Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25954 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/02/2024 del Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Brescia pronunciava sulla richiesta di riesame, formulata da NOME avverso il provvedimento applicativo della misura della custodia cautelare in carcere, adottato a suo carico dal locale G.i in relazione al reato, ascrittogli in concorso, di tentato omicidio.
1.1. L’indagato e i connazionali NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano – in prospettazione accusatoria – attentato alla vita di NOME COGNOME, nel corso un’aggressione condotta nei confronti suoi, di NOME COGNOME e di altri, qua drammatica evoluzione di una pregressa discussione che aveva contrapposto i due gruppi. I fatti si erano verificati il 19 luglio 2023, sulla pubblica via, poco l dall’abitato di Chiari.
Qui, secondo le dichiarazioni degli astanti (NOMENOME NOMENOME nonché NOME COGNOME e NOME COGNOME, che erano assieme a loro), l’autovettura della vittima, dop essersi fermata, era stata circondata dagli aggressori, discesi dalla pro automobile. Due almeno degli albanesi erano armati di coltello. Numerosi fendenti erano da costoro sferrati all’indirizzo degli antagonisti. NOME NOME NOME attint volte; quattro colpi (due penetranti) lo avevano raggiunto all’addome, uno al superficie infero-laterale destra del tronco, l’ultimo alla sua superficie in laterale sinistra.
1.2. L’idoneità della condotta a cagionare la morte, e la sua univoc direzionalità in tal senso, erano argomentate dai giudici del riesame.
Per quanto, poi, l’autore materiale della condotta fosse identificabile NOMENOME essa rappresentava, per i medesimi giudici, lo sviluppo più ch prevedibile, e come tale preventivamente accettato, della comune aggressione del terzetto nei confronti della vittima (e delle altre persone che si trovavano in compagnia), sicché andava ritenuta la partecipazione di natura concorsuale.
1.3. Il Tribunale del riesame riteneva la gravità indiziaria alla stregua di considerazioni e riteneva, per le modalità del fatto e la personalità di Du l’esigenza cautelare di prevenire il pericolo di recidiva criminosa, in grado tuttavia, da poter essere fronteggiata con la misura cautelare degli arr domiciliari (rafforzati dall’impiego di dispositivi elettronici di controllo disponeva in sostituzione di quella originariamente applicata.
L’indagato ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore d fiducia.
Nel motivo unico di ricorso è dedotta la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il Tribunale del riesame stesso avrebbe sottolineato, afferma il ricorrente, necessità di futuri approfondimenti istruttori sulle ragioni del dissidio dell’accaduto costituiva la genesi, e sarebbe dunque incomprensibile come le dichiarazioni dell’offeso e dei suoi amici, ritenute a quel riguardo lacuno inattendibili, avessero potuto essere appieno accreditate in chiave ricostrutt delle vicende terminali della contesa.
Così come il presunto movente, anche la dinamica dell’occorso risulterebbe in realtà incerta, a causa dei dubbi e delle perplessità che i narrati in dis inevitabilmente susciterebbero e sui quali il ricorrente si intrattiene. Non sar facilmente spiegabile, ad esempio, perché nessuno dei dichiaranti avesse mai chiamato un’autoambulanza o le forze dell’ordine, o come NOME potesse essersi trovato isolato al momento dell’attacco direttamente subito.
NOMENOME in ogni caso, avrebbe individuato i suoi immediati aggressori nei soli NOME e NOME. NOME non era, dunque, l’autore materiale dell’accoltellamento, né si sarebbe potuto a lui addebitare un concorso di natura morale, non avendo egl in alcun modo contribuito all’azione e non avendo maturato alcuna volontà orientata alla sua realizzazione. NOME NOME conosceva, infatti, le intenzioni suoi connazionali (che avevano agito, peraltro, sotto la spinta dell’esasperazi originata dalle provocazioni della vittima), e comunque non vi aveva aderito i forma diretta, non bastando rispetto al delitto tentato un dolo di tipo meramen eventuale.
