Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39194 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39194 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME n. a Napoli DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trieste in data 21/6/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell 23,comma 8. D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibil del ricorso;
lette le conclusioni rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Pordenone in data 15/10/2020, assolveva COGNOME NOME dal delitto di tentata truffa aggravata contestata al capo C), confermava la penale responsabilità del prevenuto per i delitti di truffa aggravata e violazione di domicilio ascritti sub A) e B) rubrica e rideterminava la pena in anni uno, mesi dieci di reclusione ed euro 650,00 di multa.
2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del COGNOME, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto:
2.1 l’erronea applicazione della legge penale con riguardo al riconoscimento del reato di truffa in luogo di quello di ricettazione, stante l’insussistenza dell’elemento oggettivo del r sub A). Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la responsabilit concorsuale dell’imputato per il delitto di truffa aggravata ascritto al capo A) e la connes violazione di domicilio valorizzando la circostanza che egli avrebbe utilizzato il bancoma fraudolentemente ottenuto dalla vittima per effettuare prelievi dal conto della stess trascurando che la p.o. non ha riconosciuto il COGNOME come colui che si era a lei presentato come AVV_NOTAIO e in contrasto con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di elementi circa la riconducibilità del bene di provenienza illecita alla commission del delitto presupposto da parte dell’agente, risulta configurabile il diverso reat ricettazione;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei mater probatori e all’attendibilità della teste/po con riguardo al capo B). Secondo il ricorrent Corte di merito ha confermato la penale responsabilità per il capo B) ancora una volta ignorando il mancato riconoscimento dell’agente da parte della vittima, assumendo il concorso morale del prevenuto senza alcuna prova circa la presenza dello stesso sul luogo e al momento del fatto, rendendo sul punto una motivazione contraddittoria e illogica;
2.3 la violazione di legge e la carenza di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante il positivo comportamento processuale del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo che revoca in dubbio l’affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di truffa aggravata sub A) è manifestamente infondato. I giudici di merito han ritenuto, con motivazione esente da profili di illogicità, che la partecipazione del COGNOME a truffa in danno dell’anziana vittima, indotta a consegnare a un sedicente avvocato danaro e monili in oro nonché il proprio bancomat per far fronte alle spese per la liberazione del figl asseritamente coinvolto in un sinistro stradale, emerga dal pacifico utilizzo del bancomat effettuato dal prevenuto, comprovato dalle evidenze rivenienti dalle immagini estrapolate dal
sistema di videosorveglianza. Il difensore omette di considerare che l’intraneità del COGNOME a piano criminoso, che aveva visto il coinvolgimento di più soggetti, non è scalfito dalla su mancata individuazione quale visitatore della p.o., cui la stessa aveva consegnato i beni richiesti, in quanto i due prelievi effettuati dal prevenuto si inseriscono con piena effet nel decorso causale dell’azione truffaldina poichè subito dopo la carta bancomat veniva restituita alla vittima (sent. Tribunale pag. 3). Pertanto l’intervento del prevenuto, consi quantomeno nell’assicurare materialmente parte del profitto della truffa in corso, postula i termini logicamente necessitati il concerto con i complici che agirono materialmente, interagendo con l’anziana p.o., come correttamente evidenziato dai giudici di merito ( sent. app. pag. 5).
2. Il secondo motivo che contesta l’affermata responsabilità del ricorrente per il delit di violazione di domicilio in concorso è infondato. La difesa assume che poiché la vittima non ha riconosciuto nell’imputato il sedicente avvocato che si introdusse fraudolentemente nella propria abitazione, difettano gli elementi costitutivi dell’illecito. La tesi è sprovvista di g fondamento.
La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che il reato di violazion domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi e tutelano beni giuridici diversi (Sez. 2, Sentenza 11989 del 24/02/2010, Rv. 247227 – 01 cui adde Sez. 2 n. 14188/17 del 25/1/2017, n.m.). Nella specie la violazione di domicilio, reato che si consuma anche laddove l’introduzione nell’altrui dimora avvenga con l’inganno, si inserisce a pieno titolo nella divisata ed artico azione criminosa che prevede il contatto dell’agente con la p.o., quasi sempre in situazione di estrema vulnerabilità, la rappresentazione di una situazione di urgenza connessa ad un familiare, la richiesta di danaro da riscuotere a domicilio da parte dell’interlocutore o d complice. L’accesso nell’abitazione della vittima avviene dunque per effetto dell’inganno e nel contesto dell’azione fraudolenta, qualificandosi in senso strumentale rispetto al reato contr il patrimonio.
I giudici di merito hanno persuasivamente evidenziato che, anche escludendo che il ricorrente abbia svolto nella specie il ruolo di “esattore” delle somme telefonicamente richiest alla p.o., era tuttavia presente sul luogo del fatto criminoso, avendo provveduto in tempo reale ad utilizzare il bancomat consegnato dalla vittima, effettuando prelievi in esito ai q la carta veniva restituita all’anziana. La circostanza depone per la piena condivisione da part dell’imputato del piano delittuoso, attuato con consolidate modalità esecutive, donde la responsabilità concursuale affermata sulla scorta di argomenti non censurabili non solo in relazione al delitto di truffa ma anche al connesso e strumentale reato di cui all’art. 6 cod.pen.
Il terzo motivo in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali richiamato in senso ostativo la gravi del fatto, commesso con preordinazione e professionalità e l’assenza di elementi apprezzabili ai fini dell’invocata mitigazione sanzionatoria, con valutazione insuscettibile di rilievi in sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce dei parametri ex art. 133 cod.pen.
La complessiva infondatezza del ricorso ne impone la reiezione con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso in Roma, 20 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente