Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29578 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29578 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palermo il 21/10/1957
avverso l’ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di Palermo Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata l’ordinanza del 6 marzo 2025 con la quale il Tribunale di Palermo ha confermato, nei confronti di NOME, l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, in data 14 Febbraio 2025, relativamente al reato di cui agli artt. 110, 629, commi 1 e 2, in rel. all’art. 628, comma 3, n. 1) e 3), 416-bis.1. cod.pen. (capo 17) contestata in danno di NOME.
In particolare, il Tribunale riteneva, sulla scorta del materiale intercettivo, acquisito che l’indagato avesse concorso con COGNOME Domenico, COGNOME ed altri, nell ‘ estorsione in danno di COGNOME per averlo costretto a trasferire la proprietà di una autovettura di lusso, a titolo di pagamento delle
somme di denaro dovute per il pagamento di una precedente fornitura di droga, acquistata dalla persona offesa anche se mai pervenuta nella sua disponibilità a causa del sequestro effettuato dalle forze dell’ordine, che l’aveva intercettata durante il trasporto.
2.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso COGNOME NOMECOGNOME con atto a firma del suo difensore, affidato ad un unico motivo.
2.1. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 273, 309 cod. proc. pen., 110, 629, commi 1 e 2, in rel. all’art. 628, comma 3, n. 1) e 3), 416-bis.1. cod.pen.
Deduce l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui evidenzia che l’indagato avrebbe fornito preziose informazioni ‘ sulla titolarità della lussuosa autovettura in capo al debitore COGNOME ‘ senza, tuttavia, considerare che i correi, in particolare lo COGNOME, erano a conoscenza di quali fossero i beni di cui NOME era proprietario; inoltre, non era dato comprendere in che modo l’indagato avesse offerto la sua collaborazione, una volta appreso della improvvisa sottrazione dell’autovettura in uso a COGNOME da parte di terzi soggetti rimasti ignoti, essendosi, invero, limitato ad esternare il proprio disappunto; la motivazione sarebbe, pertanto, illogica nella parte in cui ha ritenuto che il ricorrente avesse rafforzato un proposito criminoso addirittura collaborando nella fase del recupero dell’auto in questione senza, tuttavia, precisare in che modo tale materiale contributo si sarebbe manifestato; dalla conversazione del 25 Febbraio 2023, riportata ai fogli 6 e 7 dell ‘ ordinanza di custodia cautelare, risulterebbe il mancato coinvolgimento del prevenuto nella fase esecutiva .
3.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Va, preliminarmente, considerato che, in tema di vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, questa Corte, nella sua espressione più autorevole, ha ritenuto che la legge le attribuisca il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie; di conseguenza la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, per la sua natura di pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi, deve essere parametrata all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). La successiva giurisprudenza della Corte, condivisa dal Collegio, è ferma nel ritenere che l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. sia rilevabile nel giudizio di cassazione soltanto se si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori; non sono di conseguenza consentite quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ( ex multis : Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013,P.M. in proc. COGNOME, Rv. 255460; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5,n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012).
1.1. L’ordinanza impugnata ha dato dettagliato risalto ai plurimi elementi acquisiti attraverso l’attività captativa e di controllo sul territorio evidenziando, innanzitutto, che l’episodio estorsivo, oggetto di contestazione provvisoria, deve essere inserito nell’ambito della operatività del mandamento mafioso palermitano di NOME COGNOME diretto dai germani COGNOME e COGNOME NOME; che, in data 4 febbraio 2023, COGNOME NOME nel corso di una conversazione con il coindagato COGNOME NOME, nel commentare il mancato pagamento del debito legato alla fornitura di sostanza stupefacente da parte di COGNOME, riferiva che quest’ultimo possedeva un’autovettura da ‘ settantamila euro ‘ ; che, nella successiva conversazione del 21 Febbraio 2023, l’odierno ricorrente continuava a discutere con il medesimo interlocutore della vicenda prospettando anche la possibilità di una divisione del relativo guadagno e offrendo il suo contributo per il recupero dell’autovettura (‘ e ce la dividiamo.. Io la prendo e gliela porto a Palermo e glielo faccio sapere … La macchina ce l’ho io dentro.. Io mi prendo i miei nove e il resto ve lo …); che, nella medesima giornata, appresa la notizia che ignoti avevano sottratto l’automobile del COGNOME, l’indagato commentava la notizia ancora una volta con lo COGNOME, mostrando di sapere che terzi soggetti ‘ erano arrivati prima loro ‘; che, da altra
successiva conversazione del 25 Febbraio 2023, intercorsa tra COGNOME NOME, COGNOME Mario e la persona offesa risultava che quest’ultima soggiaceva, infine, alla richiesta dei suoi interlocutori, dopo il fallimento del tentativo di ottenere una dilazione nel pagamento, accettando di effettuare il passaggio di proprietà della sua autovettura a titolo di pagamento delle somme dovute per l’acquisto di stupefacente ; che il passaggio di proprietà aveva, infine, luogo il successivo 15 Marzo 2023 quando l’autovettura era trasferita ad un pregiudicato, tale NOME COGNOME
Sulla scorta di tali elementi il Tribunale di Palermo ha ritenuto, pertanto, raggiunta la prova di un concorso morale del prevenuto ponendosi nel solco dell’insegnamento di questa Corte secondo cui il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate ed atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione, autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso, ed altro). La motivazione del provvedimento impugnato è logica ed immune da vizi, avendo evidenziato, attraverso il richiamo dei superiori elementi, la sussistenza di un articolato compendio indiziario da cui ha desunto una reale partecipazione dell’indagato nella fase ideativa e preparatoria del reato nel rispetto dei criteri declinati da questa Corte che impongono di distinguere fra tipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’articolo 110 cod. pen., e l’ indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.Un. n. 45276 del 30/10/2003, Rv. 226094).
Le deduzioni difensive sono frutto di una valutazione frammentaria e volte a confutare isolatamente ogni singolo elemento di prova, non considerando che ogni provvedimento costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sé, ma va posto in relazione agli altri (Sez. 4, del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 255096; Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, S., Rv. 277091). Solo l’emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio può portare all’annullamento della decisione emessa; al contrario, l’emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo (da ultimo Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, Rv. 271227;Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017,. 271274 -01).
Il provvedimento impugnato ha messo in evidenza la condotta fattuale posta in essere dall’indagato – nel suo successivo dispiegarsi in rapporto alla condotta degli altri correi, attraverso un iniziale suggerimento di quale fosse il bene più prezioso della persona offesa e la sua messa a disposizione per il recupero dell’autovettura della medesima – evidenziando l’idoneità della stessa condotta a rafforzare il proposito criminoso altrui.
La motivazione è logica e le censure difensive non riescono ad evidenziare profili di contraddittorietà o di tenuta logica suscettibili di essere presi in considerazione in questa sede.
2.In conclusione il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così è deciso, 23/07/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME