Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25411 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25411 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME
COGNOME nata a MARINA DI GIOIOSA IONICA IL DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO DI REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza con la quale il Tribunale di Locri, ad esito del giudizio ordinario, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di nove mesi di reclusione e 900 euro di multa per il reato di truffa, commesso on line, nonché al risarcimento del danno causato alla parte civile.
Ha proposto ricorso l’imputata, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza di appello in ragione di due motivi.
2.1. Vizio della motivazione rispetto alla mancata individuazione dell’elemento soggettivo del reato, anche a titolo di concorso eventuale.
Nessuna delle attività materiali poste in essere dall’imputata può essere di per sé considerata illecita: la stessa non è stata coinvolta in alcuna delle varie fasi delle vicenda: quella precontrattuale (pubblicazione dell’annuncio di vendita), quella contrattuale (trattativa con l’acquirente, condotta da un sedicente NOME COGNOME) e quella esecutiva (spedizione del bene compravenduto).
Senza confrontarsi con le deduzioni difensive, la sentenza impugnata ha considerato solo l’intestazione all’imputata della scheda telefonica utilizzata per la trattativa e l’accredito della somma di 2.380 euro, prezzo del bene non consegnato, sul suo conto corrente.
La Corte non ha spiegato sulla base di quali elementi dovrebbe essere escluso che la ricorrente possa avere ignorato che, a fronte della dazione di quella somma, il bene non fosse poi stato consegnato all’acquirente.
2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione rispetto al motivo inerente alla nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado per la nullità dell notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., avvenuta nelle mani della madre dell’imputata, non convivente e incapace. La sentenza non ha risposto alla eccezione proposta in dibattimento e con l’atto di appello.
Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall’art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, nella quale è stato convertito il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215), in mancanza di alcuna tempestiva richiesta di discussione orale, proposta nei termini ivi previsti.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.
2. Quanto al motivo in rito, si osserva che il Tribunale, all’udienza del 10 aprile 2015, aveva preso atto della ritualità delle notifiche dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., consegnato alla madre dell’imputata, “convivente e capace”, e del decreto di citazione a giudizio; tuttavia, non avendo certezza della conoscenza del processo in capo alla ricorrente, aveva disposto la notifica a mani del predetto decreto, poi ritualmente effettuata.
Non vi è contrasto fra le due decisioni, considerato che il sistema di conoscenza legale in base a notifiche regolari non incide sulla conoscenza effettiva del processo.
Il processo era poi proseguito in assenza dell’imputata, il cui difensore solo in sede di discussione, all’udienza del 1° luglio 2016, aveva eccepito la nullità della notifica dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. in quanto non effettuata “a mani dell’imputata”.
La difesa neppure ha dedotto che la notifica dell’avviso fu effettuata in luogo diverso da quello del domicilio dichiarato o eletto né di avere comunicato il mutamento dello stesso. Agli atti non risulta alcuna dichiarazione di domicilio presso il luogo in cui l’imputata assume di avere trasferito la propria residenza nel corso del giudizio di primo grado (nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato la stessa dichiarava la propria residenza ancora in INDIRIZZO, ove fu effettuata la notifica alla madre convivente).
La presunta incapacità della madre dell’imputata, che ricevette la notifica del suddetto avviso, è stata affermata in modo assertivo, oltre che in contrasto con quanto attestato dall’ufficiale giudiziario.
Inoltre, qualora la notificazione di un atto sia effettuata a mani di persona convivente del destinatario, come tale indicata nella relazione dell’ufficiale giudiziario, l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata e a tal fine non è sufficiente neppure l’allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell’atto in questione (Sez. 3, n. 3959 del 12/11/2021, dep. 2022, Bibbiani, Rv. 282711; Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272092; Sez. 5, n. 38578 del 04/06/2014, NOME, Rv. 262222).
Il motivo proposto in appello, qui reiterato, era privo di fondamento e l’omessa risposta della Corte di appello risulta irrilevante.
Infatti, il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
Ne consegue che non può invocarsi in sede di legittimità il difetto di motivazione se, stante la infondatezza dell’eccezione, se il giudice non si sia soffermato sulla stessa nel discorso argomentativo a supporto della decisione adottata (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027-05; Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, COGNOME, Rv. 251495; Sez. 4, n. 47842 del 05/10/2018, L., Rv. 274035).
3. In ordine all’affermazione di responsabilità la motivazione della sentenza impugnata non è affatto apparente e, aderendo alle argomentazioni del primo giudice, ha evidenziato una serie di elementi ritenuti indicativi del concorso dell’imputata nella operazione truffaldina, preceduta dall’accordo telefonico fra un anonimo interlocutore, di sesso maschile, e la persona offesa.
Ha osservato la Corte di appello che l’utenza telefonica di detto interlocutore era intestata all’imputata, al pari del conto corrente sul quale confluì la rilevante somma di 2.380 euro, prelevata proprio da NOME COGNOME. La motivazione non è affatto illogica là dove ha valorizzato detti elementi per ritenere dimostrato il pregresso accordo fra l’uomo che promise la consegna del bene e l’imputata, la quale non solo – come rilevato in sentenza – non ha mai denunciato “il furto, lo smarrimento, anche temporaneo, o l’uso indebito da parte di terzi del proprio documento d’identità, tanto meno la gestione (o cogestione) da parte di altri soggetti del conto corrente in questione”, mai neppure ha mai anche solo prospettato una versione alternativa della vicenda che l’ha vista coinvolta.
In linea con questa osservazione, questa Corte ha in più occasioni affermato che nell’ordinamento processuale penale non è previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, ma è pur sempre prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 6, n. 50542 del 12/11/2019, COGNOME, Rv. 277682; Sez. 6, n. 28008 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 276381; Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019, Fiunnefreddo, Rv. 275284; Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, COGNOME, Rv. 261657).
In particolare, «ove l’imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare o allegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddette eccezioni perché è l’imputato che, in considerazione del principio della c.d. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conforme v. Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 278373).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 30/05/2024.