Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3697 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3697 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 04/06/1961 a FRANCOFONTE
avverso la sentenza in data 23/11/2023 della CORTE DI APPELLO DI CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME, in qualità di sostituto dell’Avvocato NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME si è riportato ai motivi d’impugnazione e ne ha chiesto raccoglimento;
sentito l’Avvocato NOME COGNOME che, nell’interesse di NOME COGNOME si è riportato ai motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME per il tramite dei propri procuratori speciali e con due ricorsi separati, impugna la sentenza in data 23/11/2023 della Corte di appello di Catania che,
in riforma della sentenza in data 14/01/2021 del Tribunale di Catania, ha rideterminato la pena inflittagli per il reato di rapina aggravata. Va precisato che già il giudice di prim grado dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di sequestro di persona, porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo e ricettazione.
Deduce:
Con l’Avvocato NOME COGNOME.
1.1. Vizio di motivazione in relazione al concorso nel reato di rapina aggravata.
Il ricorrente sostiene che il concorso morale di NOME alla rapina è stata ritenuto dalla Corte territoriale sulla base di argomentazioni meramente teoriche.
Si osserva che, una volta esclusa la partecipazione fisica e materiale di Valenti, la motivazione della Corte di appello si mostra illogica sotto molteplici profili, che vengono specificamente illustrati ai punti A, B, C, D, E ed F del ricorso, riferiti alla mancanza del prova della partecipazione alla fase ideativa, in relazione a un’improbabile partecipazione a tale ideazione da parte di un modesto commerciante insieme a un gruppo di criminali incalliti, in ordine al mancato approfondimento della conoscenza della provenienza della merce offerta in precedenza, in relazione alle prassi seguite dagli autori dei reati contro il patrimonio, al reiterato e confuso richiamo da parte dei giudici ai contenuti di quattro contatti telefonici.
1.2. Violazione di legge in relazione al contestato concorso al reato di rapina aggravata oltre che alla mancata derubricazione ai sensi dell’art. 379 cod. pen. e dell’art. 648 cod. pen.
In questo caso si assume che, mancando la prova della partecipazione di Valenti alla fase ideativa della rapina, i fatti andavano più correttamente qualificati qual favoreggiamento reale ovvero ricettazione, ove provata la consapevolezza della provenienza delittuosa della merce, sostanziandosi in condotte successive al reato di rapina commesso da altri.
1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche.
In questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine alla circostanze attenuanti generiche, negate sulla base di sole nove parole, riferite al contributo fornito alla rapina, nei confronti di un soggetto incensurato, senza pendenze oltre che tenace lavoratore.
Con L’Avvocato NOME COGNOME:
1.4. Violazione di legge in relazione all’art. 648 cod. pen.
Anche con tale motivo si sostiene che le emergenze istruttorie -analiticamente compendiate e illustrate- non consentono di ritenere che NOME abbia partecipato alla fase ideativa della rapina, mentre la condotta contestata contiene gli elementi costitutivi del delitto di ricettazione.
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1.5. Vizio di motivazione in relazione ai tabulati telefonici.
In questo caso il motivo affronta il tema del significato da attribuire ai contatti telefonici così come emergenti dai tabulati telefonici, con particolare riferimento ai contati avuti con NOME Simone, anche alla luce della testimonianza di NOME.
A tale proposito si assume che la lettura offerta dalla Corte di appello è differente ed erronea rispetto al dato reale.
1.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 116 cod. pen.
Con l’ultimo motivo di ricorso si denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine alla configurabilità di un concorso anomalo, atteso che gli elementi a conoscenza di Valenti potevano condurre a riconoscere il concorso nel reato di furto aggravato, ma non anche nella rapina poi effettivamente perpetrata, che era un delitto non voluto dall’odierno ricorrente.
Anche in questo caso si assume l’esistenza di un vuoto probatorio che non può dirsi colmato con i tabulati telefonici.
NOME Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.
2.1. La Corte di appello ha principalmente ricostruito la dinamica della rapina, perpetrata alle ore 23,35 del 6 febbraio 2010 all’interno del deposito commerciale RAGIONE_SOCIALE, quando dieci o quindici persone travisate e armate di pistola immobilizzavano alcuni lavoratori e ne costringevano altri a caricare un consistente quantitativo di alimenti freschi (formaggi e salumi) all’interno di un semirimorchio, che veniva poi agganciato ad una motrice con i quali i malviventi si allontanavano portando via la refurtiva così sottratta.
2.2. Così ricostruito il fatto, i giudici hanno ha ritenuto che NOME avesse partecipato alla fase ideativa della rapina e, in tal senso, hanno osservato -tra l’altro- che l’imputato aveva avuto contatti telefonici con uno degli autori materiali della rapina (COGNOME) nel momento in cui aveva inizio l’azione delittuosa e nei momenti successivi, durante il percorso seguito da quest’ultimo; che tale percorso seguito da COGNOME era del tutto sovrapponibile al tragitto seguito dal semirimorchio carico di refurtiva, per come emerso dalla comparazione dei dati estratti dal GPS del semirimorchio con quelli emergenti dai tabulati telefonici; che la refurtiva contenuta nel semirimorchio veniva scaricata e occultata nel capannone che lo stesso COGNOME aveva messo a disposizione degli autori materiali del fatto delittuoso, per come emerge anche dalla testimonianza resa da COGNOME NOME; che la messa a disposizione del capannone costituiva un elemento essenziale del piano delittuoso.
Vale la pena rimarcare come la Corte di appello, ritenendo la responsabilità a titolo di concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen., ha escluso sia la configurabilità di un concorso anomalo ai sensi dell’art. 116 cod. pen. sia la configurabilità del delitto di ricettazione
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ovvero di favoreggiamento reale, in quanto sono tutte ipotesi incompatibili con la ritenuta partecipazione alla fase ideativa del delitto.
Va aggiunto che i giudici hanno negato le circostanze attenuanti generiche in ragione del contributo apprezzabile offerto alla commissione della rapina.
A fronte di una sentenza che ha dato risposta a tutte le censure sollevate con l’appello con motivazione adeguata, logica priva di contraddizioni, si rileva come tutte le questioni sollevate con i due ricorsi si risolvano in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ritenuta dai giudici di merito, così che esse non sono scrutinabili in sede di legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d’interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giustificazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformit della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si aggiunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipotesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l’ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della motivazione per difetto grafico o per la sua apparenza; che l’illogicità deve essere manifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così configurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empirica; la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l’implosione della struttura argomentativa impugnata. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibilj i ricorsi, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 18 dicembre 2024