Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 7999 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 7999 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 19/02/2026
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona nel procedimento penale nei confronti di:
1. COGNOME NOME, nato a Napoli il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia 2. COGNOME NOME, nato a Firenze il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 9 luglio 2025 del Tribunale di Savona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si Ł celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona per un nuovo giudizio;
lette le conclusioni scritte fatte pervenire in data 13/2/2026 dal difensore dell’imputato COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o, in subordine, rigettarsi il ricorso del Pubblico Ministero;
lette le conclusioni scritte fatte pervenire in data 16/2/2026 dal difensore dell’imputato COGNOME che ha chiesto il rigetto del Pubblico Ministero e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 9 luglio 2025 il Tribunale di Savona ha assolto con la formula ‘per non avere commesso il fatto’ gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME dal reato di concorso in truffa (artt. 110, 640, comma 1, cod. pen.) ai danni di NOME COGNOME al quale, secondo la prospettazione accusatoria, era stato dapprima prospettato l’acquisto di alcuni mobili che lo stesso aveva posto in vendita su di un sito internet (subito.it), indi con artifizi e raggiri il COGNOME era stato indotto ad effettuare operazioni sul proprio conto corrente a favore del sedicente acquirente, accreditando così a sua insaputa somme di dinero su tre carte PostePay, due delle quali intestate agli imputati.
I fatti in contestazione risalgono al 3 febbraio 2022.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Savona, deducendo con un unico motivo di ricorso la violazione dell’art. 110 cod. pen. nonchØ contraddittorietà e manifesta illogicità in ordine alla pronuncia assolutoria.
Il ricorrente evidenzia come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che il ruolo degli imputati fosse inquadrabile nella ipotesi di connivenza non punibile, non ravvisando in capo agli stessi un contributo partecipativo alla condotta criminosa altrui e ritenendo che il materiale probatorio fosse insufficiente per dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato anche nella forma del dolo eventuale.
Il ricorrente, in particolare, stigmatizza il fatto che il primo giudice ha fondato l’assoluzione in maniera pressochØ esclusiva sulle dichiarazioni rese dagli imputati in sede di interrogatorio, in occasione del quale gli stessi avevano dichiarato di essersi prestati ad attivare al loro nome le carte ricaricabili pochi giorni prima della truffa su richiesta di persone sconosciute cui cedevano le stesse dietro pagamento di una somma di denaro, avendo problemi di tossicodipendenza e di natura economica.
Evidenzia inoltre il ricorrente che gli imputati, acconsentendo ad attivare a loro nome una carta Postepay ed a consegnarla a uno sconosciuto, hanno fornito un fattivo contributo alla realizzazione del reato di truffa, con la conseguente non configurabilità di un’ipotesi di mera convivenza che come noto presuppone una condotta esclusivamente passiva.
Quanto all’elemento soggettivo, il ricorrente rimarca che non sussisteva alcun logico motivo, diverso dall’uso illecito che altri ne avrebbe fatto, che avrebbe potuto indurre gli imputati ad intestarsi una carta ricaricabile per poi consegnarla a terzi, anche e soprattutto in considerazione delle difficoltà economiche in cui versavano.
La corretta applicazione di tali principi avrebbe dovuto pertanto indurre il Tribunale a pronunciare sentenza di condanna.
A ciò si aggiunge che il ricorrente ha evidenziato che l’imputato COGNOME ha dichiarato di essersi prestato attivare a suo nome anche altre carte ricaricabili oltre a quella su cui Ł confluito il profitto del reato per cui si procede e che i due imputati non hanno comunque fornito una versione dei fatti tali da poter sostenere che l’attivazione e la cessione delle carte potessero essere sorrette da fini leciti.
Inoltre, le problematiche di natura economica e personale degli imputati, lungi dal configurare elementi tali da ingenerare dubbi sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, al contrario meritavano di essere valorizzate proprio perchØ sintomatiche della consapevolezza dell’uso illecito che sarebbe stato fatto delle carte di pagamento dagli stessi attivati e cedute a terzi.
La motivazione della sentenza impugnata, infine, sarebbe contraddittoria illogica nella misura in cui si Ł ritenuto che il materiale probatorio fosse lacunoso proprio sulla base delle dichiarazioni rese dagli imputati che al contrario assumono specifica portata confessoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
E’, innanzitutto, indubbio che attraverso la ricostruzione dei fatti risulta essersi perfezionata con le modalità sopra indicate una condotta truffaldina ai danni della persona offesa COGNOME i cui proventi sono finiti anche sulle carte PostePay intestate agli imputati.
E’ altresì indubbio, avendolo gli imputati ammesso, che si tratta di carte a loro nominativamente intestate delle quali hanno contribuito a procurarne la creazione e l’attivazione per poi cederle, previo corrispettivo in denaro, a soggetti che non hanno voluto o saputo indicare.
Il Tribunale ha fondato la pronuncia assolutoria degli imputati sostanzialmente ritenendo l’assenza di prova che il COGNOME ed il COGNOME abbiano fornito un contributo partecipativo – morale o materiale – alla realizzazione della condotta truffaldina, situazione che al piø, secondo il giudicante, porterebbe a qualificare la loro posizione come connivenza non punibile e non come concorso ai sensi dell’art. 110 cod. pen. nel delitto de quo.
Ritiene il Collegio di ricordare e ribadire il principio secondo il quale «In tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo morale o materiale – all’altrui condotta criminosa, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente lo stimolo all’azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese una chiara adesione alla condotta delittuosa» ( ex multis : Sez. 5, n. 2805 del 22/03/2013, dep. 2014, Grosu, Rv. 258953-01).
A ciò si aggiunge che, dalla ricostruzione dei fatti, Ł emerso che l’attivazione delle carte di cui si discute era avvenuta poco prima della loro cessione, situazione indubbiamente indicativa del fatto che si fosse in presenza di una attivazione “di favore” operata dagli imputati proprio in vista e nella prospettiva della loro illecita utilizzazione e che – come correttamente evidenziato dal ricorrente – a nulla rileva la circostanza indicata dal Tribunale che i due imputati sono soggetti che vivono di marginalità e con gravi problemi economici e personali.
Ricorda altresì il Collegio che questa Corte, nell’occuparsi di un caso assimilabile quello qui in esame, ha testualmente chiarito (v. Sez. 2, n. 48553 del 10/09/2018, COGNOME, non mass.) che «Si Ł infatti da sempre ribadito che la volontà di concorrere nel reato (materialmente ascrivibile ad altri) non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l’attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso, sicchØ, a tal fine, assume carattere decisivo l’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicchØ Ł sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (v. Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, COGNOME, Rv. 218525-01; Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901-01; Sez. 2, n. 18745 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 255260-01).
Sempre in tema di dolo concorsuale, non v’Ł poi dubbio che esso possa configurarsi, a carico del singolo concorrente, anche sotto forma di dolo indiretto, che, come Ł noto, ricorre nel caso in cui il reo si rappresenta l’evento di danno, sia pure materialmente riconducibile alla condotta altrui, ed esso sia comunque direttamente riconducibile alla sua volontà essendo stato preveduto come ulteriore conseguenza dell’azione concordata ed accettato dall’agente il rischio del verificarsi di tale previsione (v. Sez. 1, n. 30262 del 16/05/2003, COGNOME, Rv. 225850-01).
D’altro canto, nel caso in esame gli imputati non hanno dedotto alcun motivo, diverso dall’uso illecito che altri ne avrebbe fatto, che avesse potuto indurli ad acquisire ed attivare le carte PostePay per poi consegnarle a soggetti asseritamente sconosciuti, così prestandosi ad una operazione che ha finito per costituire un tassello rilevante per il perfezionamento di una condotta fortemente caratterizzata da una finalità illecita e atta ad agevolare o a
rafforzare il proposito criminoso del concorrente o dei concorrenti rimasti ignoti.
Il mancato rispetto dei princìpi di diritto sopra ricordati impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona (in diversa composizione) per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Savona in diversa composizione.
Così Ł deciso, 19/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME