Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46077 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46077 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Taormina il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 215/22 in data 23/09/2022 della Corte di appello di Palermo, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1 -bis cod. proc. pen., 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecies del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
letti i motivi aggiunti nell’interesse di parte ricorrente in data 17/09/2023; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnodif., con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23/09/2022, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Agrigento in data 13/09/2021 che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 500 di multa per il reato di truffa in concorso con il beneficio della sospensione condizionale della pena e la condanna al risarcimento dei danni a favore della costituita parte civile, liquidati in complessivi euro 2.500.
Il RAGIONE_SOCIALE, con artifizi o raggiri – consistiti nell’offrire, per il tramite de internet www.subito.it , la vendita di un’auto Fiat 500, concordandone a mezzo whatsapp con l’utilizzatore dell’utenza n. 342…, intestata a NOME COGNOME, le condizioni di vendita consistenti nel versare prima un acconto pari ad euro 600, poi il saldo finale di euro 1.200 sulla Postepay a lui intestata, impegnandosi a consegnare l’auto il giorno successivo all’avvenuto accredito – mancava di provvedere alla consegna del bene, in tal modo inducendo in errore la persona offesa, NOME COGNOME, in ordine alla conclusione dell’acquisto, procurandosi un ingiusto profitto pari al corrispettivo ricevuto, con pari danno per la persona offesa.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello affermato che l’imputato avrebbe agito in concorso con l’autore materiale del fatto delittuoso in assenza della sussistenza degli elementi costitutivi del concorso. La Corte territoriale, perpetuando l’errore del primo giudice, ha collegato la ritenuta conoscenza dell’utilizzo della carta da parte di terzi con la supposta conoscenza dell’intento delittuoso di chi, fra questi, ha consumato la truffa ai danni d NOME COGNOME, e ciò nonostante siano rimaste indimostrate la conoscenza da parte del COGNOME della persona che ha commesso la truffa e la necessaria consapevolezza, da parte dell’imputato, di un’organizzazione diretta al compimento di quella truffa. Il concorso nel reato presuppone una reale partecipazione consapevole, quanto meno alla fase ideativa del reato materialmente commesso e di tale consapevole partecipazione se ne deve scorgere, nella motivazione, la dovuta contezza, nella specie totalmente mancata.
Secondo motivo: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. per non avere la Corte territoriale valutato le prove in suo possesso in relazione al primo motivo di gravame in ordine alla
mancanza di prova del rapporto di conoscenza tra il COGNOME e l’autore del reato truffaldino rimasto ignoto. La consapevolezza del reo, implicitamente ritenuta dai giudici di merito, non può essere estesa sino al fatto illecito oggetto dell’odierno giudizio; inoltre, non può affermarsi, neanche implicitamente, la supposta consapevolezza dell’azione altrui se non si dimostra la reciproca conoscenza dei due soggetti (l’autore del fatto materiale ed il compartecipe).
Con i motivi aggiunti, il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione all’art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale, confermando la sentenza di primo grado, ritenuto la sussistenza di un’organizzazione di terzi soggetti preordinata alla consumazione del fatto truffaldino in danno di NOME COGNOME, alla quale sarebbe stato partecipe il ricorrente, e ciò in assenza di specifica contestazione da parte del pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va evidenziato in premessa come la Corte territoriale si sia espressamente confrontata con le fondamentali deduzioni difensive e l’omessa specifica valutazione degli altri dati richiamati nel ricorso non configura il vizi denunciato: va ribadito, infatti, che il giudice di appello, in presenza di una “doppia conforme”, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le argomentazioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593; Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841; di recente v. Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, COGNOME, Rv. 281811, non mass. sul punto).
1.2. Inoltre, la presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esito di una verifica su completezza e globalità del giudizio operato in sede di merito, risulti disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (cfr.,
Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227; Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 267723; Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, COGNOME, Rv. 253445).
Neppure la mancata enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo all’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all’imputazione, determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se tali prove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa comunque essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (cfr., Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853; Sez. 2, n. 26870 del 12/05/2022, NOME, non mass.).
2. Aspecifici e comunque manifestamente infondate sono i due collegati motivi di ricorso. Lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze articolate finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi pienamente e integralmente riscontrati all’esito della ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, è utile ribadire che, ai fini della corrett deduzione del vizio di violazione di legge di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., il motivo di ricorso deve strutturarsi sulla contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispec astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, sostenere che le emergenze istruttorie acquisite siano idonee o meno a consentire la ricostruzione della condotta di cui si discute in termini tali da ricondurla al paradigma legale. Nel primo caso, infatti, viene effettivamente in rilievo un profilo di violazione di legge laddove si deduce l’erroneità dell’opera di “sussunzione” del fatto (non suscettibile di essere rimessa in discussione in sede di legittimità) rispetto alla fattispecie astratta; nel secondo caso, invece, la censura si risolve nella contestazione della possibilità di enucleare, dalle prove acquisite, una condotta corrispondente alla fattispecie tipica che è, invece, operazione prettamente riservata al giudice di merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In sostanza, il ricorrente contesta l’approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell’affermare la penale responsabilità dello stesso, sottoponendo alla Corte di legittimità una serie di argomentazioni che si risolvono nella riproduzione di una serie di deduzioni già ampiamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale (v. pag. 2 della sentenza impugnata a cui si rimanda), ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle correlative risultanze processuali, poiché imperniate sul presupposto
di una valutazione alternativa delle fonti di prova: da qui la richiesta dell’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Sotto tali profili, dunque, il ricorso non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei temi d’accusa enucleati con riferimento alle condotte oggetto dei rispettivi capi d’imputazione in narrativa richiamati. Si è dinanzi, in definitiva, a un quadro argomentativo logicamente articolato nelle premesse e nelle relative conclusioni, esulando, come è noto, dai poteri di questa Suprema Corte quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali dal ricorrente ritenute più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 02/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).
La Corte di legittimità, infatti, non può sostituire una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, dovendo saggiare la tenuta logica della pronuncia sottoposta alla sua cognizione senza oltrepassare i limiti di un accertamento della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, accertamento che deve necessariamente condursi alla stregua degli stessi parametri valutativi che geneticamente le danno corpo, ancorché questi siano, in ipotesi, sostituibili da altri.
L’indagine sul discorso giustificativo della decisione impugnata, pertanto, ha un orizzonte percettivo delimitato al riscontro dell’esistenza di un logico apparato argonnentativo sui vari temi ivi apprezzati, non potendosi mai sovrapporre nella verifica dell’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è giovato per sostenere il suo convincimento o della loro rispondenza alle acquisizioni processuali.
Nel caso di specie, invero, l’adeguatezza e logicità (nel senso appena specificato) della motivazione della sentenza impugnata non sono state minimamente aggredite dal ricorrente, limitatosi a prospettare critiche sulle valutazioni dalla Corte d’appello rese in ordine alla fondatezza ed ai risultati del materiale probatorio sottoposto al suo esame, delineandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, la cui rivisitazione, come già osservato, non è in alcun modo percorribile in questa sede.
3. I motivi aggiunti non sono scrutinabili perché del tutto nuovi rispetto ai motivi principali dedotti.
In tal senso, va evidenziato come eventuali nuove deduzioni avrebbero potuto essere esaminate soltanto in quanto non costituenti formale “motivo nuovo”. Ciò in quanto, la facoltà conferita all’appellante ed al ricorrente dall’art 585, comma 4, cod. proc. pen., deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e più dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti già dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230181): ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli attraverso i quali, a fondamento del petitum già proposto nei motivi principali d’impugnazione, si alleghino ragioni “giuridiche” diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l’introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.
I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (cfr., Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; nello stesso senso, Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, COGNOMEAntino, Rv. 240367). Va, in proposito, ribadito (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, COGNOME, Rv. 254301) il seguente principio di diritto: “In materia di termini per l’impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare “motivi nuovi” o “aggiunti” incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei qual i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti già dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i “motivi nuovi” o “aggiunti” con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, n anche quelli con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione”.
Fermo quanto precede, vanno, pertanto, immediatamente dichiarate inammissibili, perché non consentite, tutte le doglianze contenute nei motivi nuovi depositati nell’interesse del ricorrente (e tale lo è certamente la censura, ivi formulata per la prima volta, della dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.) che intendano introdurre doglianze non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/10/2023.