Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30679 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30679 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
VAILATI ITALO n. a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 31/1/2024
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell 23,comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto d ricorso;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano confermava la decisione del Tribunale di Monza che, in data 7/2/2023, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del del di truffa continuata ed aggravata, condannandolo alla pena di anni tre,mesi tre di reclusi ed euro 700,00 di multa e al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civil
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, i quale ha dedotto:
2.1 II vizio della motivazione con riguardo alla conferma della responsabilità prevenuto per gli addebiti ascrittigli. Il difensore assume che la Corte di meri illogicamente argomentato, ribaltando l’onere della prova, circa la riferibilità al prevenuto telefonate effettuate al fine di indurre le pp.00. agli esborsi di danaro contestati, trasc che le utenze utilizzate sono risultate intestate a soggetti stranieri, che una delle chiam stata effettuata da una donna e che l’interlocutore denotava uno spiccato accento del centr Italia, incompatibile con le origini del prevenuto. Inoltre, con riguardo alla f intestazione all’imputato della carta postepay sulla quale sono confluiti alcuni versame circostanza valorizzata dai giudici territoriali, il difensore sostiene l’inconciliabi condotte addebitate, incentrate sulle telefonate fraudolente, e la motivazione rilasciata giudici d’appello;
2.2 il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo e specificamente al dol concorso attribuito al prevenuto. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha conferm la responsabilità dell’imputato eludendo le doglianze formulate in ordine al dolo, superate c il richiamo al dato neutro dell’intestazione all’imputato della carta postepay ed esclude che il ricorrente sia stato a sua volta vittima di un inganno ordito da soggetti che h approfittato delle sue difficili condizioni di vita e di salute. Aggiunge che, alla l emergenze acquisite, non si rinvengono elementi a sostegno della tesi di un consapevole concorso del COGNOME nelle condotte illecite ideate e materialmente realizzate da altri, dov escludersi anche la possibilità di ravvisare la responsabilità a titolo di dolo eventuale, in il ricorrente, che aveva attivato la carta per conto altrui in cambio di danaro ( ” una spe mancia”) non aveva la coscienza e volontà di concorrere con altri nella realizzazione dei rea Ad avviso del difensore i giudici d’appello hanno incongruamente svalutato le condizion soggettive del prevenuto che lo qualificano come soggetto fragile, a sua volta indotto errore;
2.3 la violazione dell’art. 48 cod.pen. e connesso vizio di motivazione, avendo la Corte merito negato la configurabilità dell’esimente in maniera assertiva, senza valutare gli eleme addotti dalla difesa e senza rendere un’effettiva motivazione sul punto;
2.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualific dei fatti nel reato di cui all’art. 712 cod.pen., ipotesi prospettata dalla difesa e disatt Corte di merito in assenza di motivazione;
2.5 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata sospensio delle provvisionali ex art. 600,comma 3, cod.proc.pen. La difesa contesta la mancata sospensione dell’esecutività delle provvisionali accordate, rimarcando che il ricorrente non tratto profitto dalle truffe subite dalle vittime e non ha trattenuto le somme transita postepay, come dimostrato dalle sue condizioni di vita precarie e dall’ammissione al gratui patrocinio. Aggiunge, inoltre, che l’invocata sospensione era dovuta poiché la determinazione dei danni patiti dalle pp.cc . appare errata e irragionevole e sussistono i gravi motivi richies dalla disposizione ex art. 600, comma 3;
