Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a MARINO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza con ogni conseguenza di legge;
RITENUTO IN FATTO
L’imputato è stato riconosciuto colpevole di concorso morale nel reato di falso ideologico (articolo 483 cod. pen.) per aver concorso nell’apertura di una partita IVA a nome di COGNOME NOME, senza il consenso di costui.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva inizialmente autorizzato l’odierno imputato all’apertura di una ditta a suo nome (in effetti sorta con la denominazione “RAGIONE_SOCIALE“, partita IVA P_IVA, pur avendo successivamente egli disconosciuto la firma in calce ai documenti utilizzati all’uopo), fornendo
all’NOME il suo documento di riconoscimento, essendosi costui mostrato disponibile ad occuparsi, assieme al commercialista NOME, dell’apertura dell’azienda con iniziale sede a Milano.
Successivamente l’COGNOME aveva, però, revocato oralmente tale autorizzazione e, dopo essere stato contattato da NOME COGNOME (Comandante della Polizia Stradale di Piacenza), il quale lo aveva informato del coinvolgimento di detta ditta, assieme al suo collaboratore NOME, in un procedimento penale (NUMERO_DOCUMENTO, presso il Tribunale di Velletri), aveva disposto la chiusura dell’impresa il 20/10/2017.
Tuttavia, la persona offesa s’era accorta che il 20/12/2017 era stata aperta una seconda partita IVA a nome sempre dell’RAGIONE_SOCIALE (denominata “RAGIONE_SOCIALE“, con sede legale a Milano, in INDIRIZZO, P_IVA), senza il suo consenso ed aveva sporto denuncia.
Per tale ultimo reato di falso ideologico il Tribunale di Milano e la Corte d’appello di Milano hanno riconosciuto colpevole l’NOME.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione l’NOME.
2.1. Col primo motivo lamenta violazione di legge, illogicità e carenza di motivazione. In particolare, non vi sarebbe prova diretta della partecipazione dell’imputato alla seconda apertura della partita IVA, non essendo stato accertato che lo stesso avesse materialmente sottoscritto i documenti contestati o comunque concorso in qualche modo nel reato. Si rimarcano le discordanti dichiarazioni dell’COGNOME e del commercialista NOME riguardo alla presenza del primo presso lo studio del secondo, pur se le prove di geolocalizzazione indicavano che l’COGNOME non si fosse trovato nelle vicinanze del menzioNOME studio, nei periodi in cui erano state aperte le ditte a suo nome. Si assume che non fosse stata effettuata una perizia grafologica per determinare l’autenticità delle firme e che la responsabilità dell’imputato fosse stata, in definitiva, dedotta solo dalla sua partecipazione alla prima apertura della partita IVA, che era stata consensuale. Sennonché, contrariamente all’assunto della Corte d’appello (che aveva ritenuto sufficiente la condivisione iniziale dell’intento delittuoso per attribuire responsabilità anche per la seconda apertura della partita IVA), si evidenzia che tanto fosse illogico, in mancanza di riscontri concreti.
2.2. Col secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 23bis, comma 1, legge 176/2020 e 420-ter cod. proc. pen., per il mancato rinvio, da parte della Corte d’appello, dell’udienza camerale del 7/2/2024, giorno in cui il difensore dell’imputato aveva aderito all’astensione dalle udienze.
Si assume che, pur essendo il processo stato trattato in modo cartolare, sarebbe stato intendimento della difesa depositare memoria ex articolo 121 cod. proc. pen. per far rilevare l’erroneo conteggio, ai fini della prescrizione, dell sospensione per emergenza Covid 19. La trattazione del processo nonostante l’adesione all’astensione, sol perché non celebratosi in presenza, avrebbe violato (per parte ricorrente) il diritto di difesa dell’imputato.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente, si deve dare atto che il reato non è estinto per prescrizione, considerato che risulta contestato come commesso in data prossima al 20/12/2017 e, anzi, risulta (secondo l’incontestata, sul punto, ricostruzione della Corte d’appello) commesso in tale data e tenuto conto che il termine massimo di prescrizione è di sette anni e mezzo (e tanto senza considerare la sospensione del termine per l’emergenza Covid).
Il ricorso è, nel complesso, infondato.
Il secondo motivo di ricorso (logicamente prioritario) va rigettato.
Come oramai più volte chiarito da questa Corte: «con riguardo ai procedimenti celebrati secondo la disciplina emergenziale pandemica sia di appello (a norma dell’art. 23-bis del d.l. n. 137 del 2020) sia di cassazione (a norma dell’art. 23 del d.l. n. 137 del 2020), … in assenza di tempestive richieste di trattazione orale, è priva di effetti l’istanza di rinvio dell’udienza presentata d difensore che dichiari di aderire all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria, atteso che l’istante non ha diritto di partecipare all’udienza camerale (con riguardo al giudizio di appello: Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282067-01; con riguardo al giudizio di cassazione: Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 284786-01)»; il rinvio va concesso «solo in relazione ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore», mentre «in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’accoglimento della relativa istanza, ulteriori circost quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo di astensione (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, cit.)» (così Sez. 2, n.7965 del 09/01/2024, non massimata, che richiama analoghe pronunce sull’irrilevanza dell’astensione dalle udienze nel
procedimento in camera di consiglio in Cassazione, quali: Sez. 2, n. 9775 del 22/11/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 255353- 01; Sez. 5, n. 1596 del 06/06/1995, COGNOME, Rv. 202633-01).
Insomma, la dichiarazione di adesione del difensore ha rilievo solo per quegli atti per i quali sia prevista “la presenza” del difensore (come recita anche il testo dell’art. 3, comma 1, del codice di autoregolamentazione), mentre è del tutto irrilevante con riferimento alla scadenza di termini per il deposito di atti documenti, attività che non postulano la presenza del difensore.
Essendo, in fatto, pacifico che nella specie non sia stata presentata richiesta di discussione orale (sicché non v’erano attività richiedenti la presenza del difensore), correttamente la Corte d’appello ha proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Pubblico Ministero e del difensore, ritenendo priva di effetti la dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze fatta dal difensore.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., solo la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione sono censurabili in sede di legittimità. Dunque, compito di questa Corte è la verifica della tenuta logica della motivazione del provvedimento impugNOME e, se conforme, di quella della decisione che lo precede (che in tal caso si saldano: Sez. 3, n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250-01; Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, non massimata).
Solo ove emerga una disarmonia nel sillogismo tra premesse e conclusioni o resti inesplicata quale, tra le varie ipotesi formulate e conducenti ad esiti diversi sia alla base della decisione (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Rv. 281105-01; Sez. 2, n. 12329 del 04/03/2010, Rv. 247229-01; Sez. 1, n. 9539 del 12/05/1999, Rv. 215132-01) o, ancora, vi sia travisamento della prova (per sua omessa valutazione o sua “invenzione” o errore percettivo – e non valutativo – del suo pacifico diverso significato: Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Rv. 269786-01), e si tratti, al contempo, di vizi determinanti la decisione, essi vanno qui emendati (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Rv. 250168; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 1, n. 8094 del 11/01/2007, Rv. 236540): e sempre che l’errore, se commesso dal giudice di primo grado, sia stato devoluto al giudice dell’appello (essendo, altrimenti, la relativa questione inammissibile, ex articoli 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 28185201; Sez. 3, n. 33815 del 17/09/2020, Rv. 280045-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774-01).
Diversamente, non può, questa Corte, sovrapporre la propria valutazione
(anche sul “peso” delle prove e sull’attendibilità dei testi: Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, Rv. 278609-01) a quella operata in sede di merito: sicché, se la motivazione da vagliare non sia illogica manifestamente o contraddittoria o mancante oppure frutto di travisamento di prove, non può trovare ingresso, in questa sede, qualsivoglia tesi ne prospetti un’altra, ove pure maggiormente plausibile (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244-01; Sez. 6, n. 29263 del 08/07/2010, Rv. 248192-01). A nulla rilevano, in definitiva, minime aporie o l’omessa considerazione di alcune difese o risultanze processuali: essendo sufficiente a ritenerla immune da censure che la motivazione, con valutazione globale, espliciti le ragioni (prive dei detti vizi) della decisio (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 12 del 31/5/2000, COGNOME, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, COGNOME, Rv. 226074-01).
Indici (seppur non assoluti) di doglianze volte alla mera (ed inammissibile) richiesta di riformulazione del giudizio di merito sono la caotica ridondanza dei motivi di censura e dei dati istruttori travisati (Sez. 2, n. 29607 del 14/05/2019, Rv. 276748-01; Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018, Rv. 274471-01; Sez. 6, n. 57224 del 09/11/2017 Rv. 271725-01), il contestuale e generico inquadramento delle doglianze in plurimi vizi di motivazione e/o violazioni di legge (si vedano: Sez. 2, n. 25741 del 20/03/2015, Rv. 264132; Sez. 5 n. 6215 del 14/12/2020, dep. 2021, non massimata, su plurime censure in diritto; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027, in motivazione; Sez. 4, Sentenza n. 8294 del 01/02/2024, Rv. 285870-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Rv. 263541, su molteplici vizi motivazionali; infine, Sez. 5, n. 1130 del 4/10/2021, dep. 2022, non massimata, sulla denuncia cumulativa di violazioni di legge e vizi di motivazione): anche perché laddove una delle censure abbia ictu ocull autonoma forza demolitoria, non avrebbe necessità di esser sostenuta da altre.
Sono, poi, inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza, quei motivi che non contengano l’integrale trascrizione o allegazione degli atti su cui si basano le censure (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Rv. 265053; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, Rv. 260994; Sez. 5, n.19976 del 19/04/2024, non massimata): essendo onere di parte ricorrente la verifica dell’effettiva trasmissione, da parte delle cancellerie (organi amministrativi a cui non spetta l’interpretazione e la valutazione del ricorso), degli stessi in fascicolo separato, ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. peri. o, in mancanza, di provvedervi (così Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901-01; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432-01; Sez. 5, Sentenza n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419)
Nella specie, fuori dai detti limiti, si contrappongono (ancorché mascherate da pretese violazioni di legge: vedasi, sulla corretta qualifica, la nota Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-04) una diversa e parcellizzata lettura delle prove (che, isolandole, fa ovviamente perdere la complessiva visione della vicenda), nonché l’esasperazione di ipotetiche (perché neppure sorrette dall’integrale trascrizione del dato travisato) e, comunque, poco significative incongruenze. Trattasi della richiesta di una non consentita (in questa sede) rivalutazione del materiale probatorio finalizzata a una rivisitazione del giudizio di merito con cui, in modo esaustivo, non illogico e non contraddittorio, s’è ritenuto che: (a) fosse certa la falsità dell’iscrizione de qua, stante quanto dichiarato dalla persona offesa e quanto oggettivamente rilevabile dalle celle telefoniche, che attestavano la sua lontananza dal luogo in cui il commercialista NOME, coimputato dell’odierno ricorrente, aveva lo studio presso cui (a dire dell’RAGIONE_SOCIALE) la stessa persona offesa si sarebbe recata; (b) era impensabile che l’RAGIONE_SOCIALE avesse agito di sua iniziativa, in quanto era emerso che interessato al riguardo fosse l’COGNOME (che aveva, in precedenza, pacificamente proposto all’RAGIONE_SOCIALE l’apertura di un’impresa attiva nel commercio di veicoli a nome di quest’ultimo, inizialmente avendone il consenso, per giunta); (c) NOME COGNOME (Comandante della Polizia Stradale di Piacenza) aveva informato l’RAGIONE_SOCIALE del suo coinvolgimento in un procedimento penale, proprio assieme all’RAGIONE_SOCIALE e in relazione alla sua prima ditta aperta.
Sulla base di tali dati, in modo assolutamente non illogico (men che meno manifestamente tale) la Corte d’appello è pervenuta alla condanna dell’imputato, che, ora, contrappone una sua diversa lettura della vicenda, senza tener conto dei menzionati elementi e, comunque, mirante, come detto, ad un nuovo giudizio di merito in una sede impropria, qual è quella di legittimità.
Consegue, a quanto detto, l’esito in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 17/07/2024
ll Consigliere esten ore
Il Presidente