causa estintiva per 36 reati, la pena può essere rideterminat direttamente da questa Corte ( non richiedendosi accertamenti in fatto) in un anno, sei mesi cinque giorni in aumento su quella di anni tre di reclusione irrogata con sentenza irrevocabi della Corte di appello di Milano e così complessivamente in anni quattro mesi sei e giorni cinqu di reclusione.
A tale risultato si perviene eliminando dalla pena stabilita dai giudici di appello un qua complessivo di giorni 360 (giorni quindici di reclusione per ciascuno dei 36 addebiti, quindi gi 540, ridotto di un terzo per il rito).
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
2.1. Ragioni di priorità logico giuridica impongono di invertire l’ordine di analisi dei esaminando in primo luogo la seconda doglianza con la quale si deduce la violazione di legge con riferimento all’art. 648 ter cod. pen. sotto il profilo della sussistenza del delitto presupposto.
La censura costituisce pedissequa reiterazione in questa sede di un tema già dedotto con l’atto di appello che la Corte territoriale ha esaminato e correttamente disatteso argomentazioni con le quali la difesa ricorrente non si confronta.
Il collegio di merito – dato atto che il delitto di bancarotta fraudolenta definitivamente acc in capo a NOME COGNOME si era consumato coincide con la dichiarazione di fallimento avvenuta
il 18 ottobre 2017 e, pertanto, in data successiva all’operazione di impiego – ha tutt affermato (pag. 79 della sentenza impugnata) che gli accertati prelievi di denaro (pari 250.000,00 euro) operati da NOME COGNOME dalle casse sociali della RAGIONE_SOCIALE tra il 2 ed il gennaio 2016 erano già ab origine qualificabili quale appropriazione indebita, poi “trasformata” in bancarotta per distrazione in ragione del successivo fallimento della società tal proposito ha evidenziato, in fatto, come la natura appropriativa di tali prelievi era da r accertata essendo le stesse giustificate da fatture oggettivamente false attestanti una attivi consulenza svolta da NOME COGNOME non supportata da alcun contratto di collaborazione esterna o da elementi che consentissero di apprezzare l’entità dell’opera prestata e la conseguent congruità di quanto fatturato.
Si tratta di una valutazione aderente alle risultanze acquisite nel procedimento p bancarotta già definito e conforme al principio di diritto dettato da questa Corte di legit che, in tema di ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio (fattispecie omologhe al delitto all’art.648 ter cod. pen. sotto il profilo della necessità, per la loro integrazione, di un ille monte) ha affermato che i delitti in questione, aventi ad oggetto il provento del de presupposto, è configurabile anche nell’ipotesi di condotte distrattive compiute prima del dichiarazione di fallimento, in tutti i casi in cui esse siano ab origine qualificabili come appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 cod. pen., per effetto del rapporto di progress criminosa esistente fra le fattispecie, che comporta l’assorbimento di tale ultimo delitto in di bancarotta fraudolenta quando venga dichiarato fallito il soggetto ai danni del quale l’age ha realizzato la condotta appropriativa ( Sez. 5, n. 1203 del 14/11/2019-dep. 2020, Hu, Rv 277854-02; Sez. 5 n. 572 del 16/11/2016- dep. 2017, Pm in proc. COGNOME e altro, Rv. 268600; Sez. 2, n. 33725 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 267497).
2.2. Generico è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevolezza, in capo all’imput di impiegare utilità di provenienza illecita.
La censura costituisce pedissequa reiterazione di un profilo già dedotto con l’atto di appe che la Corte territoriale ha esaminato e correttamente disatteso con argomentazioni con le qual la difesa ricorrente non si confronta, finendo in tal modo per prospettare non la ricorrenza di deducibili in sede di legittimità ma per sollecitare, invece, una diversa lettura dei dati pro che non è consentita in questa sede.
Entrambe le sentenze di merito – che costituiscono un unico corpo decisionale in quanto conformi tra loro – muovono da elementi processualmente inconfutabili che sono stati oggetto di lettura combinata e, quindi, globalmente valutati come concludenti con riferimento al sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
In tal senso sono stati valorizzati sinergicamente:
-il pacifico rapporto di coniugio tra l’imputata e NOME COGNOME
gli esiti degli accertamenti bancari (non contestati dalla difesa) dai quali risultava che le somme provenienti dalle casse sociali della RAGIONE_SOCIALE– di fatto amministrata anche da NOME
NOME e in forte crisi di liquidità già a partire dall’anno 2012- erano confluite, tra il ma ed il dicembre 2015, sul conto personale di quest’ultimo che le aveva poi trasferite, median giroconto, per identici importi complessivi e pressochè contestualmente (cioè nell’arco di poc giorni) su quello della moglie la quale, a sua volta, le aveva in parte (euro 52.105,00, c contestato in imputazione) “spostate” sul rapporto bancario intestato alla ditta individuale d all’epoca gestita;
-l’anomalia del doppio transito di denaro. rimasto privo di ragionevole giustificazione e pertanto, in assenza di allegazioni in tal senso, non poteva avere avuto altra plausibile fin se non quella di dissimulare l’origine della provvista.
La Corte di appello ha valorizzato anche un ulteriore elemento, ritenuto idoneo a comporre un quadro indiziario univoco e concludente in ordine alla consapevolezza della COGNOME circa l provenienza illecita delle somme oggetto di impiego, e cioè la cointeressenza dell’imputata i seno alla RAGIONE_SOCIALE (con potere di firma sul relativo conto corrente), pure facente capo a NOME COGNOME.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, tale elemento non è stato travisato con errore “sul significante”, bensì ragionevolmente interpretato, nella sua obiettiva consistenza, co segno di una piena conoscenza dell’imputata delle varie attività economiche del marito e del lor andamento e come ulteriore tassello sintomatico, unitamente a quelli già richiamati, del dolo reato.
Si tratta di un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso d processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel sens che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimost (di norma possibilistica), per poi successivamente, procedere ad un esame globale per accertare se la -astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considera possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato là di ogni ragionevole dubbio” e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussist anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all’or naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, COGNOME, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, COGNOME, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 25832101; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 255677).
La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l’opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti (che invece la difesa rico parcellizza), e il loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo ele informativo, così giungendo all’affermazione di penale responsabilità dell’imputata nel rispet
dello standard probatorio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., che già la decision primo grado aveva ritenuto integrato.
3. Alla inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spe
processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremil in favore della Cassa delle ammende.
4. La richiesta di rifusione delle spese sostenute dalle parti civili assistite dall’avv.
COGNOME che ha depositato conclusioni in via telematica (con relativa nota spese) e non comparso all’odierna udienza va rigettata
i dovendo trovare applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va
disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civ che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata, come appunt
nel caso in esame, a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese (SU, n. 27727 del 14/12/2023- dep. 2024, COGNOME, Rv. 286585-03).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME limitatamente ai reati di cui ai capi 2, 9, 11, 16, 18, 25, 44, 51, 58, 61, 65, 72, 73, 75, 77, 82, 83, 88, 94, 98, 99, 100, 104, 109, 114, 116, 120, 121, 122, I, II, III e VI e al fatto II della contes suppletiva, che dichiara estinti per intervenuta prescrizione, e ridetermina la pena infli predetto, già ridotta per il rito, in anni uno, mesi sei e giorni cinque di reclusione, in sulla pena di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano del 13/7/2020, diven irrevocabile il 29/9/2020, così complessivamente determinandola in anni quattro, mesi sei e giorni cinque di reclusione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese di parte civile per questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 02/07/2025
Il Presi ente