Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47364 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47364 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
•
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, adito ai sensi dell’art. cod. proc. pen., ha confermato la custodia cautelare in carcere a carico di NOME COGNOME, applicatagli, nel quadro di un più ampio scenario delittuoso, in relaz ai reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.
Tale scenario era stato giudizialmente ricostruito tramite l’esame de riprese effettuate da videocamere di sorveglianza e tramite dichiarazioni di oculari.
Secondo detta ricostruzione, il 23 ottobre 2022, poco dopo la mezzanotte, s persone si erano rese protagoniste, all’interno di un bar nel quartiere roman Tor Bella Monaca, di una serie di comportamenti aggressivi e minatori ai danni tre cittadini stranieri, rei – agli occhi degli autori dei predetti comportamen quali l’odierno indagato, NOME COGNOME COGNOME di avere in precedenza offeso la fi di uno di costoro, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME‘ultimo aveva rafforzato la minaccia impugnando già all’interno del locale una pistola, puntandola più volte in direz delle persone offese e accompagnando il gesto con segni della croce, nonch puntando l’arma alla tempia propria, a sottolineare ulteriormente la gra dell’intimidazione.
Il teatro dell’azione si era spostato quindi in esterno. Qui NOME COGNOME dopo essere risalito sulla sua vettura Fiat Panda, era ripartito esplodendo l’alto un primo colpo. Altri due colpi erano stati esplosi, dopo che la vettura arrestata, poco oltre, dinanzi ad un altro esercizio commerciale.
Il Tribunale del riesame ravvisava la responsabilità concorsuale dei s agenti, incluso dunque l’odierno indagato, quanto alle violazioni penali in tem detenzione e porto della pistola, ben visibile perché fin dall’inizio espost fondina alla cintola di NOME COGNOME COGNOME costantemente sormontata, sul calcio dalla sua mano destra. Si era in presenza, per il Tribunale, di un’aggres armata premeditata, portata avanti da tutti costoro, avendo gli altri c moralmente aderito all’azione per l’intero suo svolgimento, giacché essi aveva contornato NOME NOME dopo il suo ritorno in strada (allorché questi ave continuato a brandire l’arma, mostrandola a monito agli astanti).
Rispetto a NOME COGNOME, il Tribunale del riesame ravvisava tanto il perico d’inquinamento probatorio – in proposito richiamando il tentativo di ritrattaz di uno dei testi oculari e l’atteggiamento omertoso, e d’intralcio alle indag subito mantenuto dalle persone offese, quale effetto di subita intimidazio quanto il pericolo di recidiva – stanti i precedenti penali dell’indagato,
personalità «compromessa», l’inclinazione all’uso delle armi, il contesto soc criminale dì riferimento – d’intensità tale da giustificare la misura di ma rigore.
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di riesame, co il ministero del suo difensore di fiducia.
Il ricorso è articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazion sulla configurabilità del concorso ideale del ricorrente nei reati contestatigli
Come si ricaverebbe dai filmati, i sei protagonisti erano giunti sul luo bordo di tre distinte vetture ed erano entrati nel bar separatamente, a grup due. NOME COGNOMECOGNOME il cui coinvolgimento nella faccenda doveva considerarsi de tutto estemporaneo, faceva parte dell’ultimo gruppo.
Finché la pistola non fu all’interno sfoderata, NOME COGNOME non avrebb pertanto, avuto alcuna consapevolezza che NOME (che fino a quel momento teneva la mano destra dietro la cintola, essendo la fondina nascosta dal giubbo fosse armato.
Il presupposto, su cui era affermata la compartecipazione morale de ricorrente al porto e alla detenzione dell’arma, risultava smentito, in quant si sarebbe potuto parlare di preordinata aggressione armata. La mancata reazion di NOME COGNOME, a seguito dell’estrazione dell’arma nel bar, non integrere concorso punibile, trattandosi di comportamento omissivo che non aveva agevolato la commissione dei reati in questione. Di essi poteva e dove rispondere il solo detentore e utilizzatore della pistola. Né la «perdu adesione» dell’indagato all’occorso poteva desumersi dall’esplosione del pri sparo in esterno, pressoché contestuale all’uscita degli avventori dal locale, o due esplosioni successive, avvenute allorché l’indagato era già lontano.
4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione sul rilievo del esigenze cautelari e della loro intensità.
Il comportamento dei testimoni e degli informatori non sarebbe dovuto ad azioni intentate o prospettate dall’indagato ai loro danni, mentre il peric recidiva sarebbe inconsistente se specificamente riferito ai titoli di reato per misura era stata applicata (che risalivano alle armi e al loro possesso, e no minaccia), in assenza di condanne pregresse per crimini della loro stessa indo
Non realmente argomentata sarebbe, da ultimo, l’inidoneità contenitiva d misure cautelari gradate, quale gli arresti domiciliari rafforzati da mezzi elet di contenimento.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO requirente ha depositato memoria, anticipando argomentando le conclusioni di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di cassazione è giudice della motivazione, oltre che dell’osservan della legge, e non del contenuto e del significato della prova, NOME cautela dunque ad essa è normativamente precluso di procedere a una rinnovata valutazione degli elementi di fatto che il giudice territoriale ha ragionata posto a fondamento del quadro di gravità indiziarla, o all’autonoma adozione nuovi o diversi parametri di lettura delle risultanze che lo integrano, prosp dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di migliore capaci esplicativa, perché altrimenti si trasformerebbe indebitamente il giudizi legittimità in un terzo grado di merito (tra le molte, Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato conto in modo puntuale, con argomentazioni adeguatamente correlate alle obiezioni difensive, dell risultanze delle videoregistrazioni disponibili, e delle dichiarazioni testimonia fatica acquisite, da cui ha tratto il ragionevole convincimento, allo stat l’indagato fosse consapevole del carattere armato della spedizione minatoria, dalla sua pacifica anteriore concertazione.
La qualificazione penalistica è strettamente consequenziale all’avvenu ricostruzione in fatto della vicenda criminosa. Qualora infatti più persone, una quali armata, prendano parte a una spedizione punitiva nei confronti di terzi, i partecipanti all’azione rispondono di concorso morale nell’illegale detenzio nel porto dell’arma, che sia loro visibile, stante la consapevolezza da part della presenza di essa, la sua indispensabilità ai fine della riuscita d dimostrativo e violento, la chiara adesione ai reati concernenti l’arma medesim l’evidente rafforzamento del proposito delittuoso posto in essere dall’esecu materiale (negli esatti termini, Sez. 1, n. 7379 del 28/05/1993, COGNOME, DATA_NASCITA–DATA_NASCITA).
2. Il secondo motivo è parimenti infondato.
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del rea cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere connota caratteri della concretezza, fondarsi cioè su elementi reali e non ipotet dell’attualità, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla conti del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, sulla base sia della
personalità dell’accusato, desumibile NOME dalle modalità del fatto per cu procede, sia delle sue concrete abitudini di vita eventualmente rapportate al f stesso (non essendo viceversa necessario il riscontro di una specifica e pross occasione per delinquere, che esula dalle facoltà prognostiche del giudice: in senso, da ultimo, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891-01).
Il pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, richiesto dall’ar comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere, a sua volta, concreto identificato in tutte quelle situazioni dalle quali sia possibile desumere, seco regola dell’id quod plerumque accidit, che l’indagato possa realmente turbare il processo formativo della prova medesima, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti (tra le molte, Sez. 6, n. 29477 del 23/03/2017, Di Giorg 270561-01).
A tali principi l’ordinanza impugnata si è strettamente attenuta, avendo e fornito sotto entrambi i profili – sulla base degli indici di gravità oggetti condotta, e di negativa personalità del suo autore in relazione ad e analiticamente considerati, da un lato, e sulla base dei segnali di potenziale, fortuita, compromissione della prova dichiarativa, dall’altro – esaur spiegazione dell’esigenza di cautela.
Né la motivazione può dirsi carente in punto di adeguatezza della prescel misura, avendo il Tribunale del riesame correttamente evidenziato come almeno il pericolo di reiterazione dei reati non sarebbe adeguatamente infrenato da u restrizione solo domestica, ancorché accompagnata dalle procedure di controllo d cui all’art. 275 -bis cod. proc. pen., stante lo spessore criminale dei fatti e lo sfon camorristico in cui essi si collocano; onde la ragionevolezza della consegue valutazione d’inidoneità contenitiva di un regime restrittivo, pur circondat prescrizioni e cautele, di attenuato rigore.
3. Il ricorso deve essere respinto, alla luce delle considerazioni che preced Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all’art. 94, comma disp. att.
1 -ter, cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, com 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 01/06/2023