Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16958 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME IMPERIALI NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 600/2025
CC – 01/04/2025
R.G.N. 4063/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTROVILLARI il 09/12/1994
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogni conseguente statuizione, insistendo anche per l’accoglimento avverso l’ordinanza del 28/11/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO; visti gli atti. Il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME dei motivi nuovi.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 28/11/2024, ha respinto l’istanza di riesame proposta da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro del 31/10/2024 con la quale era stata applicata allo stesso la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al delitto di cui al capo 13-ter della imputazione provvisoria.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, NOME COGNOME deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchØ mancante oltre che manifestamente illogica in relazione agli artt. 125 n. 3, 192, 266 e seg., 273 cod. proc. pen., nonchØ art. 110 cod. pen.; la provvista indiziaria Ł di fatto limitata ad una conversazione ambientale poco chiara, in un dialogo con altri indagati, ed esclusivamente su tale base Ł stata ricostruita la condotta ascritta al ricorrente a titolo di concorso morale, quale rafforzamento, della condotta estorsiva
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 16958/2025 Roma, lì, 06/05/2025
aggravata dal metodo mafioso; non sussistono ulteriori elementi idonei a riscontrare tale ricostruzione ed anche il richiamo alle dieci auto delle quale Ł titolare, utilizzate da COGNOME NOME, Ł erroneo e travisato, atteso il regolare noleggio delle stesse in considerazione dell’attività professionale svolta dal ricorrente; il Presta non emerge mai in altri atti di indagine o attività captative; Ł carente, infine, qualsiasi efficienza causale della condotta allo stesso provvisoriamente imputata.
2.2. Violazione di legge e mancanza della motivazione in relazione agli artt. 274, lett. c) e 275 cod. proc. pen.; la motivazione Ł del tutto stereotipata tanto da risultare apparente sul punto, essendosi il Tribunale del riesame trincerato dietro la doppia presunzione di cui all’art. 275 cod. proc. pen., senza considerare l’assoluta incensuratezza dello stesso e richiamando il tema delle dieci auto nella disponibilità dell’Abbruzzese circostanza del tutto neutra, perchØ regolarmente noleggiate.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato venga annullato con rinvio.
Il ricorrente ha depositato una prima memoria in data 05/03/2025 ed una seconda memoria in data 19/03/2025 contenente motivi nuovi con i quali ha rimarcato le argomentazioni già proposte nei motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento degli stessi e sottolineando come dalla ordinanza impugnata manchi qualsiasi considerazione in ordine all’effetto costrittivo derivante dalla conversazione captata e riferita al Presta come elemento centrale della imputazione provvisoriamente ascritta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso, le cui argomentazioni risultano collegate e ribadite nei motivi nuovi, Ł fondato. Il secondo motivo di ricorso Ł conseguentemente assorbito.
Si deve premettere che il controllo di legittimità Ł limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME Rv. 279789-01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001-01; Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01), avuto, altresì, riguardo alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di merito, che Ł intesa invece all’acquisizione della certezza processuale della colpevolezza dell’imputato (Sez. 1, n. 19517 del 01/04/2010, COGNOME, Rv. 247206-01) senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente piø adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215331-01; Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, COGNOME, Rv. 211027-01; Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, COGNOME, Rv. 199391-01). La valutazione del Tribunale deve conseguentemente essere improntata al pieno rispetto della regola di giudizio di cui all’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. richiamata dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Occorre considerare come, effettivamente, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata presenti il vizio dedotto dal ricorrente, ovvero la violazione delle disposizioni evocate, con particolare riferimento all’art. 110 cod. pen., tenuto conto della ricostruzione della provvista indiziaria riferita al concorso del Presta nella condotta oggetto di imputazione provvisoria (artt. 629, 416-bis.1 cod. pen.). In tal senso, si deve rilevare come dalla lettura del provvedimento impugnato nel suo complesso (con particolare riferimento alla condotta posta in essere dagli altri soggetti concorrenti nel delitto predetto), la motivazione spesa con riferimento al Presta, sia stata tutta incentrata su un elemento indiziario del tutto insufficiente a sostenere la imputazione provvisoria anche a fini cautelari. Tale elemento, come sottolineato dalla difesa, in modo estremamente puntuale, Ł rappresentato da un’unica captazione ambientale, dal contenuto non univoco quanto alla integrazione degli elementi costitutivi del delitto provvisoriamente imputato. Di contro, il Tribunale ha sostenuto – in modo del tutto apodittico – che le parole pronunciate dal Presta in tale occasione abbiano rafforzato il proposito dei correi, senza tuttavia connotare specificamente il contributo dell’odierno ricorrente, la decisività di tale contributo e le caratteristiche specifiche dello stesso, soprattutto quanto all’effettiva intimidazione della persona offesa, attesa l’assenza della stessa al momento del dialogo captato e la mancanza di qualsivoglia contatto tra la persona offesa e il ricorrente anche nel passato. Il Tribunale, infatti, richiama quali elementi risolutivi a sostegno della provvista indiziaria le dichiarazioni del COGNOME e dei familiari dello stesso, che, tuttavia – Ł bene sottolinearlo – non si riferiscono in alcuna occasione al Presta, ma agli altri soggetti indagati in concorso con lo stesso. Anche i riferimenti alle captazioni (riportate nel provvedimento impugnato) sono del tutto privi di elementi direttamente correlati al ricorrente e non supportano in tal senso in modo logico ed argomentato la possibilità di ritenere effettivamente presente una provvista indiziaria a suo carico; nØ, tanto meno, appaiono risolutive, nel ricostruire una condotta concorsuale, le considerazioni spese in ordine alla suggestione pronunciata dal Presta nella conversazione ambientale captata. Inoltre, si deve osservare come nessuna valenza risolutiva possa essere attribuita alle considerazioni spese dal Tribunale (pag. 5) quanto alle parentele del ricorrente o all’attività imprenditoriale/commerciale dallo stesso svolta, anche mediante affitto di vetture all’Abbruzzese, tra l’altro specificamente documentate, in assenza di elementi risolutivi in senso contrario nell’ambito della motivazione del giudice della cautela.
Ciò premesso, si deve dunque rilevare come il Tribunale non si sia adeguato, nel realizzare tale valutazione, con particolare riferimento alla condotta ascritta al ricorrente, ai principi espressi da questa Corte. Si Ł infatti chiarito, con principio che qui si intende ribadire, chiaramente applicabile anche alla fase cautelare, che in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza che il contributo causale del concorrente morale possa manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all’esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) non esime il giudice di merito dall’obbligo di motivare sulla prova dell’esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall’art. 110 cod. pen., con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. 2, n. 43067 del 13/10/2021, COGNOME, Rv. 282295-01).
Infine, si deve sottolineare che, ai fini della configurabilità del concorso morale nel reato, il contributo concorsuale acquista rilevanza causale solo quando rafforzi e renda definitivo un proposito criminoso già esistente, ma non ancora consolidato, in modo da aumentare la possibilità di
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commissione del reato (Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, COGNOME, Rv. 285548-11). Tale elemento non solo non Ł stato indagato dal Tribunale, ma risulta smentito dalla ricostruzione proposta, dal richiamo alle captazioni ed alle condotte allo stato emerse riferibili ai concorrenti nel reato, caratterizzate da una serie di consistenti e conflittuali rapporti, attività intimidatorie e violenze poste in essere dagli stessi nei confronti del COGNOME in epoca precedente alla captazione, in diretta correlazione con un’attività illecita di fornitura di sostanza stupefacente rispetto alla quale non emerge un coinvolgimento diretto e consapevole, con piena ricostruzione anche dell’elemento intenzionale, del ricorrente, in presenza di un proposito criminoso che, allo stato e in considerazione degli elementi richiamati dal Tribunale, era già di per sØ consolidato e collegato a condotte già poste in essere dai coindagati.
Sul punto si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che ai fini della configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l’applicazione di misure cautelari personali, Ł illegittima una valutazione frazionata ed atomistica dei singoli dati acquisiti, dovendo invece seguire, alla verifica della gravità e precisione dei singoli elementi indiziari, il loro esame globale ed unitario, che ne chiarisca l’effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine. (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, COGNOME, Rv. 279789-01). Tale valutazione risulta nel caso concreto realizzata dal Tribunale in modo non coerente con i principi appena richiamati, anche atteso che, come già affermato da questa Corte in tema di misure cautelari personali, nel caso in cui sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio della motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la verifica delle ragioni affermative della gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato e il controllo della congruenza della motivazione devono, nel caso di dubbio, tener conto della regola di giudizio del “favor rei”, da cui consegue che, se due significati possono ugualmente essere attribuiti a un dato probatorio, deve privilegiarsi quello piø favorevole all’indagato, che può essere accantonato solo qualora risulti inconciliabile con altri univoci elementi di segno opposto (Sez. 3, n. 17527 del 11/01/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 275699-01).
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con revoca conseguente della misura cautelare disposta in data 31/10/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con immediata scarcerazione del ricorrente se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata con revoca della misura cautelare disposta in data 31.10.24 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di catanzaro.
Ordina l’immediata scarcerazione di NOME se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso il 01/04/2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME