Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16064 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16064 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catanzaro il 10/11/1981
avverso l’ordinanza del 05/11/2024 del Tribunale di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata; udito il difensore, avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 05/11/2024, confermava l’ordinanza emessa nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Catanzaro del 18/10/2024, che aveva applicato la misura cautelare degli arresti donniciliari con l’applicazione di strumenti elettronici di controllo.
L’indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 269 e 291 cod. proc. pen. ed avanza questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 8, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che fino al giorno dell’udienza gli atti rimangano depositati nell’archivio e/o piattaforma a
cui tutte le parti processuali possono accedere, anche da remoto, con appo login e password. Rileva che mancano agli atti i files audio originali delle intercettazioni telefoniche e della registrazione telefonica prodotta dalla p offesa alla polizia giudiziaria; che, l’apposita richiesta avanzata dal dife accedere a detti files audio, prodotta con l’attestazione della ricezione dell’Uffic di procura, non è stata evasa; che detta carenza ha seriamente pregiudicat diritto di difesa, sol che si consideri che il materiale indiziario su cui l’ordinanza cautelare è costituito in buona sostanza dal contenuto di conversazione telefonica tra l’odierno ricorrente ed il figlio della persona o di una conversazione telefonica tra l’indagato ed il di lui padre; che, in trascrizioni versate in atti si interrompono spesso con i tre punti sospensiv consentendo alla difesa di avere piena contezza delle conversazioni, non poten sapere se i punti sospensivi apposti si riferiscono a circostanze non util indagini oppure perché le frasi risultano incomprensibili per l’uso di te dialettali o ancora perché la traccia audio è disturbata; che in ogni caso dov essere consentito anche al difensore l’accesso da remoto all’archivio di cui a 269 cod. proc. pen., così come avviene per i giudici del riesame e non sol facoltà di esaminarne il contenuto unicamente dagli uffici del pubblico minist che, in buona sostanza, gli atti relativi alle intercettazioni, invece ch depositati in cancelleria fino al giorno dell’udienza ai sensi dell’art. 309 8, cod. proc. pen., con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarn dovrebbero rimanere depositati nell’archivio di cui all’art 269 cod. proc. dando la possibilità alla difesa di accedervi anche da remoto.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen., 393 e D. M. n. 55 del 2014, come modificato dal D. M. n. 147 del 2022. Osserva ch l’ordinanza impugnata sovrappone, confondendole, le posizioni dell’odier ricorrente e del di lui padre NOME COGNOME fino a ritenere non giustifica pretesa di pagamento della parcella da parte di quest’ultimo, in tal escludendo la configurabilità del reato di cui all’art. 393 cod. pen.; che, i pagamento della parcella va riferito con evidenza all’indagato, che svolg professione di avvocato e non al di lui padre, ex collaboratore del CAF ogg pensione; che, quanto alla credibilità delle persone offese, che hanno nega aver conferito mandato all’avv. Corea, il provvedimento impugnato non tien conto che il decreto di omologazione del giudice del lavoro del Tribunal Catanzaro è datato 04/07/2024, dunque, è precedente solo di tre mesi rispe alla denuncia; che tale circostanza di fatto spiega anche la man manifestazione di meraviglia da parte del ricorrente nel corso d conversazione telefonica con il figlio della persona offesa, che è stata
utilizzata in funzione della consapevolezza della richiesta estorsiva avanzata da NOME COGNOME che, allora, al più l’odierno ricorrente concorre moralmente nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, materialmente posto in essere dal padre, atteso che avrebbe potuto agire in giudizio per richiedere l’integrazione dell’onorario nella misura di euro millecento, che si devono aggiungere ai milleduecento euro liquidati dal giudice del lavoro nel decreto di omologa per avvicinarsi ai minimi tariffari.
2.3. Con il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e cod. proc. pen., in relazione all’art. 274 cod. proc. pen., nonché illogicità dell motivazione. Evidenzia che, anche con riferimento alle esigenze cautelari si sovrappone la figura di NOME COGNOME a quella del figlio NOME, laddove si individua il pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose nella “elevata mole di affari intrattenuti dai Corea in relazione alle pratiche di indennità INPS”; che invece, le pratiche di indennità sono solamente quattro; che quella relativa alla persona offesa, inoltre, è stata decisa sulla base di una consulenza tecnica di ufficio, senza l’utilizzo della certificazione a firma della dott.ssa COGNOME che indizi a carico dell’indagato sono costituiti solo dalle dichiarazioni della person offesa, che risultano smentite dalla produzione del mandato defensionale conferito all’odierno ricorrente; che, inoltre, i giudici del riesame non hanno dato conto del perché le esigenze cautelari non avrebbero potuto essere salvaguardate con una misura meno afflittiva, né, più in generale, hanno indicato gli elementi concreti su cui hanno fondato le esigenze cautelari, non avendo considerato lo stato di incensuratezza del ricorrente.
