Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 831 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 831 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Bari il 12/12/1966; avverso l’ordinanza in data 10/6/2024 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ri con ogni conseguenziale statuizione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata il 10/6/2024, il Tribunale di Taranto, adito ex 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame avanzata nell’intere COGNOME NOME, indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 452 bis quater cod. pen, e 7 e 8 D. Lgs. n. 4/12, contestati ai capi B), C) e D) preliminare rubrica perché, in concorso con altri, negli anni 2022 e 2023, av realizzato, a fini commerciali, la pesca abusiva di tonnellate della specie m
oloturia asportate illecitamente dai fondali marini così cagionando un grave dan alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l’alterazion ed irreversibile del loro ecosistema, confermando la misura della custodia carcere applicata in relazione al reati di disastro ambientale, “previo assorbim nello stesso del delitto di inquinamento ambientale”, dal GIP del Tribunale Taranto in data 5/4/2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, il quale denuncia la violazione di legge e il di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza di gravi indizi di colpevolez relazione all’ipotizzato concorso morale nel reato di disastro ambientale.
La difesa assume che dall’attività captativa non emergeva che le richieste COGNOME ai fornitori tarantini di oloturie avessero innescato l’attività di abusiva, risultando invece che COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME potevano conta su pescatori di frodo che quotidianamente erano impegnati nell’asportazione d quintali di oloturie e su canali di vendita degli echinodermi del tutto auto rispetto al ricorrente per concludere che NOME COGNOME e il di lui figlio non avevano fornito alcun contributo alla verificazione dell’evento lesivo.
Si aggiunge, poi, che le conversazioni intercettate smentivano l’attendibi estrinseca delle dichiarazioni accusatorie di COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME Tribunale valorizzate per dimostrare il contributo causale arrecato “dai COGNOME in termini di rafforzamento del proposito delittuoso degli esecutori materiali reato e ciò in quanto:
dopo che i rapporti del “gruppo tarantino” con “i COGNOME” si erano interrott “sodali COGNOME, COGNOME e COGNOME” avevano proseguito l’attività di raccolta oloturie intensificando i contatti con gli altri acquirenti, primo fra Binhuang;
anche prima dell’interruzione dei rapporti, comunque, “COGNOME, COGNOME“, contrariati per le continue lamentale “dei COGNOME” per la qualità livello di pulizia delle oloturie, avevano manifestato l’intenzione di indivi acquirenti meno esigenti dei predetti.
Si sostiene, infine, che:
era rimasta “sguarnita di motivazione” la richiesta difensiva di sussumere condotta ascritta a Cardano nel delitto di ricettazione;
non erano stati acquisiti dati certi in ordine “alle misurazioni quantificazione di un danno certo e concreto che le vicende oggetto d procedimento penale de quo abbiano potuto cagionare”.
Con il secondo motivo, si denunciano il vizio di motivazione in relazione pericolo di reiterazione dei reati e la violazione di legge con riferiment sussistenza dell’attualità del pericolo. Si sostiene che il Tribunale sarebbe i in una “intollerabile” sovrapposizione fra “l’astratta possibilità” e il c
pericolo di reiterazione criminosa. Si assume che il “mero richiamo al sequest del 2023” fatto del Tribunale non poteva assumere rilevanza in quanto l’utilizzo un’autovettura intestato a NOME COGNOME da parte del figlio NOME per consegna al vettore di una partita di oloturie non consentiva di desumere coinvolgimento del primo negli affari illeciti del secondo e, comunque, non e indicativo dell’esistenza di un’organizzazione e di una rete di contatti in gr permettere la reiterazione dei reati.
Si contesta, ancora, il giudizio di inadeguatezza di misure meno afflitt rilevando che il diniego all’applicazione degli arresti domiciliari del Trib distrettuale non teneva conto del fatto che la commercializzazione transnaziona delle oloturie esigeva “contatti diretti e continui con i soggetti depu trasporto” che la misura meno afflittiva non avrebbe consentito di assicurare, c da risultare idonea a scongiurare la reiterazione di reati della stessa specie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va chiarito che in tema di misure cautelari personali, allorché s denunciato, con ricorso per Cassazione, “il vizio di motivazione del provvediment emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indiz colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta solo il compito di verificar relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragi che l’abbiano indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a ca dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai princ diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n.269 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 25546001)” ( Sez. 3, n. 29361 de 5/6/2018,Fall).
Tanto premesso, il primo motivo di ricorso si concretizza in censure ch esulano dal controllo di legittimità, in quanto propongono una differe valutazione dei dati probatori, funzionale ad accreditare una diversa e meno gra ricostruzione dei fatti, che, comunque, appare anche manifestamente infondata in quanto smentita dagli indizi valorizzati nell’ordinanza impugnata e contrasta con consolidati principi giurisprudenziali.
Quanto alla censurata motivazione spesa dal Tribunale in tema di gravità indiziaria per l’ipotesi di concorso morale nel delitto di disastro ambientale, si che gli argomenti esposti con motivazione diffusa, logica e coerente rispetto a emergenze indiziarie scrutinate nel merito, portano ragionevolmente a ritene integrati, secondo la regola di giudizio propria della valutazione cautelare (art cod. proc. pen.), l’obiettiva esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla
affermare l’ontologica e giuridica sussistenza della fattispecie ritenuta nel provvedimento del 5/4/2024. Il Tribunale ha sul punto argomentato valorizzando la ininterrotta continuità dell’iter criminis, disvelata dalle intercettazi telefoniche, che dimostrano che NOME COGNOME e il di lui figlio NOME, rappresentavano il principale canale di commercializzazione delle oloturie che i pescatori tarantini facenti capo all’associazione composta da COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME e a COGNOME NOME asportavano illegalmente dai fondali marini, e dando ampio risalto alle dichiarazioni rese da COGNOME NOME, che aveva dichiarato che la raccolta degli echinodermi era iniziata nel 2021 “a fronte della specifica richiesta” “dei Cardano”, che gli avevano assicurato che avrebbero comprato quegli animali pagando un prezzo che avrebbe garantito margini di profitto notevoli, e di NOME AchilleCOGNOME che aveva dichiarato che dal 2021 e sino al 2023 aveva effettuato in media due viaggi a settimana per trasportare, ogni volta, 15/18 chili di oloturie, per conto di COGNOME NOME, “ai Cardano”, consegnandole “più spesso al padre, qualche volta al figlio”.
Il Tribunale, ancora, ha sottolineato come COGNOME NOME “interveniva esplicitamente presso i fornitori tarantini per incitarli a procurare sempre maggiori quantità di prodotto invitandoli a intensificare la pesca ingaggiando altri sommozzatori”.
4. Inoltre, a confutazione dell’argomento difensivo circa la non attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME e COGNOME NOME, va osservato che i dialoghi oggetto di intercettazioni riportati nel provvedimento impugnato rivelano che la pesca illegale in tanto aveva luogo in quanto COGNOME NOME e i suoi sodali e COGNOME NOME avevano la certezza, in forza degli accordi intercorsi, di poter contare sulla disponibilità di COGNOME NOME e del figlio NOME ad acquistare i prodotti pescati, purché aventi le dimensioni concordate.
L’importanza che NOME e NOME COGNOME avevano per i pescatori e gli intermediari è dimostrata da due telefonate, successive al sequestro, avvenuto a Bari il 9/3/2022, di un TIR della Zaf Frigo Trans che trasportava kg. 3.700 di oloturie che NOME e NOME COGNOME avevano affidato al vettore per il trasporto in Grecia.
A seguito del sequestro, NOME e NOME COGNOME smisero di acquistare le decine di chili, se non quintali, di oloturie che venivano loro offerte dall’associazione di COGNOME NOME o da COGNOME NOME.
La decisione determinò immediatamente la sospensione o comunque una forte riduzione dell’attività di pesca. Tant’è che, il 12/3/2022, venne intercettata una conversazione fra COGNOME NOME e COGNOME nel corso della quale il secondo chiese al primo se “potesse fare uscire le barche” e, alla risposta negativa, ribatté:
” E quando dobbiamo lavorare?” ( RIT 11/2022 n. 1944 del 12/3/2022, riportata a pag. 114 dell’ordinanza). Il 10/5/2022, ancora, COGNOME invitò il pescatore
NOME COGNOME ad aspettare, prima di prendere il mare, che Binhuang 3in, rimasto l’unico compratore delle oloturie conferite all’associazione dopo l’interruzione dei rapporti commerciali con NOME e NOME COGNOME, confermasse l’interesse ad acquistare il pescato. Ebbene, prima del 9/3/2022, giorno del sequestro del TIR, tale esigenza non sussisteva in quanto NOME e NOME COGNOME rappresentavano un canale sicuro di smaltimento degli echinodermi pescati.
NOME COGNOME e il figlio, quindi, sono stati correttamente individuati quali i principali artefici del disastro ambientale contestato in quanto fu la proposta da loro formulata nel 2021 a far sorgere nei pescatori che facevano capo a COGNOME, COGNOME e COGNOME il proposito di dedicarsi alla raccolta delle oloturie e fu l’accordo concluso con i predetti intermediari e con COGNOME NOME a fare sì che la pesca di frodo continuasse nei due anni successivi.
