Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11540 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a ORUNE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SANT’ANDREA FRIUS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CAGLIARI visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
uditi i difensori
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di NUORO in difesa di COGNOME NOME che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
Sono presenti l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA e l’avvocato COGNOME NOME del foro di FROSINONE in difesa di COGNOME NOME che concludono chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Oristano in data 20/09/2018, nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in relazione ai reati di detenzione di n. 10 armi comuni da sparo clandestine (capo B), ricettazione (capo C), e detenzione a fini di spaccio di Kg. 2,749 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo D); il solo COGNOME anche dei reati di detenzione di esplosivi (capo E) e di calunnia (capo G).
1.1. I Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno così ricostruito il fatto: in data 07/03/2012 in località Bardosu, comune di NOME, Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro procedevano al controllo di quattro persone intente a scaricare legname da un camion in sosta all’ingresso di un terreno privato, che venivano identificati in NOME COGNOME, conducente del camion per conto RAGIONE_SOCIALEa ditta RAGIONE_SOCIALE, i fratelli NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo gestore di un’azienda agricola ubicata nelle vicinanza, e NOME COGNOME, lintenti a sca – àutotreno in sosta-irrdetta area RAGIONE_SOCIALEa fegnaardére): all’interno del camion, occultata tra il legname, i Carabinieri rinvenivano una camera d’aria chiusa ai due estremi con fil di ferro, contenente un bidone cilindrico con chiusura ermetica, al cui interno vi erano 10 pistole imbustate singolarmente e tre sacchetti di sostanza poi risultata essere marijuana. Delle quattro persone identificate, due (il conducente del mezzo NOME NOME e il proprietario del terreno NOME COGNOME) risultarono in seguito essere estranee ai contestati delitti.
Dai documenti di trasporto risultò che la legna era stata caricata in località Buonconvento, in provincia di Siena, e che doveva essere consegnata a NOME (Nuoro) a tale COGNOME NOME, persona risultata inesistente al pari RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo indicato nei documenti di trasporto.
Nel corso del dibattimento di primo grado era emerso che il controllo del camion da parte RAGIONE_SOCIALEe forze di polizia non era stato casuale, e che, grazie ad intercettazioni disposte in altro procedimento, alcuni dei protagonisti RAGIONE_SOCIALEa vicenda in argomento erano stati indirettamente monitorati.
Le indagini avevano anche consentito di accertare che il carico di legname (con armi e droga) era partito dall’azienda (formalmente intestata alla moglie) di NOME COGNOME, in località Buonconvento, provincia di Siena, e che l’autista del mezzo, NOME COGNOME, era stato incaricato del trasporto direttamente dal predetto COGNOME: in particolare COGNOME dichiarava di essere giunto in loc. Buonconvento il 06/03/2012 ove tale (da identificarsi in NOME COGNOME, separatamente giudicato) provvedeva a caricare il legname sul camion, su incarico telefonico di NOME COGNOME ; nell’occasione gli veniva detto che il carico era diretto, anziché a Olbia ove era stato concordato in precedenza, a NOME e, prima di partire, COGNOME, sempre
telefonicamente, gli forniva il numero telefonico di tale NOME da contattare al suo arrivo, e gli comunicava che ci sarebbe stata una persona ad attenderlo all’ingresso di NOME. Effettivamente, giunto in tale luogo, il NOME incontrava un uomo, poi identificato in NOME COGNOME, che lo accompagnava in auto sul luogo previsto per lo scarico RAGIONE_SOCIALEa merce, che risultava inadatto alle operazioni; veniva quindi individuato altro luogo sito nelle vicinanze, ove, poco dopo, giungevano anche il proprietario del terreno (NOME COGNOME, avvertito telefonicamente da NOME COGNOME, suo vicino e conoscente che gli chiedeva di poter scaricare la legna sul suo terreno) e NOME COGNOME (lì accorso su richiesta del fratello NOME, che gli aveva chiesto la cortesia di aiutare nello scarico del legname).
Le armi sequestrate, tutte in ottime condizioni di manutenzione e conservazione e perfettamente efficienti, sono risultate essere tutte con matricola abrasa o fittizia, e provenivano dal di Padova (struttura militare dove vengono indirizzate le armi comuni da spari sequestrate nel corso di operazioni di polizia), con conseguente integrazione anche del delitto di ricettazione di armi; la droga è risultata essere marijuana di buona qualità (per un peso di oltre 2 Kg., da cui erano ricavabili oltre 10.000 dosi medie singole).
1.2. In data 20 aprile 2012, all’atto RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare emessa a carico di NOME COGNOME, gli operanti procedevano a perquisizione RAGIONE_SOCIALE‘azienda agricola in Buonconvento e RAGIONE_SOCIALEa sua abitazione: l’atto portava al rinvenimento e sequestro di una miccia con detoNOMEre (capo E) e munizionamento vario (capo F, già dichiarato prescritto).
NOME COGNOME dichiarò che tale materiale era stato lasciato nella sua azienda da tale NOME COGNOME; questi ammise innanzi ai CC di avere inavvertitamente lasciato nell’azienda del COGNOME i bossoli RAGIONE_SOCIALEe cartucce da caccia già esplose, ma negò di avere mai detenuto la miccia ed il detoNOMEre: al COGNOME veniva pertanto contestato anche il reato di calunnia (capo G).
1.3. Sulla base degli elementi descritti, con concorde valutazione dei Giudici di merito NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati ritenuti responsabili dei delitti di detenzione di n. 10 armi comuni da sparo clandestine (capo B), ricettazione (capo C), e detenzione a fini di spaccio di Kg. 2,749 di sostanza stupefacente del tipo marijuana (capo D); il solo COGNOME anche dei reati di detenzione di esplosivi (capo E) e di calunnia (capo G) e condannati alle pene di giustizia. NOME COGNOME è stato invece assolto dal Tribunale di Oristano dai reati sub capi B), C), e D), per difetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte cagliaritana hanno proposto tempestivi ricorsi, tramite i rispettivi difensori, gli imputati NOME COGNOME e NOME COGNOME, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc pen.
NOME COGNOME denuncia, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, nove vizi.
1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 8 cod. proc. pen.
Si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, dal momento che dagli atti emergeva la competenza del Tribunale di Siena. Erroneamente la Corte aveva ritenuto che fosse ignoto il luogo ove aveva avuto inizio la permanenza dei reati di porto e detenzione RAGIONE_SOCIALEe armi e RAGIONE_SOCIALEo stupefacente, giungendo ad individuare la competenza del Tribunale di Oristano ex art. 9 cod. proc. pen., nella cui circoscrizione era avvenuta l’ultima parte RAGIONE_SOCIALEa condotta.
In realtà il luogo di inizio RAGIONE_SOCIALEa permanenza dei reati era noto, ed era da individuarsi in Siena.
3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione, ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., del diritto all’assunzione di prova decisiva. Ha errato la Corte nel respingere la richiesta di audizione, quale teste, del dr. COGNOME, magistrato RAGIONE_SOCIALEa D.D.A. titolare del proc. n. 74171/2008 mod. NUMERO_DOCUMENTO, trattandosi di soggetto, peraltro non titolare del presente procedimento, informato su fatti rilevanti al fine di dimostrare l’innocenza di NOME COGNOME.
3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione, ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen., del diritto di difesa ex art. 496 c. 2 cod. proc. pen. e 24 Cost. e RAGIONE_SOCIALEe norme procedimentali relative all’iscrizione del procedimento penale presso il Tribunale; violazione del principio del giudice naturale, falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 197 c. 1 lett. d) cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
La lesione del principio del giudice naturale consegue all’erronea determinazione RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale del Tribunale di Oristano; se il COGNOME. COGNOME non può essere sentito come testimone perché vi osta il disposto di cui all’art. 197 c. 1 lett. d) cod. proc. pen., come ha scritto la Corte, ciò significa ancor più che il procedimento non poteva essere iscritto a Oristano, dal momento che le indagini erano state svolte dal COGNOME. COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa DDA di Cagliari.
3.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione ex art. 606 lett. d) cod. proc. pen.. Osserva la Difesa come l’unico responsabile per i reati contestati è NOME COGNOME, che ha reso piena confessione ed ha scagioNOME completamente i fratelli NOME e NOME; gli argomenti che la Corte territoriale ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta assoluzione di NOME COGNOME avrebbero dovuto condurre i Giudici di merito ad assolvere anche NOME COGNOME.
3.5. Con il quinto motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALEe norme sulla responsabilità penale e sul concorso nel reato in relazione alla detenzione di armi clandestine di cui al
capo B). Non vi è prova che l’imputato abbia concorso con il fratello NOME nella commissione del reato di cui al capo B).
3.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui all’art. 648 cod. pen.
La Corte ha reso una motivazione illogica ed apparente in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale di NOME COGNOME per il reato di ricettazione RAGIONE_SOCIALEe armi.
3.7. Con il settimo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di cui al capo D).
La Corte ha reso una motivazione illogica ed apparente in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale di NOME COGNOME per il reato di detenzione a fini di spaccio RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente.
3.8 Con l’ottavo motivo denuncia illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Trattando RAGIONE_SOCIALEa posizione del coimputato COGNOME, la Corte mostra chiaramente come la competenza territoriale dovesse essere individuata in Siena.
3.9. Con il nono motivo si duole del trattamento sanzioNOMErio, ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
NOME COGNOME denuncia, per il tramite dei difensori, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, otto vizi.
4.1. Con il primo motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all’art. 533 cod. proc. pen. La sentenza impugnata ha violato la regola RAGIONE_SOCIALEa condanna ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’, omettendo di valutare le risultanze dibattimentali che avrebbero dovuto condurre all’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Ha in particolare omesso di valutare le circostanze descritte nella sua confessione da NOME COGNOME, unico responsabile del contestazioni mosse anche al COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 192 e 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Si lamenta in particolare la violazione dei canoni di valutazione probatoria alla luce RAGIONE_SOCIALE‘analisi solo frazionata degli indizi, non correlati logicamente tra loro, nonché carenza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nello sviluppo RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni che hanno omesso l’apprezzamento di prove decisive, riguardanti i diversi elementi posti a base RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna. La Corte territoriale ha fondato l’affermazione di responsabilità di COGNOME su indizi privi di alcun significato probatorio, privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza. I Giudici d’appello hanno omesso di rispondere alle Ylete specifiche doglianze contenute 443 atto di gravame omettendo di dare risposta ai numerosi quesiti sottoposti al loro vaglio; viene quindi denunciata l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per relationem adottata al di fuori dei casi in cui è consentita.
4.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge per inosservanza RAGIONE_SOCIALEe norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 8
c. 3 e 23 c. 1 cod. proc. pen. sulla eccepita incompetenza territoriale. Si duole il ricorrente che la Corte territoriale abbia ricalcato pedissequamente la motivazione già fornita dal Tribunale di Oristano sull’eccezione di incompetenza territoriale. Ha errato la Corte territoriale nell’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9 cod. proc. pen. laddove prevede che / se la competenza non può essere determinata a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 8, è competente il giudice RAGIONE_SOCIALE‘ultimo luogo in cui è avvenuta una parte RAGIONE_SOCIALE‘azione; in particolare il Giudice di appello non ha tenuto conto del fatto che il delitto di ricettazione, ritenuto come reato più grave, dal Tribunale di Oristano, ha carattere istantaneo.
Dagli atti processuali sono emersi NOME uffici giudiziari diversi da quello di Oristano ai fini RAGIONE_SOCIALEa competenza territoriale, precisamente il Tribunale di Siena, quello di Grosseto, quello di Parma o quello di Padova.
4.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 e. 2 Cost, 267, 268 e 271 comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., e 89 disp. att. cod. proc. pen. sulla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche per nullità dei decreti autorizzativ nonché vizio di motivazione.
La Difesa eccepisce l’incompletezza degli atti con conseguente inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche, non essendo stati rinvenuti in atti le note cui il P.M. ha fatto riferimento nel richiedere le proroghe RAGIONE_SOCIALEe operazioni captative.
Ancora si eccepisce come tutti i decreti emessi dal GIP del Tribunale di Cagliari, attengono alle sole ipotesi di reato di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990 con conseguente inutilizzabilità in relazione a reati diversi da quelli per i quali l’autorizzazione è stata adottata (come affermato dalle Sezioni Unite n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, Cavallo, Rv. 277395).
La motivazione dei decreti di convalida RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni e di proroga è del tutto apparente, risolvendosi nella mera ripetizione RAGIONE_SOCIALEa formula normativa.
4.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 15 c. 2 Cost, 267, 268 e 271 comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. pen., e 89 disp. att. cod. proc. pen. sulla inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche per la non autenticità, non integrità e infedeltà RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni presenti (RIT. 599/2011, progr. 8818) ex art. 354 c. 2 cod. proc. pen. rispetto all’originale nonché vizio di motivazione.
La Difesa eccepisce la inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe richieste di autorizzazione alle operazioni di intercettazione, acquisite dal Tribunale, in quanto mancanti RAGIONE_SOCIALEe registrazioni e dei verbali RAGIONE_SOCIALEe operazioni compiute e i c.d. brogliacci e le informative di P.G. poste a fondamento dei provvedimenti di proroga.
Ancora viene eccepita la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 354 c. 2 cod. proc. pen. con riferimento al RIT. 599/2011, progr. 8818, con conseguente impossibilità di verificarne l’autenticità, l’integrità e la fedeltà RAGIONE_SOCIALEe relative trascrizioni: le intercettazioni rite
rilevanti per la posizione del COGNOME provengono da ben due distinti procedimenti (il 7174/2008 RG Mod. 21 DDA a carico di COGNOME NOME, ed il – sempre derivato dal primo- 13038/2013 RG Mod. 21 DDA a carico di COGNOME NOME + NOME); l’individuazione RAGIONE_SOCIALEe conversazioni ritenute rilevanti per la posizione del Vargitk e le 5=41modalità con cui è stato effettuato lo stralcio e la copia di dette captazioni non,..e – not0; la Corte territoriale ha inoltre omesso di rispondere alle specifiche doglianze che t sul puntcksono state ripetutamente avanzate dalla Difesa sia in atto di gravame che a mezzo di memoria ex art. 121 cod. proc. pen. con allegata relazione tecnica, erroneamente ritenuta inutilizzabile.
4.6. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alle eccepita nullità, ex art 292 cod. proc. pen., RAGIONE_SOCIALEe testimonianze dei Carabinieri di Nuoro rese all’udienza 24/05/2018 per mancanza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ammissiva.
La Corte territoriale, nel rispondere all’eccezione sollevata in atto di gravame, ha travisato il motivo, fornendo una risposta relativa a testi in realtà diversi da quelli in relazione ai quali la doglianza era stata sollevata: il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, il M.NOME COGNOME e l’AVV_NOTAIO, sentiti all’udienza 24/05/2018 non furono mai autorizzati né ammessi a deporre.
La Corte è ancora incorsa nel vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova, nella parte in cui ha affermato che in primo grado era stata disposta perizia fonica sulle intercettazioni riguardanti il COGNOME, incombente mai espletato, e che, invece, avrebbe potuto essere disposto ex art. 603 cod. proc. pen. dalla Corte.
Ne consegue l’illegittimità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova con riferimento all’individuazione del COGNOME come l’autore RAGIONE_SOCIALEe conversazioni telefoniche allo stesso attribuite dai Carabinieri sentiti all’udienza 24/05/2018.
La ritenuta identificazione del COGNOME è frutto di plurimi errori in cui è incorsa la Corte anche per travisamento RAGIONE_SOCIALEe prove; innanzitutto è erroneo affermare che i Carabinieri lo avessero individuato dal suo accento campidanese. Dalle emergenze processuali era emerso con chiarezza che il trasporto RAGIONE_SOCIALEe armi era avvenuto ad opera del solo NOME COGNOME (oltre che di COGNOME), il quale ha poi reso ampia confessione.
4.7. Con il settimo motivo si denuncia violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova in relazione all’affermazione di responsabilità del COGNOME per i reati di calunnia e detenzione di materiali esplodenti (capi E e G), essendo la condanna fondata sulle dichiarazioni del COGNOME.
Il ricorrente contesta come erroneo il giudizio di attendibilità del COGNOME, il quale ha certamente mentito nel non riconoscere la propria responsabilità in ordine alla detenzione RAGIONE_SOCIALEe materie esplodenti: egli disse che aveva abbandoNOME nell’azienda del
COGNOME (o meglio RAGIONE_SOCIALEa moglie del COGNOME) dei bossoli già esplosi, che però non vennero mai rinvenuti, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa non veridicità RAGIONE_SOCIALEe sue dichiarazioni.
4.8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 112 c. 1 n. 1, 62 bis e 133 cod. pen, relativamente al trattamento sanzioNOMErio, per avere il Giudice di merito preso in considerazione, nel determinare la pena, esclusivamente precedenti datati e per avere ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva di concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche da dichiarare prevalenti sulle contestate aggravanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, che presentano vari tratti di inammissibilità, sono nel complesso infondati e devono essere rigettati.
1.1. Alla disamina RAGIONE_SOCIALEe questioni proposte con i ricorsi, va premessa l’analisi RAGIONE_SOCIALEe eccezioni processuali che, per la loro portata generalizzante, si antepongono logicamente nello scrutinio RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
L’eccezione di incompetenza territoriale, di cui al primo e ottavo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALEa Difesa COGNOME e terzo motivo RAGIONE_SOCIALEa Difesa COGNOME, è infondato.
Entrambi i Giudici di merito hanno respinto le eccezioni ritualmente proposte rilevando come, ai sensi del criterio residuale di cui all’art. 9 cod. proc. pen., l competenza era da individuare nel luogo ove è avvenuta una parte RAGIONE_SOCIALE‘azione, ovvero NOME (Oristano), non essendo noto il luogo ove aveva avuto inizio la permanenza del reato più grave, per il Tribunale di Oristano rappresentato dal reato di porto di arma clandestina (capo B), più correttamente indicato invece (in considerazione RAGIONE_SOCIALEa pena edittale prevista all’epoca dei fatti), dalla Corte territoriale, nel reato detenzione illecita di sostanze stupefacenti (capo D).
I Giudici territoriali hanno fatto precisa applicazione del consolidato principio giurisprudenziale, per cui, in caso di reato permanente (essendo tale il trasporto di sostanze stupefacenti), quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l’azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte RAGIONE_SOCIALE‘azione, utilizzando i criteri residuali di cui all’ar 9 cod. proc. pen. (Sez. 7, Ord. n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950). Ancor più specificamente, è stato affermato che in tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del “corpus” del possesso, qualora quello di inizio RAGIONE_SOCIALEa consumazione non sia stato individuato con certezza (sez. 3, n. 35396 del 23/2/2021, Salmi, Rv. 282329).
Non colgono nel segno quindi le deduzioni difensive che, alternativamente, individuano la competenza territoriale in Siena (difesa COGNOME) o in Siena, Grosseto, Parma, Padova (difesa COGNOME): in particolare, quanto al luogo di partenza del carico, individuato in località Buonconvento in provincia di Siena, correttamente i Giudici di merito hanno evidenziato come l’attività criminosa avesse in realtà già avuto inizio in luogo ignoto, richiamando del tutto correttamente quanto affermato da Sez. 4, n. 8665 del 22/01/2010, COGNOME, Rv. 246851 – 01, per cui, in caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l’azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte RAGIONE_SOCIALE‘azione, utilizzando i criteri residuali di cui all’art. 9 cod. proc. pen. (Nell specie, in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente trasportata su di un autocarro, la Corte ha escluso la competenza territoriale RAGIONE_SOCIALE‘A.G. del luogo di partenza del carico, poiché trattandosi di cospicua quantità, notoriamente prodotta all’estero, doveva applicarsi l’art. 9 cod. proc. pen., non essendo noto il luogo di introduzione nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato).
La decisione censurata è, dunque, certamente corretta nella parte in cui i Giudici territoriali hanno ritenuto la necessità di fare ricorso ai criteri suppletivi al fine stabilire la competenza per territorio, individuandola nel luogo ove il carico di stupefacente è stato rinvenuto e sequestrato, ovvero in NOME, ricadente nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Oristano.
Il secondo motivo proposto dalla Difesa COGNOME, con il quale il ricorrente lamenta la mancata assunzione in dibattimento, quale teste, del dr. COGNOME, magistrato RAGIONE_SOCIALEa D.D.A., titolare del proc. n. 74171/2008 mod. NUMERO_DOCUMENTO, è inammissibile in quanto reiterativo, generico, aspecifico, e comunque manifestamente infondato.
La richiesta istruttoria di assumere a teste il P.M. titolare RAGIONE_SOCIALEe indagini in sede distrettuale, che ha disposte le intercettazioni poi confluite nel presente procedimento, è stata correttamente rigettata dalla Corte di appello sulla base RAGIONE_SOCIALE‘evidente contrarietà di detta richiesta a norme cogenti di natura procedimentale (art. 197 cod, proc. pen.), non potendo il P.M., quale titolare in via formale o meramente assegnatario del procedimento o dei procedimenti connessi, essere assunto come testimone.
A ciò si aggiunga che con il ricorso per cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l’esistenza, nell’apparato motivazionale posto a base RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all’assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (ex multis Sez. 6, n. 1256/14 del 28 novembre 2013, Cozzetto, Rv. 258236). In tal senso
deve allora rilevarsi come il ricorso non abbia disvelato le ragioni RAGIONE_SOCIALEa presunta decisività RAGIONE_SOCIALEa testimonianza di cui non è stata ammessa dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘appello l’assunzione.
Deve conseguentemente dichiararsi l’inammissibilità del terzo motivo proposto dalla Difesa COGNOME, con il quale il ricorrente denuncia, in modo peraltro generico ed aspecifico, la lesione del principio del giudice naturale, reiterando in sostanze considerazioni già svolte nei primi due motivi di ricorso.
I motivi quarto e quinto RAGIONE_SOCIALEa Difesa COGNOME, che riguardano la dedotta inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche, sono inammissibili in quanto meramente reiterativi, aspecifici, e comunque manifestamente infondati; in buona parte vengono riproposte questioni già ampiamente trattate dalla sentenza di appello, senza identificare vizi logici manifesti decisivi del percorso motivazionale posto a sostegno RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, nè allegare travisamenti decisivi RAGIONE_SOCIALEa prova.
Sul punto, vale richiamare il principio per cui «in tema di ricorso per cassazione, è onere RAGIONE_SOCIALEa parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugNOME» (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 e molte altre conformi successive, fra le ultime Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, Cocciadiferro, Rv. 278123). Deve, anche in questa sede, essere ribadito che «nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l’incidenza · RAGIONE_SOCIALE‘eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini RAGIONE_SOCIALEa cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento» (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, La Gumina, Rv. 269218).
Ebbene non risulta in ricorso compiutamente illustrata l’incidenza RAGIONE_SOCIALE‘eventuale eliminazione dei relativi compendi rispetto alla ricostruzione del fatto complessivamente operata dai giudici di merito.
Dalla sentenza di primo grado (pag. 1) emerge che è stato acquisito un «CD contenente la copia dei decreti autorizzativi RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche ed ambientali; trascrizione e traduzione dal sardo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate nel procedimento distinto al numero 13038/13 R.N.R. DDA».
La Corte territoriale, nel rispondere al motivo di gravame avanzato dalla Difesa COGNOME, ha correttamente osservato che l’acquisizione è avvenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 comma 1 cod. proc. pen. (che permette l’utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni disposte in diversi procedimenti per reati per i quali è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza, come specificato anche nelle SS.UU t ,Cavallo).
Il fatto che non siano state acquisite le note di P.G. richiamate nei decreti di proroga RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni è del tutto irrilevante e non determina certamente l’inutilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni: ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 270 comma 2 cod. proc. pen. devono infatti essere depositati presso l’autorità competente per il diverso giudizio solo i verbali e le registrazioni (e non gli atti di indagine sottesi).
Il motivo è quindi manifestamente infondato, alla luce del costante orientamento di questa Corte, quale espresso, fra le altre, da Sez. 5, n. 4758 del 10/07/2015 – dep. 04/02/2016, BagNOME, Rv. 265993 secondo cui «in tema di intercettazioni disposte in altro procedimento, l’omesso deposito degli atti concernenti le intercettazioni disposte nel procedimento “a quo” tra cui anche i nastri di registrazione – presso l’autorità competente per il procedimento “ad quem” non determina l’inutilizzabilità dei risultati intercettativi, in quanto detta sanzione non è prevista dall’art. 270 cod. proc. pen. e non rientra tra quelle tassativamente indicate dall’art. 271 cod. proc. pen. ».
Manifestamente infondata appare poi la doglianza inerente il fatto che le intercettazioni nel procedimento ab origine fossero state autorizzate esclusivamente per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del 1990; come chiaramente argomentato dai Giudici di merito, nel caso in esame ricorre l’ipotesi prevista dall’art. 270 cod. proc. pen., che consente l’utilizzazione di intercettazioni in procedimenti diversi, limitatamente ai reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza: tale ipotesi ricorr nel caso di specie, dal momento che si è proceduto per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 23 legge 110 del 1975.
Con argomenti esplorativi e perplessi, la Difesa avanza poi dubbi in ordine all’autenticità, integrità e fedeltà RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni, senza tuttavia enucleare uno specifico vizio denunciabile in sede di legittimità: trattasi peraltro di questione non dedotta con gli originari motivi di gravame, sulla quale la Corte territoriale, correttamente, non si è espressa.
Non possono infatti essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugNOME con riferimento ad un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.
Invero il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio
già enucleato dal sistema, e cioè la commisurazione RAGIONE_SOCIALEa cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi – contrassegnati dall’inderogabile indicazione specifica RAGIONE_SOCIALEe ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni atto d’impugnazione ex artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. c), cod proc. pen. – sono funzionali alla delimitazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata ed all’indicazione RAGIONE_SOCIALEe relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione. Infatti, la disposizione in esame deve essere letta in correlazione con quella RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione RAGIONE_SOCIALEe questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combiNOME disposto RAGIONE_SOCIALEe due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugNOME, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione RAGIONE_SOCIALEa relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito RAGIONE_SOCIALEa verifica giurisdizionale (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280306; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, COGNOME, Rv. 255940; Sez. 5, sent. n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577).
E’ appena il caso di osservare, sul punto, come del tutto corretta appaia la decisione assunta dalla Corte territoriale di non ammettere l’acquisizione al fascicolo RAGIONE_SOCIALEa relazione tecnica RAGIONE_SOCIALE‘ing. NOME COGNOME (circa la completezza, la attendibilità e la autenticità RAGIONE_SOCIALEe trascrizioni esistenti agli atti), inviata dalla Difesa COGNOME con pec del 25 ottobre 2022, attesa l’opposizione manifestata dal P.G. di udienza, e la sua “estrema tardività”, considerato che solo il giorno dopo, 26 ottobre 2022, era prevista l’udienza di discussione finale del processo.
Né la Corte era tenuta ad argomentare in merito ad eventuali nuovi motivi avanzati in sede di memoria difensiva trasmessa sempre il 25 ottobre 2022, stante il consolidato principio per cui è inammissibile il motivo nuovo di ricorso, presentato ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., avente ad oggetto un punto RAGIONE_SOCIALEa decisione non investito dall’atto di ricorso originario, operando la preclusione prevista , dall’art. 167 disp. att. e trans. cod. proc. pen. pur nell’ipotesi in cui la deduzione riguardi l’inutilizzabilità d prove acquisite illegittimamente, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ex art. 191, comma 2, cod. proc. pen., posto che occorre pur sempre che l’eccezione sia proposta con l’atto di ricorso principale. (Fattispecie relativa alla inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche acquisite da altro procedimento in difetto dei presupposti di legge, dedotta solo come motivo nuovo) Sez. 2, n. 11291 del 17/02/2023, PG c/ Lanza Rv. 284520 – NUMERO_DOCUMENTO.
Ebbene, ciò premesso, nel caso in esame la Corte d’appello, valutando le questioni proposte in atto di gravame da COGNOME in relazione alle intercettazioni, rilevava(a) che vennero acquisiti in copia i decreti autorizzativi, le proroghe e i supporti informatici RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni eseguite ed autorizzate dal 05/04/2011; (b) l’esame di tutti i decreti acquisiti dal Tribunale di Oristano, su produzione del P.M. di udienza, dimostra che ciascuno di essi nella parte motivazionale ha rispettato i requisiti imposti.
Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
Quanto alla trascrizione RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni, con riferimento al dialetto utilizzato, la questione è affrontata dai giudici di merito con doppia valutazione di conformità, ad esito di perizia trascrittiva, in relazione alla quale sono stati affrontati i temi sia de riferibilità RAGIONE_SOCIALEe conversazioni ai dialoganti, sia RAGIONE_SOCIALEa loro intelligibilità: con speci riferimento al riconoscimento del COGNOME, esso è avvenuto attraverso l’identificazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Polizia Giudiziaria che lo ha ascoltato nel corso RAGIONE_SOCIALEe captazioni (come ben spiegato a pag. 15 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado).
Si tratta di motivazione che spiega compiutamente il procedimento di riconoscimento vocale effettuato dalla Polizia Giudiziaria, coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali il riconoscimento vocale RAGIONE_SOCIALE‘identità degli interlocutori RAGIONE_SOCIALEe conversazioni intercettate, da parte degli ufficiali di polizia che hanno ascoltato le telefonate, costituisce accertamento di un dato fattuale che non richiede le formalità RAGIONE_SOCIALEa perizia ed è utilizzabile secondo il libero convincimento del giudice (tra le altre, Sez. 6, n. 27911 del 23/09/2020, Mura, Rv. 279623; Sez. 1, n. 22722 del 06/03/2007, Grande Aracri, Rv. 236763).
6. Il motivo sesto RAGIONE_SOCIALEa Difesa COGNOME, con il quale il ricorrente eccepisce la nullità RAGIONE_SOCIALEe testimonianze rese da alcuni testi per mancanza RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ammissiva, e deduce travisamento del motivo da parte del Giudice d’appello, è manifestamente infondato.
Va a tale proposito osservato che l’esercizio positivo del potere da parte del giudice di disporre l’assunzione di nuove prove a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 507 cod. proc. pen. senza alcuna motivazione sull’assoluta necessità RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione non determina alcuna inutilizzabilità o invalidità, non prevedendo l’ordinamento processuale specifiche sanzioni (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497 – 01)
Ancora, è stato affermato che l’ammissione di una prova testimoniale non tempestivamente indicata dalla parte nell’apposita lista testimoniale non comporta alcuna nullità, né la prova in questione, dopo essere stata assunta, può essere considerata inutilizzabile, considerato che rientra nei poteri del giudice acquisire prove
anche GLYPH d’ufficio, GLYPH come GLYPH previsto GLYPH dall’art. GLYPH 507 GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. (Sez. 2, n. 31882 del 30/06/2016, Cicconetti, Rv. 267505 – 01).
E’ appena il caso di aggiungere come non venga neppure dedotta alcuna concreta lesione del diritto di difesa degli imputati che, come espressamente affermato dalla Corte territoriale, «hanno avuto ampia possibilità di porre domande e muovere contestazioni nei confronti dei testi appartenenti ai C.C., sviluppando pertanto le loro prerogative processuali» (pagg. 44, 45 sentenza di secondo grado).
Si pongono poi su un piano fattuale, e sono pertanto inammissibili in questa sede di legittimità, le ulteriori deduzioni sviluppate dalla Difesa, in merito al contenuto RAGIONE_SOCIALEe deposizioni dei testi operanti in punto di avvenuto riconoscimento del COGNOME quale interlocutore RAGIONE_SOCIALEe conversazioni; sul punto si richiamano anche le considerazioni già svolte trattando il precedente motivo di ricorso.
Passando agli ulteriori motivo avanzati dalle difese, sono inammissibili i motivi, quarto, quinto, sesto e settimo RAGIONE_SOCIALEa Difesa COGNOME.
Il ricorrente contesta, in sintesi, il percorso motivazionale RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale e si duole RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta affermazione di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME COGNOME in relazione a tutti i reati per i quali è intervenuta condanna.
Giova, in proposito, rammentare – nonostante sia lezione giurisprudenziale consolidata e nota – i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall’art. 606, comma 1 cod. proc. pen., e quindi ribadire come sia precluso al giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo RAGIONE_SOCIALEa decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice RAGIONE_SOCIALEa legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza RAGIONE_SOCIALEe considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento RAGIONE_SOCIALEa prova» (consistente nell’utilizzazione di un’informazione inesistente o nell’omissione RAGIONE_SOCIALEa valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere RAGIONE_SOCIALEa decisività nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali a quella compiuta nei
precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).
Con concorde valutazione i Giudici di merito hanno evidenziato l’accuratezza RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione del trasporto di armi e droga; la circostanza che NOME COGNOME fu sorpreso mentre era intento a scaricare, con NOME soggetti, il carico di legna. Scrivono i Giudici d’appello che quando l’autista NOME era giunto alla periferia di NOME, era stato NOME COGNOME a farsi trovare puntualmente a bordo di una Golf alla periferia del paese e quindi in un punto convenuto; sempre NOME COGNOME è il soggetto che contatta il titolare di un fondo vicino più adeguato allo scarico del legname. Ancora veniva evidenziato come dall’analisi dei tabulati RAGIONE_SOCIALEe conversazioni tra le rispettive utenze di NOME COGNOME e NOME COGNOME si evinca che i medesimi erano rimasti in contatto telefonico fin dalla sera precedente al 07/02/2012, quindi poco prima RAGIONE_SOCIALE‘imbarco del camion sul traghetto di Piombino ad opera di NOME.
I Giudici di merito hanno quindi dedotto, con motivazione non manifestamente illogica e pertanto insindacabile in questa sede, che fosse proprio NOME COGNOME, il quale materialmente partecipò alle operazioni di scarico RAGIONE_SOCIALEa merce dall’autoarticolato, ad avere il compito di «recuperare il bidone sigillato, atteso che NOME non voleva farsi vedere dall’autista ed era impossibilitato a muoversi normalmente per problemi alle gambe, come riferito dallo stesso NOME COGNOME e come emerge dagli atti» (pag. 15 sentenza di primo grado).
Concordemente i Giudici di merito hanno ritenuto non credibile il tentativo di NOME COGNOME di assumersi l’intera responsabilità del fatto, scagionando i fratelli, e, segnatamente, per quanto di interesse NOME COGNOME.
Le deduzioni formulate dal ricorrente in ordine alla contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza in ordine alla diversificazione RAGIONE_SOCIALEe posizioni di NOME COGNOME rispetto al fratello NOME, assolto dal Tribunale di Oristano per difetto RAGIONE_SOCIALE‘elemento soggettivo, non colgono nel segno e si pongono, ancora una volta su un piano fattuale, e pertanto inammissibile in sede di legittimità.
Contrariamente a quanto opiNOME dalla Difesa ricorrente, infatti, i Giudici di merito hanno operato una distinzione tra le due posizioni, proprio sulla base di quegli elementi di fatto, individuati come sintomatici di una piena adesione di NOME rispetto al programma delittuoso del fratello NOME (che, non essendo presente al momento RAGIONE_SOCIALEo scarico del legname, doveva assicurarsi il recupero del bidone contenente le armi e la droga): e quindi i contatti telefonici con il germano fino alla sera prima del fatto la circostanza che NOME era il soggetto incaricato di incontrare il camionista NOME ed accompagnarlo sul luogo RAGIONE_SOCIALEo scarico RAGIONE_SOCIALEa merce; il suo ruolo attivo nelle operazioni di scarico del legname.
Trattasi di argomenti non manifestamente illogici e pertanto insindacabili in questa sede.
Conseguentemente devono ritenersi prive di pregio le doglianze avanzate dalla Difesa COGNOME in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale nei reati di detenzione e porto di armi clandestine (capo B), di ricettazione RAGIONE_SOCIALEe armi clandestine (capo C) e di detenzione di sostanza stupefacente (capo D).
La responsabilità concorsuale di NOME COGNOME viene costruita proprio sulla base RAGIONE_SOCIALEa partecipazione del ricorrente alle fasi di scarico RAGIONE_SOCIALEa legna che occultava la sostanza stupefacente e le armi poi sequestrate.
A fronte di un apparato argomentativo solido e congruente con le emergenze processuali, il ricorrente, nel quinto, sesto e settimo motivo, contesta genericamente la responsabilità di NOME COGNOME, ribadendo la sua non consapevolezza RAGIONE_SOCIALEa natura del carico giunto a NOME, senza tuttavia opporre alle considerazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale elementi di serio contrasto, con ciò incorrendo anche nel vizio di aspecificità.
Il nono motivo avanzato dalla Difesa COGNOME,i, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzioNOMErio e RAGIONE_SOCIALEa mancata concessione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche è inammissibile, in quanto afferente a tema non prospettato con atto di appello e quindi improponibile in sede di legittimità.
Venendo ora alla disamina degli ulteriori motivi proposti dalla Difesa COGNOME, il primo ed il secondo motivo sono inammissibili.
La Difesa, con il primo motivo lamenta la violazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale, del principio del ‘ragionevole dubbio’.
E’ noto che la motivazione deve rispettare le regole di valutazione indicate dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna, quella che richiede il rispetto del “criterio generalissimo” del superamento di “ogni ragionevole dubbio”, ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio di condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi Cass. sez. un. n. 18620 del 19 gennaio 2017).
Il mancato rispetto di tale regola di valutazione (come anche di quella indicata nell’art. 192 cod. proc. pen) non può tuttavia essere dedotto in sede di legittimità invocando una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova, ovvero un’attività esclusa dal perimetro RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione di legittimità, ma solo evidenziando vizi logici manifesti e decisivi del tessuto motivazionale, dato che oggetto del giudizio di cassazione non è la valutazione (di merito) RAGIONE_SOCIALEe prove, ma la tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna.
Non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini in modo severo la tenuta RAGIONE_SOCIALEa motivazione, evidenziando una frattura
logica non solo manifesta, ma anche decisiva, in quanto essenziale per la tenuta dei ragionamento giudiziale giustificativo RAGIONE_SOCIALEa condanna.
Si ritiene cioè che il parametro di valutazione indicato nell’art. 533 cod. proc. pen. i che richiede che la condanna sia pronunciata se è fugato ogni “dubbio ragionevole> opera in modo diverso nella fase di merito e in quella di legittimità: solo innanzi alla giurisdizione di merito tale parametro può essere invocato per ottenere una valutazione alternativa RAGIONE_SOCIALEe prove; diversamente in sede di legittimità tale regola rileva solo nella misura in la sua inosservanza si traduca in una manifesta illogicità del tessuto motivazionale.
Infatti può essere sottoposta al giudizio di cassazione solo la tenuta logica RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ma non la capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe prove, ove le stesse siano state legittimamente assunte; l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa capacità dimostrativa RAGIONE_SOCIALEe singole prove, come anche dei complessi indiziari, è attività tipica ed esclusiva RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione di merito e non può essere in alcun modo devoluta alla giurisdizione di legittimità se non nei limitati casi in cui si deduca, e si alleghi, un travisamento.
Diversamente, in sede di legittimità la violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove e, segnatamente, del criterio indicato dall’art. 533 cod. proc. pen. è invocabile solo quando precipiti in una illogicità manifesta del percorso argomentativo.
Ciò premesso in linea generale, il ricorrente individua quale vizio argomentativo manifesto l’omessa corretta considerazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze descritte da NOME COGNOME nella sua confessione.
L’argomento è manifestamente infondato: come già detto trattando di analoga doglianza avanzata nel quarto motivo dalla Difesa COGNOME, i Giudici di merito, con concorde valutazione, hanno ritenuto non credibile l’assunzione esclusiva di responsabilità da parte del NOME COGNOME, in quanto contrastante con le emergenze processuali dalle quali emergeva la piena responsabilità concorsuale, tra l’altro, RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Il ricorso è sul punto meramente confutativo, limitandosi a richiamare le dichiarazioni di NOME COGNOME, senza tuttavia contrastare le precipue motivazioni rese dai Giudici di merito a fondamento RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME, con ciò incorrendo anche nel vizio di aspecificità.
Con ampia motivazione, la Corte cagliaritana ha ripercorso le risultanze probatorie a carico del ricorrente evidenziando, con motivazione immune da censure, come già sopra rilevato, che il COGNOME fu identificato dagli operanti come soggetto dialogante nel corso RAGIONE_SOCIALEe intercettazioni del 08/02/2012 con NOME COGNOME; il camionista NOME lo riconobbe fotograficamente come il soggetto RAGIONE_SOCIALEa che lo aveva incaricato del trasporto e RAGIONE_SOCIALEa consegna del legname il giorno precedente al suo arrivo a NOME; COGNOME inoltre, in contatto con il suo amico di lunga data NOME COGNOME, aveva coordiNOME tutte le fasi del viaggio con il legname, aveva individuato il vettore, aveva messo a disposizione il legname e il sito ove effettuare il carico; egli era giunto presso
la ditta di Buonconvento (intestata alla moglie) mentre l’operazione di carico del legname (e del restante illecito carico) – affidato a operai rumeni – era quasi concluso, interagendo direttamente sia con NOME COGNOME sia con l’autista COGNOME, al quale aveva specificato che il carico non sarebbe stato più diretto a Olbia (come concordato precedentemente) bensì a NOME; sempre COGNOME aveva dettato alla moglie il contenuto RAGIONE_SOCIALEa bolla di viaggio, che peraltro conteneva un destinatario inesistente a NOME; ancora COGNOME aveva dato a NOME precise informazioni su dove esattamente incontrare, al suo arrivo a NOME, NOME COGNOME, fornendogli un contatto con un nome falso da contattare al suo arrivo in Sardegna, e trovandosi poi pronto a risolvere la situazione allorquando il COGNOME lo contattava per dirgli che a quel contatto gli avevano risposto di non sapere nulla.
La Corte territoriale richiamava poi le conversazioni riportate a pagg. 13 e 14 RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado da cui emergeva con plastica chiarezza il coinvolgimento del COGNOME nell’operazione di trasporto RAGIONE_SOCIALEe armi e droga; dall’ambientale del 08/02/2012 risultava in particolare come le armi di cui al presente processo erano state vendute da NOME COGNOME a NOME COGNOME e NOME COGNOME, che le avevano ricevute e nascoste; COGNOME, per occultarle, aveva preparato un posto nel suo cantiere, ipotizzando di nasconderle nel cofano di un veicolo.
Manifestamente infondato ‘e poi il lamentato vizio di carenza e manifesta illogicità di motivazione e di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa motivazione per relationem, adottata, secondo il ricorrente, fuori dei casi consentiti.
Innanzitutto, si rileva come la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale risulti dotata di un apparato argomentativo autonomo; i Giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello, dopo avere diffusamente ripercorso, nella prima parte RAGIONE_SOCIALE‘elaborato, lo sviluppo argomentativo RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, hanno risposto puntualmente, a volte più diffusamente a volte più sinteticamente, alle doglianze avanzate in atto di gravame dall’imputato.
D’altronde lo stesso ricorrente mostra di conoscere, per gli ampi richiami alla giurisprudenza di questa Corte nell’atto propulsivo, il principio per cui in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità (come nel caso che ci occupa), va ritenuta l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello per relationem a quella RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nell’effettuazione del controllo RAGIONE_SOCIALEa fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In tal caso, infatti, le motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile
al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare RAGIONE_SOCIALEa congruità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, tanto più ove i giudici RAGIONE_SOCIALE‘appello abbiano esamiNOME le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici RAGIONE_SOCIALEa decisione, sicché le motivazioni RAGIONE_SOCIALEe sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Cass. pen., sez. 2^, n. 1309 del 22 novembre 1993, dep. 4 febbraio 1994, COGNOME ed NOME, rv. 197250; sez. 3^, n. 13926 del 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, NOME, rv. 252615).
Il settimo motivo proposto dalla Difesa COGNOME, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine ai delitti di cui ai capi E) e G) è inammissibile in quanto generico, fattuale e meramente rivalutativo.
Il motivo di ricorso si limita a reiterare i dubbi in ordine alla attendibilità d COGNOME, il quale ebbe a negare la riconducibilità soggettiva del materiale esplodente rinvenuto nei locali RAGIONE_SOCIALEa falegnameria nella disponibilità del COGNOME, in tal modo smentendo le dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal medesimo COGNOME.
Premesso che va data continuità al principio di diritto sancito da questa Corte secondo cui non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelt tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623 – 01), va osservato come entrambi i giudici di merito hanno ritenuto le dichiarazioni del COGNOME del tutto attendibili.
Quanto al reato di detenzione di materiale esplodente (capo E) va poi dato atto che il COGNOME, nel rendere la sua versione difensiva (il materiale sarebbe stato casualmente abbandoNOME dal COGNOME nella sua falegnameria), ha reso dichiarazioni del tutto confessorie, avendo egli ammesso di avere rinvenuto il materiale, e di averlo occultato dietro il pannello del motore RAGIONE_SOCIALE‘impianto di condizionamento, con ciò di fatto ammettendo pienamente la disponibilità e il possesso del materiale stesso.
È infondato l’ottavo motivo avanzato dalla Difesa COGNOME, con il quale il ricorrente si duole del diniego RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
I Giudici del merito, con valutazioni conformi, non hanno concesso le circostanze innominate ed hanno ritenuto congrua la pena irrogata a NOME COGNOME, pertinentemente evidenziando la gravità dei fatti ed i plurimi precedenti anche specifici gravanti sull’imputato. In tal modo hanno fatto puntuale applicazione del principio per cui, ai fini del diniego RAGIONE_SOCIALEa concessione RAGIONE_SOCIALEe attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decis comunque rilevanti (da ultimo Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 – 01).
In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati con le conseguenze di legge in ordine all’imputazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso, il 16 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente