Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 204 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 204 Anno 2024
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PESCARA il 06/11/199:3 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN ‘FATTO
La Corte di appello di L’Aquila confermava la condanna di NOME COGNOME per il reato di concorso in truffa. Si contestava alla stessa di avere messo a disposizione una carta postepay, così concorrendo, con ignoti non identificati, a vendere fraudolentemente sul sito “subito.it ” una stufa a pellet, lucrando l’ingiusto profitto di cinquanta euro.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 640 cod. peri.) GLYPH e vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità che sarebbe stato fondato esclusivamente sulla titolarità della carta postepay sulla quale era stato accreditato il provento della truffa, senza ch fosse stato identificato il concreto contributo di NOME COGNOME alla consumazione del reat contestato.
2.2. violazione di legge (art. 131-bis cod. peri.) e vizio di motivazione: la causa non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. sarebbe stato tata denegata sulla base di denunce che avevano avviato procedimenti conclusi con sentenza di non doversi procedere;
2.3. violazione di legge (art. 62 n. 4 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 62 n. 4) cod. pen. non concessa nonostante il danno inflitto fosse particolarmente modesto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.il primo motivo di ricorso non supera la sogna di ammissibilità, in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia il collegio ribadisce che In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacit dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., R 262965).
Nel caso in esame la Corte di appello confermava la responsabilità della ricorrente sulla base di un ragionamento esente da illogicità manifeste: la Corte confermava le valutazioni del primo giudice, ritenendo provato che NOME COGNOME fosse la beneficiaria del profitto della truffa, tenuto conto che il denaro provento del delitto era confluito su u carta postepay a lei intestata, circostanza che identificava chiaramente il contributo concorsuale fornito all’azione delittuosa.
Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura, anche tenuto conto che la Corte territoriale esaminava la ricostruzione alternativa proposta dalla difesa volt a ritenere che la postepay non fosse nell’effettiva disponibilità dell’imputata, ritenendo inverosimile, tenuto conto che la denuncia di smarrimento della carta veniva effettuata solo dopo la commissione del fatto.
1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità.
Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità della causa di esclusione de punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis cod. pen., il gi sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado dì colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).
La Corte territoriale escludeva la sussistenza delle condizioni per riconoscere la causa di non punibilità in coerenza con tali indicazioni, valorizzando le modalità insidiose del condotta ed il grado di colpevolezza emergente dalla biografia criminale della ricorrente, caratterizzata da un precedente della stessa indole, e da una serie di procedimenti conclusisi con la remissione di querela.
Anche in questo caso la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede.
1.3.L’ultimo motivo di ricorso è fondato.
La somma provento della truffa – cinquanta euro GLYPH indica un danno patrimoniale di lieve entità. La motivazione della sentenza impugnata GLYPH nella parte in cui nega il riconoscimento dell’attenuante si presenta tuttavia apodittica e non si confronta con tale evidenza.
Nella parte in cui nega la sussistenza dell’attenuante la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio. Gli atti devono essere tuttavia trasmessi alla Corte d’appello di Perugia per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, tenuto conto della sussistenza dell’attenuante.
Si dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod. pen. Dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Perugia per la rideterminazione dell pena.
Così deciso in Roma, il giorno 9 novembre 2023
L’estensore GLYPH
Il Presidente