La qualificazione della loro condotta in termini di concorso nel reato di disastro ambientale, in quanto determinatori e comunque istigatori della risoluzione che portò numerosi pescatori a dedicarsi con continuità alla pesca illegale delle oloturie trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, anche risalente, che giustifica la responsabilità concorsuale del determinatore con l’abbrivio dato alla serie causale che ha portato alla consumazione del delitto ( Sez. 4, n. 38107, del 17/9/2010, Tola, rv. 248406; Sez. 1, n. 12595 del 1/12/1998, COGNOME, in motivazione) e quella dell’istigatore con il contributo psichico volto a rendere più saldo e maggiormente concreto il proposito delittuoso dell’esecutore (Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, COGNOME, Rv. 284299 – 01 relativa alla promessa di acquistare o smerciare cose provenienti da una rapina materialmente commessa da altri; conf. Sez. 2, n. 6382 del 08/05/1996, COGNOME, Rv. 205408; in senso conforme v. Sez. 5, n. 15100 del 07/03/2002, Messina, Rv. 221176 nonché, di recente, Sez. 2, n. 30788 del 16/09/2020, COGNOME, Rv. 279912, non mass. sul punto).
I quantitativi di prodotto acquistati mensilmente e la genericità delle censure difensive in ordine ai danni arrecati da una pesca così intensiva degli echinodermi, a fronte della logica e articolata motivazione offerta sul punto dal Tribunale, consentono di disattendere tutti gli ulteriori motivi volti a denunciare i vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al reato di disastro ambientale.
In punto di censurata attualità e concretezza delle divisate esigenze cautelari (ritenute nel massimo grado), il Tribunale ha argomentato traendo convincimento dalla spregiudicatezza e pervicacia criminale di NOME e NOME COGNOME i quali, nonostante il sequestro del 9/3/2023, mantennero i rapporti con gli importatori esteri e con i pescatori tarantini continuando a commercializzare le oloturie.
Tale conclusione è tratta dal Tribunale: •
da due intercettazioni, una relativa a una conversazione del 13/3/2022 l’altra del 26/3/2022, dalle quali emerge che NOME COGNOME, dopo il sequest del TIR, era alla ricerca di “un altro posto garbato per continuare a lavorare”
dal sequestro il 13/12/2023 di kg. 286,50 di oloturie che erano st trasportate da NOME COGNOME utilizzando l’auto intestata al padre;
dalle dichiarazioni di COGNOME che ha sostenuto che, dal 2021 e “fino al 20 aveva trasportato, per conto di COGNOME NOME, le oloturie raccolte dai pesca tarantini a Bari consegnandole “ai Cardano”.
Tale processo inferenziale si sottrae alle generiche censure difens risultando le premesse che lo fondano, attesa anche la stretta collaborazione padre e figlio disvelate dalle telefonate intercettate e dalle chiamate in co idonee a sorreggere la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, ossia NOME COGNOME con il concorso del figlio NOME, dopo aver trovato un “pos garbato” aveva ripreso a commercializzare le oloturie nonostante il sequestro d marzo 2022.
Il giudizio prognostico formulato dal Tribunale distrettuale è, quin fondato su una pluralità di elementi, attinenti alle modalità e circostanze del e alla personalità dell’indagato, che, in quanto valutati sulla base di criteri lineari e massime di esperienza condivise, danno origine a un apparat motivazionale del tutto simile, come tale, esente da vizi sindacabili in questa
Tale motivazione risulta in linea con i principi enunciati in tema di mis cautelari da questa Corte che è ormai ferma nel ritenere che il requisito “concretezza” riguardi l’indicazione di elementi non meramente congetturali sull base dei quali possa affermarsi che l’indagato, verificandosi l’occasione, p ricadere nel delitto mentre l’attualità del pericolo non vada equipa all’imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto ma stia, inve indicare la probabilità di una prossima ricaduta nel delitto cui si perviene tr una valutazione prognostica fondata su elementi concreti desunti sia dall’ana della personalità dell’indagato, valutabile anche attraverso le modalità esecu del fatto reato, sia dalla disamina delle sue condizioni di vita ( Sez. 4, n. del 5/6/2018, Fall Baye; Sez. 2, n. 11511 del 09/03/ 2017, n. 11511,COGNOME,Rv 269684; Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, C., Rv. 273994; Sez. 4, n. 32993 de 11/7/2024, COGNOME).
A pagina 176 dell’ordinanza, infine, “la spregiudicatezza, l’avidità e capacità a delinquere dell’indagato” e la possibilità di mantenere i contatt soggetti coinvolti a vario titolo nel circuito del commercio e traffico internaz di oloturie avvalendosi dei mezzi di comunicazione vengono valorizzati da Tribunale per giustificare l’inadeguatezza di misure meno afflittive della cust in carcere a impedire la reiterazione dei reati della stessa specie.
Con tale argomentazione il ricorrente non si confronta, limitandosi a formulare una differente valutazione, ossia che la commercializzazione delle oloturie necessiti di “contatti diretti e continui” che gli arresti domiciliari sarebbero in grad di impedire, che risulta smentita dagli indizi compendiati nell’ordinanza impugnata.
Il motivo di ricorso che insiste per un diverso apprezzamento delle esigenze cautelari in tema di scelta della misura è, dunque, manifestamente infondato.
11. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché- ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, si stima equo determinare, considerati i profili di inammissibilità, in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 29/10/2024