Concorso in Truffa: Quando Accettare il Profitto Rende Complici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito un punto fondamentale in materia di concorso in truffa, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato. La decisione sottolinea due principi cardine: la necessità di specificità nei motivi di ricorso e la rilevanza penale del semplice fatto di ricevere il profitto di un reato. Questo caso offre spunti essenziali per comprendere i confini della complicità e le regole procedurali per impugnare una sentenza.
Il Caso in Esame: Dalla Truffa al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di truffa in concorso. L’imputato, secondo le sentenze di merito, aveva partecipato al delitto consentendo che il profitto illecito, derivante dalla truffa, confluisse su una carta di credito a lui intestata. Condannato in primo grado e in appello, l’uomo decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale.
I Motivi del Ricorso e la Reiterazione delle Argomentazioni
Il ricorrente ha basato la sua difesa contestando la sua partecipazione attiva al reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato una criticità fatale nel suo ricorso. I motivi presentati non erano altro che una pedissequa ripetizione di quanto già argomentato davanti alla Corte d’Appello. Questo approccio è stato giudicato ‘generico ed aspecifico’, in quanto non si confrontava criticamente con le ragioni logiche e giuridiche esposte nella sentenza di secondo grado. In sostanza, l’imputato ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, un’operazione non consentita nel giudizio di legittimità, che è limitato al controllo della corretta applicazione della legge.
La Decisione della Corte sul Concorso in Truffa
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale che sanziona i ricorsi ‘fotocopia’, privi di un reale contraddittorio con la decisione impugnata. Oltre all’aspetto procedurale, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un importante principio di diritto sostanziale.
Il Principio Giuridico: Possesso del Profitto e Complicità
Il punto centrale della questione è se il mero fatto di ricevere il denaro proveniente da una truffa possa configurare un concorso in truffa. La risposta della Corte è affermativa e inequivocabile. Il contegno di chi si impossessa del profitto illecito, ad esempio facendolo accreditare su una propria carta di pagamento, costituisce una chiara ed evidente condotta di concorso, punibile ai sensi dell’art. 110 del codice penale. Questo perché, mettendo a disposizione uno strumento per incassare il denaro, il soggetto fornisce un contributo causale essenziale alla realizzazione e al consolidamento del reato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando come il ricorso fosse non solo generico ma anche volto a introdurre una lettura alternativa dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta logica, argomentata e conforme ai principi consolidati della giurisprudenza. In particolare, è stato confermato che è pienamente ravvisabile un’ipotesi di concorso nel reato nel comportamento di chi si appropria del profitto illecito, permettendo che questo venga versato su uno strumento di pagamento a sé intestato. Tale condotta, infatti, non è un post-fatto irrilevante, ma una parte integrante del piano criminoso che contribuisce al suo successo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante monito su due fronti. Sul piano processuale, ribadisce che un ricorso per Cassazione deve essere un atto di critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle difese precedenti. Sul piano sostanziale, consolida un principio di responsabilità penale molto chiaro: chi accetta di ‘ripulire’ o semplicemente incassare i proventi di un reato come la truffa, anche senza partecipare direttamente agli artifizi e raggiri, si rende a tutti gli effetti complice. La gestione del profitto illecito è considerata un tassello fondamentale dell’azione criminale, sufficiente a fondare una condanna per concorso nel reato.
Ricevere i soldi di una truffa su una propria carta di credito può essere considerato concorso nel reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, impossessarsi del profitto illecito, facendolo confluire su una carta di credito a sé intestata, costituisce una chiara e evidente ipotesi di condotta di concorso nel reato, punibile ai sensi dell’art. 110 del codice penale.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione semplicemente ripetendo gli stessi motivi dell’appello?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché era totalmente reiterativo dei motivi di appello, senza un confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso del genere è considerato generico e aspecifico.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39079 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39079 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma in ordine all’affermazione della responsabilità per il concorso nel reato di truffa ascritto all’odierno ricorrente non solo generico ed aspecifico nella sua formulazione, ma anche non consentito in quanto totalmente reiterativo dei motivi di appello in assenza di confronto con la motivazione, che si caratterizza per essere logica ed argomentata proprio sui punti devoluti ed oggi richiamati in ricorso in modo reiterativo (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01);
che le argomentazioni spese sono chiaramente volte ad introdurre una lettera alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 273217-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
che, nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (si vedano in particolare le pagg. 2-3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e risulta conforme ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è ravvisabile una chiara ed evidente ipotesi di condotta di concorso, punibile ex art. 110 cod. pen., nel contegno di chi si sia impossessato del profitto illecito, essendo questo confluito su carta di credito a sé intestata (si vedano sul punto le sentenze e le ordinanze correttamente indicate dalla Corte territoriale nelle pagine più sopra indicate);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle sizese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024
Il Consigliere Estensore