L’occorso avrebbe potuto, nella sua interezza, essere riqualificato come mero reato di lesione personale, sia per l’astratta inidoneità della condotta a prov la morte, sia perché ad altri scopi era diretta l’azione di NOMENOME cui – al p ugualmente – si sarebbe potuto intestare il mero, insufficiente, dolo eventuale
La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell’art. comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quale che sia l’esatta ricostruzione dell’antefatto, l’aggressione patit NOME COGNOME (e dai suoi compagni) e le sue modalità risaltano da precise dichiarazioni testimoniali, che il Tribunale del riesame ha valutato congruament allo NOME, cogliendone i necessari caratteri di attendibilità e converg rappresentativa.
In presenza di una logica motivazione al riguardo, le deduzioni del ricorrent si risolvono nel sollecitare una rilettura del fatto, e una diversa valutazion significato degli elementi che ne compongono il quadro, che non competono alla Corte di legittimità, alla quale è precluso sindacare il relativo coerente giud tipicamente riservato al giudice di merito (ex plurimis, Sez. 5, n. 602 del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677-01), e che non può essere censurato per difetto o contraddittorietà di argomentazione solo perché contrari agli assunti difensivi (Sez. 4, n. 87 del 27/09/1989, dep. 1990, Bianchesi, R 182961-01).
Sula base delle predette dichiarazioni, e delle risultanze medico-legali Tribunale ha ritenuto il dolo diretto, in capo all’autore materiale della condot accoltellamento (COGNOME), con ragionamento che si sottrae a censura.
La sussistenza dell’animus necandi è stata ineccepibilmente basata, secondo il corretto approccio della prognosi postuma (tra le molte, Sez. 1, n. 11928 d 29/11/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275012-01; Sez. 1, n. 35006 del 18/04/2013, COGNOME, Rv. 257208-01; Sez. 1, n. 30466 del 07/07/2011, COGNOME, Rv. 251014-01; Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241339-01), sulla reiterazione e violenza dei colpi, sulla natura offensiva dello strumento impiegat sulle zone del corpo attinte.
Tali risultanze sono state valutate alla stregua dell’esatto principio, in del quale il dolo di omicidio non si misura, in caso di tentativo, sugli esiti ex post determinatisi. Il fatto che la vittima non si sia trovata, a consuntivo, a risc morte non esclude il requisito della pericolosità della condotta rispetto al b protetto della vita, e con esso l’idoneità dell’azione, da apprezzare ponendosi ne medesima posizione dell’agente all’inizio dell’attività delittuosa, in modo valutare, in base alla situazione del momento, se gli atti posti in essere fosse grado di realizzare il reato; la scarsa entità, e finanche l’inesistenza, conseguenze lesive provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere, di per sé, l’intenzione omicida, in quanto esse sono rapportabili anc a fattori indipendenti dalla volontà dell’agente (tra le molte, Sez. 1, n. 5204 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01).
Benché la condotta di accoltellamento di NOME sia stata realizzata dal solo NOME, il Tribunale del riesame ha poi rilevato, inappuntabilmente allo NOME, g estremi della piena responsabilità concorsuale, posto che la condotta stess quand’anche ulteriore rispetto a quella concordata, è causalmente correlat all’azione di tutti i compartecipi, NOME incluso, il quale (contribuen all’accerchiamento della vettura avversaria, in compagnia di soggetti entrambi
armati) ha previsto e accettato il rischio di commissione del delitto diverso e più grave (cfr. Sez. 1, n. 4330 del 15/11/2011, dep. 2012, Camko, Rv. 251849-01).
Non bisogna infatti confondere il piano attinente la volontà dolosa dell’autore materiale (COGNOME), che è ricostruibile in termini di dolo diretto, adeguato ad integrare l’omicidio tentato, con il piano attinente il titolo della responsabilità del concorrente ex art. 116 cod. pen., bastando sempre il dolo eventuale per radicarla in termini di concorso pieno (e bastando la mera prevedibilità dell’evento disvoluto, più grave, per radicare il concorso anomalo: Sez. 6, n. 6214 del 05/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252405-01).
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/04/2024