Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22500 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22500 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
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Conr1M21133222a sopra indicata, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto che, all’esito di giudizio abbreviato aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole dei reati di porto illegale di arma, di minaccia grave esplosione pericolosa in pubblico, riuniti in continuazione, e, applicata la diminuente per lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa.
La responsabilità dell’imputato è stata riconosciuta sulla base del riscontro fornito d bossolo rinvenuto sul posto che, a seguito di idonea indagine scientifica, è risultato essere s esploso da una pistola trovata in mano all’imputato nove giorni dopo i fatti. Le indagini ha consentito, soprattutto attraverso la testimonianza di NOME COGNOME, compagna di una del p.o., di individuare il Fagotti e, successivamente sulla base dei loro rapporti e della frase r al quartiere di Paolo VI esclamata durante l’esplosione dei colpi, anche l’imputato co concorrente morale della “spedizione punitiva” scaturita da una lite ivi avvenuta due giorni pr tra lui e NOME COGNOME.
I giudici di appello, valutati gli elementi indiziari acquisiti, hanno confermato l decisione, sia per l’attribuzione della responsabilità che per la quantificazione della pena irr all’imputato.
NOME COGNOME ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso l’ordinanza sopra indica affidandosi a due motivi.
Con il primo motivo, il difensore del condannato lamenta la violazione di legge in relazi agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in merito alla valutazion elementi indiziari posti a base dell’accertamento di responsabilità quale concorrente morale. evidenzia il ritenuto carattere apodittico di alcuni punti di fatto: il movente; la genuin dichiarazioni di NOME, nonché si contesta l’individuazione dell’imputato c concorrente morale sulla base dei risultati balistici che hanno consentito di riconoscere n pistola trovata alcuni giorni dopo in possesso del COGNOME quella che aveva sparato almeno uno dei colpi. Si ritiene che sia illogico desumere il concorso morale dell’imputato sulla base detenzione accertata alcuni giorni dopo il fatto, oltre che in contrasto con una cor valutazione del compendio indiziario e il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 81 e 133 pen. in merito al trattamento sanzionatorio riservato all’imputato. La Corte territori motivato sulla quantificazione della pena irrogata in modo sensibilmente superiore al minimo edittale, ma non avrebbe chiarito i motivi che hanno determinato gli aumenti di pena stabi
nell’ambito della continuazione, risultando così una pena paragonabile a un surrettizio cumul materiale.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria St224, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondatquindi, meritevole di rigetto.
In relazione al primo motivo di ricorso, infatti, va preliminarmente considerato ragionamento sviluppato dalla Corte di appello – la quale riporta una serie di elementi indiz logicamente connessi tra loro con i quali ritiene provato che fra i concorrenti dei reati cont quanto meno a livello morale, vi fosse anche l’imputato – non appare incongruo, né manifestamente illogico. La detenzione della medesima pistola che aveva già sparato, in realizzazione dei fatti di cui al capo di imputazione, in capo al ricorrente i come accertata successivamente ai fatti per cui è stato condannato, lo specifico movente individuato in ca all’imputato con le indicazioni fornite dalla testimone NOME e il riferimento fatto dagli agg all’episodio relativo a NOME NOME quartiere Paolo VI, in occasione del quale era avvenuto scontro con il COGNOME sorreggono adeguatamente la decisione qui impugnata oltre ogni ragionevole dubbio.
Va, inoltre, qui ribadito l’orientamento affermato da questa Corte con Sez. 1, n. 40702 d 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364 – 01, secondo cui “risponde di concorso in porto illegale di armi colui che aderisce ad un’impresa criminosa comportante l’impiego, nel luo programmato, di un’arma di cui il compartecipe abbia l’esclusiva disponibilità. (In applicazi del principio, la Corte ha ritenuto insussistente il denunciato vizio di contraddittoriet sentenza impugnata, che aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato solo per detto reat assolvendolo da quello di concorso in detenzione)”, come anche, in diversa fattispecie, “Nell’ipotesi di consumazione di una rapina a mano armata, tutti i compartecipi, e cioè sia autori materiali che coloro i quali abbiano prestato la necessaria assistenza (cosiddetti bas rispondono anche del reato di porto illegale di armi, atteso che l’ideazione dell’impresa crimin comprende anche il momento rappresentativo dell’impiego delle armi e, quindi, del porto abusivo delle stesse per realizzare la necessaria minaccia o violenza, essenziali a tale tipo di reato” (Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, COGNOME e altri, Rv. 253915 – 01).
Anche il secondo motivo di ricorso risulta essere infondato; infat:ti, la pena massima p la minaccia grave è di anni uno di reclusione e la pena massima per la forma più grave del reat di cui all’art. 703 cod. pen. è di mesi uno di arresto. Il complessivo aumento per la rit continuazione di cui all’art. 81 cod. pen. tra i diversi reati è stato di anni uno di rec 1.000 euro di reclusione il quale, pur apparendo prossimo al cumulo materiale, è stato motivat
adeguatamente. In particolare, la sentenza di primo grado si è spesa più diffusamente rispett ai precedenti penali commessi in violazione della legge sulle armi da parte dell’imputato ricorrente – che è stato anche ritenuto “delinquente abituale”, e, per quanto più sinteticame tale assunto relativo ai precedenti penali è stato confermato anche in secondo grado a cu inoltre, ha fatto seguito l’ulteriore valutazione sulla pena relativa alla “particolar criminale”, desunta dal fatto ritenuto di “allarmante gravità” consistito nell’uso di armi da in luogo pubblico e in orario diurno con i relativi concreti pericoli per l’incolumità dei p nonché la circostanza relativa all’arma “pronta a far fuoco” quando è stata rinvenuta nel disponibilità dell’imputato.
Dalle considerazioni ora esposte deriva il rigetto del ricorso con la condanna del ricorr al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pvesidente