2.4. Con il quarto motivo si duole della violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 110 e 629 cod. pen. Ritie la difesa che gli elementi evidenziati dal Tribunale del riesame – vale a dire, un messaggio di rinvio dell’appuntamento ed una risposta al figlio della persona offesa, con riserva di chiedere notizie al padre circa la fase di accredito di cui non conosceva l’esito – non siano idonei a fondare il concorso morale del ricorrente nella presunta attività criminosa posta in essere dal di lui padre, tenuto conto che non è dato individuare quale sia stato il contributo causale fornito; che, invero, il mero invio del messaggio di rinvio dell’incontro, su richiesta del padre, non dimostra l’adesione all’azione delittuosa dell’esecutore materiale, né è indicativo del rafforzamento del proposito criminoso; che, peraltro, manca la prova della coscienza e volontà del fatto criminoso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo non è consentito per un duplice ordine di moti postula valutazioni di natura fattuale rispetto alla dedotta inutilizzabi contenuto delle intercettazioni telefoniche, è aspecifico in relazion inutilizzabilità delle risultanze della conversazione registrata dalla persona
1.1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che la doglianza implica valutazi fatto che non sono state sollecitate ai giudici della cautela, come si evi motivi scritti di riesame, nei quali non vi è fatto cenno e dal verbale di camerale del 05/11/2024 (da cui risulta che il difensore presente «eccepisc inutilizzabilità delle registrazioni delle persone offese per mancata trasmi dei supporti informatici perché alla difesa non è stata data possibilità di vi il fascicolo del P.M.»), oltre che dal provvedimento impugnato a pag. 2, n parte in cui riepiloga i motivi di riesame.
Orbene, in sede di legittimità è precluso l’esame di questioni fat potendo il Collegio scrutinare la motivazione del provvedimento impugnato pe rilevare eventuali vizi di natura logica, senza, tuttavia, sostituirsi al merito in valutazioni che involgono aspetti relativi al fatto.
1.1.2. Sotto il secondo profilo, deve evidenziarsi che il difensor specifica se, non utilizzando il contenuto della registrazione del col prodotta dalla persona offesa, all’esito della prova di resistenza, gli altri valutati a carico dell’imputato fossero sufficienti o meno a resping doglianza in tema di responsabilità.
In altri termini, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si l’errore di valutazione o l’utilizzazione di un elemento a carico, il mo impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecific l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova erroneam valutati o utilizzati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostant espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l convincimento.
Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, rit Collegio che, ai fini del riconoscimento del concorso del ricorrente nell’esto posta in essere dal di lui padre, le risultanze della registrazione prodot persona offesa non risultino determinanti, in quanto la Corte territori valorizzato soprattutto le dichiarazioni delle persone offese – il cui cont riscontrato dal contenuto delle conversazioni intercettate, oltre c rinvenimento di una agenda al coindagato NOME COGNOME al cui interno e annotato il sunto delle conversazioni intercorse nei vari incontri con le p offese negli stessi termini da queste riferiti – ed il messaggio di testo in ricorrente ad NOME COGNOME.
1.1.3. Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art comma 8, cod. proc. pen. per violazione agli artt. 24 e 111 Cost, si os come la stessa sia manifestamente infondata, atteso che non è dato ravvis nella disciplina codicistica nessuna violazione del diritto di difesa, so consideri che, dopo la “discovery”, su richiesta del difensore, viene rilasc codice OTP, con il quale è possibile accedere alla visione integrale del fas riversato sul TIAP (che è lo stesso cui ha accesso il Tribunale del riesam fine di consultarlo e di estrarre copia degli atti. Dunque, la difesa è pos condizione di procedere con tempestività sia all’ascolto, che all’estrazion files audio delle intercettazioni, fin dalla fase cautelare, facoltà coessenziale al pieno espletamento del diritto di difesa.
1.2. Con riferimento agli altri motivi, deve esser premesso che giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in te misure cautelari personali, il ricorso per vizio di motivazione del provvedim del tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei gravi ind colpevolezza e all’esistenza ed al grado dei pericula libertatis, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio cautelare ed che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi d che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 22/03/2000, COGNOME, Rv. 215828 – 01) e non il controllo di quelle censure c pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito ( 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976 – 01).
In altri termini, la ricostruzione del fatto e le questioni relative all delle esigenze cautelari sono rilevabili in cassazione soltanto se si tra nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con conseguenza che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzion fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili qu censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nel prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipo vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (Sez. 2, n. 3155 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244 01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, COGNOME Rv. 262948 – 01; Sez. F 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400 – 01).
Dunque, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilir se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né s condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plau opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma 1, lett. e) proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legitt controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali U, n. 12 del 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260 – 01; Sez. U, n. 47289 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074 – 01).
1.3. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio che le circostanze di prospettate dal ricorrente siano state adeguatamente valutate dal Tribunale motivazione congrua e immune da vizi logici. In particolare, il provvedimen impugnato ha evidenziato come NOME COGNOME abbia fornito un contributo causale alla realizzazione del tentativo di estorsione per cui si procede, materia posto in essere dal di lui padre, provvedendo a spostare l’appuntamento fissato con le persone offese per la consegna del denaro richiesto, attes NOME COGNOME reputava rischioso recarsi a detto incontro, in quanto si sar tenuto presso la abitazione dei coniugi COGNOME; come l’espressione utilizzat coindagato, che aveva paura di «fare la vecchiaia chiuso», evocasse il rischi una carcerazione.
Che NOME COGNOME fosse al corrente del piano del padre, il Tribunale riesame lo ha desunto dal contenuto delle intercettazioni, da cui emerge ch fronte dei timori manifestatigli da NOME COGNOME il ricorrente non m perplessità, né chiede spiegazioni, anzi asseconda il familiare, che si preo del fatto che di alcuni argomenti non si possa parlare per telefono; c particolare, invita il figlio ad inviare alle persone offese il messaggio di cui si è detto, evitando in tal modo che per telefono queste ultime potessero affermazioni per lui compromettenti. Tale elemento è stato ritenuto sintomat dell’esistenza di un accordo tra padre e figlio, relativo all’operazione materialmente portata avanti dal primo, con una motivazione che non è affet da manifesta illogicità.
Quanto alla impossibilità di configurare il reato di cui all’art. 393 cod. provvedimento impugnato evidenzia che, pur volendo tener conto della parcella spettante ad NOME COGNOME per l’attività svolta all’interno del CAF, la rich undicimila settecento euro si appalesa del tutto spropositata e priva di fondamento giuridico, essendo pari all’84% di quanto liquidato dall’INPS.
Quanto al conferimento della procura alle liti all’odierno ricorrente da della persona offesa, si rileva che la difesa, anche in questo caso, non sp
se, pur utilizzando tale dato, all’esito della prova di resistenza, gli altr valutati (segnatamente, il contenuto delle conversazioni intercettate e q dell’agenda rinvenuta ad NOME COGNOME) sarebbero risultati recessivi, consente di minare l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, che trovato plurimi riscontri in atti, di cui si è detto. Dunque, sotto questo pr doglianza è aspecifica.
In ordine alle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto sussistenti qu reiterazione del reato, fondandole sulla modalità pervicaci della cond criminosa, avendo il ricorrente aderito ad un progetto criminoso spregiudicat incurante delle condizioni di difficoltà morale e materiale in cui versava persone offese. Con tale aspetto della motivazione il ricorso non si confront non in modo generico, insistendo sui profili dei rapporti tra l’odierno ricor la dottoressa COGNOME e sul quantitativo di pratiche relative all’in dell’INPS, per cui si appalesa aspecifico.
Analoghe considerazioni valgono anche per le esigenze cautelari di cu all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen., pure ritenute sussistenti d impugnato e fondate sulla necessità di consentire l’analisi della consistente di documenti rinvenuti nello studio professionale dell’indagato e nell’abita del di lui padre senza intralci, risultando le doglianze difensive d generiche, in quanto si limitano a denunziare il difetto di motivazione, esplicitamente enunciare ed argomentare i rilievi critici.
Quanto, poi, alla scelta della misura cautelare, il Tribunale del riesa ritenuto che solo una incisiva limitazione della libertà di movimento interazione con l’esterno potesse salvaguardare la collettività dal peric reiterazione di analoghi reati e di genuina acquisizione della prova.
In conclusione, la trama motivazionale del provvedimento impugnato non presenta vizi riconducibili alla manifesta illogicità ed è coerente con i pri diritto che governano la materia. Le censure, dunque, si risolvono n prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate giudice di merito, di talchè non sono consentite in questa sede, in quanto riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate legge.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 14 marzo 2025.