Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40283 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40283 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sul ricorso nell’interesse di COGNOME NOME, nato ad Ancona il DATA_NASCITA;
contro
l’ordinanza del Tribunale di Ancona del 7.5.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 7/5/2024 il Tribunale di Ancora ha rigettato l’istanza di riesame che era stata proposta nell’interesse di NOME COGNOME contro il
provvedimento con cui il GIP, avendo ravvisato, a carico dell’indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di usura pluriaggravata in concorso e tentata estorsione pluriaggravata in concorso, nonché le relative esigenze cautelari non altrimenti fronteggiabili, aveva adottato, nei suoi confronti, la misura cautelare della custodia in carcere;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore che deduce:
2.1 carenza e contraddittorietà della motivazione: segnala l’illogicità della motivazione del provvedimento impugnato stante l’assenza di ogni contributo causale ascrivibile al ricorrente, come emerge dal tenore delle conversazioni intercettate e di cui riporta alcuni passi ma che non possiedono un tenore univoco tanto da avere indotto lo stesso Tribunale a qualificare la posizione del COGNOME come “ibrida” e sua la personalità come “doppiogiochista”;
2.2 inosservanza ed erronea applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali con riferimento all’art. 125 comma terzo cod. proc. pen.: rileva che il provvedimento impugnato non si è confrontato con la deduzione difensiva secondo cui il ricorrente non sarebbe stato coinvolto nel patto usurario ribadendo, a tal proposito, il carattere istantaneo del delitto di usura; aggiunge che l’eventuale partecipazione al tentativo, non riuscito, di riscossione del debito usurario non comporta il concorso nel delitto di usura ma, semmai, soltanto nel delitto di tentata estorsione;
2.3 contraddittorietà e carenza di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen.: rileva che il pericolo reiterazione deve essere attuale oltre che concreto non essendo sufficiente la probabilità che il ricorrente torni a delinquere ma è necessario pronosticare una reale occasione di ricaduta; segnala il travisamento del dato intercettivo evocato dal Tribunale di cui sottolinea il carattere generico ed astratto, oltre che disancorato da ogni emergenza investigativa; rileva, ancora, come il pur paventato pericolo di fuga non sia fondato su dati concreti;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che, nelle more, successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, il GIP di Ancona ha sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la abitazione della coniuge in COGNOMEnara Marittima da dove, con ulteriore
provvedimento del 1517/2024, lo ha autorizzato ad assentarsi dal lunedì al venerdì per svolgere attività lavorativa presso lo stabilimento di Ancona del cantiere RAGIONE_SOCIALE.
Tanto premesso, non è inutile ribadire la giurisprudenza di questa Corte laddove si è chiarito che, in materia cautelare, l’interesse dell’indagato all’impugnazione non viene automaticamente meno anche nel caso in cui, nelle more del procedimento incidentale de libertate, la misura della custodia cautelare in carcere sia sostituita con quella del divieto di dimora (cfr., Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006 – dep. 28/07/2006, Prisco, Rv. 234268).
Si è infatti osservato che “… non può dirsi che sia venuto meno l’interesse al ricorso, perché i gravi indizi di colpevolezza posti dal GIP e dal tribunale del riesame a fondamento dell’originarièrnisura della custodia in carcere condizionano anche l’applicazione del divieto di dimora” precisandosi, ulteriormente, che “… anche nel caso limite della revoca della misura cautelare permane l’interesse al ricorso, dato che l’applicazione della misura potrebbe costituire per l’interessato presupposto del diritto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita ingiustamente”.
Al di là del tenore della massima ufficiale della sentenza sopra richiamata, il principio affermato ed espresso dalle Sezioni Unite deve essere inteso e ribadito nella sua originaria ampiezza nel senso che in materia cautelare, l’interesse dell’indagato ad impugnare permane anche nel caso in cui, nelle more del procedimento de libertate, la misura cautelare originaria sia stata nel frattempo sostituita con altra meno afflittiva (…), se i motivi dell’impugnazione hanno ad oggetto l’esistenza dei presupposti applicativi indicati dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 31556 del 18/05/2012, COGNOME, Rv. 253522 – 01 richiamata, tra le più recenti, non massimate, da Sez. n. 34607 del 1317/2022, COGNOME, Sez. 3, n. 5212 del 24/9/2021, Adami, Sez. 2, n. 32496 del 2(10/2020, COGNOME).
È questo il caso che ci occupa in cui, prima ancora che la esistenza e “consistenza” delle ravvisate esigenze cautelari, il ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ravvisata ricorrenza di un idoneo compendio indiziario nel senso del concorso del COGNOME nelle condotte di usura ed estorsione ascritte ai correi.
Tanto precisato, e passando all’esame del primo e del secondo motivo, non è inutile ribadire quali siano i termini del sindacato, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libertà personale; è infatti consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure
cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio d legittimità, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il ricorso è perciò ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a propone e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884).
La censura con cui si denunci il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in altri termini, consente al giudice di legittimità di vagliare la adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie non potendo prendere in esame quei rilievi che, pur investendo formalmente la motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, COGNOME, Rv. 276976; Sez. 3,
40873 del 21/10/2010, COGNOME, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, NOME, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, COGNOME, Rv. 261400).
Va anche ricordato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; questo Collegio, in particolare, condivide la tesi secondo cui “in tema di misure caute/ari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. non si atteggia all stesso modo con cui il termine indizi inteso viene utilizzato quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza. Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità
de/l’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 cod. proc. pen., comma 2, come si desume dall’art. 273 cod. proc. pen., comma Mis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)” (cfr., Sez. 5, n. 36079 del 5/6/2012, COGNOME; Sez. 4, n. 6660 del 24/1/2017, COGNOME; Sez. 4, n. 53369 del 9/11/2016, COGNOME; conf., ancora, Sez. 4, n. 17247 del 14/3/2019, COGNOME, in cui la Corte ha ribadito i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non corrispondono agli “indizi” intesi quale elementi di prova idonei a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. – che oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi – non richiamato dall’art. 273 comma 1-bis, cod. proc. pen.; conf., sul punto, e tra le altre, Sez. 1, n. 43258 del 22/5/2018, Tantone; Sez. 2, n. 22968 dell’8/3/2017, COGNOME).
Esula, d’altra parte, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 3014/1997, COGNOME; Sez. 4, n. 4842 del 2/12A003, COGNOME; Sez. 6, n. 49153 del 12/1112015, secondo cui la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura).
;. Come accennato, l’odierno ricorrente era stato attinto dalla misura cautelare di estremo rigore avendo i giudici di merito ravvisato, a suo carico, gravi indizi di colpevolezza in relazione alle imputazioni provvisorie di usura pluriaggravata in concorso ed estorsione pluriaggravata in concorso.
I motivi di riesame e, in definitiva, le doglianze reiterate in questa sede, attengono alla carenza di una idonea provvista indiziaria concernente il concorso del COGNOME nell’originario patto usurario e, di conseguenza, la insussistenza dei presupposti per ritenere integrato il delitto di tentata estorsione in danno delle presunte vittime.
Il provvedimento impugnato, nella sua sinteticità, si è tuttavia conforma al principio, assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cuiril delitto di usurasi configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, sicché risponde del delitto di usura in concorso chi, in un momento successivo al perfezionamento dell’accordo usurario, avendo ricevuto l’incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento (cfr., così, ad esempio, Sez. 1 , n. 17029 del 12/12/2022, dep. 21/04/2023, C., Rv. 284402 – 01; Sez. 2, n. 7208 del 06/12/2012, dep. 14/02/2013, COGNOME, Rv. 254947 – 01; Sez. 2, n. 3776 del 16/12/2008, COGNOME, dep. 27/01/2009, Rv. 242473 – 01; cfr., anche, Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, COGNOME, Rv. 264887 – 01; Sez. 2 – , n. 35878 del 23/09/2020, COGNOME, Rv. 280313 – 01).
Si è, in effetti, affermato che mentre risponde del delitto di concorso in usura solo il soggetto che, in un momento successivo alla formazione del patto usurario, ricevuto l’incarico di recuperare il credito, riesce ad ottenerne i pagamento, se il recupero non avviene, l’incaricato risponde del reato di favoreggiamento o, nell’ipotesi di violenza o minaccia nei confronti del debitore, di estorsione perché in tali casi il momento consunnativo dell’usura rimane quello originario della pattuizione (cfr., così, Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Rv. 262308; Sez. 2, n. 41045 del 13/10/2005, Rv. 232698; conf., tra le non massimate, Sez. 6, Sentenza n. 37631 del 2019 1 Maglione).