2.6 il vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena. Il difensore cens diniego delle attenuanti generiche in assenza di adeguata motivazione, avendo i giudic d’appello ignorato le condizioni di vita del ricorrente, il corretto comportamento process e lo stato di incensuratezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 primi due motivi che revocano in dubbio la responsabilità concorsuale del prevenuto per le truffe ascrittegli in rubrica sono reiterativi di rilievi già ampiamente scr motivatamente disattesi dai giudici d’appello, riproposti in questa sede in assenza di puntu correlazione con gli argomenti reiettivi della sentenza impugnata. Premesso che la mancata identificazione dei telefonisti che concretamente contattarono le pp.00., ponendo in esser raggiri finalizzati a conseguire le somme indebitamente richieste, non incide su configurabilità del concorso alla luce delle contestazioni elevate, che postulano la realizzaz plurisoggettiva degli illeciti, le conformi sentenze di merito hanno correttamente ritenut la responsabilità del ricorrente risulti provata alla stregua del convogliamento degli im versati dalle vittime sulla carta postepay intestata al prevenuto e, talora, in relazio medesima condotta, anche su quella di titolarità del coimputato (irrevocabilmente giudicat COGNOME NOMENOME
1.1 Deve, in proposito, evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità con indir costante ritiene che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, talché assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si v quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi post integrate in un unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sic
sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, COGNOME e altri, Rv. 255260; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268972-01; Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990-01). E nella stessa linea interpretativa si pone l’affermazione secondo cui, la responsabilità di chi coopera ad un fatto criminoso no presuppone la convergenza psicologica sull’evento finale perseguito da altro dei concorrenti, essendo sufficiente che il suo apporto sia stato prestato con consapevole volontà di contribuire, anche solo agevolandola, alla verificazione del fatto criminoso (Sez. 1, n. 158 del 09/12/2014, COGNOME e altri, Rv. 263089).
1.2 La tesi difensiva che accredita l’imputato quale vittima, a sua volta, di un ign “imprenditore”, che adducendo problemi economici l’aveva indotto ad aprire il conto d’appoggio della postepay e, in seguito ad effettuare, periodici prelievi a fronte versamento di una modesta somma è stata adeguatamente scrutinata e persuasivamente disattesa fin dal primo grado, avendo il Tribunale a pag. 8 richiamato i contenuti dell’esam dell’imputato, argomentandone l’inverosimiglianza anche alla luce della circostanza che secondo la prospettazione difensiva il prevenuto e il coimputato COGNOME, che si conoscevano in precedenza per aver avuto rapporti economici, sarebbero stati casualmente contattati dallo stesso soggetto e coinvolti, indipendentemente l’uno dall’altro, nelle condotte delittuo contestate.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto assume il difensore, non ha fondato la responsabilità su un’illegittima inversione dell’onere probatorio né è incorsa in immutazio del fatto, risultando dalle articolate contestazioni mosse al ricorrente, documentalment riscontrate in esito al dibattimento, che il COGNOME aveva messo a disposizione degli ideato materiali esecutori del meccanismo truffaldino sia la postepay che il conto corrente IBAN…..2720) sul quale le pp.00. accreditarono importi di significativa entità, fornendo consapevole e causalmente efficiente contributo alla realizzazione degli illeciti.
Il terzo motivo risulta manifestamente infondato alla luce delle considerazioni che precedono. La Corte di merito ha negato la ravvisabilità nella specie della causa di esclusion della punibilità ex art. 48 cod.pen. ritenendo che il prevenuto abbia prestato un significa apporto concorsuale alla consumazione delle truffe ascrittegli, essendo la tesi dell’incolpevo coinvolgimento da parte di terzi intrinsecamente implausibile e priva di qualsivoglia elemento di riscontro. L’incompatibilità logica tra gli argomenti spesi a sostegno del giudiz responsabilità e la prospettata autoria mediata palesa l’insussistenza dei vizi denunziati.
Analogamente destituite di pregio risultano le censure relative all’alternati qualificazione giuridica ex art. 712 cod.pen. L’enunciazione difensiva risulta irrimediabilmen generica e, comunque, manifestamente infondata sol che si consideri che l’incauto acquisto,
al pari della ricettazione, presuppone l’estraneità dell’imputato alla consumazione del reat presupposto, evenienza nella specie esclusa dalle conformi sentenze di merito con corretti argomenti giuridici.
Le censure in ordine alla mancata sospensione dell’esecutività delle provvisionali sono manifestamente infondate, avendo i giudici d’appello (pag. 10) escluso la ricorrenza dei gravi motivi richiesti dall’art. 600, comma 3, segnalando che la difesa ha omesso di fornir elementi atti a provarne la sussistenza.
La giurisprudenza di legittimità ha al riguardo in più occasioni precisato ch l’accoglimento della richiesta di sospensione dell’esecuzione della condanna civile a pagamento di una somma di denaro postula la prova, ad onere dell’interessato, dell’assoluta necessità della somma stessa per il soddisfacimento di bisogni essenziali non altrimenti fronteggiabili (Sez. 4, Ord. n. 45897 del 15/10/2015, Rv. 265032-01; Sez. 2, n. 4188 del 14/10/2010,dep. 2011, Rv. 249401-01; Sez. 5, n. 48115 del 06/11/2009, Rv. 245531-01), onere che i giudici territoriali hanno reputato non assolto, stante l’inidoneità a tal fi mero richiamo alle precarie condizioni di vita dell’imputato e all’ammissione all’istituto patrocinio a spese dello stato.
Le conclusive doglianze in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono fondate e meritevoli d’accoglimento.
La Corte territoriale ha integralmente condiviso la determinazione del trattamento sanzionatorio operata dal primo giudice e le ragioni poste a fondamento del mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62bis cod.pen. Il primo giudice aveva giustificato diniego delle attenuanti generiche (pag. 10) ritenendo l’assenza di elementi all’uopo valorizzabili attesa “la mancanza di qualunque buon comportamento processuale, lumeggiata dall’omesso tentativo, ancorchè simbolico, di risarcimento del danno alle persone offese e dalla pervicace negazione degli addebiti da parte del COGNOME“.
5.1 Con il quarto motivo d’appello il difensore aveva svolto specifiche doglianze circa la correttezza e congruenza della motivazione rassegnata sul punto dal Tribunale, evidenziando la partecipazione dell’imputato al processo, contestando la valorizzazione ai fini del diniego della mancata ammissione degli addebiti e dell’assenza di iniziative risarcitor nonché lamentando la mancata considerazione delle precarie condizioni economiche e di salute del ricorrente al momento dei fatti. La Corte, pur a fronte di una devoluzione connotat da specificità, ha ritenuto di far proprie integralmente le ragioni reiettive esposte dal p giudice senza confrontarsi con le deduzioni difensive, sebbene la giurisprudenza di questa Corte abbia precisato che è illegittima la motivazione della sentenza d’appello che, nel confermare il giudizio di insussistenza delle circostanze attenuanti generiche, si limit condividere il presupposto dell’adeguatezza della pena in concreto inflitta, omettendo ogni
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apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificatamente indicati nei motivi di impugnazione (Sez. 6, n. 20023 del 30/01/2014 Rv. 259762 01; n. 46514 del 23/10/2009, Rv. 245336 – 01).
Né può sottacersi che il primo giudice aveva valorizzato ai fini del mancato riconoscimento delle invocate attenuanti “la pervicace negazione degli addebiti” da parte del ricorrente in contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che scelte dell’imputato connesse all’esercizio del diritto di difesa possano essere reputa parametro ostativo al riconoscimento delle attenuanti generiche, sicché la protesta d’innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l’autorità giudiziaria, di fronte all’evidenza delle prove di colpevolezza, non può essere assunta come elemento decisivo sfavorevole (tra molte,Sez. 5, n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778 – 01; Sez. 4, n. 5594 del 04/10/2022, dep. 2023, Rv. 284189 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altr Sezione della Corte d’Appello di Milano al fine di emendare le criticità rilevate. Le rest censure devono essere, invece, dichiarate inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile la dichiarazione di responsabilità.
Così deciso in Roma, 12 giugno 2024
La Consigliera estensore
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La Presidente