Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30233 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30233 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 17/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 11/07/1971
avverso la sentenza del 14/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Lette le conclusioni dell’avv. COGNOME per la parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che, con memoria in data 30/05/2025, ha chiesto la conferma della sentenza di secondo grado nella parte relativa alle statuizioni civili, con la condan dell’imputato alla rifusione delle spese di lite.
Lette le conclusioni dell’avv. NOME COGNOME per COGNOME NOME che, con memoria in data 26/05/2025 e poi memoria di replica alle richieste del Procuratore generale in data 11/06/2025, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in data 14/10/2024 con la quale la Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino il 06/04/2022, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di cui artt. 110, 640, primo e secondo comma, n. 1 cod. pen. ascrittogli perché estinto per intervenut prescrizione (fatti commessi dall’agosto 2014 all’aprile 2015), confermando la sentenza di primo grado quanto alle statuizioni civili.
La sentenza del Tribunale di Catanzaro, infatti, aveva riconosciuto la sussistenza del reat di truffa ai danni dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, posto in essere materialmen da NOME COGNOME la responsabile del Settore Giuridico dell’Unità Operativa Cure Primarie di t ASP, comunicando all’Ufficio Gestione Emolumenti Stipendiali di questa un numero di ore di servizio svolte dal ricorrente, medico specialista in odontoiatria, in misura maggiore rispet quelle effettivamente prestate, così conseguendo quest’ultimo un ingiusto profitto consisti nella percezione di una retribuzione di circa 40.000,00 euro superiore a quella dovutagli, e n conseguimento, altresì, di un punteggio superiore per la formazione delle graduatorie per i conferimento di incarichi di sostituzione.
Il ricorrente censura la conferma delle statuizioni civili, affidando il ricorso a due di impugnazione.
2.1. Violazione di legge, con riferimento agli artt. 640 cod. pen., 42 cod. pen. e 27 Cost vizio di motivazione per essere stata riconosciuta la responsabilità del COGNOME nel difett qualunque riferimento o indicazione circa l’apporto materiale da questo offerto nella realizzazio degli artifizi e raggiri che, invece, sono stati posti in essere soltanto dalla coimputata Sta Ad avviso del ricorrente il fatto di aver beneficiato delle alterazioni relative alle ore di con successiva trasmissione per il pagamento, ad opera della coimputata COGNOME così percependo un indebito profitto, non è dato sufficiente per provare il contributo, di tipo mo o materiale, nella realizzazione del reato. La motivazione della sentenza impugnata confonderebbe, invece, la posizione di semplice beneficiario della condotta ingannatoria altru con il ruolo dell’istigatore di tale condotta, quale concorrente morale, finendo così, ad addebi al COGNOME, nella sostanza, una responsabilità oggettiva, con motivazione carente ed illogica, violazione degli artt. 110 e 42 cod. pen. e del principio di personalità della responsabilità p sancito dall’art. 27 Cost.
2.2. Violazione di legge, con riferimento dell’art. 640 cod. pen., con specifico riferim all’ulteriore beneficio, consistito nell’aver conseguito un punteggio superiore nella formazi delle graduatorie per il conferimento di incarichi, non risultando indicato il soggetto che avr subìto un danno, tale non potendo certo ritenersi l’RAGIONE_SOCIALE di Catanzaro, in favore della quale so state confermate le statuizioni civili.
Il COGNOME chiede pertanto l’annullamento della sentenza impugnata nella parte in cui conferma le statuizioni civili riguardanti il risarcimento del danno nei confronti dell’Az Sanitaria Provinciale di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi addotti si discostano dai parame dell’impugnazione di legittimità stabiliti dall’art. 606 cod. proc. pen. perché manifestame infondati, anche quando non attengono esclusivamente al merito della decisione impugnata.
Il primo motivo di ricorso, in particolare, è inammissibile perché volto a censurare persuasività, l’asserita inadeguatezza, la mancanza di rigore della motivazione della sentenza impugnata, peraltro senza nemmeno confrontarsi adeguatamente con il percorso argomentativo di questa, così incorrendo anche nel vizio di aspecificità: nessuna confusione, infatti, emer dalla sentenza impugnata tra la posizione di semplice beneficiario della condotta ingannatoria altrui ed il ruolo dell’istigatore di tale condotta, quale concorrente morale.
E’, però, evidente che l’ottenimento di un beneficio economico in conseguenza di un’attività illecita altrui costituisce un elemento indiziante della partecipazione al reato e, nel caso di s senza ricorrere in alcun automatismo, la sentenza impugnata ha riconosciuto concorrere con tale indizio altri significativi e convergenti elementi, quali la continuità e sistematicità della ingannatoria, che si è protratta con le medesime modalità per cinque anni, sempre a vantaggio e mai in pregiudizio dello stesso soggetto, appunto il COGNOME, con elargizione di somme in misura macroscopicamente superiori a quelle realmente dovutegli, tanto da riconoscergli inspiegabilmente 1.503 ore di servizio rispetto alle sole 259 lavorate.
Senza incorrere in vizio logico alcuno, ma valorizzando anche il fatto che l’enorme vantaggio, del tutto evidente e privo di giustificazione, si è protratto per ben cinque anni, sempre esclusivamente in favore del COGNOME, la Corte d’appello ha ritenuto che la significativa prolungata divergenza economica tra il dovuto ed il corrisposto – ammontante a circa 40.000,00 euro – e la macroscopica divergenza tra le ore di servizio rimborsate e quelle lavorate, co vistosa da determinare perfino una segnalazione da parte un’organizzazione sindacale, non fosse spiegabile se non con il consapevole concorso del ricorrente nell’alterazione dei dati effettua dalla coimputata COGNOME NOME allo scopo di fargli conseguire l’indubbia utilità patrimonia maggiori liquidazioni per compensi a lui non spettanti.
Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto, alla luce della declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, l’obbligo risarcitorio gra sul COGNOME nei confronti della parte civile costituita, Azienda Sanitaria Provinciale di Catanz
si fonda sulle somme indebitamente percepite dal ricorrente, sicché, ai fini di tale quantificazi non rileva in alcun modo se siano stati identificati o meno eventuali danneggiati dalla graduator
alterata dagli artifici di cui si tratta.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art. 616
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti
dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro, oltre alla rifusione delle spes rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria
Provinciale di Catanzaro, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna,
inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen giudizio dalla parte civile Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro che liquida in complessi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2025 L’estensore GLYPH
Il Presidente