Detto questo, va rilevato che il Tribunale ha motivato in termini congrui anche sotto tale profilo richiamando con puntualità gli elementi acquisiti nel corso delle indagini e, in particolare, le intercettazioni telefoniche in cui la persona offes si rivolgeva ad amici in maniera frenetica chiedendo aiuto per fronteggiare le pretese estorsive di NOME e NOME COGNOME di cui l’indagato veicolava le richieste estorsive (cfr., le intercettazioni del 22.3.2024, del 21.3.2024, del 27 e del 28.3.2024, richiamate a pag. 3 dell’ordinanza).
Ha dato atto che, una volta intervenuto fermo dei COGNOME l il ricorrente era uscito allo scoperto “… dopo l’iniziale apparente posizione ibrida di doppiogiochista” (cfr., ancora, pag. 3).
Soprattutto, rileva il collegio, i giudici del riesame hanno argomentato in termini non contrastati dalla difesa (che, con il ricorso, non ha preso posizione sul punto), sottolineando come il COGNOME avesse direttamente concorso nei fatti di usura tenendo informati i COGNOME sulle condizioni patrimoniali del COGNOME e, per altro verso, recapitando agli usurai la procura per la compravendita dell’immobile a titolo di garanzia (cfr., ancora, ivi, pag. 3).
Si tratta di una argomentazione in fatto assolutamente rilevante e decisiva in punto di qualificazione giuridica della condotta del ricorrente ma con cui, si è accennato, il ricorso non si è confrontato risultando perciò l’impugnazione aspecifica.
4. Altrettanto aspecifico risulta il terzo motivo, articolato in ordine all esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale non soltanto nel rischio di reiterazione ma, anche, in quello di inquinamento probatorio (cfr., pag. 4 dell’ordinanza); a tal fine i giudici del riesame hanno evocato, per un verso, il clima di grave e continua intimidazione in cui erano maturati i fatti contestati e, dall’altro, il pericolo c anche indirettamente e tramite terzi, il ricorrente potesse operare indebite pressioni, non limitandosi a formulare una mera ipotesi ma, in termini specifici e concreti, richiamando, a tal fine, le conversazioni intercettate in data 28/3/2024 e, dunque, elementi di concretezza con cui la difesa, ancora una volta, non si è confrontata.
Quanto al pure ravvisato pericolo di reiterazione, il Tribunale ha valorizzato la oggettiva gravità dei fatti e, sotto il profilo soggettivo, i precedenti penali delitti contro il patrimonio risultanti a carico del ricorrente che era stato detenut sino al marzo del 2022 dopo che era stata revocata la misura dell’affidamento in prova, a dimostrazione di scarso affidamento nella sua capacità di autocontenimento.
E’ appena il caso, allora, di ribadire che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra, al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se come si deve ritenere sia senz’altro avvenuto ritenere nel caso di specie – congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 , n. 7268 del 24/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 275851 – 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 – 01); per altro verso, va pur ribadito che ai fini dell’attenuazione o della revoca della misura della custodia cautelare in carcere, il mero decorso di un pur lungo periodo di carcerazione non assume di per sé rilievo come fattore di attenuazione delle esigenze cautelari, esaurendo la sua valenza soltanto nell’ambito della disciplina dei termini di durata massima della custodia (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2018, COGNOME COGNOME NOME, COGNOME Rv. 273139 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 1, n. 24897 del 10/05/2013, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 255832 COGNOME 01; Sez. 2, n. 45213 del 08/11/2007, Lombardo, Rv. 238518 – 01).
I giudici del riesame hanno inoltre congruamente e puntualmente apprezzato il profilo del periculum che, con motivazione non censurabile in questa
sede, hanno vagliato tenendo conto della vicenda complessiva e, in tal modo hanno motivato, in diritto, in termini coerenti con l’orientamento condiviso dal éollegio secondo cui il requisito dell’attualità del pericolo previsto dall’art. 2 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche 2 opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice dell cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un’analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr., Sez. 3 , n. 9041 del 15/02/2022, COGNOME NOME, Rv. 282891 – 01;Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, COGNOME, Rv. 266511 – 01; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, COGNOME, Rv. 269684 – 01).
D’altra parte, è pacifico che l’apprezzamento della pericolosità dell’indagato sottoposto alla misura coercitiva ‘ in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazio nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 , n. 7268 del 24/01/2019, COGNOME NOME, Rv. 275851 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 – 01).
5, L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali mentre l’intervenuta sostituzione della misura di massimo rigore, intervenuta nelle more, consente di escludere l’applicazione della ammenda di cui all’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18.9.2024